Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione II
Sentenza 22 aprile 2014, n. 407

FATTO

Espone parte ricorrente che in data 20 dicembre 2012 la Provincia di Cremona pubblicava sulla G.U.C.E. il bando di gara avente ad oggetto l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori relativi alla "S.P. GR ex S.S. n. 415 "Paullese" - Ammodernamento tratto "Crema - Spino d'Adda" - Lotto n. 2 "Realizzazione tronco Dovera - Spino d'Adda comprese le mitigazioni dell'intera tratta". L'importo a base d'asta era fissato in Euro 32.361.428,40 oltre IVA.

Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la ricorrente si piazzava al secondo posto con 50,790 punti, preceduta dall'ATI controinteressata che aveva riportato un punteggio di 57,705. Dopo l'apertura delle buste economiche veniva proclamata aggiudicataria provvisoria l'ATI Carron, che otteneva un punteggio complessivo di 97,70 (57,705 e 40) contro 83,79 di RTI Beltrami (50,790 e 33).

La verifica di anomalia condotta dal R.U.P. aveva esito positivo, e con l'impugnata determinazione n. 206 del 12 aprile 2013 la controinteressata era proclamata aggiudicataria in via definitiva.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006 (anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 37), in quanto difetta l'indicazione analitica dei soggetti richiamati dalla disposizione citata;

b) Violazione e falsa applicazione degli articoli 84, 86, 88 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 121 del d.P.R. 207/2010, per incompetenza del R.U.P. a svolgere il procedimento di valutazione dell'offerta anomala in luogo della Commissione e per l'acritica condivisione della relazione finale da parte di quest'ultima;

c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.lgs. 163/2006, errore di fatto nella valutazione della proposta, eccesso di potere per difetto di istruttoria, per le numerose incongruenze tecniche che rendono l'offerta inattendibile.

Con ricorso incidentale depositato il 2 luglio 2013, la controinteressata deduce la violazione dell'art. 75 del d.lgs. 163/2006 per omessa sottoscrizione della cauzione ad opera della ricorrente e per inaffidabilità della Società garante, nonché per inosservanza dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006 (in virtù della mancata indicazione del possesso dei requisiti dei procuratori speciali); lamenta altresì l'eccesso di potere per difetto di istruttoria sull'offerta tecnica.

Si sono costituite in giudizio la Provincia di Cremona e la controinteressata, chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 312, depositata il 27 giugno 2013 presso la Segreteria della Sezione, questo Tribunale ha motivatamente respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati e il Consiglio di Stato - con ordinanza n. 367 resa dalla sez. V il 25 settembre 2013 - ha respinto l'appello, confermando il provvedimento cautelare di primo grado.

Alla pubblica udienza del 26 marzo 2014 il gravame introduttivo e il ricorso incidentale sono stati chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

DIRITTO

La ricorrente censura gli atti della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di ammodernamento del tratto stradale Crema-Spino d'Adda, con realizzazione del tronco Dovera-Spino d'Adda compresa la mitigazione dell'intera area.

0.1. Il problema dell'ordine di trattazione dei ricorsi, principale e incidentale, è stato rimeditato nella sentenza della Corte di Giustizia del 4 luglio 2013 (causa C-100/12), la quale ha in particolare statuito che il ricorso incidentale dell'aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso di un offerente nell'ipotesi in cui la legittimità dell'offerta di entrambi gli operatori sia contestata nell'ambito del medesimo procedimento, per motivi identici (per l'analogia dell'interesse fatto valere dalle parti). Per la verità la fattispecie è caratterizzata da un numero di concorrenti in graduatoria superiore a 2 e tuttavia, per esigenze di economia processuale - le stesse, peraltro, recentemente valorizzate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di stato (capo 8.4 della sentenza 25 febbraio 2014, n. 9) sempre a proposito dell'ordine di trattazione del ricorso principale e del ricorso incidentale nelle controversie aventi ad oggetto procedure di gara - il Collegio opta per anteporre l'esame del ricorso introduttivo, tenuto conto altresì che dal suo esito dipende la perduranza dell'interesse all'esame del gravame incidentale (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III - 16 dicembre 2013, n. 2469; sentenza Sezione 28 gennaio 2014, n. 105).

0.2. Il Collegio può prescindere dall'eccezione formulata circa l'erronea designazione della Società Paolo Beltrami S.p.a. come capogruppo mandataria (trattandosi di mera mandante), in quanto il ricorso introduttivo è infondato nel merito.

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006 (anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 37), in quanto difetta l'indicazione analitica dei soggetti richiamati dalla disposizione citata. Le dichiarazioni predette sono state rese integralmente solo da alcuni rappresentanti legali e direttori tecnici della Carron S.p.A., mentre Vezzola S.p.A. ha reso enunciazioni espresse solo con riguardo all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m)-ter, limitandosi poi a esibire una dichiarazione cumulativa generica, priva dei nominativi dei soggetti coinvolti. Sul punto l'allegato 1) al bando di gara prevedeva chiaramente il contenuto della dichiarazione, presupponendo una chiara indicazione dei legali rappresentanti e dei soggetti richiamati dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006: in relazione alla Carron Cav. Angelo S.p.a., l'incertezza sarebbe intollerabile poiché dall'analisi della visura storica della Società (doc. 12, dal quale sono individuabili 10 procuratori, la maggior parte dei quali muniti di rappresentanza), emergono diversi procuratori con potere di rappresentanza rispetto ai quali la stazione appaltante non ha avuto nemmeno la comunicazione dei dati anagrafici; a differenza della capogruppo, la mandante Vezzola non fa nemmeno alcuna dichiarazione circa la sussistenza o meno di soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, e ciò in violazione dell'art 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006, e anche in questo caso non sono neppure menzionati 5 procuratori della Società.

1.1. Come anticipato nell'ordinanza cautelare di reiezione, la lex specialis esigeva che il solo legale rappresentante (per ciascun soggetto giuridico componente in caso di RTI) rendesse un'unica dichiarazione - ad oggetto "richiesta di ammissione alla gara..." - attestante tra l'altro l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006 (cfr. allegato 1 al bando di gara - pagina 3 - modulo di autodichiarazione predisposto dalla stazione appaltante). Nel predetto modello era espressamente contemplata la presentazione di una dichiarazione cumulativa redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo (per le imprese in ATI), nella quale si doveva puntualizzare "che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006 (è da intendersi come dichiarazione unica e sufficiente e quindi riferita anche agli eventuali Consorziati designati e ai soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 163/2006, salvo che non sia necessario evidenziare situazioni o fatti che devono essere valutati dalla stazione appaltante)". È pertanto evidente che non erano richieste singole attestazioni da parte di ciascun soggetto menzionato all'art. 38 del d.lgs. 163/2006, prescrivendo esplicitamente la stazione appaltante solo un'attestazione del legale rappresentante suscettibile di investire la posizione di tutti i soggetti evocati dall'articolo. Non era dunque imposta la precisazione dei nominativi dei soggetti per i quali la dichiarazione era rassegnata, né l'esistenza di eventuali amministratori cessati.

1.2. L'impresa mandataria del RTI vincitore ha completato correttamente il predetto modulo, dal momento che questo risulta sottoscritto dal geom. Aldo Gobbato (doc. 6A controinteressata), in qualità di direttore tecnico e procuratore speciale dell'impresa costruzioni Carron Cav. Angelo S.p.a., abilitato a sottoscrivere l'offerta in nome e per conto della medesima. Inoltre, la dichiarazione è stata presentata dal Presidente e legale rappresentante dell'impresa Vezzola S.p.a (doc. 6B) nonché (ad abundantiam) da altri soggetti muniti del potere di rappresentanza e direttori tecnici (doc. 7).

1.3. La legittimità di una dichiarazione ex art. 38 resa in forma cumulativa, allorché sia la lex specialis di gara a prevederlo, è pacificamente riconosciuta dalla più recente giurisprudenza (cfr. da ultimo T.A.R. Piemonte, sez. I - 7 marzo 2014, n. 404 e sentenze dalla stessa richiamate). Questo Tribunale (cfr. sentenza 21 febbraio 2013, n. 196, che risulta appellata) d'altronde ha chiarito che l'art. 38, comma 1, lett. b) e c), «non specifica chi debba rendere la dichiarazione. La presentazione di dichiarazioni singole da parte degli amministratori è senz'altro una via praticabile, tuttavia non può essere considerata l'unica opzione disponibile. Se interpretata in questo senso la norma risulterebbe irragionevole, in quanto imponendo la raccolta di più dichiarazioni complicherebbe senza utilità gli adempimenti necessari per la partecipazione alle gare. Se l'obbligo di presentare la dichiarazione ha lo scopo di informare tempestivamente la stazione appaltante per consentire una celere decisione sull'ammissione dei concorrenti (v. CS Sez. III 16 marzo 2012, n. 1471), non ha evidentemente importanza che tale informazione provenga da tutti i soggetti interessati o da uno solo cumulativamente, purché quest'ultimo abbia (come nel caso in esame) il potere di rappresentanza esterna».

1.4. Quanto alla mancata indicazione dei "procuratori", il Consiglio di Stato di recente (cfr. sez. III - 4 marzo 2014, n. 1030) ha statuito che "Con la decisione n. 23 del 2013 l'Adunanza Plenaria si è pronunziata nel senso che con la locuzione di "amministratori muniti del potere di rappresentanza" l'art. 38, lett. c), ha inteso riferirsi ad un'individuata cerchia di persone fisiche che, in base alle disciplina codicistica ed dello statuto sociale, sono abilitate ad agire per l'attuazione degli scopi societari e che, proprio in tale veste qualificano in via ordinaria, quanto ai requisiti di moralità e di affidabilità, l'intera compagine sociale. In diverso modo si atteggia la posizione del procuratore ad negotia. Questa figura è eventuale e non necessaria nell'assetto istituzionale delle società di capitali. Elemento differenziale fra gli amministratori ed i procuratori ad negotia è che ai primi è, di norma, affidata l'attività gestoria dell'impresa con potere di rappresentanza generale, mentre i secondi, oltre a derivare il proprio potere dalla volontà (di regola) degli amministratori, operano di massima nell'interesse societario per oggetto limitato e soggiacciono al controllo di chi ha conferito la procura". L'onere di rendere la predetta dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale anche da parte dei procuratori non emergeva, come si è già visto, in alcun modo dalla lex specialis della gara.

1.5. Da ultimo non può essere sottaciuta la circostanza - evidenziata dalla difesa delle resistenti - per cui la stessa ricorrente ha formulato l'attestazione in modo analogo all'ATI controinteressata, senza cioè indicare nominativamente tutti i soggetti in astratto obbligati.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 86, 88 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 121 del d.P.R. 207/2010, per incompetenza del R.U.P. a svolgere il procedimento di valutazione dell'offerta anomala in luogo della Commissione e per l'acritica condivisione della relazione finale da parte di quest'ultima. Quanto al primo aspetto, la valutazione circa la sostenibilità economica dell'offerta aggiudicataria è stata effettuata dal R.U.P. quando il procedimento avrebbe dovuto essere svolto dalla Commissione, quale organo tecnico che poteva applicare l'insieme di cognizioni e capacità specifiche dei suoi componenti, al fine di giungere a un sereno giudizio su tutti gli aspetti sospettati di anomalia; inoltre, la Commissione si sarebbe limitata a recepire, senza alcuna valutazione autonoma e specifica, la relazione del R.U.P., con un iter scorretto anche nella sostanza, tenuto conto della complessità dell'appalto e delle diverse soluzioni tecniche dei materiali utilizzati; si registra, altresì, l'irritualità procedurale dell'attività del R.U.P., poiché in luogo della struttura trifasica dell'indagine (giustificazioni scritte, precisazioni pertinenti, eventuale indicazione di ogni elemento utile), alla prima fase delle giustificazioni per iscritto ha fatto seguire un'anomala richiesta di integrazione che, oltretutto, ha esteso l'ambito di azione, tralasciando alcune questioni e contestazioni inizialmente prospettate, senza alcun approfondimento successivo.

La doglianza non è passibile di positivo scrutinio.

2.1. L'art. 121, comma 10, del d.P.R. 207/2010 statuisce espressamente che "Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2 del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6".

La disposizione testé citata affida al R.U.P. la valutazione dell'anomalia nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta dichiarata economicamente più vantaggiosa (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria - 29 novembre 2012, n. 36, la quale ha sancito che è «ragionevole ritenere che la facoltà di scelta tra le due opzioni (procedere direttamente alla verifica di anomalia o delegare la commissione) spettasse ab initio al R.U.P. per tutte le tipologie di gare, e che l'art. 121 del d.P.R. nr. 207 del 2010 abbia inteso soltanto specificare le diverse modalità con cui tale scelta può esplicarsi nelle due diverse categorie di procedure. ... 5.3. Ciò che più rileva in questa sede, allorché si apre la fase di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione aggiudicatrice ha ormai esaurito il proprio compito, essendosi in tale momento già proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, all'assegnazione dei relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria provvisoria tra le offerte; una possibile riconvocazione della commissione, di regola, è ipotizzabile solo laddove in sede di controllo sulle attività compiute emergano errori o lacune tali da imporre una rinnovazione delle valutazioni (oltre che nell'ipotesi di regressione della procedura a seguito di annullamento giurisdizionale, come previsto dal comma 12 dell'art. 84). Pertanto, è del tutto fisiologico che sia il R.U.P., che in tale fase interviene ad esercitare la propria funzione di verifica e supervisione sull'operato della commissione, il titolare delle scelte, e se del caso delle valutazioni, in ordine alle offerte sospette di anomalia».

Anche di recente la giurisprudenza ha riconosciuto che, con la citata sentenza dell'Adunanza plenaria, giusta quanto stabilito dall'art. 121 del d.P.R. 207/2010, per la verifica dell'anomalia nelle gare da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il responsabile del procedimento può provvedere personalmente ovvero delegare la Commissione aggiudicatrice, sempre esistente in questo tipo di procedure ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici (T.A.R. Lazio Roma, sez. III-quater - 5 febbraio 2014, n. 1411). Allo stesso modo, il Consiglio di Stato (ad. plenaria - 3 febbraio 2014, n. 8) ha ribadito che "un'interpretazione della lex specialis in sintonia con la disciplina in materia dettata dagli artt. 88, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 [La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti] e 121, comma 4, del d.P.R. n. 121 del 2010 [Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del codice] ... vede il r.u.p. quale organo deputato in via ordinaria agli adempimenti di verifica della congruità delle offerte".

2.2. Ciò chiarito, per quanto riguarda la presunta irritualità procedurale dell'attività del R.U.P., rileva il Collegio che l'obiettivo sostanziale in sede di verifica di anomalia è quello di consentire ai concorrenti di spiegare esattamente il contenuto delle proprie offerte e, per la stazione appaltante, di raccogliere le informazioni utili per esprimere il necessario giudizio celermente e con cognizione di causa: in particolare, nell'indagine sulla congruità dell'offerta reputata migliore si applica il principio del contraddittorio successivo, che mira - attraverso un procedimento non ancorato a parametri rigidi e a regole predeterminate - a consentire un fisiologico arricchimento degli elementi dedotti in origine e che incontra il solo limite nel divieto - immanente al sistema - di trasformazione dell'offerta originaria in un quid sostanzialmente nuovo o diverso per mezzo delle ulteriori giustificazioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. III - 13 settembre 2012, n. 4877 che richiama Consiglio di Stato, sez. V - 11 aprile 2006, n. 2021).

3. Passando all'esame del terzo profilo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.lgs. 163/2006, dell'errore di fatto nella valutazione della proposta, dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto buona parte dell'offerta tecnica è basata su preventivi (difettando i contratti veri e propri) resi da 7 Società terze che non hanno assunto alcun vincolo a mantenere fermi i prezzi: ciò evidenzierebbe la criticità e la non credibilità di un'offerta tecnica instabile. Si diffonde poi su numerose incongruenze:

I) cavalcavia Spino est, composto da un viadotto in acciaio Cor-Ten e un manufatto in calcestruzzo armato (errore nello sviluppo del lamierino a perdere, previsto per una lunghezza di 3 metri lineari anziché 18, con una sottostima di 47.880 Euro);

II) acciaio ad aderenza migliorata, con costo del ferro per cemento armato indicato in 0,50 Euro/kg (oltre a 0,01 di materiale di consumo) su preventivo della Società Ferrostaff (doc. 15), mentre dal prezzo medio della CCIAA di Brescia e tenuto conto dei costi di trasporto l'onere è pari a 0,581 Euro/Kg., con una sottostima di 127.400 Euro (tenuto conto di complessivi 1.583.000 Kg.);

III) tubi in calcestruzzo presso-vibrato con base piana, rispetto ai quali la ditta Coprem non è abilitata a eseguire le lavorazioni a corredo (cfr. suo oggetto sociale): le lavorazioni non considerate nell'analisi dei costi ammontano a 97.000 Euro;

IV) calcestruzzo per opere di sottofondazione e fondazione, con incidenza dichiarata della manodopera per il getto di sottofondazioni pari a 1,75 Euro/mc.; in realtà questa operazione costa da 5 a 10 Euro al mc. con conseguente sottostima (si può tener ragionevolmente conto di 6 Euro/mc.); per il getto delle fondazioni sono stati dichiarati 8,78 Euro/mc. con un onere verosimile di 28 Euro al mc.;

V) formazione di rilevato stradale stabilizzato a cemento con impiego di 100% di materiale riciclato (circa 200.000 tonnellate): è inverosimile che la Società Arvedi lo ceda gratis come dichiarato, e inoltre va aggiunta l'incidenza del trasporto;

VI) conglomerati bituminosi (plurimi vizi).

La doglianza non è condivisibile.

3.1. La giurisprudenza prevalente ha ripetutamente osservato che il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme (Consiglio di Stato, sez. V - 8 settembre 2010, n. 6495): l'attendibilità della offerta va, cioè, valutata nel suo complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall'incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme, ferma restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro importanza ed incidenza complessiva, renderebbero l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell'amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità (Consiglio di Stato, sez. V - 17 gennaio 2014, n. 162). In buona sostanza, occorre rilevare che la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto (Consiglio di Stato, sez. VI - 21 maggio 2009, n. 3146; sentenza Sezione 8 febbraio 2012, n. 195).

3.2. In secondo luogo, l'indagine costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (Consiglio di Stato, sez. V - 11 marzo 2010, n. 1414; sez. IV - 20 maggio 2008, n. 2348), senza che il giudice possa operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci: in tal modo sovrapporrebbe la sua idea tecnica al giudizio - non erroneo né illogico - formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, invadendo una sfera propria dell'Ente procedente (Consiglio di Stato, sez. IV - 27 giugno 2011, n. 3862).

3.3. Il Collegio deve dunque focalizzare l'attenzione sui singoli dubbi sollevati da parte ricorrente, per trarre poi le conclusioni sulla bontà della proposta più favorevole.

Nella relazione del R.U.P. si legge: "Dopo un attento esame delle suddette giustifiche, si determina quanto segue: le giustificazioni dei prezzi da parte del primo concorrente in graduatoria A.T.I. Carron Cav. Angelo Spa ... possono essere considerate accettabili dallo scrivente in quanto sono corredate da analisi prezzi che comprovano la compatibilità economica delle componenti elementari con le condizioni oggettive del mercato, ancorché adattate alle capacità organizzative del concorrente e alla sua situazione specifica. In particolare tali analisi utilizzano costi unitari supportati da offerte di mercato e si basano principalmente sulla particolare situazione in cui si trova la costituenda ATI per lavori di questa tipologia (presenza di impianti di approvvigionamento materiali nella zona, mezzi quasi completamente di proprietà, tragitti relativamente bassi di trasporto dei materiali, potenzialità di produzione e stesa dei materiali molto alta, autorizzazioni allo stoccaggio ed al riutilizzo dei materiali di risulta del cantiere e non presso i propri siti, presenza di un impianto di cantiere già installato in zona con costi già ammortizzati e relativa ottimizzazione delle spese generali; si ritiene pertanto che esse rappresentino sufficientemente la coerenza con l'attuale situazione di mercato e garantiscono una quota di spese generali (7% sui costi diretti e una quota di utile (3% su costi diretti + spese generali) tali da non pregiudicare le legittime aspettative della stazione appaltante relative ad una corretta esecuzione del lavoro".

3.4. Ad avviso del Collegio l'amministrazione ha effettuato una ragionevole analisi degli elementi qualificanti l'offerta, accompagnata da un'adeguata esternazione delle ragioni alla base del giudizio. In proposito un primo rilievo significativo concerne l'ammontare del tutto esiguo delle presunte anomalie. Secondo i calcoli della Provincia (suo doc. 16), la somma delle voci inattendibili (numeri da I a IV) con quantificazione dell'ultima voce - n. IV - stimata in 55.130 Euro) raggiungerebbe l'1,07% della base d'asta (rispettivamente 0,16%, 0,42%, 0,32% e 0,18%), inferiore all'utile dichiarato pari al 3%. La controinteressata, da parte sua, nella memoria del 24 giugno 2013 ha allegato una tabella dalla quale si desume un'incidenza delle dedotte sottostime pari all'1,585% (rispettivamente 0,239%, 0,636%, 0,484%, 0,226% - incongruenze da n. I a n. IV), tenendo come base di riferimento il prezzo offerto con esclusione di spese generali e dell'utile d'impresa.

Peraltro deve darsi conto (quanto alla dedotta sottostima di cui al punto II) del preventivo della ditta Ferrostaff del 4 febbraio 2013 (doc. 10 n. 5 controinteressata), allegato all'offerta, che contempla un prezzo di 0,500 Euro/Kg. (oltre alla posa in opera per 0,15 Euro/Kg.), in considerazione di un'enorme quantitativo oggetto di fornitura e degli asseriti rapporti in corso (appalto in corso di 2 milioni e mezzo di Kg.). Le cifre esposte non sembrano discostarsi dai costi medi della CCIAA di Brescia, mentre non vi sarebbero spese di trasporto per l'approvvigionamento della materia prima presso le ferriere di Brescia e la lavorazione direttamente sul cantiere (doc. 13).

3.5. Sulla formazione di rilevato stradale stabilizzato a cemento, con impiego di 100% di materiale riciclato, la controinteressata ha esibito la dichiarazione dell'Acciaieria Arvedi del 23 gennaio 2013, e la nota di conferma del 24 gennaio 2013 (doc. 16) che ribadisce la gratuità della fornitura (comprendente le operazioni di carico): le resistenti rappresentano che la scelta è coerente con le politiche commerciali della Società e con le sue esigenze di smaltire le scorie della lavorazione dell'acciaio (con costi di stoccaggio, trasporto e smaltimento). In presenza di tali elementi di fatto, non affiorano ragionevoli dubbi sulla credibilità della proposta di Acciaieria Arvedi. Il costo del trasporto dall'Acciaieria al cantiere indicato dall'ATI aggiudicataria è stato indicato da quest'ultima in 7,60 Euro/mq. e ritenuto più che congruo dalla stazione appaltante, presentando un margine di sicurezza (si veda pagina 4 della relazione tecnica - doc. 16). Quanto alla contestazione per cui la nota della Società Arvedi del 23 gennaio 2013 sarebbe stata depositata soltanto in giudizio, il Collegio osserva che la conferma documentale di un elemento tenuto presente al momento della formulazione dell'offerta non comporta un'indebita modifica postuma della stessa, bensì certifica e avvalora un dato (nella specie, la gratuità di un'operazione economica) destinato a inserirsi nell'impianto della proposta complessiva.

3.6. I denunciati vizi tecnici sui conglomerati bituminosi sono irrilevanti, in quanto la mancata accettazione delle migliorie non avrebbe in ogni caso comportato l'esclusione dell'offerta (cfr. pag. 4 allegato II al bando - doc. 17 controinteressata): dunque, anche il pieno accoglimento della censura non consentirebbe di colmare il sensibile distacco tra la prima e la seconda classificata (pari a 14 punti), secondo quanto efficacemente argomentato dalla controinteressata e dalla stazione appaltante (cfr. relazione tecnica di quest'ultima - doc. 16 allegati 35 e 36).

3.7. In proposito, deve essere rilevata l'inammissibilità delle doglianze tecniche aggiuntive formulate dalla ricorrente con la semplice memoria di precisazione e rettifica depositata il 10 giugno 2013. Le ulteriori anomalie avrebbero dovuto essere ritualmente denunciate nel gravame introduttivo o con motivi aggiunti.

3.8. Da ultimo anche l'osservazione sui preventivi dei fornitori privi di scadenza si rivela di scarso pregio, trattandosi di 6 preventivi su 35 riferiti a quantitativi non consistenti, insuscettibili di rendere inattendibile o antieconomica l'offerta.

In conclusione, il gravame introduttivo è infondato e merita di essere respinto, come pure la domanda risarcitoria.

Il ricorso incidentale diviene pertanto improcedibile per carenza di interesse.

Le spese di lite possono essere equamente compensate, per l'obiettiva complessità delle questioni tecniche sollevate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso introduttivo in epigrafe, e definitivamente pronunciando lo respinge.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Respinge la richiesta di risarcimento del danno.

Spese compensate.