Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione I
Sentenza 5 febbraio 2007, n. 337

FATTO E DIRITTO

Con istanza incidentale in epigrafe evidenziata, la Polisporti s.r.l. in riferimento all'accesso a favore delle ricorrenti disposto da questo TAR - giusta sentenza n. 3952/2006 - al progetto offerta di essa aggiudicataria provvisoria di cui si ordinava il deposito agli atti di causa, ha proposto ricorso per incidente di esecuzione chiedendo predisposizione di "tutte le misure necessarie affinché l'ostensione del progetto offerta del raggruppamento facente capo alla Polisport avvenga senza pregiudizio per gli interessi professionali ed imprenditoriali della controinteressata, ed in particolare in modo tale da evitare che i contenuti progettuali possano essere indebitamente utilizzati dalle ricorrenti, o da chiunque altro nell'ambito di gare future o, comunque, in successive occasioni".

Ritiene il Collegio di premettere e con riferimento a problema già dibattuto in giurisprudenza circa la limitazione dell'accesso alla sola visione (e non anche alla estrazione di copia) per bilanciare l'esigenze di accesso con quelle di riservatezza (favorevole ad essa limitazione C.d.S., VI Sez., 9 gennaio 2004, n. 14 - contra invece IV Sez., 6 ottobre 1999, n. 1627), che esso problema deve ritenersi superato dalla intervenuta normativa di cui alla legge n. 15/2005 modificativa in parte qua della 241/1990. Ed infatti in base alla nuova disciplina deve ricomprendersi nel diritto di accesso sia la visione sia il rilascio di copia del documento, e ciò soprattutto a seguito dell'abrogazione della disposizione dettata dall'art. 24, comma 2, lett. d), nella formulazione dell'originaria legge 241, abrogazione che fa ritenere superata ogni possibilità di distinguere tra le due modalità di accesso che non si ravvisano più separabili (in termini TAR Lazio, Roma, Sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212).

Ciò detto, e sottolineata pure la genericità delle misure richieste dalla parte (vedi quanto scritto a riguardo nell'istanza e sopra testualmente riportato), ritiene il Collegio di ribadire che una impresa che abbia partecipato ad una gara pubblica ha titolo all'accesso alle offerte tecniche presentate da altre concorrenti alla gara risultate aggiudicatarie o classificatesi in posizione migliore, essendo la conoscenza dei dati contenuti in tali offerte necessaria ai fini di una predisposizione di un'adeguata difesa in sede processuale, da ritenersi prevalente rispetto alla riservatezza (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 25 febbraio 2006, n. 1127).

In detti termini sostanziali si è espressa anche questa Sezione nella sentenza sopra menzionata n. 3952/2006 - cui ha fatto seguito il presente ricorso per incidente di esecuzione - in cui si annotava che la richiesta di accesso (ndr. della ricorrente Ati Sport Management) risulta prodotta in modo non certo emulativo, ma in base ad un interesse che ben si collega all'istante impresa che ha contestato nel raggruppamento aggiudicatario carenza di requisiti partecipativi...

L'interessata Polisport per il tramite della sua difesa a supporto della sua richiesta (che già si è qualificata generica) viene ad esprimere il timore che i contenuti progettuali del depositato progetto-offerta possano essere indebitamente utilizzati dalla ricorrente o da chiunque altro nell'ambito di gare future.

In tema, il Collegio non può che ribadire che l'accesso al progetto-offerta è stato statuito accogliendosi l'interesse processuale della parte, con la implicita conseguenza che il deposito del progetto offerta è da servire in questa sede processuale (ric. n. 1558/06) e non già per altri fini. Il timore espresso dalla Polisport che agisce in via di prevenzione troverà protezione - qualora si abbia a concretizzare - nella normativa predisposta a tutela delle opere di ingegno (diritti soggettivi e quindi A.G.O.), talché le disposizioni dettate in materia di acceso risultano a riguardo non conferenti.

In conclusione il ricorso per incidente di esecuzione (a seguito della sent. n. 3952/2006) che ci ha occupato, richiamata la precisazione che sopra si è evidenziata, va disatteso.

Quanto alle spese di giudizio, si ravvisano ragioni per disporne la compensazione tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Prima, respinge il ricorso per incidente di esecuzione depositato previa notifica il 7 dicembre 2006 e nell'ambito del giudizio di cui al ric. n. 1558/2006. Spese compensate.