Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione I
Sentenza 20 maggio 2014, n. 535
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Brescia con sentenza non definitiva n. 3921 del 18 ottobre 2001 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti dell'attuale ricorrente Giuseppe B. e della moglie Giulia B. Dal matrimonio sono nati tre figli, tra cui la controinteressata Eleonora B., che attualmente risiede con la madre.
2. Con sentenza definitiva n. 2022 del 23 giugno 2003 il Tribunale di Brescia ha condannato il ricorrente a versare alla ex moglie, oltre all'assegno divorzile, un assegno mensile di Euro 700 (con clausola di rivalutazione automatica) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli.
3. In sede di revisione delle condizioni di divorzio, il Tribunale di Brescia con decreto del 26 maggio 2006 ha ridotto l'assegno di mantenimento dei figli a Euro 400 (con clausola di rivalutazione automatica). L'obbligo di mantenimento è stato limitato alla sola controinteressata, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, in quanto i due figli più grandi erano ormai economicamente autonomi. Con un ulteriore decreto del 16 settembre 2009 il Tribunale ha disposto che una parte del predetto assegno fosse versata dal ricorrente direttamente alla figlia e la restante parte ancora alla ex moglie. Oltre a questo era ribadito l'obbligo per il ricorrente di corrispondere alla ex moglie il 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche) relative alla figlia.
4. Infine, con decreto del 20 aprile 2012, il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda del ricorrente diretta a ottenere la cessazione dell'obbligo di mantenimento della figlia e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie. Il ricorrente aveva evidenziato che la figlia, laureatasi a pieni voti nel 2010 in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie, aveva intrapreso una carriera professionale corrispondente al proprio percorso formativo prestando attività lavorativa presso una palestra di Brescia e una piscina di Flero. A sostegno di questa affermazione il ricorrente aveva prodotto il rapporto di un'agenzia investigativa e il curriculum vitae predisposto dalla figlia. Il Tribunale ha però ritenuto insufficienti queste prove, in quanto dalle stesse, e in particolare dal rapporto investigativo, si poteva desumere soltanto la frequentazione dei due centri sportivi ma non il reddito eventualmente percepito.
5. Allo scopo di procurarsi una prova certa dei redditi della figlia, in vista della riproposizione della domanda di revisione delle condizioni di divorzio, il ricorrente in data 4 ottobre 2013 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate (Ufficio Territoriale di Brescia 2) copia delle certificazioni o dichiarazioni dei redditi erogati dai datori di lavoro alla figlia negli anni di imposta 2010-2011-2012.
6. L'Agenzia delle Entrate con nota del 6 novembre 2013 ha respinto l'istanza, affermando che la stessa avrebbe potuto essere accolta solo "a seguito dell'instaurazione di un procedimento giudiziario e sulla base di richiesta dell'Autorità adita".
7. Di fronte al diniego il ricorrente ha esercitato l'azione di accesso ex art. 116 c.p.a. con atto notificato il 10 dicembre 2013 e depositato il 20 dicembre 2013.
8. L'amministrazione tributaria si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. In particolare, nella memoria depositata il 14 febbraio 2014 l'amministrazione afferma che la controinteressata non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi, e che nella banca dati sono presenti solo le informazioni ricavabili dai modelli 770 presentati dai datori di lavoro, atti privati e quindi non ostensibili.
9. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Qualificazione dei documenti richiesti
10. L'istanza di accesso riguarda tutti i documenti detenuti presso l'Agenzia delle Entrate, dai quali si possano desumere i redditi percepiti dalla figlia del ricorrente negli anni di imposta 2010-2011-2012. Benché i modelli 770 presentati dai datori di lavoro non siano nominati in modo esplicito, si deve ritenere sul piano logico che l'istanza di accesso si estenda anche a questi documenti, nei quali sono esposti, tra gli altri dati fiscali, i redditi da lavoro dipendente e quelli equiparati e assimilati, compresi i compensi per prestazioni coordinate e continuative.
11. I modelli 770 sono in effetti dichiarazioni di soggetti privati, o di amministrazioni che agiscono come datori di lavoro, tuttavia diventano documenti amministrativi nel momento in cui sono acquisiti alla banca dati fiscale. L'acquisizione determina il passaggio di tali documenti dalla sfera privata del rapporto di lavoro alla sfera pubblica del controllo sull'adempimento delle obbligazioni tributarie.
12. Una volta entrate nella sfera pubblica, le informazioni contenute nelle dichiarazioni inviate all'Agenzia delle Entrate sono trattate per finalità pubblicistiche di natura tributaria, e dunque non sono più nella disponibilità dei soggetti tra cui è intercorso il rapporto di lavoro. Ne consegue che i documenti contenenti i dati fiscali possono essere oggetto di accesso da parte di terzi, quando questi ultimi dimostrino di avere un interesse prevalente rispetto al diritto alla riservatezza delle parti del sottostante rapporto di lavoro. Rispetto a tale forma di accesso l'unico contraddittore è l'amministrazione tributaria, e non sussistono controinteressati da coinvolgere necessariamente nella procedura.
Profili processuali
13. L'amministrazione tributaria ha negato l'accesso affermando che la relativa istanza doveva essere formulata nell'ambito di una lite pendente e sottoposta al vaglio del giudice. Questa tesi non può essere condivisa. Il diritto di accesso ha un rilievo autonomo rispetto alla controversia di merito che potrebbe trovare fondamento negli atti acquisiti, e dunque deve essere soddisfatto direttamente dall'amministrazione detentrice dei documenti.
14. In ogni caso, il diritto di accesso non può essere subordinato all'avvio di una controversia sulla pretesa di merito, al fine di provocare l'ordine del giudice rivolto a un terzo o a una pubblica amministrazione per l'esibizione di documenti ex art. 210-213 c.p.c. Non sarebbe infatti ragionevole, né coerente con il principio di proporzionalità, e neppure rispettoso del principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost., esigere che il diritto di accesso sia esercitato in prima battuta attraverso la via giurisdizionale e attivando la controversia di merito (in definitiva con uno scopo esplorativo). La sequenza corretta è invece la seguente: (a) rilascio del documento da parte dell'amministrazione detentrice, una volta esclusa la presenza di dati sensibili; (b) utilizzo del rimedio giurisdizionale diretto e ordinario ex art. 116 c.p.a.; (c) avvio eventuale della causa di merito, con richiesta di emissione di un ordine di esibizione da parte del giudice.
Profili sostanziali
15. Sul piano sostanziale, l'amministrazione non può qualificare discrezionalmente un'intera serie di documenti come avente natura sensibile, né come espressione del segreto professionale.
16. Per quanto riguarda il primo aspetto, il carattere sensibile di un'informazione deve essere ricondotto alle categorie previste espressamente dall'art. 4 comma 1-d del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Occorre quindi un esame in concreto dei singoli documenti. Se effettivamente un documento contenesse un'informazione di natura sensibile, sarebbe sufficiente la schermatura del singolo dato, salva la possibilità per chi ha chiesto l'accesso di dimostrare di essere titolare di un pariordinato interesse a conoscere anche quella specifica informazione.
17. Per quanto riguarda il secondo aspetto, anche ammettendo che i dati sulla retribuzione siano coperti da una forma di riservatezza paragonabile al segreto professionale, l'accesso dei terzi non potrebbe essere escluso in via preventiva per questo motivo. In realtà, anche a fronte della generica eccezione di segreto professionale (ossia quando non risultino coinvolti dati sensibili) il diritto di accesso risulta comunque prevalente, una volta che si accerti la necessità di disporre della documentazione per la difesa in giudizio, o per altro apprezzabile interesse.
18. Nel caso in esame, come risulta con evidenza dalla ricostruzione delle vicende processuali effettuata sopra, la conoscenza dell'esatta situazione reddituale della figlia è l'unico strumento a disposizione del ricorrente per ottenere la revisione delle condizioni di divorzio, e in particolare la cancellazione dell'obbligo di mantenimento. I documenti chiesti all'Agenzia delle Entrate sono quindi necessari per garantire il diritto di difesa, il che costituisce un interesse qualificato ai fini dell'accesso.
Conclusioni
19. Vista la fondatezza dell'istanza di accesso, il ricorso deve essere accolto. Tutte le informazioni rilevanti per l'interesse del ricorrente sembrano avere natura economica, e pertanto non ricadono nella categoria dei dati sensibili. Peraltro, qualora nei documenti richiesti vi fossero anche dati sensibili, qualificabili come tali in base alla rigorosa definizione legislativa, diventerebbe necessaria (e sufficiente) la schermatura selettiva delle singole informazioni.
20. Ferma restando quest'ultima precisazione, l'Agenzia delle Entrate (Ufficio Territoriale di Brescia 2) è tenuta a fornire copia della documentazione oggetto della richiesta del ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate in Euro 1.500 oltre agli oneri di legge. Il contributo unificato è a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
(a) accoglie il ricorso come precisato in motivazione, e conseguentemente ordina all'Agenzia delle Entrate (Ufficio Territoriale di Brescia 2) di fornire copia della documentazione oggetto dell'istanza di accesso del ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
(b) condanna l'Agenzia delle Entrate (Ufficio Territoriale di Brescia 2) al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in Euro 1.500 oltre agli oneri di legge;
(c) pone a carico dell'Agenzia delle Entrate (Ufficio Territoriale di Brescia 2) l'onere del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.