Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 7 marzo 2007, n. 5284

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.E., con citazione 28 febbraio 2003, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Catanzaro il "Diciottesimo Reggimento Bersaglieri Caserma Settino" chiedendone la condanna al pagamento di lire 1.320.000, oltre accessori, quale corrispettivo relativo a una fornitura di giornali nel periodo settembre-dicembre 1999. La parte convenuta si costituiva eccependo l'incompetenza del Giudice di pace adito e la competenza del Giudice di pace di Cosenza, nonché la carenza di legittimazione passiva del "Diciottesimo Reggimento Bersaglieri Caserma Settino", privo di capacità processuale, dovendo essere convenuto il Ministero della difesa. Il Giudice di pace di Catanzaro dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Giudice di pace di Cosenza, dinanzi al quale la causa veniva riassunta convenendosi nuovamente il "Diciottesimo Reggimento Bersaglieri Caserma Settino". La parte convenuta si costituiva dinanzi a tale giudice a mezzo dell'avvocatura dello Stato, la quale eccepiva nuovamente il difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato il Ministero della difesa, nonché l'infondatezza della domanda, per essere stata la somma richiesta pagata. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 26 novembre 2003, notificata il 30 dicembre 2003, accoglieva la domanda. Avverso la sentenza il "Diciottesimo Reggimento Bersaglieri Caserma Settino" ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 25 febbraio 2004 al P., formulando un unico motivo. La parte intimata non ha formulato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso - premessa l'impugnabilità delle sentenze del Giudice di pace pronunciato secondo equità, come quella impugnata, per difetto di legittimazione passiva - si denuncia la violazione dell'art. 11 del r.d. 1611/1933. Si deduce che detto articolo statuisce che le citazioni delle Amministrazioni dello Stato debbono essere notificate in persona del Ministro competente presso l'Avvocatura dello Stato, mentre nel caso di specie è stato citato in giudizio il "Diciottesimo Reggimento Bersaglieri Caserma Settino", privo di legittimazione processuale, secondo quanto era stato tempestivamente eccepito, come prescritto dall'art. 4 della l. 260/1958, con la comparsa di risposta, dall'Avvocatura dello Stato, eccezione - contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace - non rinunciata e richiamata in sede di precisazione delle conclusioni con il riferimento alle conclusioni della comparsa di risposta.

2. Va premesso che le questioni attinenti alla regolarità formale del contraddittorio - quale è quella dedotta con il ricorso - relative alla legittimazione ad agire o a contraddire delle parti (legitimatio ad causam), sono questioni di natura processuale, con la conseguenza che possono formare motivo di ricorso per cassazione anche avverso la sentenze del Giudice di pace, pronunciate, come quella in oggetto, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., le quali sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri uno e due dell'art. 360 c.p.c., anche (con riferimento al numero tre dello stesso articolo) per violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generale dell'ordinamento e della legge processuale, nonché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 206/2004, dei principi informatori della materia, nonché (in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c.) per nullità attinenti alla motivazione che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonea ad evidenziare la "ratio decidendi" (Cass., 28227/2005; 9752/2005; 7872/2005; 21752/2004; 17606/2003; 5858/2000). Il ricorso, pertanto, è ammissibile.

Esso va accolto nei sensi appresso indicati.

La sentenza impugnata ha erroneamente affermato che l'eccezione di erronea indicazione dell'organo legittimato al giudizio, tempestivamente proposta nella prima difesa dall'Amministrazione, era infondata e comunque era stata rinunciata. L'eccezione era invece fondata - non avendo il "Diciottesimo Reggimento Bersaglieri Caserma Settino" alcuna legittimazione processuale, dovendo le Amministrazioni dello Stato essere citate in persona del Ministro competente - e non era stata rinunciata, essendosi l'Amministrazione riportata, in sede di precisazione delle conclusioni, a quelle già prese nei precedenti scritti difensivi.

Va considerato in proposito che l'art. 11 del r.d. 1611/1933, nel testo sostituito dall'art. 21 della l. 260/1958, statuisce che le citazioni nei confronti delle Amministrazioni dello Stato debbono essere notificate presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto dove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale l'Amministrazione è convenuta, "nella persona del Ministro competente". Peraltro l'art. 4 della l. 260/1958 ha statuito che "l'errore d'identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato". Ove ciò avvenga "il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato".

Tale normativa, che aveva dato luogo nella giurisprudenza a contrasti interpretativi, è stata di recente oggetto di specifica disamina da parte delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza 3117/2006).

Le Sezioni unite, disattendendo quella giurisprudenza che ne dava una lettura riduttiva, ha rammentato che la l. 260/1958 fu emanata allo scopo di semplificare l'individuazione dell'organo competente a rappresentare lo Stato, indicando (art. 1) lo stesso nel Ministro competente e prevedendo (art. 4), inoltre, un regime di sanatoria nei casi definiti come "errore nella identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio doveva essere notificato". Ha rilevato, pertanto, che la norma dell'art. 4, essendo diretta a consentire una più efficiente tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della P.A., non doveva essere letta in modo riduttivo, riferendola esclusivamente ai casi di erronea identificazione della persona fisica titolare dell'organo, ma anche - estensivamente - all'indicazione dell'organo legittimato. Ciò essendo imposto non solo dalla ratio legis, ma anche dai vincoli interpretativi derivanti dai principi costituzionali sulla effettività della tutela giurisdizionale, ora rafforzati dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., nonché dalla necessità, già in precedenza indicata dalla giurisprudenza costituzionale, di una lettura del sistema processuale restrittiva delle ipotesi dell'inammissibilità dei rimedi giurisdizionali.

In tale ottica, si deve pertanto ritenere che l'espressione "errore nella identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio doveva essere notificato", deve essere letta come "errore nell'indicazione dell'organo legittimato", intendendosi per "persona" l'articolazione dell'organizzazione statale fornita di legittimazione. Ne deriva che la corretta interpretazione della norma è nel senso che l'erronea indicazione dell'organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti di quello indicato.

Il ricorso deve quindi essere accolto, in relazione ai principi sopra affermati, poiché erroneamente il giudice di primo grado non ebbe a disporre la rinnovazione della citazione nei confronti del Ministero della Difesa, alla quale dovrà provvedere in sede di rinvio ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata l. 260/1958.

La sentenza impugnata va perciò cassata, con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, in persona di altro magistrato, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Cosenza in persona di altro magistrato.