Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione II
Sentenza 21 marzo 2008, n. 672

FATTO

I ricorrenti erano stati nominati dal Sindaco di Trani quali componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda municipalizzata igiene urbana. A seguito della sospensione del consiglio comunale di Trani, disposta dal Prefetto di Bari in conseguenza delle dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio comunale, veniva nominato il Commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune.

Con il provvedimento impugnato il Commissario prefettizio disponeva che l'amministrazione dell'AMIU sarebbe stata assicurata dallo stesso commissario con la collaborazione dei sub commissari di nomina prefettizia, in sostituzione del consiglio di amministrazione decaduto.

Avverso il provvedimento i ricorrenti deducono articolate censure di seguito sintetizzabili:

violazione dell'art. 6 dello Statuto dell'Azienda municipalizzata Igiene Urbana di Trani e dell'art. 55 dello Statuto comunale di Trani;

violazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990, difetto assoluto di motivazione.

I ricorrenti concludevano per l'annullamento del provvedimento con richiesta di risarcimento danni.

Si costituiva il Comune di Trani chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica del 21 febbraio 2008 il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L'art. 50, 8° comma del d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, assegna al Sindaco il potere di procedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, precisando in proposito che le nomine e le designazioni debbono essere formalizzate entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

In adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza, ritiene il collegio che tali nomine e designazioni debbono considerarsi sicuramente di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso, attraverso la nomina, sulle qualità e le capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico (C.d.S., sez. V, 12 agosto 2004, n. 5552; T.A.R. Puglia, Bari, 26 aprile 2001, n. 1314; T.A.R. Sardegna, 19 marzo 2003, n. 311).

Pertanto, trovando giustificazione la nomina e la designazione cui si è fatto cenno, in un rapporto fiduciario basato non soltanto sull'affidamento delle capacità tecniche e professionali del nominato, ma anche sulla sua riposta fiducia politica e, quindi, ritenuta idoneità del nominato a garantire, nell'esercizio dell'incarico amministrativo presso l'Ente di destinazione, una gestione coerente con gli indirizzi di politica-amministrativa del Comune di cui il designato costituisce espressione, ne consegue che la cessazione del mandato del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio comunale, finiscono inevitabilmente con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo (C.d.S., sez. V, 28 maggio 2005, n. 178; T.A.R. Marche, 4 aprile 2006, n. 118).

Non vi è dubbio che, alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che ha provveduto alla nomina, quale che ne sia la causa, anche se l'incarico non è ancora scaduto alla stregua delle norme che regolano il funzionamento amministrativo dell'Ente di destinazione, esso viene comunque a cessare, dovendo necessariamente essere oggetto di rinnovo da parte del nuovo Sindaco.

Il collegio precisa che la permanenza nell'incarico dei rappresentanti del Comune presso enti aziende, istituzioni, non costituisce un diritto del nominato, essendo condizionata dalla sussistenza del rapporto fiduciario con l'ente di cui sono espressione.

Nel caso di specie, non di iniziativa del nuovo Sindaco si è trattato, ma di un provvedimento del Commissario prefettizio adottato in periodo di sospensione del consiglio comunale, prodromica al suo scioglimento ed alla conseguente nomina del Commissario straordinario.

Le norme statutarie che i ricorrenti assumono a fondamento della propria pretesa, costituiscono viceversa, il presupposto, insieme al citato art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000, su cui si fonda la legittimità della azione del commissario prefettizio.

È fuori di dubbio che il mandato degli organi elettivi del comune, possa cessare oltreché per la sua naturale scadenza, anche per le altre cause previste dal d.lgs. 267 del 2000, tra cui quella che nella fattispecie ha interessato il Comune di Trani e cioè quella disciplinata dall'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3.

I casi previsti dall'art. 141 del testo unico enti locali corrispondono ad altrettante ipotesi patologiche del funzionamento degli organi elettivi, corrispondenti, tra le altre, a gravi violazioni di legge, al compimento di atti contrari alla Costituzione ad all'impedimento al normale funzionamento, dovuto spesso a gravi crisi politiche.

Il verificarsi di tali situazioni costituisce un tale elemento di alterazione dell'assetto politico istituzionale, creatosi a seguito delle consultazioni elettorali, che l'art. 141 al suo comma 7 prevede che, avviata la procedura di scioglimento, il prefetto possa per gravi ragioni anche sospendere il consiglio comunale in attesa del d.P.R. di scioglimento, provvedimento che è divenuto prassi comune, proprio al fine di evitare che le crisi politiche alterino il normale funzionamento dell'ente locale con conseguenze negative sulla collettività.

Il decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del Commissario straordinario, assegna a questi i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

Di conseguenza il Commissario può compiere qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in ogni caso qualora egli ne ravvisi la necessità, può anche adottare tutti gli atti ritenuti necessari per il funzionamento dei servizi comunali.

L'avvio della procedura spetta quindi al prefetto che nomina un commissario fino alla conclusione del procedimento di scioglimento che termina con d.P.R. su proposta del ministro dell'Interno. Di norma, la gestione del Comune, affidata al commissario prefettizio, continua con il commissario straordinario nella stessa persona scelta dal prefetto per la gestione provvisoria, come è puntualmente avvenuto anche in questo caso.

Orbene, una volta insediato, l'organo straordinario, può compiere tutti gli atti spettanti agli organi dell'ente, ivi compresa la sostituzione dei membri dei c.d.a. delle aziende speciali.

Nel caso di specie, il commissario ha ritenuto, con una scelta rispondente anche a criteri di economicità, di assicurare provvisoriamente il funzionamento della azienda speciale provvedendovi personalmente con l'ausilio dei sub commissari.

Nella scelta operata dall'organo straordinario, il collegio non ravvisa illegittimità.

Posto che le nomine dei membri del c.d.a. dovevano considerarsi travolte dallo scioglimento del consiglio comunale, la scelta di assicurare l'amministrazione dell'AMIU provvedendovi senza nominare altri soggetti, che sarebbero stati poi sostituiti dal nuovo sindaco risultante vincitore a seguito delle consultazioni elettorali, è legittima. Non è superfluo peraltro rilevare che dopo pochi mesi (il 4 settembre 2003, come risulta dagli atti della causa) si è infatti insediato un nuovo consiglio di amministrazione nominato dal Sindaco di Trani.

Le censure dei ricorrenti non hanno quindi fondamento.

Infondato è il primo motivo di ricorso per quanto già finora esposto. In particolare non sussiste l'asserita violazione dell'art. 6 dello Statuto dell'azienda municipalizzata Igiene urbana di Trani e dell'art. 55 dello Statuto comunale, tenuto conto che il c.d.a. dell'azienda speciale doveva considerarsi decaduto con lo scioglimento del consiglio comunale.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso che pare configurare il provvedimento del commissario prefettizio come atto di revoca. Esso, più che costituire espressione di un potere di revoca di un precedente incarico si qualifica più propriamente come atto notiziale della decadenza dei relativi incarichi intervenuta "ope legis", dal momento che, il nuovo Sindaco è tenuto per legge a procedere alla rinnovazione delle nomine e delle designazioni (art. 50, comma 9, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Nel caso di specie, il Commissario che il collegio ribadisce, è dotato dei poteri del Sindaco, della Giunta e del consiglio comunale, ha provveduto personalmente alla gestione, per il periodo transitorio, con scelta non censurabile sotto il profilo della legittimità.

Per le ragioni finora esposte va di conseguenza respinta anche la domanda di risarcimento del danno avanza dai ricorrenti.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda, respinge il ricorso in epigrafe siccome infondato. Respinge la domanda di risarcimento danni avanzata dai ricorrenti.

Condanna i ricorrenti alle spese ed onorari di lite che vengono quantificati in Euro 5.000 oltre I.V.A. e c.p.a., con vincolo di solidarietà.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.