Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 8 giugno 2015, n. 11769
Presidente: Rovelli - Estensore: Mammone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Comune di Picciano, premesso di aver corrisposto la somma di Euro 29.144,78 all'Istituto Nazionale per la Previdenza dei dipendenti della Pubblica amministrazione (INPDAP) a titolo di recupero di parte del trattamento pensionistico da questi erroneamente erogato a D.C. Martino, suo dipendente passato in quiescenza, ricorreva alla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti per ottenere che il predetto dipendente fosse condannato a rimborsare la somma percepita.
2. Dichiarata dal Giudice unico della Sezione la propria carenza di giurisdizione, il Comune chiedeva al Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo nei confronti del D.C. per il recupero della somma in questione. Concesso il decreto e proposta opposizione dall'intimato, anche il giudice ordinario dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, a favore della Corte dei conti, ritenendo che la giurisdizione di questa si estende anche alle controversie relative agli atti di recupero dei ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta per errate comunicazioni dell'ente datore di lavoro, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538.
3. Il Comune di Picciano denunziava il conflitto creatosi a seguito della duplice declaratoria negativa di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, e chiedeva a queste Sezioni unite l'indicazione del giudice competente. Rispondeva D.C. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorrente Comune di Picciano pone in evidenza che le domande proposte dinanzi alla Sezione regionale per l'Abruzzo della Corte dei conti e dinanzi al Tribunale di Pescara sono identiche, in quanto entrambe dirette ad ottenere la restituzione di quanto esso ha corrisposto all'INPDAP in conseguenza dell'erronea determinazione del trattamento pensionistico corrisposto al suo ex dipendente D.C., ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538. Ritiene, in particolare, ininfluente ai fini della soluzione del conflitto la circostanza che il D.C. abbia adito personalmente la Corte dei conti per ottenere la esatta determinazione del trattamento pensionistico definitivo e che la Corte abbia disposto l'interruzione del recupero avviato dall'INPDAP nei confronti dell'ex pubblico dipendente, trattandosi di diversa controversia attinente il rapporto intercorrente tra l'Istituto assicuratore e l'assicurato.
5. Il D.C. con il controricorso sostiene che non esisterebbe identità tra le due domande proposte dal Comune, dinanzi alla Corte dei conti ed al Tribunale di Pescara. Detto ente, infatti, dinanzi alla Corte dei conti aveva sostenuto che l'indebita erogazione era derivato da un errore nella compilazione della dichiarazione mod. 98.1 compiuto dagli uffici comunali, mentre nel successivo ricorso per ingiunzione presentato al Tribunale di Pescara aveva sostenuto che l'errore fosse stato compiuto personalmente dal D.C.; sarebbe, dunque, lo stesso il petitum, ma diversa la causa petendi.
Inoltre, il giudizio iniziato dinanzi al giudice ordinario non costituisce prosecuzione di quello originario promosso dinanzi alla Corte dei conti, in quanto il ricorso al Tribunale di Pescara non è un atto di riassunzione, ma un autonomo ricorso per ingiunzione.
6. La giurisdizione deve essere fissata in capo alla Corte dei conti.
7. L'art. 8 del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, recante modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, reca le disposizioni in materia di revoca o modifica del provvedimento che determina il trattamento di quiescenza ed il recupero delle somme indebitamente corrisposte. In particolare, prevede che "Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo" (comma 2).
Si pone perciò la questione se l'ente responsabile della errata comunicazione, direttamente responsabile nei confronti dell'ente di previdenza per le somme da questo corrisposte all'assicurato, debba esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato davanti alla Corte dei conti, giudice delle pensioni, oppure davanti al giudice ordinario, trattandosi di una semplice domanda di restituzione, di per sé non riconducibile ai termini del rapporto pensionistico tra i soggetti coinvolti: ordinatore primario (Comune), erogatore (INPDAP), pensionato (D.C.), secondo quanto ritenuto dalla Sezione abruzzese della Corte dei conti
8. La giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di trattamento pensionistico a norma del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13, si estende alle controversie relative agli atti di recupero di ratei di pensione già erogati, atteso che anch'essi investono il quantum di detto trattamento, senza che intervengano deroghe in favore del giudice ordinario (sentenze 10 giugno 2004, n. 11025; 21 luglio 2001, n. 9968; 4 aprile 2000, n. 92; 18 marzo 1999, n. 152; 4 ottobre 1996, n. 8682, con riferimento a quelle meno risalenti).
Tale principio è operante anche con riferimento alle pensioni erogate ai dipendenti degli enti locali, per le quali è ancora in vigore la procedura di liquidazione prevista dall'art. 59 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 e la conseguente possibilità di ricorrere alla Corte dei conti da parte degli interessati e da parte dell'Istituto di previdenza (art. 60). Anche in questo caso prevale, infatti, ai fini della giurisdizione, il contenuto caratterizzante del rapporto previdenziale, ossia la sussistenza del diritto alla pensione come determinato nel suo esatto ammontare, rispetto a quello conseguente alle comunicazioni errate, in relazione al quale può poi porsi una questione di indebito (sentenza 21 maggio 1992, n. 6131).
In particolare, queste Sezioni unite hanno posto in rilievo che solo in una visione atomistica del rapporto previdenziale può assegnarsi autonomia alle sue singole frazioni che, come già rilevato, ha una conformazione plurisoggettiva trilatera (sentenza 11 novembre 2007, n. 23731, pronunziata a proposito dell'azione intrapresa dall'ente erogatore nei confronti del Comune datore di lavoro, autore dell'erronea comunicazione, per la "rifusione" delle somme indebitamente corrisposte). È dunque il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l'elemento di discrimine della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguardi non già il pagamento del debito di pensione ma la restituzione di somme percepite allo stesso titolo (sentenza 28 maggio 2007, n. 12349).
9. Non è rilevante ai fini della soluzione del denunziato conflitto la circostanza che la stessa Sezione abruzzese della Corte dei conti avesse, in un precedente giudizio, disposto interruzione del recupero pensionistico intrapreso dall'INPDAP nei confronti dell'assicurato (sentenza 4 giugno 2007). Tale statuizione, come rilevato dalla sentenza del Tribunale, trovava, infatti, causa in una diversa questione, portata dinanzi al giudice amministrativo ed attinente la spettanza di una determinata componente della retribuzione, la quale non incide sulla natura della odierna diversa controversia, avente invece ad oggetto la determinazione del trattamento pensionistico e l'azione di rivalsa dell'ente datore di lavoro.
10. In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica si estende alle controversie relative all'azione di rivalsa intrapresa ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 dall'ente datore di lavoro nei confronti del dipendente fruitore di un trattamento pensionistico indebitamente liquidato per errate comunicazioni che abbiano determinato l'ente erogatore ad una liquidazione del trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta.
11. Dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, in conclusione, va cassata la sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo della Corte dei conti, dinanzi alla quale le parti potranno riassumere il processo.
12. Esistono giusti motivi per compensare per intero le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti e cassa la sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo della stessa Corte. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.