Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 21 novembre 2011, n. 6137

FATTO

Il presente appello è proposto dalla società indicata in epigrafe e tende alla riforma della sentenza in forma semplificata dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, anch'essa indicata in epigrafe, con la quale quel giudice, in accoglimento di un ricorso presentato dal raggruppamento formato da Tecnologie sanitarie s.p.a., Adiramef s.r.l. e Tecnomedical s.r.l., ha annullato l'affidamento del servizio triennale di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali della Azienda sanitaria di Caserta.

L'appello è assistito da un motivo preliminare, consistente nel fatto che il giudice di primo grado, in sede di esame cautelare, ha deciso la controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, senza darne preventivo avviso alle parti.

Oltre a ciò, l'appellante formula un altro motivo, per la esclusione del raggruppamento contro interessato, per aver violato le regole del capitolato speciale, avendo previsto di dare in subappalto parte del servizio e lamenta altresì il negato accesso agli atti della procedura da parte della A.s.l. di Caserta.

Il soggetto appellato presenta più memorie, opponendosi all'appello e proponendo appello incidentale.

Il Collegio, al fine di conoscere ufficialmente la situazione processuale determinatasi avanti il primo giudice ha richiesto al Tribunale amministrativo regionale della Campania di trasmettere copia del verbale di udienza (allegato comunque in via informale dall'appellante), da ultimo con ordinanza n. 3293 del 27 luglio 2011. Ottemperata l'ordinanza istruttoria, con nota del Tribunale amministrativo regionale della Campania pervenuta il 12 settembre 2011, la causa passa in decisione alla pubblica udienza del 21 ottobre 2011.

DIRITTO

Il Collegio deve decidere la controversia portata alla sua cognizione in ordine al motivo preliminare formulato dall'appellante, relativamente alla mancata comunicazione, in sede di udienza cautelare, da parte del primo giudice, di procedere alla decisione nel merito con una sentenza in forma semplificata.

Tale esame preliminare è prevalente sull'altro motivo indicato in narrativa, trattandosi di vicenda processuale che determina un rinvio della controversia al primo giudice.

Il Collegio osserva che la copia conforme del verbale di udienza da ultimo trasmessa dal Tribunale amministrativo è conforme alla copia informale comunque depositata agli atti dall'appellante. In esse, non si rileva l'annotazione di alcuna comunicazione del fatto che il Collegio si era riservato di decidere la questione con sentenza in forma semplificata, da cui la conseguenza che è mancata in sede di udienza cautelare ogni comunicazione al riguardo.

Né è rilevante sul punto l'indicazione nell'epigrafe della sentenza dell'avvenuta comunicazione, e ciò sia perché si tratta di frasi già predisposte nello schema di sentenza, sia per il fatto che il verbale di udienza è quello che determina la verità legale di quanto avvenuto nel corso dell'udienza medesima.

Tale fatto è lesivo del principio del contraddittorio, avendo le parti discusso la causa solo in relazione alla misura cautelare e viola, peraltro, l'allora vigente art. 21, comma 10, s.m.i. della l. n. 1034 del 1971, che prevedeva espressamente che il Collegio desse avviso alle parti relativamente alla possibilità di decidere la controversia cautelare con sentenza in forma semplificata.

L'appello principale va, pertanto, accolto, con annullamento della sentenza di primo grado e con rinvio del ricorso al primo giudice (cfr. C.d.S., sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7982).

Risulta di conseguenza improcedibile l'appello incidentale.

Sussistono i presupposti per la compensazione dei due gradi di giudizio sin qui svolti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello principale e, per l'effetto, annulla la sentenza appellata, con rinvio al primo giudice.

Dichiara improcedibile l'appello incidentale.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.