Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione II
Sentenza 6 marzo 2008, n. 269

Rilevato che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi dell'art. 21 l. 1034/1971 (come novellato dall'art. 3 l. 205/2000) che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti, faculta il collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell'art. 26 l. 1034/1971, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e ciò anche se l'amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2003, n. 650);

Rilevato che non appare condivisibile l'eccezione di difetto di legittimazione di parte ricorrente ad agire in giudizio, proposta dalla resistente Amministrazione comunale, dal momento che risulta destinataria del provvedimento di annullamento della concessione edilizia, come lo è pure la ERICSSON della quale l'impresa ricorrente è mandataria nonché responsabile della realizzazione dell'opera in qualità di general contractor;

Rilevato che, inoltre, la ricorrente è espressamente indicata nella concessione edilizia n. 34 del 5 aprile 2007 quale esecutore dei lavori e che pertanto il provvedimento gravato appare arrecare una lesione diretta, concreta ed attuale alla sfera giuridica dell'impresa interessata, di talché l'eccezione proposta dalla resistente Amministrazione comunale va respinta;

Rilevato che il ricorso appare manifestamente fondato in ordine a tutte le censure proposte;

Rilevato che in particolare il ricorrente, in qualità di general contractor per la realizzazione di impianti della ERICSSON sul territorio calabrese deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2-bis della l. 1° luglio 1997, n. 189 abrogato dall'art. 218 della l. 1° agosto 2003, n. 259, dell'art. 1 del d.P.R. 12 aprile 1996, dell'art. 6 della l. 8 luglio 1986, n. 349, del d.P.C.M. n. 377/1988, dell'art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1996, n. 146 e dell'art. 1, comma 6, della l. 31 luglio 1997, n. 249, sostenendo come erronea la motivazione del provvedimento di annullamento, basata sulla necessità delle procedure di V.I.A. per la installazione di stazioni radio base;

Rilevato che la censura va accolta in quanto come posto in evidenza dal TAR in altre analoghe occasioni (TAR Calabria Catanzaro, sezione II, 10 maggio 2007, n. 401) rispetto al 1997, "il quadro normativo in materia di Valutazione di Impatto Ambientale ai fini della realizzazione degli impianti di SRB è mutato.

Invero l'art. 2-bis, del d.lgs. n. 189 del 1997 al comma 2 prevedeva che:

La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.

Tuttavia tale norma è stata abrogata dall'art. 12, n. 4, del d.lgs. n. 198/2002 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e cioè dal 14 settembre 2002", sicché la parte di motivazione del provvedimento in esame che fa riferimento alla necessità della V.I.A. non appare proprio condivisibile, come correttamente dedotto dal ricorrente;

Atteso che vanno anche accolte le censura di carenza di potere, incompetenza, violazione e falsa interpretazione in riferimento al d.P.R. n. 616/1977 (art. 102, comma 1); della l. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 1); del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (art. 83), della l. 31 luglio 1997, n. 249 (art. 1), violazione e falsa interpretazione del d.l. n. 381/1998 e della l. n. 249/1997, eccesso di potere e falsa interpretazione del d.m. n. 381 del 1998, sviamento di potere, e di violazione e falsa applicazione della l. 22 febbraio 2001, n. 36, con le quali parte ricorrente pone in evidenza che il Comune non ha alcuna competenza nella fissazione dei valori limite delle emissioni degli impianti di stazioni radio base;

Rilevato che come già sostenuto dal TAR in altre analoghe occasioni in ordine alla stessa doglianza (TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 27 ottobre 2006, n. 1263, ma anche la pronuncia già citata n. 401/2007) "anche prima della adozione della Legge quadro sulle emissioni elettromagnetiche n. 36 del 2001, la competenza ad accertare la conformità della stazione radio base e delle sue emissioni nei limiti di legge, non spetta mai al Comune, neppure sulla base della legislazione precedente in tema di inquinamenti (TAR Lazio, sezione II, 6 ottobre 2001, n. 8170). Più di recente tali posizioni sono confermate: cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 15 febbraio 2005, n. 450 e 452. In altra sentenza l'Alto Consesso afferma che sia prima che dopo l'entrata in vigore della l. 22 febbraio 2001, n. 36, la fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato non rientra tra le competenze attribuite ai comuni (Consiglio di Stato, sezione VI, 30 maggio 2003, n. 2997).

Anche i TAR appaiono attestati sulle stesse posizioni, laddove si rileva, sotto il profilo strettamente urbanistico, che prima dell'emanazione della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, che, all'art. 8, comma 6, ha previsto che i comuni possano adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di radiocomunicazione e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nessuna disposizione di legge attribuiva ai ricordati enti locali il potere di regolamentare, sotto il profilo sanitario, i limiti di questa esposizione, tale potere essendo stato riservato allo Stato dall'art. 4 l. 23 dicembre 1978, n. 833 e, con specifico riguardo alla tutela della salute umana dalle interferenze dovute ai campi elettromagnetici, dall'art. 1, comma 6, lett. a), n. 15, 31 luglio 1997, n. 249 (TAR Marche, 6 agosto 2003, n. 941) e che comunque tale potere spetta sempre allo Stato come tutela del diritto alla salute.

Le norme di riferimento per la fattispecie che ne occupa sono la Legge quadro n. 36 del 2001 ed il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259. La prima all'art. 8 disciplina le competenze delle regioni, delle province e dei comuni su tali materie, non ricomprendendovi, tuttavia, quelle relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, affidate, invece allo Stato (artt. 4 ed 8 della l. 22 febbraio 2001, n. 36), il quale fissa la disciplina generale che le Aziende sanitarie dovranno poi applicare valutando la incidenza delle emissioni della stazione radio base sulla salute pubblica in base ai parametri tecnici prestabiliti.

Il secondo ha redisciplinato all'art. 87 il procedimento autorizzatorio per il rilascio del titolo abilitativo alla installazione della stazione radio base e stabilisce espressamente che l'installazione viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'art. 14 della l. 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata l. 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. Di talché il Comune non può mai e poi mai sovrapporre le proprie valutazioni, una volta che, come nel caso in esame, sia stato rilasciato il parere del PMP competente per zona e prodotto in atti;

Rilevato che va anche accolta la censura mossa avverso la delibera comunale di divieto di rilascio di autorizzazioni alla installazione di antenne radio base in attesa della approvazione del Piano Strutturale Comunale e del Piano di localizzazione delle Antenne, atteso che essa si traduce in una immotivata ed illegittima compressione ad nutum delle posizioni rivestite da parte ricorrente, laddove se è vero che ai Comuni spetta adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai CEM, tuttavia il Comune non può inibire totalmente l'attività di installazione di antenne sul territorio, atteso che tali impianti sono divenuti opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 259 del 2003;

Rilevato che quanto alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, parte ricorrente ha quantificato tale danno in Euro 2.200.000,00 ripartiti nelle seguenti voci: Euro 20.000,00 per danni da mancata percezione di competenze di progettazione; Euro 200.000,00 per mancato traffico e Euro 2.000.000,00 per danni all'immagine di PIANET s.r.l. alla quale la ERICSSON potrà guardare con diffidenza ai fini dell'affidamento di altri lavori sul territorio calabrese per il medesimo titolo; la ricorrente ha inoltre avanzato richiesta per una ulteriore voce di risarcimento del danno derivante al gestore "3" per le sanzioni che potrebbero essere irrogate dal Ministero per la mancata copertura del territorio in violazione della licenza individuale per il servizio di comunicazione mobile di terza generazione UMTS, quantificandolo in Euro 5.000.000,00 oltre il mancato traffico del Gestore pari ad Euro 5.500 E/g per 150 giorni a decorrere dal 1° agosto 2007 per un totale di Euro 8.045.000,00, danni che a suo dire si ripercuoterebbero su PIANET s.r.l.;

Considerato che parte ricorrente non può pretendere il riconoscimento e la condanna dell'Amministrazione per risarcimento danni a favore di un terzo e che, quindi, dalla domanda va stralciata la somma di Euro 8.045.000,00, perché non pertinente alla interessata, considerato che la ricorrente non offre oltre tutto alcuna dimostrazione della ricaduta della mancata attivazione dell'impianto su di lei, anche perché l'annullamento disposto dal TAR dell'ordinanza n. 2 dell'8 gennaio 2008 di annullamento del permesso a costruire n. 34 del 5 aprile 2007 ha come suo effetto principale di far rivivere quest'ultimo;

Rilevato che, in ordine, alla richiesta specifica di danno all'immagine e di danni morali derivanti quale ricaduta in termini di inaffidabilità della PIANET ad effettuare lavori finalizzati alla installazione di stazioni radio base per la tecnologia UMTS non appare accoglibile, atteso che in primo luogo l'annullamento disposto dal TAR dell'ordinanza n. 2 dell'8 gennaio 2008 di annullamento del permesso a costruire n. 34 del 5 aprile 2007 ha come suo effetto principale di far rivivere quest'ultimo, peraltro non ancora scaduto, data la durata triennale fissata per i lavori, sicché manca proprio l'evento dannoso; e considerato che, in secondo luogo, per giurisprudenza costante, anche nel caso di valutazione equitativa del danno come è quella che solitamente compete al giudice anche amministrativo, in materia di danni morali ed all'immagine e pure se parte ricorrente abbia quantificato approssimativamente tali danni, la domanda va respinta quando manchi l'effettiva dimostrazione che l'evento si sia ripercosso sui rapporti con la dante causa ed abbia effettivamente prodotto una dissociazione dal rapporto di lavoro con la stessa (principio costante in materia di annullamento di aggiudicazione o di esclusione da gare pubbliche, ma mutuabile per il caso in esame, cfr.: TAR Campania Napoli, sezione I, 15 marzo 2007, n. 2209, ma anche Consiglio di Stato, sezione V, 6 febbraio 2007, n. 478);

Considerato che, quanto alle spese di lite esse possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e per l'effetto annulla l'ordinanza n. 2 dell'8 gennaio 2008 del Comune di Scalea e la deliberazione n. 23 del 16 ottobre 2007 nella parte in cui il Consiglio comunale di Scalea ha disposto il divieto di rilasciare autorizzazioni all'installazione di antenne radio base su tutto il territorio comunale fino all'approvazione del Piano Strutturale Comunale e del Piano di localizzazione delle antenne radio base e per il resto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.