Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III quater
Sentenza 12 novembre 2007, n. 11124
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 23 febbraio 1998 e depositato il 10 marzo successivo Maria B. ha impugnato il silenzio dell'Amministrazione in ordine alla sua istanza diffida a stipulare il contratto a tempo indeterminato come insegnante di scuola elementare, a seguito del superamento del concorso magistrale indetto con d.m. 20 ottobre 1994.
Premesso di essere stata invitata presso il Provveditorato agli studi di Roma per il giorno 15 settembre 1997 per la stipula del contratto, e di avere in quella sede rinunciato con atto scritto al contratto stesso, ma di avere il giorno successivo inoltrato revoca della rinuncia alla stessa amministrazione, la ricorrente deduce i seguenti profili di illegittimità del comportamento dell'Amministrazione scolastica:
1) violazione delle norme e dei principi sulla formazione del rapporto di pubblico impiego, sul carattere negoziale e sull'essenziale funzione dell'incontro effettivo delle volontà: non sono stati forniti alla ricorrente, prima della stipula, gli elementi costitutivi del rapporto;
2) violazione del d.lgs. n. 29/1993, del d.l. 16 aprile 1994, n. 297 e del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e degli artt. 14 c.c.n.l. 3 marzo 1995 e 18 c.c.n.l. 4 agosto 1995, dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e carenza di motivazione: il giorno della convocazione non è stato sottoposto alla ricorrente il contratto da stipulare; non è ammissibile una rinuncia preventiva; non risulta una presa d'atto della rinuncia intervenuta prima della revoca;
3) violazione del diritto soggettivo alla stipula del contratto: esso doveva prevalere su un evidente errore, prontamente corretto;
4) errata qualificazione della dichiarazione di rinuncia: la rinuncia o la decadenza hanno come necessario presupposto l'atto di nomina, che qui non vi è stato;
5) difetto di motivazione: l'Amministrazione non ha motivato le ragioni in base alle quali non ha accolto l'istanza della ricorrente.
L'istanza cautelare risulta accolta "ai fini del riesame" che però non risulta vi sia stato.
Costituitasi l'insegnante L., ha affermato di non avere interesse alla causa in quanto in caso di accoglimento del ricorso non sarebbe lei a perdere il posto bensì l'insegnante Loredana S., ultima degli immessi in ruolo.
Costituitasi l'Amministrazione, ha affermato che la ricorrente doveva considerarsi decaduta per non aver assunto servizio nei termini; che non risultano provate le affermazioni relative alle presunte omissioni dell'Amministrazione, peraltro implicitamente smentite dal contenuto dell'istanza di revoca della rinuncia; che i termini per produrre documentazione e prendere servizio hanno come presupposto la stipula del contratto; che non si può ravvisare alcun errore scusabile; che la rinuncia non era revocabile perché coinvolgeva interessi di terzi ed interessi pubblici; che la rinuncia configura una dichiarazione di carenza d'interesse alla nomina.
Con memoria predisposta per l'udienza di discussione la ricorrente ha ribadito tesi e difese.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.
Non è contestato tra le parti che la ricorrente, il giorno della convocazione per la stipula del contratto come insegnante elementare a tempo indeterminato, a seguito di superamento di concorso pubblico, abbia esplicitamente e per iscritto rinunciato alla sottoscrizione del contratto ed alla nomina; né risultano provati comportamenti dell'amministrazione che abbiano tratto in inganno la ricorrente stessa; ipotesi peraltro poco verosimile considerato che le perplessità della ricorrente erano giustificate dal fatto di essere già impiegata presso le Ferrovie dello Stato.
Risulta altresì dalla documentazione in atti che nella stessa giornata vennero convocate numerose altre insegnanti, tra le quali la controinteressata intimata, che seguiva immediatamente in graduatoria la ricorrente, ed immessa in ruolo a seguito di accettazione della nomina.
Pertanto deve ritenersi che, in relazione alla procedura utilizzata dal Provveditorato agli Studi, la posizione alla quale rinunciò la ricorrente venne immediatamente utilizzata, nella stessa giornata, per la nomina in ruolo di altra insegnante.
Quella posizione pertanto non poteva ritenersi più disponibile quando la ricorrente ha fatto pervenire la revoca della sua rinuncia.
La fattispecie è quindi equivalente a quella in cui la revoca pervenga quando l'amministrazione ha già accettato la rinuncia stessa e che, secondo la giurisprudenza, non può più avere alcuna efficacia (C.d.S., sez. V, 17 marzo 1998, n. 303).
Inoltre non può omettersi di considerare la prevalenza dell'interesse pubblico ad una corretta, tempestiva e certa procedura di nomina degli insegnanti vincitori di concorso, rispetto a comportamenti perplessi di privati.
Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa.