Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 10 dicembre 2009, n. 25824

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4322/02 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda con cui l'avv. Gregorio R. aveva chiesto la condanna del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, cagionatogli dal mancato accoglimento della sua istanza di trasferimento presso altro Albo.

Appellata dal R. detta sentenza e costituitosi il Consiglio dell'Ordine, che resisteva al gravame, con sentenza depositata il 29 giugno 2005 la Corte d'appello di Palermo, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva la domanda del R.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consiglio dell'Ordine, con quattro motivi, depositando in atti anche una memoria, mentre l'intimato ha resistito al gravame mediante controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, formulata dal resistente in controricorso, per un asserito difetto del requisito d'autosufficienza, in quanto dall'esposizione dei fatti contenuta in detto atto non si riuscirebbe a risalire "alle precedenti domande ed alle precedenti argomentazioni dedotte e nelle difese e nelle precedenti sentenze di merito".

Tale eccezione è infondata, giacché dall'esame del ricorso si evince una chiara ed esauriente esposizione di elementi tali da consentire una cognizione completa non solo dei fatti che stanno a fondamento della controversia, ma anche di tutte le varie vicende processuali, nonché delle specifiche posizioni in essa assunte dalle singole parti.

2. Passando, quindi, all'esame del merito delle censure addotte, si rileva che il primo ed il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 37 della l. n. 36/1934 in relazione rispettivamente all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. e che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

Ed invero, essendo pacifico che la domanda di trasferimento ad altro Ordine degli Avvocati dell'allora procuratore legale dr. R. venne presentata in data 27 luglio 1992 e cioè in epoca successiva alla seduta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, fissatagli per il 18 giugno 1992 onde avere chiarimenti in ordine al mancato versamento dei contributi di iscrizione per gli anni dal 1985 al 1992, né risultando contestato che a seguito della mancata comparizione dell'iscritto alla seduta suddetta si sia aperto a suo carico un procedimento disciplinare finalizzato alla irrogazione di un provvedimento di sospensione, ne consegue che la Corte di merito è manifestamente incorsa nella denunciata erronea applicazione dell'art. 37 l. 36/1934 nel momento in cui ha ritenuto non necessario il rilascio del nulla-osta dell'ordine di provenienza per deliberare il trasferimento dell'iscritto.

È indubbio, infatti, che il trasferimento ad un altro ordine non può prescindere dalla cancellazione dall'albo di provenienza, per cui, premesso che l'art. 2 della l. n. 67/1991 non ha disposto l'abrogazione del citato art. 37, tuttora vigente, e che il penultimo comma di quest'ultima disposizione stabilisce il principio che non si possa "pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare", è ineludibile che il trasferimento stesso non possa essere concesso se non all'esito di un procedimento in cui l'ordine di provenienza deve in primo luogo valutare la possibilità in astratto di cancellazione dall'albo dell'iscritto, richiedendo a tal fine il prescritto nulla-osta.

Posto, dunque, che il R., come si è visto, era assoggettato a procedimento disciplinare al momento della presentazione della domanda di trasferimento ad altro ordine, è allora evidente che il medesimo non poteva essere cancellato dall'Ordine professionale di Palermo se non previo nulla osta.

Ed invero, la mancata abrogazione dell'art. 37 della l. n. 36/1934 comporta che la cancellazione dall'albo di provenienza, propedeutica all'iscrizione ad altro ordine a seguito di trasferimento ad altra sede, sia assoggettata all'accertamento negativo dell'insussistenza di cause ostative alla cancellazione stessa, quale appunto quella prevista dal penultimo comma di detta norma, vale a dire l'essere in corso a carico dell'iscritto un procedimento disciplinare.

Per completezza di motivazione, si osserva poi che non sussiste alcuna incompatibilità tra la citata norma e quella dell'art. 1, comma 2, della l. 67/1991 (la quale dispone che gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione presso altro albo "purché non si trovino sospesi dall'esercizio professionale..."), in quanto l'art. 2 della stessa l. n. 67/1991 ha sì abrogato gli artt. 23, 25 e 32 del r.d.l. n. 1578/1933 conv. in l. 36/1934, ma non l'art. 37, come già si è detto.

Anzi, il combinato disposto delle due norme impone all'interprete, al fine di dare un significato compiuto a tale compatibilità, voluta dal legislatore, di fornire una loro lettura che metta in rilievo come il suddetto trasferimento dell'iscrizione non possa essere concesso, da un lato, a quei soggetti che siano sospesi dall'esercizio della professione o siano sottoposti a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza (art. 1, comma 2, l. 67/1991) e, dall'altro, a quei soggetti che non possono essere cancellati dall'albo di provenienza in quanto assoggettati a procedimento penale o disciplinare (art. 37, comma 9, r.d.l. 1578/1933).

3. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi (il terzo, con cui il ricorrente si è lamentato della violazione degli artt. 2043 c.c. e 278 c.p.c. ed il quarto concernente, invece, il capo della sentenza d'appello relativo alla regolamentazione delle spese).

4. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.