Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 5 aprile 2007, n. 1539

FATTO E DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, il sig. F.P., agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera dello scalo marittimo ed aereo di Brindisi, ha impugnato il procedimento del Capo della Polizia di Stato in data 22 maggio 2000 con il quale è stato disposto il suo trasferimento "per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale" al Reparto Mobile di Bari.

Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso avendo ritenuto fondato il motivo di gravame con il quale il ricorrente lamentava la mancata considerazione delle indicazioni preferenziali espresse dallo stesso, che aveva manifestato la propria indisponibilità, per ragioni di famiglia, relativamente alla sede di Bari, dichiarando di preferire altro reparto non operativo della provincia di Brindisi o, in alternativa, di Lecce.

Nei riguardi di detta pronuncia il Ministero dell'interno, unitamente al Capo della Polizia di Stato, ha interposto appello sostenendo che, una volta accertata la situazione di incompatibilità ambientale, la scelta della sede di destinazione attiene ad una valutazione ampiamente discrezionale, di pertinenza specifica della Amministrazione. In ogni caso la scelta effettuata è conseguente alla segnalazione del direttore del servizio che aveva suggerito di allontanare l'agente dalla provincia di Brindisi; e l'ufficio di destinazione di Bari è oggettivamente l'ufficio della Polizia di Stato più vicino che non abbia interferenza con compiti di polizia giudiziaria.

L'appello è infondato.

Come ha esattamente rilevato il giudice di prime cure, richiamandosi ad una conforme giurisprudenza, l'art. 55 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 recante disposizioni sul trasferimento d'ufficio del personale della Polizia di Stato, sia nell'ipotesi di carattere generale di trasferimento d'ufficio (3° comma), sia in quella nella quale il trasferimento è disposto per la presenza di una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente o per l'Amministrazione (4° comma), debbono essere valutate e contemperate le esigenze personali e di famiglia dell'interessato con l'interesse pubblico al trasferimento.

Nella fattispecie in esame siffatte esigenze non risultano considerate in modo adeguato, laddove il provvedimento impugnato fa un generico riferimento alla «valutazione della situazione familiare del F. ed al fatto che il reparto mobile di Bari contempera le esigenze dell'Amministrazione con le necessità familiari addotte dal predetto».

Invero, stante le indicazioni preferenziali espresse dal F., il quale aveva esposto la sua indisponibilità, per ragioni di famiglia, a trasferirsi a Bari, e la preferenza per un altro reparto non operativo della provincia di Brindisi, o, in alternativa, di Lecce, il disposto trasferimento a Bari appare privo di giustificazione anche perché non sorretto da obbiettive esigenze dell'Amministrazione. Tanto più che nella nota (in data 23 agosto 1999) del dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera di Brindisi, dalla quale ha preso avvio il trasferimento di questi dalla sede di servizio presso lo scalo marittimo ed aereo, dopo aver dato atto che nessuna censura poteva essere mossa al dipendente per quanto concerne il comportamento tenuto quotidianamente in servizio, stante il nocumento che poteva causare alla normale attività investigativa della Polizia di Stato la permanenza del F. presso l'attuale sede di servizio, a causa dei suoi rapporti di parentela con R.B. (fratello della moglie) ritenuto esponente di una organizzazione criminale, non ne proponeva l'allontanamento da Brindisi, limitandosi a suggerire che fosse «assegnato nel capoluogo ad altro Ufficio Polstato con minima attività operativa esterna e che non abbia rapporti stretti con gli uffici investigativi della locale Questura...».

Non avendo tenuto nella dovuta considerazione le esigenze familiari espresse dal dipendente, che peraltro apparivano compatibili con le ragioni per le quali veniva proposta una sua diversa destinazione, va confermata la illegittimità del procedimento impugnato in primo grado come statuito nella sentenza quivi appellata.

Per quanto suesposto il ricorso in appello proposto dalla Amministrazione deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.