Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 28 settembre 2007, n. 5005

FATTO

La società Presenza Sociale, Società Cooperativa Sociale Onlus (d'ora in poi: Presenza Sociale), in proprio e quale mandataria della società Cotrad con la quale avrebbe costituito associazione temporanea di imprese in caso di aggiudicazione, ha presentato domanda di partecipazione alla gara per l'appalto di servizi di "assistenza alla persona" indetta dal comune di Fiumicino, e ne è stata esclusa, con il provvedimento sopra indicato, per la ragione che nella domanda «non erano specificate le modalità di partecipazione alla gara (percentuali o Aree) delle due cooperative facenti parte della costituenda Ati, come invece previsto dalle disposizioni vigenti, ed in particolare dall'articolo 11 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 157». Il provvedimento di esclusione ha aggiunto che quella specificazione risponde all'esigenza che l'amministrazione possa individuare e controllare il ruolo operativo di ciascuna impresa del raggruppamento. L'appalto è stato aggiudicato a Cooperativa Sociale Integrata Progetto Colonna (d'ora in poi: Progetto Colonna), mentre la Cooperativa Sociale Nuova SAIR (d'ora in poi: Sair) si è classificata seconda.

La società con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio notificato il 2 dicembre 2005 ha impugnato l'esclusione, gli atti di gara e l'aggiudicazione, per motivi che si possono riassumere come segue.

1) Violazione dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 del 1990, aggiunto con l'articolo 6 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, perché non le era stato dato preavviso dell'esclusione.

2) Violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 157 del 1995, perché in realtà l'offerta conteneva la specificazione delle attività che ciascun partecipante si impegnava a svolgere.

3) Illogicità dei criteri di valutazione dei progetti-offerta, ed errata valutazione dei progetti presentati dalle imprese concorrenti e difetto di motivazione: i criteri di valutazione delle offerte elaborati dalla commissione giudicatrice si sostanziava in una graduazione di giudizi ed apodittici, non adatti a valutare progetti di elevata complessità (la ricorrente ha censurato specificamente i punteggi assegnati alle concorrenti).

La ricorrente ha anche chiesto il risarcimento del danno.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Fiumicino, l'aggiudicataria e Sair. Quest'ultima in parte ha resistito al ricorso, in parte ha aderito ai motivi di ricorso contro le valutazioni a sé sfavorevoli effettuate dall'autorità di gara, e successivamente ha proposto ricorso incidentale, che non viene più in rilievo nel giudizio d'appello.

Con motivi aggiunti notificati tra il 23 e il 27 dicembre 2005 la ricorrente ha dedotto le seguenti ulteriori censure.

4) L'offerta della ricorrente conteneva analitica esposizione dei compiti affidati a ciascuna società cooperativa temporaneamente associatasi, dei beni strumentali messi a disposizione da esse e la specificazione delle attività di competenza di ciascuno degli operatori da impiegare.

5) Violazione dei principi in tema di segretezza delle offerte e di parità tra i concorrenti e omessa predisposizione di misure idonee a prevenire la possibilità di manomissione dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti.

6) Illegittima ammissione a gara di Progetto Colonna per svariate ragioni elencate nel motivo.

7) Errata, incongrua ed incoerente valutazione del progetto presentato dall'aggiudicataria e di quello presentato dalla ricorrente.

8) Errata, incongrua ed incoerente valutazione del progetto presentato dall'A.T.I. seconda classificata e di quello presentato dalla ricorrente.

Con atto notificato il 27 e 28 dicembre 2005 la ricorrente ha dedotto i seguenti ulteriori motivi aggiunti.

9) e 10) Illegittima ammissione a gara di Progetto Colonna, che non dispone del personale necessario per lo svolgimento del servizio e le cui dichiarazioni, rese in sede di offerta tecnico progettuale, non sono veritiere.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso, giudicandone infondato il primo motivo, di violazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990; e il secondo motivo (ribadito con il primo dei motivi aggiunti) rilevando che era fuori discussione che la domanda di partecipazione alla gara di Presenza Sociale e dell'associata non specificava formalmente le parti del servizio che sarebbero state svolte dalle singole imprese, e che tale mancanza non può essere superata dall'offerta tecnica dalla quale possono ricavarsi le diverse prestazioni delle diverse imprese. Quanto agli altri motivi, il giudice di primo grado ha giudicato infondato, in fatto, il secondo motivo aggiunto, sull'omessa predisposizione di misure per prevenire la manomissione dei plichi, e ha dichiarato inammissibili, per difetto d'interesse, tutti i motivi attinenti alle valutazioni delle offerte dal parte dell'autorità di gara.

Presenza Sociale appella riproponendo la doglianza contro l'esclusione nonché il secondo motivo aggiunto. Quanto al primo motivo d'appello, fa presente che il disciplinare di gara si limitava a richiedere l'impegno che, in caso d'aggiudicazione, l'aggiudicatario si sarebbe conformato alla disciplina dell'articolo 11, ed elenca poi diffusamente tutte le parti della propria offerta tecnica da cui risultava la parte che ciascuna dlle due imprese avrebbe avuto nell'esecuzione dell'appalto. Dichiara poi di riproporre tutti i motivi non esaminati.

DIRITTO

L'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 dispone: L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo». Le prescrizioni contenute nella disposizione discendono direttamente dalla fonte primaria e non è necessario che i bandi di gara le ripetano, ché anzi la disposizione presuppone che i concorrenti prendano conoscenza dello stesso articolo 11. In particolare la disposizione, come ha già rilevato il giudice di primo grado, richiede in modo indefettibile che venga specificato in sede di gara l'apporto di ciascuna impresa associata allo svolgimento del servizio; né tale impegno, sottoscritto da tutti gl'imprenditori che concorrono insieme, può essere sostituito dall'analisi dell'offerta tecnica, da cui possa ricavarsi la parte di ciascuna impresa nell'esecuzione dell'appalto (indagine che, peraltro, la commissione giudicatrice ha effettuato, pervenendo alla conclusione che l'offerta tecnica non consentiva di stabilire la parte di ciascuna delle due imprese). È fuori discussione che la domanda delle appellanti non contenesse la specificazione, e pertanto l'esclusione è stata legittima e il motivo d'appello è infondato.

Il secondo motivo, col quale lamenta che l'amministrazione abbia omesso di predisporre misure per prevenire la manomissione dei plichi, è inammissibile, ancor prima che per il suo carattere generico e ipotetico, perché non si vede in qual modo quell'omissione avrebbe influito sulla carenza per la quale l'appellante è stata esclusa dalla gara.

Gli altri motivi, attinenti allo svolgimento della gara, non sono stati ritualmente riproposti, non essendo sufficiente dichiarare di volerli riproporre; e in ogni caso, una volta stabilita la legittimità dell'esclusione dalla gara, essi solo inammissibili per difetto d'interesse.

L'appello, in conclusione, è infondato e va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 4.000 a favore del comune e in altrettanti a favore della società resistente.

P.Q.M.

respinge l'appello indicato in epigrafe e condanna le società appellanti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in quattromila euro a favore del comune di Fiumicino e in quattromila euro a favore della società Cooperativa Sociale Integrata Progetto Colonna.