Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 3 luglio 2015, n. 13765

Presidente: Ceccherini - Estensore: Nappi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma dichiarò inammissibile l'appello proposto dal Fallimento CI.Effe s.a.s. avverso la decisione che ne aveva rigettato la domanda intesa a ottenere la dichiarazione di simulazione o comunque di inefficacia del contratto di compravendita immobiliare stipulato il 12 marzo 1992 da Matteo C., dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile della CI.Effe s.a.s., e la Pasadena Investement Limited.

Ritennero i giudici d'appello che, non essendo stata tempestivamente notificata alla Pasadena Investement Limited, l'impugnazione risultava inammissibile a norma dell'art. 331 c.p.c., in quanto la causa promossa nei confronti della società irlandese era inscindibile dalle cause promosse nei confronti degli altri convenuti.

Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento CI.Effe s.a.s. sulla base di quattro motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso Matteo C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che i giudici d'appello hanno deciso nell'erroneo presupposto della mancata notifica dell'impugnazione alla Pasadena Investement Limited, mentre in realtà la notifica fu rifiutata dalla società irlandese in ragione dell'uso della lingua inglese anziché di quella gaelica.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che l'illegittimo rifiuto della notifica non sia stato considerato idoneo neppure a giustificare la rimessione in termini dell'appellante.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che i giudici del merito abbiano contraddittoriamente considerato inidonea la rinnovazione della citazione da essi stessi autorizzata.

Con il quarto motivo infine il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano considerata tardiva la costituzione della società irlandese, benché intervenuta sette mesi prima dell'udienza di rinvio fissata dalla stessa corte d'appello.

2. È fondato e assorbente il primo motivo del ricorso.

Secondo quanto prevede l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 (sostituito poi dal Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio), il rifiuto della ricezione di un atto giudiziario notificato in un paese dell'Unione è ammesso solo quando non sia tradotto in «una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione».

Nel caso in esame, essendo indiscusso che l'atto da notificare risultava tradotto in lingua inglese, ne consegue che il rifiuto fu illegittimo, in quanto l'inglese era all'epoca una delle lingue ufficiali della Repubblica d'Irlanda, insieme al gaelico irlandese e allo scozzese, e che la notificazione deve intendersi regolarmente eseguita a norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c. Né ha rilievo il fatto, dedotto dal controricorrente Matteo C., che la corte d'appello avesse considerato invalida la notifica. Infatti, quando è controversa la violazione di una norma processuale che comporti invalidità, il giudizio di legittimità ha per oggetto sempre e direttamente l'esistenza dell'invalidità, anche quando la decisione impugnata risulti censurata perché non corrispondente ai fatti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma processuale che si assume violata (Cass., sez. II, 21 maggio 1963, n. 1312, m. 261956; Cass., sez. lav., 20 luglio 1998, n. 7107, m. 517360; Cass., sez. lav., 1° settembre 2004, n. 17564, m. 577598).

Spetta dunque a questa corte stabilire se era valida la prima notifica dell'atto d'appello, indipendentemente da quanto abbia deciso il giudice del merito.

In accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.