Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I-quater
Sentenza 21 maggio 2015, n. 7353

Presidente: Orciuolo - Estensore: Lo Presti

FATTO

Con ricorso notificato in data 14 gennaio 2015 il dott. Guido Lo Forte ha impugnato gli atti relativi alla nomina del dott. Francesco Lo Voi nell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Il ricorrente premette in punto di fatto di essere stato nominato con d.m. 5 febbraio 1974 e di avere prestato servizio come giudice presso il Tribunale di Marsala dall'11 luglio 1975, come sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo dal 24 agosto 1976 (dapprima come componente del c.d. pool antimafia e poi della D.D.A.); di avere successivamente rivestito gli incarichi di Procuratore aggiunto presso la Procura di Palermo dal 2 giugno 1993 e di Procuratore della Repubblica di Messina dal 25 giugno 2008 dove attualmente continua a svolgere le stesse funzioni.

Espone quindi le attività svolte, le indagini ed i procedimenti seguiti e gli specifici ambiti dei quali si è occupato.

Prosegue, quindi, ricostruendo la carriera professionale del controinteressato dott. Lo Voi e riferisce delle tre proposte della quinta commissione (rispettivamente a favore la prima del dott. Sergio Lari, la seconda del dott. Lo Voi e la terza dello stesso ricorrente) relative al procedimento per il conferimento dell'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica di Palermo.

Espone quindi le motivazioni poste a fondamento del giudizio favorevole espresso, anche in sede di comparazione, per il dott. Lo Voi, riferendo in particolare come la proposta della quinta commissione, poi approvata dal Plenum, rimarcasse, quanto al merito, l'esperienza professionale del dott. Lo Voi sia in ambito giudiziario, che fuori ruolo, e in particolare l'attività svolta presso il C.S.M. e in ambito internazionale e, in particolare, presso l'Unità di Cooperazione giudiziaria Europea, denominata Eurojust, e quanto alle attitudini direttive le deleghe organizzative avute presso la Procura di Palermo (settore prevenzione e sezione esecuzione; coordinamento forze di polizia per la ricerca di latitanti), la straordinaria competenza ordinamentale connessa all'attività svolta come componente del C.S.M. nel periodo 2002-2006, nonché l'esperienza maturata in Eurojust, procedendo alla ristrutturazione del Desk della rappresentanza italiana, contribuendo alla crescita della missione internazionale di tale organismo e curando il coordinamento di indagini internazionali in materia di terrorismo, di traffico di prodotti contraffatti e pericolosi, di traffico di stupefacenti, di pedopornografia, di frodi e bancarotte ed evasione fiscale e in materia di esecuzione di misure cautelari; segnalando ancora come le citate esperienze siano state ritenute, in via prognostica, indicative de "un'esperienza professionale che si palesa molto più ampia, diversificata e qualificata..." prevalente rispetto a quella propria del percorso professionale del dott. Lo Forte il quale si sarebbe limitato a svolgere funzioni, ancorché semidirettive, direttive e investigative, soltanto di primo grado, sicché egli avrebbe "una visuale inferiore delle problematiche connesse all'assetto del settore requirente ed alla gestione delle risorse dell'intero distretto"; e ricordando infine come le ragioni conclusive della scelta fossero ricondotte a "il carattere maggiormente ricco e variegato delle esperienze maturate dal dott. Lo Voi (requirenti di merito, in primo e secondo grado, nonché requirenti di legittimità in ambito giudiziario; di direzione e organizzazione in ambito non giudiziario)" che "ne comporta, dunque, la prevalenza sui destinatari delle proposte contrapposte (Lo Forte e Lari), alla luce degli specifici indicatori attitudinali (cfr. 4 1.2.2. del t.u. cit.), per il «positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse» (lett. b) e per il «positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato... di funzioni di livello... superiore»".

Ciò premesso, il ricorrente contesta la legittimità della delibera impugnata, lamentando il fatto che sarebbe stato preferito un candidato che non avrebbe mai svolto funzioni direttive e semidirettive specifiche, che nell'ultimo quindicennio avrebbe svolto solo per un tempo limitato attività giurisdizionale in ruolo e non avrebbe più svolto funzioni requirenti e inquirenti di primo grado valorizzando in maniera ingiustificata le esperienze svolte in fuori ruolo (presso il C.S.M. e presso Eurojust); e ciò nonostante l'esperienza specialistica maturata dal ricorrente caratterizzata dal concreto svolgimento per moltissimo tempo di funzioni requirenti specialistiche (nel settore della criminalità di stampo mafioso), esercitate proprio nel territorio palermitano, ossia in quello rilevante ai fini dell'incarico de quo, nonché di funzioni semidirettive e direttive specialistiche e specifiche (Procuratore aggiunto a Palermo e Procuratore della Repubblica presso Tribunali aventi analoghe caratteristiche e territorialmente contigui).

In particolare, con il primo motivo di ricorso il dott. Lo Forte deduce violazione e falsa applicazione di legge (d.lgs. 160 del 2006); violazione del t.u. sulla dirigenza giudiziaria approvato dal C.S.M. il 30 luglio 2010 e succ. mod. e, in particolare, delle disposizioni concernenti gli altri elementi rilevanti nella valutazione attitudinale degli uffici direttivi aventi le caratteristiche di quello messo a concorso; eccesso di potere per incongruenza e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo della mancata considerazione equilibrata ed unitaria della professionalità del controinteressato; difetto di motivazione, di istruttoria e travisamento dei fatti.

Osserva il ricorrente che, diversamente da quanto asserito negli atti del procedimento, il controinteressato non ha svolto, né - dato il proprio ruolo di semplice sostituto - avrebbe potuto svolgere alcuna attività di coordinamento nella D.D.A. palermitana, e che lo svolgimento di funzioni di legittimità presso la Procura Generale della Cassazione non potrebbe assumere specifico significato nell'ambito di un procedimento per il conferimento di un ufficio direttivo di merito e di primo grado (dove rilevano anche le funzioni inquirenti).

Contesta poi, in maniera articolata, il rilievo conferito dal C.S.M. all'incarico svolto dal dott. Lo Voi presso Eurojust, richiamando la sentenza n. 136/2011 della Corte costituzionale che ha in modo inequivocabile statuito la natura meramente amministrativa delle funzioni svolte presso Eurojust, negando ad esse, pertanto, qualunque connotazione in senso giudiziario, e ricordando che, sebbene secondo il t.u. possano concorrere a delineare la biografia professionale dell'aspirante ad un ufficio direttivo anche le esperienze maturate nell'espletamento di incarichi svolti in posizione di fuori ruolo, queste non debbano essere equiparate allo svolgimento di funzioni giudiziarie direttive o semidirettive.

Espone poi il ricorrente che il Testo Unico del 2010, in relazione agli incarichi di direzione di una Procura avente sede in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità di tipo mafioso, prescrive come requisito l'esperienza specifica del candidato maturata prestando servizio presso una Procura, una Procura Generale della Repubblica o presso la Procura Nazionale Antimafia per un periodo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici, mentre, per gli aspiranti alla direzione di una Procura Distrettuale, le attitudini devono essere apprezzate in relazione alla circostanza che essi abbiano, o meno, maturato esperienze nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., desunte concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell'attività inquirente e requirente. A ciò si aggiunga che, in ogni caso di conferimento di ufficio direttivo di merito, occorre tener conto, ai fini del riconoscimento attitudinale, del positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni di identica o analoga natura rispetto a quelle dell'ufficio da ricoprire.

Il conferimento dell'incarico al dott. Lo Voi sarebbe quindi illegittimo non avendo quest'ultimo mai svolto funzioni analoghe o identiche a quelle dell'ufficio da ricoprire, né ricoperto ruoli o incarichi per almeno quattro anni negli ultimi quindici in uffici specializzati in materia di criminalità mafiosa ed avendo invece esercitato, in funzione di semplice sostituto, attività riconducibili a quelle di cui all'art. 51, n. 3-bis, c.p.p. soltanto in epoca remota, in un periodo compreso tra gli oltre 22 ed i circa 18 anni addietro.

Inoltre il dott. Lo Voi sarebbe del tutto privo di esperienze direttive e semidirettive, cosicché l'incarico gli sarebbe stato conferito attribuendo rilevanza preminente e decisiva a esperienze professionali eteronome rispetto a quelle da considerare e, per di più, svolte in ambito amministrativo, non direttivo ed in un incarico (presso Eurojust) che - a differenza di quelli giudiziari - non è sottoposto al medesimo regime di rigorose verifiche, prima tra tutte quella rivolta alla conferma nell'incarico dopo un quadriennio.

Con gli ulteriori motivi di censura il ricorrente riprende e sviluppa i menzionati profili di censura, soffermandosi ulteriormente sulla mancata valorizzazione delle esperienze direttive e semidirettive in suo possesso (con conoscenza specialistica delle problematiche del territorio) e al mancato rilievo dato alla peculiarità dell'ufficio da ricoprire e agli indicatori attitudinali che il testo unico analiticamente e tassativamente esprime, che non sono fungibili con altri elementi.

In particolare, l'atto censurato trascurerebbe del tutto, in maniera ingiustificata, i più che ragguardevoli risultati ottenuti dal ricorrente, sotto ogni punto di vista, compreso quello organizzativo ed amministrativo, oltre, in primo luogo, quello squisitamente giudiziario, nella direzione di un ufficio specializzato di Procura in zona infestata dalla mafia, con acclarate ramificazioni anche internazionali; risultati positivamente verificati in sede di verifica quadriennale per la conferma nell'incarico.

Infine il ricorrente contesta la delibera impugnata nella parte in cui valorizza la prospettiva temporale di possibile durata dell'incarico direttivo in esame al dott. Lo Voi (che consentirebbe al C.S.M. di valutare, in sede di eventuale conferma, il raggiungimento degli obiettivi di organizzazione e il buon funzionamento dell'ufficio; possibilità che non appare in concreto realizzabile in ordine agli altri concorrenti Lo Forte e Lari, avuto riguardo al più limitato orizzonte temporale di durata del loro incarico), considerato che gli incarichi direttivi hanno una durata di quattro anni e possono essere confermati di un ulteriore quadriennio (art. 45 d.lgs. n. 160 del 2006), sempre su volontà dell'interessato (cfr. altresì, art. 35 d.lgs. 160 e, da ultimo, art. 2, comma 3, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114): gli obiettivi posti a base del progetto organizzativo devono essere riscontrati solo nell'arco temporale di un quadriennio, proprio in ragione del fatto che al suo scadere l'Organo di autogoverno è tenuto a valutare i risultati raggiunti proprio al fine della conferma, che rimane eventuale e rimessa alla decisione del magistrato.

Sotto ulteriore profilo, e conclusivamente, il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte del C.S.M. delle sussistenti cause di incompatibilità, al momento dello svolgimento della procedura, del controinteressato rispetto al coniuge, magistrato titolare di funzioni semidirettive presso lo stesso Tribunale di Palermo.

Si è costituito in giudizio, con articolata memoria difensiva, il Consiglio Superiore della Magistratura, insieme al Ministero di Giustizia, per resistere al gravame.

Ricostruita la normativa di settore e ribadite le motivazioni poste a sostegno della scelta di conferimento dell'incarico de quo al dott. Lo Voi, l'amministrazione intimata precisa in particolare che gli elementi di valutazione desumibili dal pregresso esercizio di funzioni direttive e semidirettive non assumono affatto, nella previsione normativa degli indicatori attitudinali, una valenza superiore rispetto agli altri indici, non potendosi ipotizzare alcuna gerarchia fra i vari criteri di valutazione previsti dalle norme.

Le funzioni direttive svolte dal ricorrente, come anche l'esperienza specialistica pregressa, non potrebbero quindi valere come titolo preferenziale e condurre necessariamente ad un giudizio di prevalenza del suo profilo attitudinale rispetto a quello degli altri candidati.

Al contrario, secondo la difesa erariale, la delibera gravata dà conto in maniera adeguata ed esaustiva delle ragioni della prevalenza riconosciuta al dott. Lo Voi, specie in relazione alle funzioni esercitate dal medesimo come membro nazionale per l'Italia presso Eurojust in coordinamento e in rapporto di strumentalità con organi giudiziari e, particolarmente, con organi con competenze inquirenti, senza al contempo pretermettere le altre articolate e variegate funzioni svolte dal Lo Voi nell'intera carriera.

Si è costituito in giudizio altresì il dott. Francesco Lo Voi per resistere al gravame.

Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in considerazione della posizione di conflitto di interessi del ricorrente rispetto al dott. Sergio Lari, beneficiario di altra proposta favorevole della quinta commissione, non approvata dal Plenum, al quale dunque l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata a garanzia del'integrità del contraddittorio. Inoltre, considerato che l'atto impugnato in questa sede è stato altresì impugnato dallo stesso dott. Lari con il patrocinio del medesimo difensore, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per il contrasto fra gli interessi azionati con conferimento del mandato difensivo ad un unico patrocinatore.

Il ricorso sarebbe poi inammissibile anche in considerazione del carattere altamente discrezionale delle deliberazioni del C.S.M. relative al conferimento di incarichi direttivi, con conseguente insindacabilità delle scelte dell'organo di autogoverno da parte del giudice amministrativo nel senso invece auspicato da parte ricorrente.

Nel merito, con argomentazioni diffuse e puntuali, il dott. Lo Voi contesta la fondatezza di tutte le censure, muovendo dalla ricostruzione dei parametri normativi della valutazione rimessa in materia all'organo di autogoverno e ribadendo, in particolare, come il pregresso esercizio da parte di taluno dei candidati di funzioni direttive o semidirettive non possa essere considerato alla stregua di un titolo preferenziale, non essendo in alcun modo prevista una automatica prevalenza a favore del candidato che abbia già rivestito un incarico direttivo e dovendo, invece, la scelta del candidato fondare su un apprezzamento complessivo che tenga conto di tutti gli elementi indicatori di attitudine direttiva desumibili dall'esercizio dell'attività giudiziaria e, anche, extragiudiziaria.

Si sofferma poi sul giusto rilievo riconosciuto dal C.S.M. alle funzioni espletate nella qualità di sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo e presso la Corte di cassazione, ricordando come il t.u. sulla dirigenza giudiziaria attribuisca espressa rilevanza, per il conferimento dell'incarico di procuratore della Repubblica in zona caratterizzata dalla presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso, alle esperienze maturate presso le Procure Generali per un periodo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici a decorrere dalla vacanza del posto messo a concorso, mentre con riferimento alle Procure distrettuali nelle medesime zone valorizzi altresì l'esperienza relativa alla trattazione dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. maturata in qualsiasi ufficio.

Conclude poi il dott. Lo Voi sottolineando il rilievo preminente dell'esperienza professionale svolta come membro nazionale di Eurojust, avendo espletato in detta veste importanti compiti di coordinamento assimilabili, in ambito europeo, a quelli tipici della Direzione nazionale Antimafia, occupandosi di reati che rientrano a pieno titolo nel novero di quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

Le funzioni svolte da Eurojust sarebbero dunque marcatamente caratterizzate in senso giudiziario, in quanto di sostegno e rafforzamento del coordinamento e della cooperazione nella lotta contro le forme di criminalità organizzata a livello transnazionale a fronte della crescente internazionalizzazione dei fenomeni criminali, specie di stampo mafioso e terroristico; e le attività svolte dal membro nazionale di Eurojust non potrebbero non assumere spiccato rilievo come esperienze di direzione ed organizzazione anche nei rapporti con gli organi giudiziari interni di diretta interlocuzione individuabili nella DNA e nelle Procure Generali presso le Corti d'appello.

A seguito di rinuncia alla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, la causa è stata fissata per la trattazione nel merito all'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015, quando, su richiesta delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio deve prendere in esame le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa del controinteressato.

1.1. Sotto un primo profilo, con argomenti ripresi anche dalla difesa del C.S.M. con la memoria di replica depositata in vista dell'udienza di discussione del ricorso, il ricorso sarebbe inammissibile perché, sebbene volto ad introdurre una pretesa sostanziale contrastante con quella degli altri beneficiari di proposte favorevoli, e quindi anche con quella riferibile al dott. Sergio Lari, non avrebbe potuto essere proposto dal medesimo patrocinatore cui è stata affidata la parallela impugnazione fatta avverso i medesimi atti dal Lari, attesa la sussistenza di un chiaro profilo di conflitto di interesse.

I due ricorsi, guardati sotto il profilo dell'interesse sostanziale azionato, darebbero luogo ad un ricorso collettivo avverso i medesimi atti, da considerarsi inammissibile in ragione del conflitto fra le pretese azionate da ciascuno dei ricorrenti.

Inoltre, attesa l'unicità del procedimento per il conferimento dell'incarico de quo, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a tutti i beneficiari di proposte favorevoli da parte della quinta commissione, con conseguente inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del dott. Lari.

1.1.2. L'assunto non può essere condiviso dal Collegio.

Va rilevato infatti che l'altro magistrato (dott. Lari) candidato, e valutato positivamente dalla commissione, non può considerarsi come controinteressato rispetto alla pretesa azionata dall'odierno ricorrente, considerato che il predetto magistrato è stato destinatario di mera proposta favorevole, non approvata dal Plenum dell'organo di autogoverno, cosicché gli effetti interinali dell'atto endo-procedimentale che lo ha riguardato non si sono consolidati con l'adozione di atto definitivo con rilevanza esterna ad effetti favorevoli.

Ne consegue che lo stesso magistrato non ha alcun interesse diretto ed immediato alla conservazione dell'atto impugnato dal ricorrente, che non lo contempla e che non produce alcun effetto favorevole nella sua sfera giuridica.

Nel processo amministrativo la qualità di controinteressato è strettamente connessa ai vantaggi e benefici che un determinato soggetto può ritrarre dal provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione, tali da fondare la sussistenza di un interesse legittimo omologo e speculare rispetto a quello del ricorrente che invece se ne assume leso e, intrinsecamente connessa a tale qualità c'è la possibilità che i controinteressati siano identificati o quanto meno possano esserlo, sulla base del provvedimento impugnato. Di conseguenza la nozione di controinteressato in senso tecnico postula il concorso di due elementi essenziali, di tipo formale e sostanziale: il primo da ricercare nell'espressa menzione o nell'immediata individuabilità del soggetto in questione nel provvedimento impugnato; il secondo consistente nel riconoscimento, in capo al suddetto soggetto, di un interesse giuridico qualificato al mantenimento degli effetti dell'atto in questione (cfr. in giurisprudenza, di recente C.d.S., sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 360).

I destinatari dell'atto di proposta da parte della commissione competente sono, invece, titolari di una mera aspettativa fondata su una astratta situazione giuridica ancora in divenire, sfornita di tutela in sede giurisdizionale, attraverso il riconoscimento della qualifica di controinteressati, che sorge solo allorquando la posizione di aspettativa assume la consistenza di interesse.

Non può dunque ravvisarsi alcun profilo di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al dott. Lari, che non può qualificarsi alla stregua di un controinteressato rispetto alla domanda di annullamento della delibera di approvazione di una proposta a lui non favorevole.

Quanto alla paventata configurabilità di un confitto sostanziale fra l'interesse azionato dall'odierno ricorrente e quello di cui alla parallela iniziativa giurisdizionale avviata avverso lo stesso atto gravato in questa sede, il Collegio osserva che entrambi i ricorrenti sono stati destinatari di proposta favorevole in seno al procedimento per il conferimento dell'incarico direttivo de quo.

Ora, la proposta favorevole è, come detto, atto endo-procedimentale che non ha valenza esterna se non in ragione del completamento del procedimento, con l'approvazione da parte dell'organo plenario; inoltre, in caso di annullamento dell'atto gravato, di conferimento dell'incarico, si determina comunque soltanto un effetto conformativo implicante l'obbligo di riedizione complessiva del potere, senza che emerga alcun effetto vincolante in relazione all'approvazione di alcuna delle altre eventuali proposte favorevoli della commissione già disattese dal Plenum (neanche nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta da magistrato destinatario di proposta favorevole - cfr. C.d.S., sez. IV, n. 4987 del 6 ottobre 2014).

Ne consegue, in primo luogo, che spetta quindi a ciascuno dei partecipanti alla selezione, anche qualora, per ipotesi, non destinatari di proposta favorevole, la legittimazione ad impugnare l'atto conclusivo del procedimento, allo scopo di conseguire una riedizione del potere, in direzione potenzialmente satisfattiva dell'interesse al conferimento dell'incarico; e, in secondo luogo, che non sussiste alcun conflitto di interesse fra i destinatari di diverse proposte favorevoli, rispetto alla domanda di annullamento della delibera di approvazione di proposta a loro non favorevole, essendo piuttosto configurabile una posizione di cointeresse rispetto al delineato effetto conformativo del richiesto annullamento giurisdizionale (che consentirebbe persino la presentazione di ricorso collettivo con mandato ad unico difensore).

L'eccezione va quindi disattesa.

1.2. Viene infine dedotta l'inammissibilità del gravame in ragione del carattere ampiamente discrezionale della valutazione rimessa all'organo di autogoverno e dei correlati limiti al sindacato giurisdizionale rispetto ad atti di siffatta natura.

Va rammentato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal C.S.M., sebbene espressione di un'ampia valutazione discrezionale, sono sindacabili in sede di legittimità ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, essendo pacifico che le valutazioni dell'organo di autogoverno non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità atteso che la singolare posizione costituzionale del C.S.M. non permette di escludere la sua azione dall'ordinario regime di controllo valevole per tutta l'attività amministrativa (cfr. da ultimo C.d.S., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5513).

Il giudizio di legittimità su detti atti, pertanto, può implicare apprezzamenti che, pur non potendosi addentrare nel merito delle scelte compiute dall'Organo di autogoverno (concretizzandosi il limite "esterno" della giurisdizione amministrativa nella assoluta inammissibilità di una sostituzione dell'organo giurisdizionale nelle scelte di merito riservate al suddetto organo) non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, bensì si estendono anche alla disamina di quei vizi in cui si declina la figura dell'eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici quali l'illogicità, l'irragionevolezza o il travisamento dei fatti, nonché la carenza di motivazione o di istruttoria.

Ora, pare al Collegio che le censure introdotte dall'odierno ricorrente si muovano tipicamente nell'ambito sia dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere, sia delle violazioni di legge in ordine al procedimento valutativo.

Anche la superiore eccezione va quindi disattesa.

2. Prima di passare all'esame dei singoli mezzi, anche ai fini di un corretto inquadramento sistematico della fattispecie, va considerato che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 (art. 12, commi 10-12) e dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria adottato dal C.S.M. nella seduta del 30 luglio 2010 di cui alla circolare n. P-19244 del 3 agosto 2010.

Alla luce della richiamata normativa, per il conferimento di incarichi direttivi, assumono rilevanza il parametro delle "attitudini" e quello del "merito", che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

In particolare, il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 160/2006 (ripreso dalla normativa secondaria, par. 1.2), ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, "la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno".

Il parametro dell'anzianità, in questo quadro, non costituisce più uno dei canoni di valutazione degli aspiranti e il periodo trascorso dal conferimento delle funzioni giudiziarie conserva valore solo in termini di "indice dell'esperienza professionale acquisita", integrando, in sostanza, un criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini, dei quali attesta la costanza e la persistenza.

La giurisprudenza (da ultimo, C.d.S., sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4206) ha evidenziato come ciascun concorso per il conferimento di un incarico direttivo (o semidirettivo) dia luogo a una valutazione avente ad oggetto le capacità e attitudini dei magistrati aspiranti, che non viene condotta in astratto, ma è riferita alle specifiche caratteristiche ed esigenze dell'ufficio da ricoprire; al tempo stesso i tre parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianità, oggetto di valutazione quanto al profilo professionale di ciascun magistrato interessato, devono essere presi in considerazione opportunamente integrati tra di loro.

Più in dettaglio, il primo principio ha, tra le altre funzioni, quella di conferire maggiore flessibilità e adeguatezza alla valutazione, evitando che essa si trasformi nella risultante di una mera sommatoria di elementi predefiniti a priori, avulsa da ogni considerazione dello specifico ufficio da conferire, mentre il secondo comporta che il C.S.M. non è tenuto a un raffronto analitico e puntuale dei candidati con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, dovendo piuttosto procedere a un giudizio complessivo unitario.

Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura con la circolare P-13000 dell'8 luglio 1999 e successive modifiche del 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005, come integrata dalla deliberazione del 21 novembre 2007, emanata alla luce delle modificazioni legislative introdotte dal d.lgs. n. 160/2006, come parzialmente novato dalla l. n. 111/2007, poi trasfusa nella circolare del C.S.M. P-19244 del 3 agosto 2010 di cui alla deliberazione del 30 luglio 2010 e successive integrazioni: anche secondo la normativa secondaria il raffronto comparativo tra i candidati è condotto alla stregua dei criteri delle "... attitudini e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario".

In particolare, le attitudini all'ufficio direttivo sono rapportate ai parametri di cui al par. 1.2 della circolare P-19244 del 3 agosto 2010, che ha sostituito il par. A) della circolare P-13000 dell'8 luglio 1999, cui sono correlati precisi indicatori ivi previsti, diversi dei quali rimandano al pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive.

Ulteriori elementi di valutazione dell'attitudine sono costituiti (par. 1.2.2) da:

a) conoscenza approfondita dell'ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M., specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario;

b) positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse;

c) positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:

- di identica o analoga natura rispetto a quelle dell'ufficio da ricoprire;

- di livello pari o superiore;

e con riferimento a quest'ultimo elemento, e per quanto qui interessa, per gli uffici direttivi di merito e "senza che costituisca titolo preferenziale, il positivo esercizio delle funzioni di merito per un tempo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici anni a far data dalla data della vacanza del posto in concorso" (lettera c2) nonché negli stessi termini... "per gli uffici direttivi di Procuratore della Repubblica in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso, la particolare esperienza specifica acquisita presso una Procura, una Procura generale della Repubblica o presso la Procura Nazionale Antimafia per un periodo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici" e "per gli uffici di Procuratore della Repubblica di una Procura Distrettuale e per quelli di Procuratore generale - aventi sede, questi ultimi, in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso - le esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., desunte concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata della attività inquirente e requirente".

3. Il nucleo centrale del ricorso in trattazione riguarda le censure introdotte dal ricorrente con riferimento all'apprezzamento effettuato dal C.S.M. riguardo alle pregresse esperienze direttive che, secondo la tesi impugnatoria, non sarebbero state adeguatamente valutate come invece prescritto dalla normativa primaria e secondaria che attribuirebbe rilievo preminente alle capacità di direzione ed organizzazione desunte dal pregresso esercizio di funzioni direttive e semidirettive.

Secondo il ricorrente il C.S.M., nel confronto comparativo fra i candidati, avrebbe dovuto individuare elementi di prevalenza nel concreto svolgimento da parte del ricorrente, come di altri candidati, di funzioni semidirettive e direttive specialistiche e specifiche (procuratore della Repubblica presso tribunali aventi analoghe caratteristiche e territorialmente contigui e procuratore aggiunto), come anche nel concreto svolgimento per lunghi anni di funzioni requirenti specialistiche presso la stessa Procura di Palermo e comunque sempre in territori con forte presenza di criminalità di stampo mafioso; avrebbe, invece, illegittimamente ritenuto prevalente il profilo professionale del dott. Lo Voi, sebbene meno specialistico e mai caratterizzato dallo svolgimento di funzioni direttive e semidirettive specifiche.

Sia la difesa erariale che il dott. Lo Voi deducono l'assoluta infondatezza del superiore assunto, facendo rilevare come non esista alcuna relazione gerarchica fra i diversi indicatori dell'attitudine direttiva, la quale va invece verificata alla stregua della complessiva attività svolta dal candidato in relazione a tutti gli indicatori previsti in posizione di pari rilevanza, e quindi secondo un giudizio globale nel quale il difetto di pregresse esperienze direttive o semidirettive ben può trovare compensazione in altre e più significative esperienze professionali.

Diversamente argomentando, si finirebbe con l'attribuire alla pregressa titolarità di incarichi direttivi o semidirettivi la valenza di titolo preferenziale in contrasto con quanto invece escluso dalla circolare sopra menzionata e dalla prevalente giurisprudenza (cfr. C.d.S., sez. IV, 6 giugno 2014, n. 2880).

4. Sulla questione va premesso che la giurisprudenza della Sezione ha avuto più volte modo di precisare che l'attitudine all'incarico direttivo o semidirettivo si apprezza con un giudizio calibrato sulle "necessità dell'ufficio" cui si riferisce (anche considerate le relative peculiarità dei profili organizzativi); il giudizio di prevalenza, cioè, non può essere condotto in astratto, quanto piuttosto mettendo a raffronto le diverse esperienze professionali pregresse in ragione della specifica valenza che le stesse possono assumere in ordine alle peculiari caratteristiche del singolo ufficio da ricoprire, risultando così idonee a denotare non in assoluto, ma in concreto, e per la specifica fattispecie di volta in volta all'esame del Consiglio, la maggiore attitudine dell'uno o dell'altro candidato a soddisfare le esigenze organizzative, di direzione e coordinamento, e di funzionalità dell'ufficio per le peculiarità che lo caratterizzano.

Il fatto, del resto, che la normativa rimetta ad una valutazione ponderata del Consiglio la concretizzazione dell'apprezzamento dell'attitudine, in una prospettiva comparativa, senza che quindi sia possibile ipotizzare a priori, ed in maniera univoca, un rapporto di prevalenza fra candidati in mera applicazione dei parametri tipizzati, dipende proprio dalla necessità che detto apprezzamento venga calibrato, di volta in volta, in relazione alla caratterizzazione dello specifico ufficio cui l'incarico direttivo o semidirettivo da conferire si riferisce.

In altri termini, le peculiarità del profilo professionale di ciascun magistrato sono destinate ad assumere una valenza differenziata, e a rilevare differentemente nel rapporto di comparazione con gli altri concorrenti, a seconda del tipo di incarico da conferire e delle specificità dell'ufficio da ricoprire, in base ad un apprezzamento discrezionale complesso che il Consiglio è chiamato ad effettuare allo scopo di garantire, nei singoli casi, l'individuazione non in astratto del magistrato fornito di maggiori capacità attitudinali, quanto del magistrato maggiormente idoneo garantire il soddisfacimento delle esigenze organizzative e di direzione del singolo ufficio di volta in volta in considerazione.

La stessa articolazione dei criteri di apprezzamento del parametro dell'attitudine, di cui alla circolare consiliare sopra menzionata, è sicuramente da leggere nella prospettiva funzionale descritta, specie nella parte riguardante gli uffici caratterizzati da elementi di specializzazione (Tribunale di Sorveglianza, Uffici minorili, Procure distrettuali e Procure generali di distretti connotati da rilevante criminalità organizzata) per i quali l'esigenza di considerazione della specificità dell'ufficio da ricoprire si pone in maniera ancora più evidente.

Coerentemente, la prassi applicativa pregressa dello stesso C.S.M. è stata sempre tendente a valorizzare in senso dirimente le esperienze maturate e le professionalità esplicate nelle stesse funzioni proprie dell'ufficio cui l'incarico da conferire si riferisce, a maggior ragione se nell'esercizio di altro incarico direttivo o semidirettivo.

4.1. Con particolare riferimento al pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive va però ricordato che la circolare, sopra menzionata, avverte testualmente che "la mancanza di pregresse esperienze direttive o semidirettive, eventualmente svolte anche in via di fatto, impone che il giudizio prognostico sull'attitudine direttiva sia formulato sulla base della complessiva attività giudiziaria svolta dal candidato"; con ciò chiarendo positivamente, secondo ormai consolidata giurisprudenza, che nella valutazione comparativa non vi è automatica preferenza e prevalenza per candidati che abbiano già svolto funzioni direttive o semidirettive, poiché la scelta del candidato si fonda su un apprezzamento complessivo di tutti gli elementi indicati dalla norma come rivelatori dell'attitudine direttiva.

Diversamente, resterebbe sostanzialmente precluso l'accesso ad incarichi direttivi anche a magistrati che non abbiano mai svolto le relative funzioni e non sarebbe possibile valorizzare le capacità di organizzazione del lavoro e di direzione invece comunque desumibili dall'esercizio della funzione giudiziaria e, talora, anche extragiudiziaria.

E tuttavia, se per un verso è vero che, come appunto espressamente previsto dalla circolare, non può esservi automatica preferenza e prevalenza per candidati che abbiano già svolto funzioni direttive e semidirettive, dovendosi fondare la scelta del candidato migliore su un apprezzamento complessivo, per altro verso non può essere ragionevolmente negato che l'esercizio pregresso di funzioni direttive o semidirettive, specie se su uffici con caratterizzazione strutturale e funzionale analoga o elementi di specificità simili a quello da conferire, costituisca un rilevante elemento di ponderazione per l'individuazione del magistrato migliore, sotto il profilo attitudinale, in relazione alle specifiche esigenze dell'ufficio da ricoprire; ciò ovviamente tenendo conto dei risultati di volta in volta conseguiti e della articolazione delle esperienze maturate (diversamente la normativa secondaria finirebbe col contraddire la stessa norma primaria - art. 12 cit. - che attribuisce rilievo primario ai profili attitudinali connessi al pregresso esercizio di funzioni direttive).

Pur non essendoci, cioè, alcuna esplicita relazione gerarchica fra i diversi indici attitudinali previsti dalla normativa, appare innegabile, alla stregua di comuni elementi di ragionevolezza, dai quali non è possibile prescindere per una interpretazione razionale e teleologicamente orientata del dato normativo, che il pregresso svolgimento delle medesime funzioni in maniera effettiva o vicaria, a maggior ragione se presso uffici analoghi a quello da ricoprire, valga nella maggior parte dei casi ad evidenziare nella maniera migliore le capacità organizzative e l'attitudine alla direzione o, al contrario, il difetto dei requisiti attitudinali.

Del resto, il fatto stesso che la normativa secondaria abbia inteso escludere espressamente la sussistenza di una automatica preferenza o prevalenza per i candidati che abbiano già svolto funzioni direttive o semidirettive muove proprio dal presupposto logico della particolare pregnanza delle pregresse esperienze direttive, come indici attitudinali potenzialmente evocativi in maniera forte di attitudine direttiva.

Nella medesima prospettiva, e considerato in generale che l'assenza di una precedente esperienza direttiva non costituisce di per sé elemento ostativo al conferimento di un incarico direttivo, allorquando però il Consiglio Superiore intenda comunque ritenere prevalente un profilo professionale carente di esperienze direttive anche in via di fatto rispetto ad altro profilo invece caratterizzato da pregressi incarichi direttivi, effettivi o vicari, avrà un onere specifico di motivazione per l'adeguata esternazione del complessivo giudizio valutativo di prevalenza alla stregua dei diversi indici rivelatori dell'attitudine direttiva.

Così è stato già ritenuto in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 16 giugno 2011, n. 5379) che, ove concorrano al conferimento di un posto direttivo un candidato che per lungo tempo ha svolto funzioni direttive, peraltro omologhe, ed un candidato che non ha mai svolto funzioni direttive o semidirettive, se, da un lato, il primo non deve necessariamente prevalere, dall'altro, la prevalenza del secondo deve essere ancorata alla valutazione di una pluralità di elementi concreti, integranti una motivazione tale da fornire un'esaustiva rappresentazione del perché lo svolgimento pregresso delle funzioni direttive o semidirettive sia recessivo rispetto agli ulteriori profili di cui, in esclusiva o in misura del tutto prevalente, sia in possesso l'altro candidato. In tale ottica, viene a configurarsi un obbligo "rafforzato" di motivazione, nel senso che quest'ultima deve dare conto in maniera convincente di quali siano i profili attitudinali e di merito di cui il candidato privo di pregresse esperienze direttive abbia esclusivo o maggior possesso rispetto all'altro candidato e in che modo tali profili siano idonei ad attribuire allo stesso prevalenza in quanto lo rendono più idoneo avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare.

Ora, osserva il Collegio, la sussistenza di un onere speciale di motivazione rafforzata nelle descritte fattispecie muove proprio dal presupposto logico che il pregresso svolgimento delle funzioni direttive (o semidirettive) costituisca un dato in sé particolarmente significativo, ai fini del giudizio attitudinale, che può essere superato solo al concorrere di particolari ulteriori elementi di carriera di tale rilevanza e significatività da giustificare, su un piano di ragionevolezza, un diverso giudizio di prevalenza.

Se quindi non esiste un rapporto di gerarchia tipizzato fra i diversi indici attitudinali, sarebbe altrettanto illogico ritenerne a priori una sostanziale equivalenza.

4.2. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo agli "altri elementi rilevanti nella valutazione" (par. 1.2.2).

La giurisprudenza di questo Tribunale ha avuto modo di precisare (cfr. di recente T.A.R. Lazio, sez. I, 11 giugno 2014, n. 6218) come l'indicatore di cui alla lettera b), consistente nel "positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse" sia posto sullo stesso piano dell'indicatore di cui alla lettera c) relativo al "positivo esercizio di funzioni di identica o analoga natura rispetto a quelle dell'ufficio da ricoprire", non sussistendo quindi una tipizzata prevalenza dell'uno sull'altro, considerata la necessità di garantire comunque una valutazione elastica caso per caso.

E tuttavia non sussiste nemmeno una tipizzata equivalenza fra i predetti criteri, non potendosi sempre e comunque porre sullo stesso piano l'esercizio di funzioni giudiziarie diverse rispetto a funzioni di identica o analoga natura rispetto a quelle dell'ufficio da ricoprire, specie se particolarmente caratterizzate, assumendo un particolare rilievo significativo il pregresso svolgimento di funzioni direttive di legittimità per il conferimento di incarichi direttivi di legittimità (lett. c.2), di pregresse funzioni direttive di merito (per un tempo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici) per il conferimento di incarichi direttivi di merito e, per quanto specificamente riguarda gli incarichi direttivi uffici di Procura in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata, le funzioni specialistiche espressamente previste (punto c.2: procura, procura generale o procura nazionale antimafia per un periodo non inferiore ai quattro anni negli ultimi quindici; esperienze maturate nella trattazione di procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.).

Lo svolgimento di funzioni analoghe o identiche, infatti, riveste una particolare valenza significativa, specie se con caratterizzazione di specialità, rimandando, secondo quanto visto sopra, ad un onere di rafforzata motivazione, secondo logica e razionalità, ed in relazione alle peculiarità dell'ufficio da ricoprire, l'eventuale giudizio di sub valenza rispetto ad elementi attitudinali desumibili da altri indici, quali l'esercizio di funzioni giudiziarie diverse.

5. Tutto ciò premesso, va poi ricordato che il ricorrente dott. Lo Forte ha ricoperto, nel corso della carriera, per lunghi anni incarichi semidirettivi e direttivi in uffici di procura con evidente caratterizzazione specialistica.

In particolare è stato Procuratore aggiunto presso la stessa Procura della Repubblica di Palermo dal 2 giugno 1993, ed è fin dal 25 giugno 2008 Procuratore della Repubblica di Messina.

Nel ricorso vengono descritte in maniera analitica le attività investigative, di coordinamento e direzione espletate nello svolgimento dei predetti incarichi, tutte caratterizzate da forti elementi di specializzazione in relazione alle peculiarità degli uffici ricoperti in territori segnati da grave presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Il dato della specifica esperienza professionale del dott. Lo Forte, maturata anche per lunghissimo tempo nell'esercizio di funzioni semidirettive e direttive, appare indiscutibile e di estrema pregnanza significativa ai fini dell'apprezzamento dell'attitudine direttiva riferita ad un ufficio di analoga caratterizzazione strutturale e funzionale.

Considerato che, come sopra ricostruito, e come del resto espressamente ribadito in premessa dallo stesso C.S.M. nella formulazione delle diverse proposte in commissione, il giudizio prognostico attitudinale, anche nella prospettiva comparativa, deve primariamente mirare all'individuazione del magistrato maggiormente idoneo con riguardo alle peculiarità dell'ufficio da ricoprire, non può essere revocata in dubbio l'assoluta rilevanza riferibile al pregresso svolgimento di funzioni direttive e semidirettive, non già in astratto, quanto piuttosto perché relative allo stesso ufficio o ad uffici di analoga caratterizzazione.

L'esperienza così lungamente e meritevolmente maturata dal ricorrente e la sua peculiare personalità professionale costituiscono, secondo i criteri normativi, e prima ancora secondo canoni comuni di logicità e ragionevolezza, fondamentali indici rilevatori di attitudine direttiva rispetto allo specifico ufficio (Procura di Palermo), lasciando presumere, in prospettiva prognostica, adeguata conoscenza dell'ufficio (per avervi svolto l'incarico di procuratore aggiunto, anche all'interno della D.D.A.) e delle relative problematiche organizzative e gestionali, nonché sicura competenza in relazione alla specificità delle dinamiche, anche giudiziarie, in virtù dell'attività direttiva svolta presso la Procura di Messina, ufficio comunque caratterizzato per la grave presenza di fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Il dato desumibile dalle pregresse esperienze direttive e semidirettive si combina, nel caso di specie, in maniera assolutamente evidente, con la considerazione dei profili attitudinali desumibili dall'esercizio di funzioni identiche o analoghe in relazione ad uffici specializzati, alla stregua quindi del secondo indice rilevatore di cui sopra, avendo il dott. Lo Forte esercitato funzioni specialistiche per il tempo prescritto dalla normativa consiliare, maturando una preziosa competenza professionale specifica in materia di lotta alla criminalità organizzata anche di stampo mafioso.

Il ricorrente, conclusivamente, vanta cumulativamente pregresse esperienze direttive e semidirettive, peraltro relative allo stesso ufficio da ricoprire o ad altri uffici analoghi, e consolidata professionalità maturata nell'esercizio di funzioni identiche o analoghe a quelle dell'ufficio da ricoprire, con elementi di specialità secondo quanto puntualmente e specificamente prescritto dalla normativa consiliare.

5.1. La deliberazione impugnata, pur dando atto in premessa del curriculum professionale e degli incarichi rivestiti dall'odierno ricorrente, non si sofferma sulla valenza prognostica dei menzionati elementi, sebbene di così netta rilevanza significativa, ritenendoli recessivi in una prospettiva di comparazione con le esperienze vantate dal controinteressato, essendosi il ricorrente, secondo il C.S.M., rispetto al dott. Lo Voi, limitato a svolgere funzioni, ancorché semidirettive e direttive, soltanto di primo grado, sicché egli avrebbe "una visuale inferiore delle problematiche connesse all'assetto del settore requirente ed alla gestione delle risorse dell'intero distretto".

Il Consiglio sembra dunque focalizzare il punto di recessività del profilo professionale del ricorrente in relazione non tanto all'esercizio della funzione giudiziaria in sé, inquirente e requirente, sebbene rilevi la mancanza di funzioni giudiziarie diverse, quanto al profilo organizzativo e gestionale, considerata la complessità dell'ufficio da conferire.

E tuttavia, specie in relazione a tale aspetto, la valenza delle pregresse esperienze direttive e semidirettive, riferite allo stesso ufficio o ad altri uffici analoghi, non può essere pretermessa.

Tenuto conto dell'onere di motivazione rafforzata di cui sopra, si tratta quindi di verificare se la valutazione impugnata sia o meno immune rispetto ai vizi di illogicità e irragionevolezza dedotti dal ricorrente in relazione all'applicazione dei criteri normativi di rivelazione dell'attitudine.

6. Il profilo professionale del dott. Lo Voi viene ricostruito dal C.S.M. mettendone in luce la particolare ricchezza e variegatezza, avendo il magistrato svolto sia le funzioni giudicanti, penali e civili, all'inizio della carriera, per poi passare definitivamente all'esercizio delle funzioni requirenti in tutti i gradi della giurisdizione interna, dando prova anche di "spiccate capacità giuridiche ed organizzative".

Ricorda poi la delibera impugnata che dal 21 agosto 1990 al 20 aprile 1997 il dott. Lo Voi ha esercitato le funzioni di Sostituto procuratore presso il Tribunale di Palermo, con assegnazione anche alla D.D.A., e dal 1997 al 2002 di Sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo; richiama in particolare il parere del Consiglio Giudiziario di Palermo del 27 settembre 2001 che mette in evidenza l'esperienza maturata dal magistrato in materia di lotta alla criminalità organizzata e i delicati processi che lo hanno visto impegnato.

Vengono quindi menzionate le attività successivamente svolte dal dott. Lo Voi nella qualità di componente elettivo del C.S.M. e come Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Infine vengono descritte in maniera articolata le attività svolte dal dott. Lo Voi a partire dal 4 gennaio 2010 quando è stato collocato in posizione di fuori ruolo assumendo l'incarico di membro nazionale di Eurojust.

Quest'ultimo incarico viene considerato dal Consiglio "lo snodo fondamentale nella straordinaria carriera del dott. Lo Voi" e costituisce, nell'ordito motivazionale della delibera gravata, l'elemento primario indicativo dell'attitudine all'incarico direttivo da conferire, che giustifica la prevalenza del profilo professionale del magistrato rispetto a quello degli altri candidati, accentuando e qualificando la conoscenza dell'organizzazione degli uffici che il Lo Voi avrebbe comunque maturato nel corso dell'intera carriera con l'espletamento di qualificati incarichi di natura gestionale.

Come emerge, infatti, dal passaggio motivazionale sopra menzionato sono le maggiori attitudini organizzative e gestionali, desumibili nel curriculum del dott. Lo Voi prevalentemente dall'attività svolto come membro nazionale Eurojust, a fondare il giudizio di prevalenza del C.S.M. in rapporto al profilo professionale del ricorrente.

7. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che la delibera gravata non superi il vaglio di legittimità, apparendo la motivazione del giudizio di prevalenza non coerente rispetto agli indici di valutazione del parametro attitudinale, tenuto conto di quanto esposto ai punti 4, 4.1 e 4.2 della narrativa.

Non si tratta infatti di effettuare un confronto astratto fra i diversi profili di caratterizzazione dei profili professionali dei concorrenti, ognuno dei quali peraltro particolarmente rilevante e indicativo di un elevato grado di professionalità dei magistrati in concorso, quanto di verificare se l'apprezzamento concretamente operato dal C.S.M. possa considerarsi espressione dell'applicazione corretta dei criteri, coerentemente all'obiettivo primario perseguito che resta quello dell'individuazione del magistrato in possesso delle migliori doti attitudinali e di merito in relazione alle specifiche peculiarità dell'ufficio da ricoprire.

Nella richiamata prospettiva emerge la sostanziale sottovalutazione, da parte dell'organo di autogoverno, della rilevanza riferibile al pregresso svolgimento di funzioni direttive e semidirettive da parte dell'odierno ricorrente, non già in astratto, quanto piuttosto perché relative allo stesso ufficio o ad uffici di analoga caratterizzazione.

La pregressa esperienza direttiva del ricorrente, in sé non necessariamente determinante ai fini del conferimento di altro incarico direttivo, assume, come rilevato, una fortissima valenza significativa per il conferimento dello specifico incarico di Procuratore della Repubblica di Palermo, atteso che ha riguardato ufficio con analoghe caratteristiche di specialità; mentre le funzioni semidirettive sono state svolte presso il medesimo ufficio, concorrendo a completare un patrimonio di conoscenze delle problematiche organizzative e di capacità di individuazione delle migliori soluzioni gestionali.

Il sostanziale disconoscimento di tale rilevanza specifica delle esperienze pregresse del dott. Lo Forte in ordine alle peculiari caratteristiche dell'ufficio da ricoprire, idonee a denotare non in assoluto, ma in concreto, la particolare attitudine del magistrato a soddisfare le esigenze organizzative, di direzione e coordinamento, e di funzionalità dell'ufficio per le peculiarità che lo caratterizzano, rende viziato il giudizio di prevalenza effettuato dal Consiglio, perché difforme rispetto ad una corretta applicazione degli indici normativi e contrario a comuni canoni di logica e ragionevolezza.

Non si tratta quindi di introdurre una relazione gerarchica fra i diversi indici attitudinali previsti dalla normativa, né di precludere l'accesso all'incarico direttivo de quo a magistrati privi di pregresse esperienze direttive, quanto piuttosto di riconoscere, alla stregua di comuni elementi di ragionevolezza, dai quali non è possibile prescindere per una interpretazione razionale e teleologicamente orientata del dato normativo, che il pregresso svolgimento delle medesime funzioni direttive o semidirettive, a maggior ragione se presso lo stesso ufficio o presso uffici analoghi a quello da ricoprire, vale ad evidenziare nella maniera migliore le capacità organizzative e l'attitudine alla direzione o, al contrario, il difetto dei requisiti attitudinali.

La superiore considerazione trova conferma ove si consideri che, nel caso di specie, come rilevato, la valenza delle pregresse esperienze direttive e semidirettive si arricchisce dei profili attitudinali desumibili dall'esercizio di funzioni identiche o analoghe in relazione ad uffici specializzati per il tempo previsto dalla normativa secondaria.

Già sotto detto profilo dunque la delibera gravata è viziata, non dando adeguatamente conto della valenza che invece, alla stregua dei criteri e dei canoni di logicità e ragionevolezza, avrebbe dovuto essere attribuita alle pregresse esperienze direttive e semidirettive ed alle funzioni specialistiche ai fini del giudizio attitudinale di tipo prognostico.

8. Nella comparazione con il profilo del controinteressato Lo Voi, poi, la sottovalutazione delle pregresse esperienze direttive e semidirettive vantate dal ricorrente assume maggiore rilievo in considerazione del fatto che il Lo Voi, pur in possesso di un profilo di elevatissima qualificazione professionale, non ha mai svolto funzioni direttive e semidirettive specifiche.

Gravava quindi sul Consiglio un obbligo "rafforzato" di motivazione, dovendosi dare conto in maniera convincente di quali fossero i profili attitudinali e di merito di cui il candidato privo di pregresse esperienze direttive avesse esclusivo o maggior possesso rispetto all'altro candidato e in che modo tali profili fossero idonei ad attribuire allo stesso prevalenza, rendendolo più idoneo avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare; profili quindi evincibili da particolari ulteriori elementi di carriera di tale rilevanza e significatività da giustificare, su un piano di ragionevolezza, un giudizio di prevalenza diverso da quello normalmente e logicamente ipotizzabile in ragione delle pregresse esperienze direttive.

Come detto, il C.S.M. ha ritenuto desumibile una maggiore attitudine direttiva del dott. Lo Voi, prevalentemente in ragione delle attività svolte come membro nazionale Eurojust, che, sul piano delle competenze organizzative e gestionali, avrebbero ulteriormente incrementato e qualificato la conoscenza dell'organizzazione degli uffici che il Lo Voi ha comunque maturato nel corso dell'intera carriera con l'espletamento di qualificati incarichi di natura gestionale, in seno al C.S.M. e comunque nell'esercizio di funzioni diverse da quelle dell'ufficio da ricoprire.

E tuttavia la delibera gravata non reca adeguata motivazione delle ragioni concrete per le quali le competenze maturate nell'espletamento dell'incarico predetto siano state ritenute, nella prospettiva comparatistica, non soltanto idonee a compensare il deficit di pregresse esperienze direttive e semidirettive specialistiche, ma persino tali da determinare un giudizio complessivo di prevalenza attitudinale del dott. Lo Voi riguardo allo specifico ufficio da conferire.

L'insufficienza della motivazione ridonda in illogicità e irrazionalità della scelta adottata; senza che il vizio rilevato possa essere smentito richiamando principi generali - pure condivisi dal Collegio - sul carattere complessivo e non analitico del giudizio attitudinale rimesso al C.S.M. e sulla astratta fungibilità dei diversi indici indicatori dell'attitudine.

Fermo restando, cioè, che il giudizio complessivo di prevalenza ben può essere orientato dalla considerazione prevalente di taluni indici attitudinali rispetto ad altri, le ragioni della ritenuta prevalenza devono costituire oggetto di una motivazione rafforzata e rispondere a canoni di razionalità e adeguatezza rispetto al fine perseguito di selezione del magistrato in possesso della migliore attitudine in relazione allo specifico ufficio da ricoprire.

In detta prospettiva, sebbene non voglia negarsi che il ruolo rivestito dal dott. Lo Voi come membro nazionale Eurojust possa esser valso a formare una rilevante capacità organizzativa e di gestione in relazione ad una attività che, benché prevalentemente amministrativa (come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la menzionata sentenza n. 136/2011), tende a virare anche verso l'attività giudiziaria (per lo meno per i compiti di cooperazione giudiziaria e di coordinamento in ambito europeo delle attività di indagine di organi giudiziari nazionali anche con riferimento a reati riconducibili nel novero di quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.), non può non rilevarsi che rimane apodittica l'affermazione, di cui alla delibera gravata, di preferenza per le capacità organizzative così maturate dal magistrato mentre non sono esplicitate la ragioni per le quali attitudini acquisite nell'espletamento di un incarico extragiudiziario e amministrativo, sebbene sicuramente rilevante sul piano della cooperazione giudiziaria a livello transnazionale, siano state non soltanto considerate equivalenti allo svolgimento di funzioni giudiziarie direttive e semidirettive specialistiche, ma addirittura tali da fondare un giudizio di prevalenza attitudinale con riferimento alle peculiarità dello specifico ufficio da ricoprire.

Se è vero infatti che, secondo la normativa consiliare, anche l'attività extragiudiziaria e gli incarichi fuori ruolo possono assumere valenza rivelatrice di attitudine direttiva, non si vede però come possa rispondere a canoni di ragionevolezza ritenere non solo equivalente, ma persino prevalente, l'esperienza extragiudiziaria, come indicativa di attitudine direttiva, rispetto a quella maturata nell'esercizio di funzioni giudiziarie specialistiche e nello svolgimento di incarichi direttivi e semidirettivi nello stesso ufficio o in ufficio analogo a quello da ricoprire, specie ove si consideri l'assoluta peculiarità dell'ufficio oggetto di conferimento.

Le capacità organizzative e gestionali implicate dal ruolo di membro nazionale di Eurojust non sono immediatamente sovrapponibili a quelle richieste per la direzione di un ufficio di Procura come quello di Palermo; né il Consiglio ha, in relazione alla specificità di detto ufficio, evidenziato in concreto la relazione fra le esigenze organizzative e gestionali proprie dell'ufficio da ricoprire e quelle tipiche del funzionamento di un desk nazionale all'interno di un organismo complesso come Eurojust.

Né, ancora, il giudizio di prevalenza può essere suffragato dalla considerazione delle funzioni giudiziarie svolte dal dott. Lo Voi che, sebbene comunque particolarmente significative anche ai fini del giudizio attitudinale, non sono identiche o analoghe a quelle dell'ufficio da ricoprire e sono destinate a soccombere in seno ad una valutazione comparatistica rispetto a un profilo, come quello del ricorrente, caratterizzato dal concorso sia delle esperienze direttive e semidirettive che di quelle specialistiche, in funzioni identiche o analoghe a quelle dell'ufficio da ricoprire.

9. Viene infine individuato dal C.S.M. ulteriore elemento di prevalenza a favore dell'odierno controinteressato nella prospettiva temporale di possibile durata dell'incarico, considerato che, mentre per il dott. Lo Voi l'incarico sarebbe suscettibile di conferma allo scadere del quadriennio e, quindi, suscettibile di una potenziale durata massima di otto anni, per gli altri concorrenti, dott.ri Lari e Lo Forte, in ragione dell'età, sarebbe a priori esclusa la possibilità di conferma, con conseguente limitazione dell'orizzonte di durata possibile dell'incarico.

Ciò giustificherebbe un giudizio di prevalenza a favore della candidatura del magistrato che, per motivi di età anagrafica, garantirebbe potenzialmente una maggiore durata dell'incarico e più forti chance di raggiungimento degli obiettivi di organizzazione e di buon funzionamento dell'ufficio.

L'argomento utilizzato a sostegno della sostenuta prevalenza è illegittimo.

Gli incarichi direttivi infatti (art. 45 d.lgs. n. 160/2006) hanno durata quadriennale; e possono essere confermati su richiesta dell'interessato e previo giudizio di conferma sulla base della verifica dei risultati raggiunti.

La conferma, dunque, è solo eventuale, perché correlata ad una richiesta del magistrato in tal senso, e condizionata ad un giudizio dell'organo di autogoverno basato sulla verifica dell'attività e dei risultati conseguiti nel corso del quadriennio.

La prospettiva di maggiore durata temporale dell'incarico costituisce quindi elemento assolutamente ipotetico; cosicché altrettanto ipotetica è ogni valutazione in ordine alle possibili ricadute positive, sul piano della funzionalità e del raggiungimento dell'obiettivo.

E, soprattutto, la durata per legge dell'incarico direttivo è fissata nel quadriennio; ed in relazione a detto ambito temporale il Consiglio è tenuto alla valutazione dell'idoneità del magistrato, sul piano dell'attitudine e del merito, allo svolgimento proficuo dell'incarico.

Diversamente argomentando, si finirebbe con l'introdurre una causa non tipizzata di preferenza a favore di magistrati per ragioni anagrafiche, in contrasto con il sistema normativo che già richiede per i magistrati candidati al conferimento di incarico direttivo limiti di età connessi alla durata quadriennale dell'incarico.

10. Conclusivamente, per quanto esposto, e previo assorbimento dei profili di censura non specificamente esaminati, il ricorso è da considerarsi fondato e deve essere accolto, con conseguente pronuncia di annullamento degli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti del controinteressato dott. Lo Voi.

Va, invece, condannato il C.S.M. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Consiglio Superiore della Magistratura al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori come per legge.

Compensa le spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.