Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione III
Sentenza 22 ottobre 2007, n. 2250
FATTO
Con ricorso notificato il 22.8.2006, e depositato il successivo 1.9, la ricorrente ha impugnato il verbale di aggiudicazione del pubblico incanto relativo ai lavori di "recupero dell'area Monticello in Savona Ricostruzione chiostro e sistemazione provvisoria delle aree esterne-lotto 1°" - 1^ seduta pubblica del 20.6.2006; il provvedimento di esclusione dalla gara; il verbale di aggiudicazione del pubblico incanto - 2^ seduta pubblica del 21.6.2006 ed il provvedimento di aggiudicazione, nonché i provvedimenti assunti con comunicazioni del 7.7.2006 e del 4.8.2006; ricorso notificato, oltre che all'amministrazione intimata, anche al CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, risultato aggiudicatario della gara.
In tale gravame vengono articolate le censure di:
A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 67 della legge 266/2005 e della Deliberazione dell'Autorità per i lavori pubblici del 26.1.2006 nonché delle successive istruzioni operative - Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 lett. b) del Disciplinare di Gara - Eccesso di potere.
B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 - violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Decreto Assessoriale Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici del 24.2.2006 - Violazione dell'art. 7 lett. d del Disciplinare di gara - Eccesso di potere.
C) Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 - violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Decreto Assessoriale Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici del 24.2.2006.
Assume parte ricorrente che entrambi i motivi sui quali è stata fondata la sua esclusione dalla gara per cui è causa sarebbero errati.
Per un verso l'amministrazione intimata avrebbe dovuto ritenere sufficiente la certificazione prodotta in sede di gara, al fine di dimostrare il pagamento, effettuato tramite bonifico bancario on line, all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici della somma dovuta a norma dell'art. 1 co. 67° della L. n. 266/2005.
Inoltre il mancato utilizzo del modello predisposto dall'appaltante, ai fini della dichiarazione ex art. 6 del decreto assessoriale del 24.2.2006, non costituirebbe valido motivo di esclusione; in ogni caso, in via subordinata, parte ricorrente impugna anche la disposizione del disciplinare che, in ipotesi, prescriverebbe l'obbligo di utilizzare tale schema.
Si è costituito l'intimato Consorzio Cooperative Costruzioni che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto il suo rigetto.
Nelle more del giudizio, con provvedimento del 31.10.2006, trasmesso alla ricorrente in data 14.11.2006, l'amministrazione intimata ha revocato l'aggiudicazione prima disposta in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni e disposto l'aggiudicazione della gara per cui è causa in favore dell'A.T.I. Durante Pietro s.r.l. - C.I.V.E.M. del F.lli Carbone - ART.IN di Riccobono A.
La società ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti avverso tale nuovo provvedimento, notificato anche alla società Durante s.r.l., riproponendo le medesime censure già articolate con l'originario ricorso.
Si è costituita la Durante s.r.l. che ha altresì proposto ricorso incidentale, al fine di far valere ulteriori motivi di esclusione della ricorrente dalla gara per cui è causa, che non sarebbero stati rilevati dall'amministrazione intimata.
Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di tardività dei motivi aggiunti sollevata dall'impresa Durante, risultata in via definitiva aggiudicataria della gara per cui è causa.
In particolare assume la controinteressata che tali motivi aggiunti le sarebbero stati notificati oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del verbale di aggiudicazione impugnato.
Si difende sul punto parte ricorrente adducendo che il termine di impugnazione andrebbe computato non dalla sua pubblicazione, ma dal momento in cui le è stato comunicata l'aggiudicazione definitiva.
Ritiene il Collegio che l'eccezione di tardività sollevata dall'impresa Durante sia priva di fondamento.
In linea di principio è senz'altro condivisibile la tesi secondo la quale il termine per l'impugnazione di atti per i quali è prescritta la pubblicazione decorra dal compimento di tale formalità.
Ciò non pertanto ritiene il Collegio che la circostanza che la società ricorrente avesse già proposto impugnazione avverso la sua esclusione, notificandola al soggetto che al momento sembrava essere l'unico controinteressato, la pone in una posizione differenziata rispetta agli altri soggetti eventualmente interessati al provvedimento; posizione che comporta che nei suoi confronti il termine di impugnazione decorra dal momento in cui le viene specificatamente comunicato il nuovo atto lesivo; comunicazione che l'amministrazione è tenuta a fare, come peraltro ha fatto, nel caso in esame.
Passando al merito del ricorso, la ERGO MECCANICA s.r.l. contesta entrambe le ragioni poste a fondamento del provvedimento di esclusione impugnato.
In primo luogo l'amministrazione ha ritenuto di escludere l'offerta presentata dalla ricorrente per non avere fornito prova del versamento dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, a norma dell'art. 1 co. 67° della L. n. 266/2005.
In ordine a tale censura sostiene la ERGO MECCANICA di avere effettuato il pagamento dovuto tramite bonifico on line e di avere prodotto, in sede di gara, l'unico documento producibile per tale ipotesi, e cioè la stampa corrispondente all'avvenuto ordine on line.
Preliminarmente appare opportuno chiarire che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Collegio non ritiene che non vi sia insanabile contraddizione tra quanto indicato in seno al verbale di gara e quanto indicato nella successiva comunicazione del 7.7.2006.
Considerato infatti che la prova di un versamento viene fornita attraverso l'originale della relativa ricevuta, dire che manca la prova del versamento, ovvero che non è stata prodotta la relativa ricevuta, risultano concetti sovrapponibili.
In ogni caso la tesi della ricorrente non è condivisibile.
Appare opportuno evidenziare che l'ultima parte del punto 15) del disciplinare della gara per cui è causa prescrive, in ordine al versamento dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, previsto dall'art. 1 co. 67° della L. n. 266/2005, che "La mancata presentazione della ricevuta di versamento in originale, è condizione d'esclusione dalla procedura di selezione".
A fronte di tale clausola del disciplinare, non impugnata da parte ricorrente, e comunque conforme alla previsione di legge, il comportamento dell'amministrazione intimata, in sede di gara, risulta corretto.
Il problema non è evidentemente quello di non ritenere ammissibili mezzi di pagamento, quali il bonifico bancario, ma di considerare che il rispetto delle disposizioni che vengono in rilievo richiede necessariamente che i concorrenti comprovino, in sede di gara, di avere effettuato il versamento richiesto, pena l'esclusione.
Indipendentemente dagli ulteriori rilievi sollevati dai soggetti intimati in ordine alla completezza dell'atto depositato, invece la società ricorrente, in sede di gara, ha depositato esclusivamente un foglio dal quale può tutt'al più evincersi che ha dato, on line, l'ordine alla propria banca (in tale foglio non specificata) di effettuare un bonifico bancario, ma non costituisce dimostrazione che tale bonifico sia andato a buon fine.
Manca in definitiva la prova del versamento dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, a norma dell'art. 1 co. 67° della L. n. 266/2005; mancanza che determina l'esclusione dalla gara in questione, come correttamente stabilito dall'amministrazione intimata, in sintonia con la previsione del disciplinare e con la norma di legge che regola la fattispecie.
La fondatezza dell'esaminato motivo di esclusione, di per sé sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato, rende superfluo l'esame delle altre censure del ricorso, rivolte contro l'ulteriore motivo di esclusione individuato dall'amministrazione intimata.
All'infondatezza del ricorso principale consegue l'improcedibilità del ricorso incidentale, proposto dall'impresa Durante, e volto ad individuare ulteriori motivi di esclusione dell'offerta presentata dalla società ricorrente.
In conclusione il ricorso principale deve essere respinto, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, anche in considerazione della novità della questione affrontata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, respinge il ricorso principale in epigrafe; dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.