Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 4 aprile 2008, n. 497

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo l'accesso agli atti relativi all'accertamento redatto a carico di essa ricorrente da funzionari dell'ente e, in particolare, alle dichiarazioni del denunciante M. Gianluca e delle persone interrogate dall'ispettore (S. Marco, M. Paolo, M. Severino e P. Gabriele) poste a base della contestazione di illecito amministrativo relativo a presunte irregolarità nella registrazione di rapporti di lavoro e nell'assunzione di lavoratori.

L'ente, pur consentendo la visione, negava la possibilità di rilascio di copia degli atti, ritenuti non essenziali ai fini difensivi prospettati dalla ricorrente e peraltro conoscibili pienamente in sede di giudizio in caso di opposizione.

Da qui il ricorso.

La difesa dell'ente depositava memoria, nella quale opponeva circolari ed atti interni dell'Amministrazione dai quali si sarebbe dovuta rilevare l'impossibilità di dar corso alla richiesta a tutela della riservatezza dei dichiaranti.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 13 febbraio 2008, il Collegio riservava la decisione.

Va anzitutto premesso che non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo alla società ricorrente alla conoscenza dell'esatto contenuto delle dichiarazioni dei soggetti sulla base delle quali l'ente ha effettuato la contestazione (relativa, come detto, a pretese assunzioni irregolari).

In proposito, la stessa Amministrazione resistente ha correttamente riconosciuto tale interesse consentendo la visione degli atti (cfr. nota Ministero del Lavoro del 4 dicembre 2007: "... a seguito di apposita istanza, si concedeva alla società ispezionata la visione delle dichiarazioni acquisite... La visione delle dichiarazioni in possesso di codesto Ufficio appariva in quella sede funzionale all'esercizio del diritto della difesa...").

Invero, la documentazione della quale si è chiesto l'accesso, posta - si ripete - a base delle contestazioni di illecito effettuate - è certamente (o può essere) utile alla difesa di interessi giuridicamente rilevanti, nella specie identificabili nella compiuta difesa in un eventuale giudizio ovvero nella stessa possibilità di apprestamento di mezzi di prova idonei a contrastare o confutare dette dichiarazioni (cfr. C.d.S., n. 5873/2004 e 5814/2002).

La ricorrente si configura, dunque, titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e portatrice di un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 352/1992, consistente, nel caso di specie, nella dichiarata esigenza di utilizzare gli atti stessi per la eventuale difesa delle proprie ragioni in sede giurisdizionale.

Tanto premesso, osserva il Collegio che, una volta ammesso l'accesso con la visione degli atti, è del tutto incongruo negare il rilascio di copia degli stessi, non potendosi peraltro revocare in dubbio che, a seguito dell'entrata in vigore della l. 15/2005, il diritto di accesso comprende, coerentemente, anche quello di estrarre copia e che non è più possibile distinguere tra le due modalità di accesso come definite dalla originaria formulazione dell'art. 24, comma 2°, lett. d), della l. 241/1990.

Sotto altro profilo, la notifica del verbale di accertamento di illecito indica la intervenuta conclusione dell'ispezione e degli accertamenti medesimi, non potendosi più, allo stato, opporre la loro pendenza al fine di negare l'accesso.

Quanto alla dedotta necessaria tutela degli interessi dei lavoratori (che potrebbero, secondo la prospettazione di parte resistente, subire azioni discriminatori, indebite pressioni o pregiudizi), va ricordato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce, a termini dell'art. 22, comma 2, l. 241/1990, principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.

L'art. 24 della citata l. 241/1990 prevede espressamente i casi di esclusione dal diritto di accesso, stabilendo, al comma 2, che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati, e comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso ai sensi del comma 1; in base al comma 4, inoltre, l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Infine, in base al comma 6, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, il governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi "... d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persona giuridiche, gruppo, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono".

Il comma 7 stabilisce che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Tanto premesso, non può essere opposto alcun diritto alla riservatezza in contrapposizione al diritto di difesa della ricorrente, posto che le dichiarazioni dei lavoratori sono state assunte nel corso di rituali verbali da parte dell'amministrazione procedente e sono dunque espressione di un'attività propria della P.A. (l'assunzione di informazioni); invero, i dichiaranti, sottoponendosi all'esame, hanno evidentemente consentito ad esternare la propria posizione e le informazioni di cui erano a conoscenza, ben consapevoli delle conseguenze giuridiche delle stesse.

In sostanza, non può ritenersi che i lavoratori dichiaranti posseggano la qualità di controinteressati in senso tecnico rispetto alle loro dichiarazioni assunte a verbale, una volta che le dette dichiarazioni, acquisite alla procedura (e, come sopra detto, poste a base delle contestazioni), siano uscite dalla loro sfera personale, peraltro non essendo in rilievo, nella specie, dati sensibili ed essendo le dichiarazioni dei singoli lavoratori, come sopra detto, assolutamente essenziali per la tutela del diritto della ricorrente.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'ente resistente di dare corso alla richiesta di accesso nei precisi termini di cui all'istanza e dunque con la facoltà di estrarre copia degli atti.

Le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla Direzione provinciale del lavoro di Teramo di consentire alla ricorrente l'accesso alle dichiarazioni dei lavoratori indicati nell'istanza meglio specificata in epigrafe e nelle forme indicate in motivazione.

Spese compensate.

Ordina all'Amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza.