Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II
Sentenza 12 marzo 2007, n. 2284

Ritenuto in fatto che il sig. Giuseppe Lombardi assume d'esser proprietario di un'area sita in Pomezia, tra le vie Roma ed Armellini, su cui dal 1969 insiste un fabbricato adibito a sua abitazione ed all'esercizio della sua attività commerciale di rivendita di elettrodomestici;

Rilevato che il sig. Lombardi dichiara, in relazione al fatto che il proprietario frontistante sig. Leonardo Antonini realizzò sulla sua area un fabbricato, d'aver più volte denunciato al Comune di Pomezia come costui avesse occupato una porzione di via Armellini e dell'annessa piazzola per la manovra dei veicoli, ma senza mai ottener risposta, neppure dopo che il sig. Antonini ebbe ampliato l'edificio occupando altri pezzi della predetta strada;

Rilevato altresì che il sig. Lombardi rende nota l'emanazione della deliberazione n. 85 del 25 ottobre 1995 n. 85, con cui il Consiglio comunale di Pomezia adottò il piano particolareggiato «Pomezia Centro»;

Rilevato ancora che, non avendo la Regione Lazio provveduto alcunché sulla deliberazione consiliare n. 85/1995, detto piano fu approvato per silentium, sicché il Comune di Pomezia, con deliberazione consiliare n. 28 del 23 marzo 1999, ne accertò l'approvazione per decorrenza del termine ex art. 4, III c. della l. reg. Lazio 20 luglio 1987, n. 36;

Rilevato inoltre che detto piano previde per la via Armellini una larghezza di m. 6, con marciapiedi solo dal lato della proprietà del sig. Antonini, con eliminazione della piazzola trapezoidale già esistente, non indicatane negli elaborati grafici, né nelle norme tecniche d'attuazione;

Rilevato quindi che il sig. Lombardi si grava avverso tutti i citati atti innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, all'uopo deducendo in punto di diritto due articolati gruppi di censure;

Considerato in diritto che è manifestamente infondata l'eccezione d'irricevibilità del ricorso in epigrafe, per mancata tempestiva impugnazione della deliberazione consiliare n. 85/95, in quanto l'immediata impugnazione dell'atto di adozione d'uno strumento urbanistico costituisce per il soggetto da esso inciso mera facoltà e non obbligo, trattandosi di rimedio inteso ad ampliare l'area di tutela di costui prima che la definitiva volontà dell'amministrazione si formalizzi nella determinazione finale (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 27 giugno 2006 n. 4166);

Considerato, inoltre ed ancora in via preliminare, che sussiste l'interesse attoreo alla presente impugnazione, perché il piano particolareggiato qui gravato, ancorché non abbia soppresso la strada denominata via Armellini, ne ha reso più disagevole l'uso e la circolazione e non ha dato seria contezza in ordine agli sconfinamenti da parte dei controinteressati;

Considerato nel merito che, con le sentenze n. 5725 e n. 5726 del 19 luglio 2005, la Sezione, in accoglimento di questioni in parte analoghe a quelle qui prospettate con il ricorso in epigrafe, ha annullato i provvedimenti comunali gravati in questa sede;

Considerato in particolare che le impugnate deliberazioni s'appalesano altresì affette dall'evidente violazione dell'art. 290 del r.d. 4 febbraio 1915 n. 148 (ora, dell'art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), essendo state assunte con la partecipazione al voto del consigliere comunale Renzo Antonini, figlio dei controinteressati, in violazione all'obbligo d'astensione, il quale, com'è noto (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 23 febbraio 2001, n. 1038; id., 3 settembre 2001, n. 4622; cfr. pure, per l'art. 58 del d.lgs. 267/2000, id., 20 dicembre 2002, n. 7257), sorge per il solo fatto che il consigliere comunale rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interessi, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o non un concreto pregiudizio per la P.A., ferma restando la necessità di una correlazione immediata e diretta fra la posizione del consigliere e l'oggetto della deliberazione che, nella specie, ben evincesi appunto dall'eliminazione della piazzola trapezoidale di via Armellini;

Considerato altresì che siffatta eliminazione è di per sé manifestamente irrazionale, in quanto, pur se il Comune ha ampia discrezionalità nella definizione della rete stradale ed anche a fronte della richiesta di privati a spostare altrove il tracciato d'un asse stradale, è tenuto comunque ad effettuare un autonomo, imparziale ed equilibrato apprezzamento del superiore interesse pubblico alla massima e miglior fruibilità della viabilità da parte della collettività, oltre che degli altri proprietari frontisti della strada che si vuol variare;

Considerato ancora che, avendo già lo stesso Comune affermato in motivazione del piano de quo che le aree ricadenti nelle zone B e C di PRG erano quasi tutte già costruite e che l'edificazione dei residui lotti liberi non avrebbe posto l'esigenza di nuove opere d'urbanizzazione o l'incremento di quelle esistenti, l'adozione del piano particolareggiato per cui è causa s'appalesa del tutto inutile in presenza di aree ampiamente edificate ed urbanizzate, specie se, come nel caso in esame, la ristrutturazione urbanistica da esso recata si risolva essenzialmente in minime modifiche del sistema viario o di spazi pubblici già esistenti e reputati adeguati;

Considerato di conseguenza che il Comune di Pomezia avrebbe dovuto fornire idonea e seria motivazione sulla necessità d'un siffatto piano, in quanto le notazioni da esso adoperate e dianzi citate, essendo avulse da ogni riferimento ad elementi, anche temporali, più specifici, non consentono di percepire cause ed effetti che indussero detta P.A. ad assumere un'ulteriore e più restrittiva pianificazione urbanistica;

Considerato pure che il Comune intimato, ancorché abbia preso atto dell'intervenuta approvazione per silentium di detto piano a causa dell'inutile decorso del termine ex art. 4, u.c. della l.r. 36/1987, non era legittimato a ritenere, per l'effetto, approvate anche le proprie controdeduzioni alle osservazioni a suo tempo formulate, essendo tale potestà esclusivamente spettante all'Autorità investita dell'approvazione e, quindi, il progetto di piano così definito non potendo esser altro che quello originario, come a suo tempo trasmesso alla Regione;

Considerato, infine e per quanto attiene alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate a carico del Comune come da dispositivo, mentre sono compensate relativamente alla Regione.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, accoglie il ricorso n. 13273/99 in epigrafe e per l'effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, le deliberazioni consiliari meglio indicate in premessa, con salvezza degli atti ulteriori da parte del Comune intimato.

Condanna altresì solo detto Comune al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in Euro 2500,00 (Euro duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge; compensa le medesime spese relativamente alla Regione.

Ordina all'Autorità amministrativa d'eseguire la presente sentenza.