Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Parma
Sentenza 16 febbraio 2015, n. 47
Presidente: Radesi - Estensore: Marzano
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il Comune di Casalgrande ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 503 del 24 novembre 2010 con cui il Tribunale, in accoglimento del ricorso iscritto al n. 276/2004 R.G., proposto contro Campioli Ivan Sandro, Italcasa Costruzioni Edili S.r.l., Campioli Rossano e Giovannini Maria Pia, così provvedeva: "- accoglie la domanda di adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la costruzione delle aree di parcheggio privato ad uso pubblico della superficie di mq. 232,70 sul terreno censito al foglio 23 mapp. 758 del territorio del Comune di Casalgrande (come da tavola/planimetria richiamata dalla concessione edilizia in sanatoria n. 28 del 15 febbraio 2001), con conseguente accertamento del diritto dell'Amministrazione comunale all'esecuzione della relativa prestazione e conseguente condanna dei sigg. Ivan Sandro Campioli, Rossano Campioli e Maria Pia Giovannini a provvedervi; - dispone, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., la costituzione sulla stessa area di una servitù di uso pubblico".
Il Comune, premesso l'inadempimento degli intimati agli obblighi statuiti in sentenza, ha chiesto altresì la nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inerzia degli obbligati.
I resistenti Campioli Ivan Sandro e Campioli Rossano si sono costituiti in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.
Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Il rimedio del ricorso in ottemperanza previsto dall'art. 112 c.p.a. è azionabile esclusivamente al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel caso di specie, viceversa, poiché si chiede ordinarsi alla parte privata di eseguire l'obbligo di fare impostogli con sentenza, il rimedio non è esperibile, né tanto meno è ipotizzabile la nomina di un Commissario ad acta, figura prevista dall'ordinamento per il caso di perdurante inerzia dell'amministrazione e non certo del privato, nei cui confronti sono esperibili differenti rimedi.
L'amministrazione è, infatti, dotata del generale potere di autotutela riconosciutole dall'art. 21-ter l. n. 241/1990, a tenore del quale "Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. ... Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge".
Invero l'adempimento delle obbligazioni di fare, poste a carico del privato dalla sentenza, può essere conseguito dall'amministrazione mediante l'esplicazione del potere ad essa attribuito di incidere sulla sfera del privato: potere che comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere all'esecuzione diretta della prestazione fungibile di facere, mediante la procedura di esecuzione in danno (cfr. Cass., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12231).
In tal caso l'obbligazione di fare posta a carico del privato si converte nell'obbligazione di rimborsare all'amministrazione le spese sostenute per l'esercizio del potere sostitutivo conseguente all'inerzia dell'obbligato.
Per quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Comune di Casalgrande alle spese del giudizio che liquida in Euro 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfetario spese generali, nonché CA e IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.