Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 17 luglio 2015, n. 1224
Presidente: Balucani - Estensore: Limongelli
FATTO
1. Con ricorso depositato il 10 luglio 2014, Patrizia Borgarello, agendo in proprio e in qualità di cittadina elettrice ai sensi dell'art. 23 del codice del processo amministrativo, ha impugnato "la proclamazione degli eletti" conseguente alle elezioni amministrative regionali del Piemonte svoltesi il 25 maggio 2014 e ne ha chiesto l'annullamento unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui, in particolare, il verbale di ammissione della lista regionale denominata "Chiamparino Presidente" redatto dall'ufficio centrale regionale del Piemonte presso la Corte di Appello di Torino, i verbali di ammissione delle liste provinciali denominate "PD Chiamparino Presidente" e "Chiamparino per il Piemonte" (Monviso) redatti dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, e il verbale di ammissione della lista provinciale denominata "PD Chiamparino Presidente" redatto dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo.
2. La ricorrente, premesso di aver appreso da indiscrezioni giornalistiche della possibilità che le liste della coalizione vincente del presidente Sergio Chiamparino potessero essere viziate da gravi irregolarità, ha esposto di aver esercitato l'accesso agli atti della procedura elettorale e di avere constatato, in effetti, la presenza di gravi irregolarità formali e sostanziali afferenti sia alla lista maggioritaria del candidato presidente sia ad alcune liste proporzionali ad essa collegate.
Ha esposto che il numero di sottoscrizioni di cittadini elettori allegate alle liste in questione, una volta depurato da quelle invalide (perché false o perché irregolarmente o falsamente autenticate), non integrerebbe il numero minimo richiesto dalla legge ai fini della valida presentazione delle liste medesime.
2. Attraverso cinque motivi di ricorso, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
2.1) invalidità delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori perché effettuate da autenticatori in conflitto di interesse in quanto candidati nelle medesime liste;
2.2) irregolarità delle autentiche dei moduli delle firme dei sottoscrittori per gravi vizi di forma nonché assenza dei requisiti essenziali:
2.3) falsità materiali e ideologiche delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori;
2.4) falsità della autenticazione delle firme poste sui moduli di accettazione della candidatura della lista maggioritaria "Chiamparino Presidente" tali da rendere i candidati nella lista maggioritaria inferiori al numero minimo consentito di 5;
2.5) irregolarità del decreto di ripartizione del numero di seggi sulle circoscrizioni provinciali e del numero di seggi della lista maggioritaria.
3. Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha chiesto conclusivamente: l'acquisizione degli atti del procedimento elettorale, ai sensi dell'art. 130, lett. d), c.p.a.; la concessione di un termine per proporre querela di falso dinanzi al competente giudice civile, ai sensi dell'art. 77 c.p.a.; nel merito, l'annullamento degli atti impugnati o, in subordine, la correzione del risultato elettorale con la sostituzione ai candidati illegittimamente eletti di quelli che avrebbero avuto diritto di esserlo.
4. Con decreto n. 285/14 del 10 luglio 2014, il presidente del TAR ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 6 novembre 2014; ha designato il giudice relatore; ha ordinato alla ricorrente di provvedere entro dieci giorni dalla data di comunicazione del provvedimento alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alle parti di cui all'art. 130, comma 3, c.p.a., anche a mezzo fax o p.e.c.; ha ordinato alle Amministrazioni intimate, e per esse all'Avvocatura distrettuale dello Stato, il deposito degli atti impugnati.
5. La ricorrente ha provveduto in data 16 luglio 2014 a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza alla Regione Piemonte, al presidente della giunta regionale Sergio Chiamparino e a tre consiglieri regionali.
6. In data 31 luglio 2014 si è costituita la Regione Piemonte, depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria. In particolare, la difesa regionale ha eccepito preliminarmente la tardività delle censure proposte contro la lista regionale denominata "Chiamparino Presidente"; in relazione alle liste provinciali contestate, ha eccepito l'inammissibilità delle censure proposte per mancato superamento della c.d. prova di resistenza, dal momento che le firme contestate nel ricorso, ove anche effettivamente irregolari o false, non sarebbero numericamente sufficienti a ridurre il numero di quelle valide al di sotto della soglia minima richiesta dalla legge; in subordine, ha eccepito in ogni caso l'infondatezza delle censure proposte; ha contestato dettagliatamente l'esistenza delle irregolarità formali denunciate con il secondo motivo; ha negato la sussistenza dei profili di falsità denunciati con il terzo e con il quarto motivo; ha chiesto conclusivamente al Tribunale di dichiarare l'irricevibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti la lista regionale "Chiamparino Presidente" e comunque l'inammissibilità e l'infondatezza di tutto il ricorso.
7. Con atto depositato il 1° agosto 2014, la ricorrente ha integrato la propria costituzione mediante difensore di fiducia.
8. Successivamente, con atto portato alla notifica il 31 luglio 2014 e depositato il 1° agosto successivo, Francesco Vercelli, agendo in proprio e in qualità di cittadino elettore, ha proposto "ricorso incidentale" svolgendo censure e domande analoghe a quelle della ricorrente principale in ordine all'asserita falsità delle firme dei sottoscrittori e delle relative autenticazioni apposte sia alla lista maggioritaria regionale sia alla lista proporzionale per la circoscrizione provinciale di Torino del Partito Democratico.
9. Analogo "ricorso incidentale" è stato depositato in data 6 ottobre 2014 da Onorato Passarelli, Sabrina Margherita Giovine e Sebastiana Trigila, anch'essi in proprio e in qualità di cittadini elettori, svolgendo censure sostanzialmente analoghe a quelle del ricorrente incidentale Vercelli Francesco (quindi concentrando le proprie doglianze sui profili di asserita falsità delle firme e delle autenticazioni della lista regionale e della lista provinciale di Torino del PD), chiedendo conclusivamente l'annullamento degli atti impugnati, previa istruttoria e previa concessione di un termine per la proposizione della querela di falso.
10. Con atto depositato il 4 novembre 2014 si sono costituiti con atto di intervento ad opponendum ventidue consiglieri regionali in carica non evocati in giudizio dalla ricorrente principale, formulando numerose eccezioni di rito e di merito e chiedendo conclusivamente al Tribunale di voler pronunziare con sentenza parziale l'irricevibilità del ricorso principale relativamente alle censure concernenti il listino regionale nonché l'inammissibilità dei ricorsi incidentali, e di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei consiglieri regionali non ancora evocati in giudizio per la trattazione, nel merito, dei profili di censura tempestivi e ammissibili.
11. Con atti depositati il 5 novembre 2014, si sono costituiti il presidente della giunta regionale Sergio Chiamparino e Giorgio Ferrero, resistendo ai gravami principale e incidentale con difese di stile.
12. Ulteriore atto di intervento ad opponendum è stato depositato lo stesso 5 novembre 2014 da Lorenza Morello e Emanuele Rivoira, in proprio e nella propria qualità di cittadini elettori, svolgendo eccezioni in rito e nel merito e chiedendo il rigetto del ricorso.
13. In esito all'udienza pubblica del 6 novembre 2014, dopo la discussione orale dei difensori delle parti, la Sezione ha adottato l'ordinanza collegiale n. 1742 del 7 novembre 2014 con la quale, impregiudicata ogni questione di rito e di merito, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri regionali in carica nonché l'acquisizione presso i competenti uffici elettorali degli atti del procedimento elettorale specificamente indicati, rinviando per l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 19 febbraio 2015.
14. In ottemperanza a quanto disposto dalla Sezione, la Presidenza della Corte di Appello di Torino ha trasmesso al Tribunale, con nota di accompagnamento del 24 dicembre 2014, copia degli atti richiesti ai punti da 1 a 4 della predetta ordinanza (in particolare gli atti di proclamazione degli eletti e i verbali di ammissione delle liste contestate), evidenziando nel contempo "l'impossibilità, invece, di trasmettere copia degli atti di cui al punto b) n. 5 della suddetta ordinanza [dichiarazioni di presentazione delle liste, dichiarazioni di accettazione delle candidature, dichiarazione di collegamento con la lista regionale] in quanto gli stessi non si trovano più nella disponibilità dell'ufficio essendo stati oggetto di sequestro penale in data 24.7.2014 da parte della Procura della Repubblica di Torino (procedimento n. n. 53290/14 R.N.R. - Dott.ssa Caputo - Dott. De Montis".
15. Successivamente, in data 20 gennaio 2015, è stato depositato un ulteriore atto di intervento ad opponendum da parte di Stefania Zicarelli e di altri cinque cittadini elettori, dal contenuto analogo a quello già depositato il 5 novembre 2014 da Lorenza Morello e Emanuele Rivoira.
16. La difesa della ricorrente principale ha documentato di aver integrato compiutamente il contraddittorio nei termini disposti dal tribunale.
17. In esito all'udienza pubblica del 19 febbraio 2015, la Sezione ha pronunziato la sentenza n. 352/15 del 25 febbraio 2015, anticipata dalla pubblicazione del dispositivo il 19 febbraio precedente, con la quale, decidendo parzialmente e in via non definitiva sui ricorsi, principale ed incidentali, indicati in epigrafe:
a) ha respinto le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso principale;
b) ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali;
c) pronunciandosi nel merito del ricorso principale:
- ha respinto le censure dedotte con il primo e con il quinto motivo;
- ha disposto la prosecuzione del giudizio per la disamina delle residue censure dedotte con il secondo motivo (in ordine all'accertamento delle asserite irregolarità delle dichiarazioni di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori di lista), nonché con il terzo e il quarto motivo (in ordine all'accertamento delle asserite falsità delle sottoscrizioni dei presentatori di lista, delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e delle dichiarazioni di autenticazione delle sottoscrizioni), all'esito della conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Torino e all'avvenuto dissequestro degli atti della procedura elettorale già richiesti agli uffici elettorali, ma non ancora potuti acquisire al presente giudizio;
- a tal fine, ha rinviato per l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 9 luglio 2015;
- ha riservato, allo stato, ogni valutazione in ordine alla ammissibilità e alla rilevanza della querela di falso dedotta dalla parte ricorrente;
d) ha rinviato alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di lite;
e) ha mandato alla Segreteria di trasmettere immediatamente copia della sentenza alla Giunta Regionale e al Prefetto di Torino, per gli adempimenti di cui all'art. 130 comma 8 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
18. Con successivo decreto n. 137/15 del 14 maggio 2015, il Presidente del TAR, visto l'approssimarsi dell'udienza di discussione, ha sollecitato l'ufficio elettorale centrale regionale presso la Corte di Appello di Torino, o, per esso, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, a trasmettere all'ufficio copia degli atti già richiesti unitamente ad altri specificamente indicati, la cui acquisizione è stata ritenuta essenziale dal collegio nella citata sentenza parziale n. 352/2014.
19. Con nota del 5 giugno 2015, il presidente reggente della Corte di Appello di Torino ha trasmesso a questo TAR copia autentica di tutta la documentazione richiesta.
20. Dell'avvenuta trasmissione degli atti elettorali è stata data comunicazione alle parti costituite da parte della Segreteria del TAR mediante nota trasmessa via PEC in data 8 giugno 2015.
21. In prossimità dell'udienza di discussione, la difesa dei consiglieri regionali controinteressati ha integrato la propria documentazione. Le difese della ricorrente, della Regione Piemonte e degli stessi controinteressati hanno depositato memorie conclusive. Ulteriori memorie di replica sono state depositate nei termini di legge dalla ricorrente e dei controinteressati.
In particolare, la difesa di parte ricorrente ha rilevato come dalla documentazione trasmessa di recente dalla Corte di Appello di Torino, l'esistenza delle dedotte irregolarità e falsità risulterebbe non solo confermata, ma addirittura aggravata, dal momento che il numero di sottoscrizioni complessivamente invalide sarebbe di consistenza tale da determinare lo stravolgimento dell'esito elettorale: una volta decurtate le firme invalide, resterebbero soltanto 940 firme valide a sostegno del listino regionale "Chiamparino Presidente" (in luogo delle 1.750 richieste dalla legge), 909 firme valide a sostegno della lista provinciale di Torino "Chiamparino Presidente" (in luogo delle 1.000 necessarie), 890 firme valide a sostegno della lista provinciale di Torino "Chiamparino per il Piemonte" (in luogo delle 1.000 necessarie).
In allegato alla propria memoria difensiva, la difesa di parte ricorrente ha prodotto un elenco contenente l'indicazione di tutte le firme complessivamente contestate, accompagnata dalla enunciazione sintetica delle relative censure.
La difesa dei controinteressati ha eccepito l'inammissibilità per genericità di una parte delle censure di falsità dedotte dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso; l'inammissibilità per estraneità al thema decidendi (così come delimitato da questo TAR nella sentenza parziale n. 352/2015) delle censure riferite alle firme autenticate dal consigliere provinciale Pasquale Valente in luoghi diversi da Torino e/o in date diverse dal 24 aprile 2014; ha quindi contestato l'ammissibilità delle censure dedotte dalla parte ricorrente con il secondo, terzo e quarto motivo, in considerazione del mancato superamento della prova di resistenza in relazione a ciascuna delle liste contestate;
La difesa regionale ha eccepito l'inammissibilità delle censure formulate genericamente nell'atto introduttivo senza alcun riferimento a moduli specifici, nonché la tardività delle ulteriori censure dedotte in corso di causa, avendo la ricorrente avuto sin da subito la disponibilità degli atti elettorali, a seguito di accesso, prima che gli stessi fossero sottoposti a sequestro penale.
22. All'udienza pubblica del 9 luglio 2015, il difensore della ricorrente ha ribadito la propria richiesta, formulata già negli ultimi scritti difensivi, di estendere il thema decidendi anche ad atti elettorali non specificamente individuati nell'atto introduttivo, invocando l'onere probatorio attenuato a cui soggiace il cittadino elettore che impugni l'esito di una consultazione elettorale. I difensori delle altre parti costituite si sono opposti a tale richiesta, eccependo tra l'altro l'irritualità delle nuove censure proposte dalla ricorrente, in quanto non formulate con motivi aggiunti, ma nel contesto di una memoria difensiva non notificata alle controparti processuali.
23. Dopo la discussione orale dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione. Lo stesso giorno, all'esito della decisione assunta in camera di consiglio, è stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza, a cui fa seguito, nel rispetto del termine di legge, il deposito delle relative motivazioni.
DIRITTO
1. Lo stato del presente giudizio.
1.1. Con la sentenza parziale n. 352 del 25 febbraio 2015, la Sezione ha definito una parte consistente delle questioni dedotte dalle parti in giudizio, respingendo tutte le eccezioni preliminari di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso principale, dichiarando inammissibili i due ricorsi incidentali e respingendo nel merito le censure dedotte dalla ricorrente principale con il primo e con il quinto motivo, rinviando l'esame delle ulteriori censure all'esito dell'acquisizione degli atti elettorali, sottoposti a sequestro penale.
1.2. La predetta sentenza non è stata impugnata dalle parti nel termine di cui all'art. 131, comma 1, c.p.a., e pertanto è passata in giudicato.
1.3. Nelle more, la Presidenza della Corte di Appello di Torino ha trasmesso a questo Tribunale tutti gli atti della procedura elettorale richiesti dall'ufficio, in tempo utile per consentire a questo Tribunale di definire anche le ulteriori questioni oggetto della presente fase processuale nel rispetto dei termini (dimidiati) previsti dalla normativa di settore a garanzia del contraddittorio processuale.
Complessivamente sono stati acquisiti agli atti del giudizio, in copia autentica:
- i verbali di ammissione delle liste contestate;
- l'atto di proclamazione degli eletti adottato dall'ufficio elettorale centrale regionale;
- gli atti di proclamazione degli eletti adottati dagli uffici elettorali centrali circoscrizionali presso i Tribunali di Torino e di Cuneo;
- tutti i moduli di raccolta delle firme dei presentatori di lista e quelli di accettazione delle candidature prodotti in giudizio (ma solo in copia semplice) dalla ricorrente;
- tutti i moduli di raccolta delle firme recanti in calce la sottoscrizione per autentica del consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente;
- sono stati altresì acquisiti, per produzione spontanea della difesa dei controinteressati, gli atti contenenti i "riepiloghi" redatti dall'ufficio elettorale circoscrizionale di Torino in relazione alle firme ammesse e a quelle ritenute invalide in ciascun modulo afferente alla lista provinciale di Torino "PD - Chiamparino Presidente" (doc. 21-bis controinteressati).
1.4. La Procura della Repubblica di Torino, che sta tuttora indagando sulle ipotesi di reato connesse ad eventuali falsificazioni degli atti elettorali e che non ha ancora proceduto al dissequestro del materiale elettorale, ha tuttavia acconsentito a trasmettere in copia autentica tutti gli atti richiesti da questo Tribunale, evidentemente sul presupposto che la loro conoscenza non possa più pregiudicare le indagini in corso.
1.5. Allo stato, il collegio ritiene che non sia necessaria l'acquisizione di atti ulteriori per definire le questioni giuridiche oggetto della presente fase processuale, né attendere la conclusione delle indagini della Procura della Repubblica ai fini del formale dissequestro del materiale elettorale, dal momento che quest'ultimo, nei limiti in cui può ritenersi pertinente alle questioni giuridiche dibattute nel presente giudizio, è già stato interamente acquisito.
1.6. Vanno pertanto respinte le ulteriori richieste istruttorie formulate in udienza dal difensore della parte ricorrente, in parte perché di natura meramente esplorativa in quanto riferite ad atti non meglio precisati ed individuati, e in parte perché riferite ad atti (come gli atti di ammissione delle liste contestate e quelli di proclamazione degli eletti) già da tempo acquisiti al presente giudizio.
1.7. La causa appare, pertanto, matura per la decisione, nei limiti delle questioni definibili nella presente fase processuale.
2. Le censure oggetto della presente fase processuale.
2.1. Nella presente fase processuale vengono in decisione le censure dedotte dalla parte ricorrente con il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale.
Sostiene la parte ricorrente che gli atti di raccolta delle firme di cittadini elettori, necessarie per la valida presentazione delle liste di candidati, sarebbero affette da numerose irregolarità e falsità afferenti sia alla firma del pubblico ufficiale autenticatore, sia ad alcune sottoscrizioni dei presentatori di lista, sia infine ad alcune dichiarazioni di accettazione della candidature. Tali irregolarità e falsità sarebbero talmente numerose che, ove effettivamente accertate, ridurrebbero il numero di firme valide al di sotto del numero minimo richiesto dalla legge ai fini della valida presentazione delle liste medesime, con la conseguente esclusione delle predette liste dalla competizione elettorale e l'annullamento dell'esito elettorale.
2.2. In particolare, con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato che numerosi atti di raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste sarebbero stati autenticati in assenza dei necessari requisiti di forma di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 445/2000; in particolare:
- gli atti separati della lista "Chiamparino Presidente" presenterebbero le seguenti irregolarità formali: in alcuni casi non sarebbero indicate le generalità e/o la qualifica dell'autenticatore; in altri non risulterebbe apposto il timbro dell'ente di appartenenza dell'autenticatore; in altri ancora la firma dell'autenticatore non sarebbe leggibile; in un singolo caso, tra i presentatori della lista vi sarebbe un soggetto non identificato;
- anche gli atti separati della lista provinciale di Cuneo del Partito Democratico presenterebbero a loro volta alcune irregolarità, dal momento che in alcuni casi il soggetto autenticatore non sarebbe identificabile, mentre in altri non sarebbero indicate le modalità di identificazione di taluni sottoscrittori;
- ciascuna delle predette censure è stata specificata dalla ricorrente con l'indicazione nel modulo contestato e del vizio denunciato.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto l'esistenza di numerose "falsità materiali e ideologiche" nelle operazioni di autenticazione delle firme dei sottoscrittori; ha osservato che le modalità di raccolta delle sottoscrizioni presenterebbero gravi anomalie e aspetti "fortemente dubbi", tali da indurre il sospetto che numerose sottoscrizioni e numerose autenticazioni siano in realtà false; ha chiesto la concessione di un termine per proporre querela di falso dinanzi al competente giudice civile, in attesa della conclusione degli accertamenti che sarebbero stati compiuti in sede penale; a fondamento del "fumus" dei propri sospetti, la ricorrente si è soffermata su alcuni episodi a suo dire particolarmente anomali che avrebbero caratterizzato l'attività di raccolta delle firme dei presentatori di lista, sia in relazione alla lista regionale sia in relazione alle liste provinciali in contestazione; in particolare:
- alcuni autenticatori si sarebbero dedicati nell'arco di quattro giorni ad un'attività di raccolta delle firme "prodigiosa", autenticando centinaia di firme e garantendo la propria contemporanea presenza di diversi luoghi del Piemonte; a titolo di "esempio", ha citato il caso del consigliere provinciale di Torino "Pasquale Valente" il quale, nello stesso giorno ("24 maggio 2014", recte 24 aprile 2014), avrebbe autenticato "almeno 329 firme" nella città di Torino, in un arco temporale di appena 12 ore ("una firma ogni due minuti senza previsione di alcuna interruzione"), e altre "23 firme" a Cossano Canavese;
- le firme apposte da alcuni cittadini a sostegno della lista provinciale di Torino del PD risulterebbero palesemente diverse da quelle che gli stessi cittadini, paradossalmente organizzati nello stesso ordine di sottoscrizione, avrebbero apposto a sostegno della lista regionale;
- in alcuni casi l'autenticatore ha apposto la propria dichiarazione di autentica in calce ad un modulo in cui egli stesso ha apposto la propria firma come presentatore di lista, così dimostrando di non sapere quali soggetti avessero apposto la propria firma all'interno del modulo;
- in altri casi non vi sarebbe somiglianza tra la firma apposta da un soggetto nella qualità di autenticatore e la firma apposta dal medesimo soggetto in qualità di cittadino sottoscrittore;
- in altri casi ancora vi sarebbero "anomalie e dissomiglianze" nelle firme apposte dai medesimi soggetti autenticatori, tali da ingenerare il dubbio che siano state apposte dalla stessa persona;
- in altri casi, infine, sarebbero riscontrabili veri e propri "falsi grossolani", come il caso del cittadino che ha firmato sostituendo il proprio cognome con il proprio luogo di nascita e apponendo firme dissimili su moduli diversi.
2.4. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto l'esistenza di falsità anche nelle operazioni di autenticazione delle firme poste sui moduli di accettazione della candidatura della lista maggioritaria "Chiamparino Presidente", tali da rendere i candidati nella lista maggioritaria inferiori al numero minimo consentito di 5; ha rilevato la ricorrente che il sospetto di tali falsità nascerebbe dalla constatazione che le autenticazioni in questione risulterebbero effettuate "in modo maggioritario" da un consigliere di un ente locale differente da quello di residenza del candidato.
2.5. In prossimità dell'udienza di discussione, le predette censure sono state integrate dalla parte ricorrente nell'elenco allegato alla memoria conclusiva depositata in data 23 giugno 2015, attraverso la deduzione di nuovi profili di irregolarità formale e di falsità, in parte riferiti agli stessi atti contestati con il ricorso introduttivo, e in parte riferiti ad atti diversi ed ulteriori.
Le controparti processuali hanno eccepito l'inammissibilità delle nuove censure, sia perché dedotte tardivamente sia perché dedotte in forma irrituale senza la formale notificazione di motivi aggiunti; in ogni caso, in punto di fatto, la difesa dei consiglieri regionali ha eccepito l'esistenza di numerosi errori e di numerose duplicazioni nei dati elencati dalla ricorrente e ha proposto a sua volta una diversa interpretazione del materiale elettorale acquisito agli atti, traendo conclusioni opposte a quelle della ricorrente.
3. Il problema della c.d. prova di resistenza.
3.1. Il punto centrale della presente decisione consiste nello stabilire se le censure dedotte dalla parte ricorrente superino e meno la cosiddetta "prova di resistenza".
Com'è noto, nel giudizio in materia elettorale il principio della prova di resistenza, nel quadro di una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità asseritamente violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, consiste nel verificare se l'illegittimità denunciata dalla parte ricorrente abbia o meno influito, in concreto, sui risultati elettorali. Nel caso in cui si accerti che l'illegittimità denunciata dalla parte ricorrente non abbia influito, in concreto, sui risultati elettorali, di modo che l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi, non è consentito al giudice pronunciare l'annullamento degli atti di proclamazione degli eletti. In tale ipotesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse ad agire, dal momento che anche un ipotetico accoglimento delle censure dedotte non sarebbe idoneo ad influire sui risultati elettorali, e quindi non arrecherebbe alla parte ricorrente (né, per il suo tramite, all'intera collettività) alcuna concreta utilità.
3.2. Nel caso in esame, la prova di resistenza consiste nel verificare se le censure di irregolarità formali e di falsità materiali ed ideologiche dedotte complessivamente dalla parte ricorrente, ove effettivamente ammissibili e fondate, siano potenzialmente idonee a ridurre il numero di firme valide ottenute dalle liste in questione al di sotto del numero minimo previsto dalla legge; se così non fosse, infatti, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, dal momento che, quand'anche ipoteticamente fondato e accolto, esso non sarebbe idoneo ad inficiare la legittimità della competizione elettorale.
3.3. Al riguardo giova rammentare che in occasione delle elezioni regionali del 25 maggio 2014, tenuto conto dello scioglimento anticipato della legislatura precedente, il numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la valida presentazione delle liste di candidati era quello, dimezzato, risultante dal combinato disposto degli artt. 9 d.lgs. n. 533/1993 e 1, comma 3, l. n. 43/1995, vale a dire:
- 1.750 sottoscrizioni per la presentazione delle liste regionali;
- 1.000 sottoscrizioni per la presentazione delle liste provinciali relative alla circoscrizione di Torino;
- 875 sottoscrizioni per la presentazione delle liste provinciali relative alla circoscrizione di Cuneo.
Le liste di cui si discute sono state ammesse alla competizione elettorale con i seguenti numeri di sottoscrizioni "valide":
- la lista regionale "Chiamparino Presidente" con un numero di sottoscrizioni valide di 2.292 (su 1.750 necessarie), con uno scarto positivo di 542 sottoscrizioni;
- la lista provinciale di Torino "PD - Chiamparino Presidente", con un numero di sottoscrizioni valide di 1.209 (su 1.000 necessarie), con uno scarto positivo di 209 sottoscrizioni;
- la lista provinciale di Torino "Chiamparino per il Piemonte" (c.d. Monviso), con 1.112 sottoscrizioni valide (su 1.000 necessarie), con uno scarto positivo di 112 sottoscrizioni;
- la lista provinciale di Cuneo "PD - Chiamparino Presidente", con 1.030 sottoscrizioni valide (su 875 necessarie), con uno scarto positivo di 155 sottoscrizioni.
3.5. Si tratta a questo punto di stabilire se le irregolarità e le falsità dedotte dalla parte ricorrente, ove effettivamente esaminabili e fondate, siano potenzialmente in grado di incidere sulla validità della competizione elettorale e in quale misura.
3.6. La complessità delle indagini demandate a questo giudice, sia in punto di fatto che di diritto, e la ponderosità della documentazione acquisita agli atti, suggeriscono al collegio di strutturare la propria decisione nel seguente modo:
- in primo luogo, si procederà a stabilire i criteri che il collegio intende seguire nell'esame delle singole censure;
- in secondo luogo, si procederà ad elencare i moduli di raccolta delle sottoscrizioni contestati dalla ricorrente e a computare le firme oggetto di censura con riferimento a ciascuna delle quattro liste in contestazione; in tale elencazione dovranno essere emendati gli errori e le ripetizioni contenute nell'elenco allegato dalla ricorrente alla propria memoria conclusiva del 23 giugno 2015 (talora commessi anche in proprio danno), e si dovrà tener conto delle firme che, sebbene contenute nei moduli prodotti in atti, sono già state espunte dal computo di quelle "valide" dai competenti uffici elettorali, all'atto di ammettere le liste di candidati alla competizione elettorale;
- si passerà di seguito ad esaminare le singole censure dedotte dalla parte ricorrente sulla base dei criteri prestabiliti;
- infine, si computeranno le firme complessivamente irregolari e quelle potenzialmente false e si valuterà se, nel loro complesso, esse siano idonee a compromettere il raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni previsto dalla legge per la valida ammissione delle liste in contestazione.
4. Criteri adottati dal collegio per l'esame delle censure di "irregolarità formali" dedotte dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso.
Nell'esame delle censure dedotte dalla parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso in relazione alle asserite irregolarità formali inficianti taluni atti di raccolta delle firme, il collegio intende seguire i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione a fattispecie analoghe.
4.1) Innanzitutto, saranno prese in considerazione solo le censure proposte ritualmente con l'atto introduttivo del giudizio nel termine di decadenza previsto dalla legge; saranno invece dichiarate irricevibili per tardività le censure proposte successivamente alla scadenza del termine di impugnazione; al riguardo appare opportuno richiamare i principi affermati nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2014, n. 755, sentenza resa sul cosiddetto "caso Giovine" relativo alle penultime elezioni regionali piemontesi; in tale pronuncia il Consiglio di Stato ha affermato i seguenti principi:
- la legge (tenuto anche conto della complessità delle operazioni e della molteplicità delle sezioni e pure quando una sola sia la sezione elettorale) considera irrilevante la circostanza che l'elettore o il soggetto leso, intenzionato a proporre un ricorso giurisdizionale, abbia percepito tardivamente la sussistenza di specifici vizi delle operazioni ovvero non abbia avuto la concreta possibilità di essere a conoscenza di tutti i vizi delle operazioni elettorali: l'impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti ha rilevanza giuridica nei limiti in cui, entro il termine perentorio previsto dalla legge, sono state proposte censure avverso di esso;
- il ricorso elettorale, dunque, delimita i poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo nell'ambito delle specifiche censure tempestivamente formulate: ciò vale sia per il ricorso "principale" del ricorrente, che per quello "incidentale" del controinteressato (per tutte, C.d.S., Sez. V, 11 luglio 2002, n. 3924; Sez. V, 5 maggio 1999, n. 519; Sez. V, 10 marzo 1997, n. 247), e non può ammettersi l'ampliamento sine die del thema decidendi dopo la scadenza del termine di decadenza, ad esempio dimostrando che la conoscenza di vizi delle operazioni elettorali è conseguita a indagini od informative, ovvero è derivata dalla cura con la quale si sia seguito l'andamento di un procedimento penale;
- in altri termini, le modifiche o il sovvertimento del risultato elettorale non possono dipendere dalla effettiva conoscibilità dei vizi eventualmente sussistenti, in quanto l'obiettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati, così come ufficializzati nell'atto di proclamazione: la delimitazione dell'oggetto del giudizio elettorale ha luogo mediante l'indicazione tempestiva degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni;
- diversamente opinando, si giungerebbe ad ammettere in sede giurisdizionale una sostanziale revisione di tutte le operazioni elettorali per il solo fatto che un ricorso sia stato tempestivamente proposto, ciò che il legislatore ha espressamente escluso.
4.2) Come unico temperamento ai principi sopra esposti, e al fine di garantire il massimo ampliamento del thema decidendi compatibile con la peculiarità, la celerità e le esigenze di certezza giuridica proprie del rito elettorale, il collegio ritiene di adottare il seguente ulteriore criterio: le censure proposte successivamente al ricorso introduttivo che siano state originate dalla conoscenza dei nuovi atti elettorali acquisiti dal Tribunale in corso di causa (in particolare, quelli trasmessi dalla Corte di Appello di Torino in data 5 giugno 2015) saranno prese in considerazione solo se proposte tempestivamente con motivi aggiunti nel termine decadenziale di 30 giorni dalla conoscenza del deposito documentale (nel caso di specie avvenuto l'8 giugno 2015), e nella misura in cui esse deducano ulteriori illegittimità riguardanti le medesime operazioni già oggetto di originarie e tempestive doglianze.
Al riguardo, il collegio ritiene di condividere i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella decisione n. 7969/2010, e più di recente da T.A.R. Marche, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 482, secondo cui "Nel giudizio elettorale, il ricorrente può proporre motivi aggiunti per censurare ulteriori illegittimità riguardanti le medesime operazioni, ma solo quando queste sono già risultate oggetto di originarie e tempestive doglianze che abbiano indicato la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni elettorali cui si riferiscono le stesse schede, tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete. I motivi aggiunti non sono ammissibili quando, dopo la scadenza del termine decadenziale per l'impugnazione della proclamazione degli eletti, il ricorrente deduca vizi delle operazioni elettorali emersi dalle verifiche istruttorie ed ulteriori rispetto a quelli già dedotti con il ricorso introduttivo".
4.3) Anche nell'esame di merito delle specifiche censure di irregolarità formali dedotte (tempestivamente) dalla parte ricorrente, il collegio intende fare applicazione dei principi affermati dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo C.d.S., Sez. V, 15 maggio 2015 n. 2490), secondo cui:
- la disciplina delle modalità di autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale deve essere rinvenuta essenzialmente nel comma 2, e non già nel comma 1, dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000; la soluzione dell'applicazione del comma 2 riposa infatti sulla delicatezza della funzione che la formalità dell'autenticazione riveste nel procedimento elettorale (data la speciale esigenza di certezza che lo caratterizza, quale principale strumento di attuazione e garanzia del principio democratico), funzione la quale impone che l'autentica in questo settore sia sottoposta, a salvaguardia della sua funzione, alle modalità di maggiore rigore fra quelle previste dall'articolo 21 d.P.R. cit.;
- le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature;
- le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione. Sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di quest'ultimo (da rinvenirsi anche aliunde e non necessariamente all'interno della autenticazione), infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione.
4.4) Nel caso di specie, il collegio ritiene ragionevole apportare un unico temperamento alla rigidità dei predetti principi, in relazione all'ipotesi in cui, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, manchi soltanto l'indicazione a stampa del nome e del cognome del pubblico ufficiale autenticatore, ma la firma di quest'ultimo sia stata redatta per esteso e sia leggibile: il collegio ritiene che si tratti di un temperamento ragionevole, tenuto conto che gli stessi moduli utilizzati per la raccolta delle firme non richiedevano l'indicazione a stampa delle generalità del pubblico ufficiale autenticatore, ma solo la "Firma (nome e cognome per esteso) del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione", e considerato che, in ogni caso, la sussistenza delle due condizioni predette (firma leggibile e redatta per esteso) garantisce la piena conoscibilità del soggetto autenticatore.
5) Criteri adottati per l'esame delle censure di falsità dedotte dalla ricorrente con il terzo e il quarto motivo.
5.1) Anche per l'esame delle censure concernenti le presunte falsità dedotte dalla ricorrente, saranno prese in considerazione solo le censure proposte ritualmente con l'atto introduttivo del giudizio nel termine di decadenza previsto dalla legge; saranno invece dichiarate irricevibili per tardività le censure proposte successivamente alla scadenza del termine di impugnazione, in conformità ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
5.2) Anche in tal caso, come unico temperamento ai principi affermati dal Consiglio di Stato, nell'ottica di assicurare il massimo ampliamento possibile del thema decidendi compatibile con la natura del giudizio e con il rispetto delle regole del contraddittorio processuale, il collegio riterrà ammissibili anche le censure proposte successivamente al ricorso introduttivo che siano state originate dalla conoscenza dei nuovi atti elettorali acquisiti dal Tribunale in corso di causa (in specie, quelli trasmessi dalla Corte di Appello di Torino in data 5 giugno 2015), nella misura in cui le stesse siano state proposte tempestivamente con motivi aggiunti nel termine decadenziale di 30 giorni dalla conoscenza del deposito documentale (nel caso di specie acquisita dalle parti in data 8 giugno 2015), e nella misura in cui esse deducano ulteriori illegittimità riguardanti le medesime operazioni già oggetto di originarie e tempestive doglianze.
5.3) Nell'esame di merito delle singole censure di falsità, si seguiranno i principi affermati dalla costante giurisprudenza in ordine all'onere probatorio attenuato che contraddistingue il giudizio elettorale, principi già richiamati dalla Sezione nella sentenza parziale n. 352/15; è noto, infatti, che nella materia elettorale il principio di specificazione dei motivi e il principio dell'onere della prova sono notoriamente attenuati rispetto all'ordinario processo amministrativo; in particolare, nel giudizio elettorale è riconosciuto un minor rigore nell'accertamento del rispetto dell'onere di fornire un principio di prova proprio di tutti i processi amministrativi, muovendo dalla presa d'atto della situazione di obiettiva difficoltà in cui versa il soggetto, e in modo particolare il cittadino elettore, che ha interesse ad aggredire operazioni elettorali illegittime, e tenendo conto dell'indefettibile esigenza di assicurare, tuttavia, l'effettività della tutela giurisdizionale, sancita dagli art. 24 e 113 della Costituzione. Tale considerazione, secondo la giurisprudenza, deve condurre ad affermare l'ammissibilità di censure parzialmente generiche o che risultino poi affette da errata individuazione del fatto che ha provocato la determinazione illegittima. In caso contrario l'attenuazione dell'onere probatorio nel processo amministrativo elettorale risulterebbe priva di concreta incidenza, e si risolverebbe in una sterile dichiarazione di intenti (C.d.S., Sez. V, 4 marzo 2008, n. 817). Intervenendo di recente sulla questione, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 32 del 20 novembre 2014, ha ribadito i suddetti principi precisando che "L'onere di esporre i motivi specifici su cui si fonda il ricorso elettorale si intende osservato quando l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime".
5.4) Nel caso in esame, nel valutare l'assolvimento da parte della ricorrente dell'onere probatorio (attenuato) a suo carico, non si potrà prescindere dalle valutazioni già svolte dalla Sezione nella citata sentenza parziale n. 352/15, passata in giudicato, nella parte in cui ha ritenuto che le censure di falsità dedotte dalla ricorrente siano state formulate in modo "sufficientemente analitico ...con l'indicazione degli atti impugnati, dei vizi denunciati, dei moduli contestati e, in un caso particolare, (rilevante secondo il collegio) con l'indicazione del nominativo dell'ufficiale autenticatore ("Consigliere Provinciale di Torino Pasquale Valente"), del numero minimo di sottoscrizioni che questi avrebbe falsamente autenticato ("almeno 329"), nonché del luogo e del giorno in cui ciò sarebbe accaduto (a "Torino", il "24 maggio 2014")".
5.5) Infine, come ultimo criterio, non saranno prese in considerazione le censure dedotte con i due ricorsi incidentali, dal momento che entrambi i gravami sono stati dichiarati inammissibili con la sentenza parziale n. 352/2015.
E) Elenco delle firme contestate ed esame delle singole censure.
L'elenco che segue è il frutto di un'indagine autonoma del collegio sull'intero materiale di causa, in esito alla quale sono stati corretti gli errori e le duplicazioni di dati contenuti nell'elenco allegato dalla ricorrente alla memoria conclusiva del 23 giugno 2015, nel contempo disattendendo una parte delle deduzioni, fisiologicamente parziali e talora fuorvianti, della difesa dei controinteressati; in alcuni casi, i dati sono stati corretti in senso migliorativo per la tesi sostenuta dalla parte ricorrente (la quale in alcuni casi ha computato in difetto alcune firme potenzialmente invalide, mentre in altri ha omesso di considerare interi moduli di raccolta delle firme, pur rilevanti ai fini del giudicare); ulteriori correttivi sono stati adottati a seguito dell'esame delle firme già dichiarate irregolari dagli uffici elettorali all'atto di ammettere le singole liste alla competizione elettorale: ai fini della verifica della prova di resistenza, tali firme sono state pertanto espunte dal calcolo delle firme "valide" a sostegno delle liste in contestazione.
A) LISTINO REGIONALE "CHIAMPARINO PRESIDENTE":
firme necessarie 1.750
firme ammesse 2.292
scarto positivo 542
a) firme contestate come "irregolari" nel ricorso introduttivo:
- atto separato n. 2 (contenente 13 firme di presentatori di lista - contestata 1 firma soltanto)
- atto n. 9 (12 firme)
- atto n. 10 (10 firme)
- atto n. 11 (23 firme)
- atto n. 12 (3 firme)
- atto n. 13 (5 firme)
- atto n. 14 (10 firme)
- atto n. 23 (10 firme)
- atto n. 115 (9 firme)
- atto n. 120 (17 firme)
- atto n. 122 (25 firme)
- atto n. 126 (25 firme)
- atto n. 127 (25 firme)
- atto n. 131 (13 firme)
- atto n. 132 (9 firme)
b) firme contestate come "irregolari" nell'elenco allegato alla memoria conclusiva depositata dalla parte ricorrente il 23 giugno 2015, dopo la trasmissione al TAR degli atti elettorali da parte della Corte di Appello di Torino in data 5 giugno 2015:
- atto n. 2 (13 firme) - contestata l'autentica, e per l'effetto contestata l'invalidità di tutte e 13 le firme, diversamente dal punto a) in cui è contestata 1 firma soltanto della medesima lista;
- atto n. 5 (25 firme)
- atto n. 6 (25 firme)
- atto n. 7 (25 firme)
- atto n. 8 (5 firme)
- atto n. 107 (25 firme)
- atto n. 128 (25 firme)
- atto n. 129 (24 firme)
- atto n. 130 (11 firme)
- atto n. 133 (16 firme)
- atto n. 136 (24 firme)
- atto n. 137 (5 firme)
- atto n. 138 (24 firme)
d) analisi delle firme contestate come irregolari nel ricorso introduttivo
- atto n. 2 (13 firme, contestata 1 soltanto): si contesta la firma del presentatore di lista Bertolino Lorenzo, per mancata identificazione del medesimo; la censura è fondata: mancano gli estremi del documento di identificazione del sottoscrittore; contrariamente a quanto affermato dalla difesa dei controinteressati nella memoria di replica, non risulta che l'autenticatore abbia qualificato il sottoscrittore come "persona conosciuta"; anzi, in calce alla raccolta delle firme, l'autenticatore dichiara "da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno"; ma nel caso di specie il documento manca; va quindi computata 1 firma nulla;
- atto n. 9 (12 firme): si contesta la mancata indicazione del nome e del cognome dell'autenticatore e l'illeggibilità della firma; la censura è infondata: l'indicazione a stampa del nome e cognome non era richiesta dal modulo utilizzato, la firma è perfettamente leggibile ("Roberta Falzoni") e sono presenti tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, inclusa la qualifica dell'autenticatore ("assessore comunale"): le firme sono pertanto valide;
- atto n. 10 (10 firme): identico all'atto n. 9: firme valide;
- atto n. 11 (23 firme): identico all'atto n. 9: firme valide;
- atto n. 12 ( 3 firme): identico all'atto n. 9: firme valide;
- atto n. 13 (5 firme): identico all'atto n. 9: firme valide;
- atto n. 14 (10 firme): identico all'atto n. 9: firme valide;
- atto n. 23 (10 firme): si contesta la mancanza della qualifica del pubblico ufficiale autenticatore; la censura è fondata: la sottoscrizione per autentica riporta soltanto un'indicazione generica di "incaricato" e la firma non è leggibile: vanno quindi computate 10 firme nulle;
- atto n. 115 (9 firme): si contesta la mancanza del timbro dell'ente di appartenenza dell'ufficiale autenticatore nonché della qualifica e del nome e cognome del medesimo; la censura è fondata: manca il timbro dell'ente e la qualifica è incompleta ("consigliere"): vanno computate 9 firme nulle;
- atto n. 120 (17 firme): si contesta la mancanza della qualifica e del nome e cognome dell'autenticatore; la censura è fondata: manca l'indicazione della qualifica dell'autenticatore; vanno quindi computate 17 firme nulle;
- atto n. 122 (25 firme); si contesta la mancanza del timbro dell'ente di appartenenza del pubblico ufficiale autenticatore; la censura è fondata: manca il timbro dell'ente di appartenenza; vanno quindi computate 25 firme nulle;
- atto n. 126 (25 firme): si contesta la mancata indicazione del nome e cognome del pubblico ufficiale autenticatore e l'illeggibilità della firma; la censura è fondata: la firma è illeggibile; vanno quindi computate 25 firme nulle;
- atto n. 127 (25 firme): identico all'atto n. 126; vanno computate 25 firme nulle;
- atto n. 131 (13 firme): si contesta la mancata indicazione del nome e cognome del pubblico ufficiale autenticatore e l'illeggibilità della firma; la censura è infondata: sebbene la firma dell'ufficiale autenticatore non sia agevolmente leggibile, tuttavia il nome e il cognome del medesimo sono indicati in carattere stampatello unitamente alla qualifica del medesimo ("cons. prov. Diego Brignoli"): le firme sono pertanto valide;
- atto n. 132 (9 firme): si contesta la mancata indicazione del nome e cognome del pubblico ufficiale autenticatore e l'illeggibilità della firma; la censura è infondata: è indicata la qualifica dell'autenticatore ("consigliere comunale") e la firma è leggibile ("Costanzo Gualtiero Piero"): le firme sono pertanto valide.
- in totale, le firme complessivamente nulle perché autenticate in modo irregolare sono 112 (centododici).
e) analisi delle firme contestate come irregolari nell'elenco allegato alla memoria conclusiva di parte ricorrente del 23 giugno 2015:
- tali censure sono irricevibili perché dedotte per la prima volta con la memoria del 23 giugno 2015 non notificata alle controparti processuali, quindi in modo irrituale e tardivo;
- la tardività è aggravata dal fatto che le censure riguardano atti che la ricorrente ben conosceva già al momento della proposizione del ricorso introduttivo, avendoli precedentemente acquisiti a seguito di accesso agli atti e avendoli pure depositati nel presente giudizio in allegato al ricorso; la ricorrente era quindi nelle condizioni di formulare tali censure già nel ricorso introduttivo; non avendolo fatto, è incorsa nella decadenza di legge;
- tali censure non possono pertanto essere esaminate.
f) esito dell'analisi delle irregolarità denunciate dalla ricorrente:
alla luce delle considerazioni che precedono, le firme nulle perché prive dei requisiti di legge sono complessivamente 112 (centododici).
g) firme denunciate come false con il ricorso introduttivo:
g.1) nel ricorso introduttivo si contesta genericamente la "raccolta prodigiosa" di "centinaia di firme" avvenuta "nell'arco di quattro giorni" da parte di "alcuni autenticatori", "garantendo la contemporanea presenza in diversi luoghi del Piemonte"; poi, a titolo di "esempio", si fa il caso del consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente il quale in data "24 maggio 2014" (recte, 24 aprile 2014) avrebbe autenticato a Torino "almeno 329 firme" in un "arco temporale di 12 ore", e nel contempo il medesimo, quello stesso giorno, avrebbe "trovato tempo per recarsi a Cossano Canavese per autenticare 23 firme di sottoscrittori" (si tratta dell'atto separato n. 40 della lista regionale Chiamparino Presidente, contenente 23 firme di presentatori di lista);
g.2) si contesta che alcuni cittadini avrebbero firmato contemporaneamente "e nello stesso ordine", sia pure "dinanzi a diverso autenticatore", sia a sostegno di una lista provinciale sia a sostegno del listino regionale maggioritario, e tuttavia le firme risulterebbero "dissimili" da una lista all'altra "perché rese da mano differente"; si richiamano gli atti separati n. 40 della lista maggioritaria autenticata dal consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente a Cossano Canavese il 24 aprile 2014, e l'atto n. 28 della lista provinciale di Torino del Partito Democratico autenticato a Cossano in data 24 aprile 2014 da diverso autenticatore; come detto, l'atto n. 40 del listino regionale reca 23 firme;
g.3) si contesta genericamente, e senza indicazione di atti specifici, il fatto che non vi sarebbe somiglianza tra la firma apposta dal soggetto in qualità di autenticatore e la firma apposta dal medesimo soggetto in qualità di cittadino sottoscrittore; si richiamano genericamente "le firme di autenticazione del consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente";
g.4) si denunciano alcuni falsi "grossolani" relativi ad alcune firme di sottoscrittori; si fa riferimento all'atto separato n. 61 del listino regionale, in cui uno dei sottoscrittori si è firmato con il luogo di nascita (Ricadi) al posto del cognome (Trecate): Ricadi Aurelia, in luogo di Trecate Aurelia;
g.5) infine si conclude affermando che "risulta ictu oculi che molti degli atti separati della lista regionale "Chiamparino Presidente"... sono falsi e pertanto devono essere dichiarati nulli o in subordine annullati".
Quelle sopra esposte sono le censure di falsità dedotte nei confronti del listino regionale con il terzo motivo di ricorso.
g.6) Un'ultima censura di falsità è quella dedotta con il quarto motivo di ricorso, in relazione alle firme di autenticazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature dei candidati della lista regionale; secondo la ricorrente, vi sarebbe il "legittimo e fondato sospetto che (le dichiarazioni di accettazione) non siano state autenticate in presenza del candidato sottoscrittore o comunque nel dichiarato luogo di autentica", dal momento che le stesse sono state autenticate "in numero maggioritario da consigliere di ente locale differente da quello di residenza del candidato"; a causa della falsità dell'autenticazione, la lista maggioritaria risulterebbe composta da un numero insufficiente di candidati, in quanto inferiore a cinque (il riferimento normativo, non esplicitato dalla ricorrente, è verosimilmente al disposto dell'art. 1 comma 5 della l. n. 43/1995, secondo cui "Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3").
h) ulteriori firme denunciate di falsità nell'elenco allegato alla memoria conclusiva del 23 giugno 2015:
- atto n. 44 (25 firme): la censura è affidata alla seguente testuale contestazione: "firme false Nadia Conticelli"; e così anche per tutte le altre che seguono;
- atto n. 45 (25 firme): "firme false Nadia Conticelli";
- atto n. 46 (25 firme): "firme false Nadia Conticelli";
- atto n. 47 (25 firme): "firme false Nadia Conticelli";
- atto n. 104 (9 firme): "firme false Nadia Conticelli";
- atto n. 109 (12 firme): "firme false Nadia Conticelli";
- atto n. 110 ( 20 firme): "firme false Nadia Conticelli";
- atto n. 111 (12 firme): "firme false Nadia Conticelli";
i) esame delle firme denunciate di falsità:
- nella sentenza parziale n. 352 del 25 febbraio 2015, passata in giudicato, la Sezione ha affermato che le censure di falsità dedotte dalla ricorrente sono sufficientemente analitiche nella misura in cui contengono "l'indicazione degli atti impugnati, dei vizi denunciati, dei moduli contestati e, in un caso particolare, (rilevante secondo il collegio) con l'indicazione del nominativo dell'ufficiale autenticatore ("Consigliere Provinciale di Torino Pasquale Valente"), del numero minimo di sottoscrizioni che questi avrebbe falsamente autenticato ("almeno 329"), nonché del luogo e del giorno in cui ciò sarebbe accaduto (a "Torino", il "24 maggio 2014")";
- tali principi, che esplicano autorità di giudicato interno nella presente fase processuale, si addicono soltanto ad una parte delle censure di falsità dedotte dalla ricorrente; in particolare non si addicono, a causa della loro assoluta genericità:
a) alla censura di cui al punto g.3, in cui non vengono indicati i moduli specificamente contestati, sicché la doglianza appare inammissibile perché generica e meramente esplorativa;
b) alla censura di cui al punto g.5, che è macroscopicamente generica ("molti degli atti separati della lista regionale... sono falsi...");
c) alla censura di cui al punto g.6, corrispondente al quarto motivo di ricorso, che, oltre a non individuare specificamente le dichiarazioni contestate (fra le dieci esistenti in atti) e i candidati che avrebbero firmato la dichiarazione di accettazione della candidatura in luogo diverso da quello di resistenza, non è fondata su un principio di prova, ma su meri sospetti e congetture; al riguardo, va ribadito l'orientamento giurisprudenziale granitico secondo cui il ricorso elettorale non può avere carattere "esplorativo", ossia essere affidato a mere illazioni sulla possibile sussistenza di irregolarità o veri e propri brogli, perché in questo modo si consentirebbe la messa in discussione di ogni procedimento elettorale sul solo presupposto dell'esistenza di sospetti, voci o congetture;
- restano dunque le censure di cui ai punti g.1. e g.2., che riguardano in sostanza le firme autenticate dal consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente, e quella di cui al punto g.4, che riguarda la firma di un solo presentatore di lista all'interno dell'atto separato n. 61;
- la censura di cui al punto g.4. è sufficientemente analitica e quindi ammissibile, dal momento che la contestazione è stata formulata con l'indicazione del modulo contestato, del vizio dedotto, della firma sospettata di falsità (quella redatta dalla presentatrice di lista Trecate Aurelia scambiando il proprio cognome con il luogo di nascita); la censura riguarda una sola firma, potenzialmente falsa, di cui si deve tenere conto nel computo complessivo delle firme potenzialmente false e quindi invalide;
- per quanto invece riguarda le firme autenticate dal consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente, nella citata sentenza parziale n. 352/2015 la Sezione ha ritenuto che le censure della ricorrente siano state dedotte in modo sufficientemente analitico perché contenenti "l'indicazione del nominativo dell'ufficiale autenticatore ("Consigliere Provinciale di Torino Pasquale Valente"), del numero minimo di sottoscrizioni che questi avrebbe falsamente autenticato ("almeno 329"), nonché del luogo e del giorno in cui ciò sarebbe accaduto (a "Torino", il "24 maggio 2014") [recte: il 24 aprile 2014, l'errore è stato indotto dal ricorso, in cui si fa riferimento al 24 maggio 2014];
- nella stessa sentenza, la Sezione ha affermato che sarebbero stati acquisiti agli atti del giudizio "tutti i moduli di raccolta delle firme sottoscritte in data 24 maggio a Torino dal consigliere provinciale Pasquale Valente e fatte oggetto di una specifica censura (di falsità) della ricorrente: censura che, già allo stato degli atti, può dirsi sostenuta quanto meno da un principio di prova alla luce delle stesse sconcertanti dichiarazioni rese dal diretto interessato agli organi di stampa e versate agli atti del presente giudizio";
- successivamente, con decreto presidenziale, è stata disposta l'acquisizione dagli uffici elettorali di tutti i moduli recanti la sottoscrizione per autentica di Pasquale Valente, relativamente a tutte e quattro le liste contestate (listino regionale, le due liste provinciali di Torino e la lista provinciale di Cuneo);
- la Corte di Appello di Torino ha trasmesso a questo Tribunale tutti gli atti richiesti in data 5 giugno 2015: da tali atti si evince che le firme per autentica di Pasquale Valente sono presenti su tutte le liste in questione ad eccezione di quella di Cuneo; inoltre, le autentiche sono state fatte non solo a Torino il 24 aprile 2014, ma anche in altri luoghi e/o in altre date;
- l'avvenuta acquisizione degli atti è stata comunicata dalla segreteria del TAR alle parti costituite a mezzo posta elettronica certificata in data 8 giugno 2015;
- la parte ricorrente non ha proposto motivi aggiunti in relazione alla nuova documentazione acquisita dal Tribunale (il termine di impugnazione è scaduto l'8 luglio 2015);
- pertanto, in ossequio ai principi giurisprudenziali e ai criteri sopra prefissati, ai fini del computo delle firme potenzialmente false, non si potrà tenere conto delle censure formulate dalla ricorrente nell'elenco allegato alla memoria difensiva del 23 giugno 2015, non notificata alla controparti processuali, relativamente alle firme autenticate dal consigliere Pasquale Valente in luoghi diversi da Torino e/o in date diverse dal 24 aprile 2014, le uniche rispetto alle quali la Sezione ha ritenuto che la censura della ricorrente sia stata formulata in termini sufficientemente analitici, anche in considerazione della delimitazione spazio-temporale del campo d'indagine operata dall'interessata nel ricorso introduttivo;
- va sottolineato che tali censure avrebbero potuto trovare ingresso nel presente giudizio, costituendo una possibile estensione della censura più generica formulata nel ricorso introduttivo, ma solo se formulate nelle forme processualmente doverose, ossia mediante motivi aggiunti, o anche soltanto mediante memoria notificata alle controparti processuali;
- il collegio non può che prendere atto che tali forme non sono state osservate e che le controparti processuali non hanno accettato il contraddittorio sul punto;
- peraltro, solo per completezza di indagine, ai fini della valutazione della prova di resistenza il collegio procederà ugualmente ad effettuare un doppio conteggio, nel primo includendo solo le firme autenticate dal Valente a Torino il 24 aprile 2014, nel secondo includendo tutte le firme autenticate dal Valente anche in luoghi e in date diverse; come si vedrà, il risultato finale ai fini della prova di resistenza resterà invariato in relazione a ciascuna delle due ipotesi, nel senso che:
- in relazione a quelle liste (listino regionale, lista provinciale del PD di Cuneo e lista provinciale di Torino "PD - Chiamparino per il Piemonte") in cui il ricorso non supera la prova di resistenza, il risultato non cambia anche computando tutte firme autenticate dal Valente;
- viceversa, in relazione all'unica lista (lista provinciale di Torino "PD Chiamparino Presidente) in cui il ricorso supera la prova di resistenza, il risultato non cambia anche computando soltanto le firme autenticate dal Valente a Torino il 24 aprile 2014.
Ciò posto, i moduli recanti le firme per autentica del consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente sono i seguenti:
- atto separato n. 21 (contenente 22 firme), autentica avvenuta a Torino il 22 aprile 2014
- atto separato n. 25 (2 firme), Torino, 23 aprile 2014
- atto separato n. 29 (18 firme), Torino, 23 aprile 2014
- atto separato n. 32 (24 firme), Torino, 23 aprile 2014
- atto separato n. 40 (23 firme), Cossano Canavese, 24 aprile 2014
- atto separato n. 48 (25 firme), Torino, 24 aprile 2014
- atto separato n. 55 (24 firme), Torino, 24 aprile 2014
- atto separato n. 59 (24 firme), Torino, 24 aprile 2014
- atto separato n. 61 (24 firme), Torino, 24 aprile 2014
- atto separato n. 62 (24 firme), Torino, 24 aprile 2014
- atto separato n. 65 (24 firme), Torino, 24 aprile 2014
- atto separato n. 75 (25 firme), Torino, 24 aprile 2014
- atto separato n. 76 (15 firme), Torino, 24 aprile 2014
- atto separato n. 77 (9 firme), Moncalieri, 25 aprile 2014
- atto separato n. 78 (24 firme), Torino, 24 aprile 2014
- atto separato n. 85 (5 firme), Torino, 24 aprile 2014
- atto separato n. 112 (7 firme), Torino, 24 aprile 2014
- totale firme autenticate da Pasquale Valente: 319
- totale firme autenticate da Pasquale Valente a Torino il 24 aprile 2014: 221
- a tale conteggio occorre aggiungere la firma potenzialmente nulla di cui all'atto separato n. 61 di cui si è detto prima (Ricadi Aurelia invece che Trecate Aurelia);
- dal conteggio vanno invece esclusi gli atti separati contenenti le asserite "firme false Nadia Conticelli", in quanto fatti oggetto di censure tardive, formulate dalla parte ricorrente solo nell'elenco allegato alla memoria conclusiva non notificata alle controparti processuali, e per di più palesemente generiche, dal momento che non si fornisce il minimo indizio per avvalorare l'asserita falsità dell'autentica, e prima ancora per far comprendere al giudice il senso e le ragioni della censura;
- dal conteggio va parimenti escluso l'atto separato n. 22 (25 firme) che, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, non risulta autenticato da Pasquale Valente, ma da altro pubblico ufficiale;
- in definitiva, alla luce di quanto esposto, si ottiene un totale di firme potenzialmente false di 320 (conteggiando tutte le firme autenticate dal Valente), oppure di 222 (conteggiando solo le firme autenticate dal Valente a Torino il 24 aprile 2014).
h) esito dell'esame complessivo delle firme "irregolari" e delle firme "false" dedotte dalla ricorrente.
A questo punto, ai fini della valutazione della prova di resistenza, occorre sommare le firme potenzialmente false (320 o 222) con quelle accertate come irregolari (112).
Si ottiene il seguente totale:
- conteggiando solo le firme autenticate da Pasquale Valente a Torino il 24 aprile 2014, si ottiene un totale di 334 firme potenzialmente nulle (222 firme potenzialmente false + 112 firme irregolari = 334 firme potenzialmente nulle);
- conteggiando tutte le firme autenticate da Pasquale Valente, anche in luogo diverso da Torino e/o in data diversa dal 24 aprile 2014, si ottiene un totale di firme potenzialmente false di 432 (320 potenzialmente firme false + 112 firme irregolari = 432 firme potenzialmente nulle);
- dal momento che lista regionale qui in esame è stata ammessa alla competizione elettorale con un numero totale di firme ammesse di 2.292 (su 1.750 necessarie), con uno scarto positivo di 542 firme, è possibile concludere che il ricorso non supera la prova di resistenza in relazione al listino regionale "Chiamparino Presidente", dal momento che tutte le firme potenzialmente nulle (perché irregolari o perché potenzialmente false), pari a 334 o 432 a seconda delle ipotesi, non sono di consistenza numerica tale da erodere interamente lo scarto positivo di firme con cui la lista è stata ammessa alla competizione elettorale, quand'anche nel computo si ricomprendano tutte le firme autenticate dal consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente.
B) LISTA PROVINCIALE DI CUNEO "PD CHIAMPARINO PRESIDENTE"
firme necessarie 875
firme ammesse 1.030
scarto positivo 155
a) firme contestate come irregolari nel ricorso introduttivo:
- atto separato n. 29 (5 firme)
- atto separato n. 37 (8 firme) - contestata 1 firma
- atto separato n. 45 (12 firme)
- atto separato n. 46 (22 firme)
- atto separato n. 47 (28 firme)
- atto separato n. 51 (19 firme) - contestata 1 firma
- atto separato n. 53 (2 firme)
- atto separato n. 61 (28 firme) - contestate 2 firme
- atto separato n. 64 (27 firme)
- atto separato n. 70 (21 firme) - contestata sia l'autentica sia la firma di 1 singolo presentatore;
- totale firme contestate come irregolari nel ricorso introduttivo: 121
b) firme contestate come irregolari in corso di causa:
non sono state dedotte ulteriori irregolarità in corso di causa;
c) firme denunciate di falsità nel ricorso introduttivo:
con il ricorso introduttivo non sono state dedotte censure di falsità in relazione ai moduli in questione;
d) firme denunciate di falsità in corso di causa:
in corso di causa non sono state denunciate falsità in relazione ai moduli in questione;
e) esito dell'esame delle firme contestate:
- in relazione alla lista in esame sono state dedotte 121 firme potenzialmente irregolari e nessuna firma falsa;
- le firme potenzialmente irregolari denunciate dalla ricorrente non superano la prova di resistenza, dal momento che quand'anche le censure fossero tutte fondate, resterebbe comunque uno scarto positivo di 34 firme valide (155 - 121 = 34);
f) solo per completezza si osserva, nel merito, quanto segue:
- atto separato n. 29 (5 firme): si contesta la mancanza delle indicazioni essenziali previste dalla legge per accertare l'identità e l'ufficio ricoperto dal soggetto autenticatore, il quale risulterebbe pertanto non identificabile; la censura è fondata: la firma è illeggibile, pur essendo presenti gli altri requisiti di legge; vanno quindi computate 5 firme nulle;
- atto separato n. 37: si contesta la regolarità della firma di uno dei presentatori di lista (Favole Antonietta) perché non sono indicate le modalità di riconoscimento; la censura è fondata: mancano gli estremi del documento di riconoscimento; va computata 1 firma nulla;
- atto separato n. 45 (12 firme): si contesta la mancanza delle indicazioni essenziali previste dalla legge per accertare l'identità e l'ufficio ricoperto dal soggetto autenticatore, il quale risulterebbe pertanto non identificabile; la censura è infondata: la firma è leggibile ("Elena di Liddo") e sono presenti tutti i restanti requisiti; le firme sono pertanto valide;
- atto separato n. 46 (22 firme): si contesta la mancanza delle indicazioni essenziali previste dalla legge per accertare l'identità e l'ufficio ricoperto dal soggetto autenticatore, il quale risulterebbe pertanto non identificabile; la censura è infondata: la firma è leggibile ("Giacomo Daniele"), e sono presenti tutti i restanti requisiti; le firme sono pertanto valide;
- atto separato n. 47 (28 firme): caso identico a quello precedente ("Giacomo Daniele"); firme valide;
- atto separato n. 51: si contesta solo la firma di uno dei presentatori di lista, tale "Stingi con nome indecifrabile", perché non sono indicate le modalità di riconoscimento; la censura è fondata, mancano gli estremi del documento di riconoscimento; va computata 1 firma nulla;
- atto separato n. 53 (2 firme): si contesta la mancanza delle indicazioni essenziali previste dalla legge per accertare l'identità e l'ufficio ricoperto dal soggetto autenticatore, il quale risulterebbe pertanto non identificabile; la censura è infondata: benché la firma sia illeggibile, essa è stata sovrascritta sul timbro dell'autenticatore, che ne riporta le generalità e la qualifica; sono presenti tutti i restanti requisiti; le firme sono pertanto valide;
- atto separato n. 61: sono contestate soltanto le firme di due presentatori di lista perché non sono indicate le modalità di riconoscimento; la censura è fondata: mancano gli estremi dei documenti di riconoscimento; vanno computata 2 firme nulle;
- atto separato n. 64 (27 firme): si contesta la mancanza delle indicazioni essenziali previste dalla legge per accertare l'identità e l'ufficio ricoperto dal soggetto autenticatore, il quale risulterebbe pertanto non identificabile; la censura è fondata: la firma non è leggibile e manca la qualifica dell'autenticatore; vanno computate 27 firme nulle;
- atto separato n. 70 (21 firme): si contesta innanzitutto la mancanza delle indicazioni essenziali previste dalla legge per accertare l'identità e l'ufficio ricoperto dal soggetto autenticatore, il quale risulterebbe pertanto non identificabile; la censura è infondata: la firma dell'ufficiale autenticatore è in effetti poco leggibile, ma è accompagnata dall'indicazione del nome e cognome per esteso redatti in carattere stampatello; tutti gli altri requisiti sono presenti; è poi contestata la firma di uno dei presentatori di lista ("Curti Fabio") perché non sono indicate le modalità di riconoscimento; questa censura è fondata: mancano gli estremi del documento di riconoscimento del presentatore di lista; in definitiva, va computata 1 firma nulla.
In conclusione, all'esito di questa ulteriore indagine, le censure di parte ricorrente risultano fondate limitatamente a 37 firme.
Pertanto, tenuto conto che la lista qui in esame è stata ammessa alla competizione elettorale con 1.030 sottoscrizioni valide (su 875 necessarie), con uno scarto positivo di 155 sottoscrizioni, è possibile concludere che l'indagine di merito condotta dal collegio rende ancora più evidente il mancato superamento della prova di resistenza, dal momento che anche decurtando le 37 sottoscrizioni effettivamente irregolari dal numero di firme ritenute valide dall'ufficio elettorale, residua un numero complessivo di firme valide pari a 993, con uno scarto positivo di 118 firme rispetto alla soglia minima di 875 prevista dalla legge.
C) LISTA PROVINCIALE DI TORINO "PD - CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE" - MONVISO.
firme necessarie 1.000
firme ammesse 1.112
scarto positivo 112
a) firme contestate come irregolari nel ricorso introduttivo:
- in relazione a questa lista, con il ricorso introduttivo non è stata contestata alcuna irregolarità nella raccolta delle firme;
b) firme contestate come irregolari nell'elenco allegato alla memoria conclusiva depositata dalla ricorrente il 23 giugno 2015:
- atto separato n. 1 (firme 10; non 2 come scritto nell'elenco di parte ricorrente): la censura è stata affidata alla seguente testuale contestazione: "autenticatore non abilitato territorialmente"
- atto separato n. 2 (firme 15; non 8 come scritto nell'elenco di parte ricorrente): "autenticatore non abilitato territorialmente";
- atto separato n.4 (firme 14; non 2 come scritto nell'elenco di parte ricorrente): "autenticatore non abilitato territorialmente";
- atto separato n. 5 (firme 9; non 3 come scritto nell'elenco di parte ricorrente): "autenticatore non abilitato territorialmente";
- atto separato n. 15 (firme 14): "autenticatore non abilitato territorialmente";
- atto separato n. 18 (firme 18): "autenticatore non abilitato territorialmente";
- atto separato n. 20 (firme 20; non 3 come scritto nell'elenco di parte ricorrente): "autenticatore non abilitato territorialmente";
- atto separato n. 25 (firme 5): la censura è affidata alla seguente testuale contestazione: "data autentica errata";
- atto separato n. 43 (firme 8): censura affidata alla seguente contestazione: "autenticatore non identificabile", analogamente alle altre qui di seguito elencate;
- atto separato n. 44 (firme 5): "autenticatore non identificabile";
- atto separato n. 45 (firme 22): "autenticatore non identificabile";
- atto separato n. 51(firme 26): "autenticatore non identificabile";
- atto separato n. 52 (firme 27): "autenticatore non identificabile";
- atto separato n. 53 (firme 14): "autenticatore non identificabile";
- atto separato n. 54 (firme 15 ): "autenticatore non identificabile"
c) analisi delle firme "irregolari" denunciate dalla ricorrente:
- nel ricorso introduttivo non è stata contestata alcuna autentica o firma irregolare;
- le censure dedotte nell'elenco allegato alla memoria depositata dalla ricorrente il 23 giugno 2015 sono irricevibili perché dedotte tardivamente e irritualmente nel contesto di un atto non notificato alle controparti processuali;
- la tardività è aggravata dal fatto che le censure riguardano atti che la ricorrente ben conosceva già al momento della proposizione del ricorso introduttivo, avendoli precedentemente acquisiti a seguito di accesso agli atti e avendoli pure depositati nel presente giudizio in allegato al ricorso; la ricorrente era quindi nelle condizioni di formulare tali censure già nel ricorso introduttivo; non avendolo fatto, è incorsa nella decadenza di legge, con la conseguenza che tali censure non possono essere esaminate;
peraltro, solo per completezza di indagine, va osservato nel merito che:
- le censure concernenti gli atti separati nn. 1, 2, 4, 5, 15, 18 e 20 ("autenticatore non abilitato territorialmente") sono palesemente infondate, dal momento che l'autentica risulta effettuata a Torino da un consigliere comunale di Torino, quindi territorialmente competente;
- la censura concernente l'atto separato n. 25 ("data autentica errata") è pure infondata dal momento che l'indicazione della data di autentica del "23-4-1969" è frutto chiaramente di un errore materiale (1969 anziché 2014) facilmente emendabile per relationem attraverso il riferimento all'anno di svolgimento della consultazione elettorale;
- le censure concernenti gli atti separati nn. 43, 44, 45, 51, 52, 53 e 54 ("autenticatore non identificato") sono generiche ed esplorative dal momento che nessuna di esse individua quali specifici requisiti della dichiarazione di autentica sarebbero mancanti nei diversi moduli contestati;
- in definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si può concludere affermando che in relazione alla lista in questione non sono individuabili firme "irregolari".
d) firme denunciate come false nel ricorso introduttivo:
- nel ricorso introduttivo non sono state formulate censure specifiche di falsità in relazione alla lista in questione;
e) firme denunciate come false nell'elenco allegato alla memoria conclusiva del 23 giugno 2015:
- atto separato n. 8 (14 firme; non 24 come scritto nell'elenco di parte ricorrente): la censura è affidata alla seguente contestazione: "autentica falsa Pasquale Valente";
- atto separato n. 11 (firme 10): la censura è la seguente: "autentica falsa e data errata (a febbraio non esisteva la lista"); si tratta di lista firmata da Pasquale Valente a Torino il 23 aprile 2014;
- atto separato n. 12 (9 firme): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Torino il 22 aprile 2014;
- atto separato n. 16 (24 firme, non 7 come scritto nell'elenco): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Torino il 22 aprile 2014.
f) analisi delle firme denunciate come false nel ricorso introduttivo:
- nel ricorso introduttivo, come detto, non sono state formulate specifiche censure di falsità riferite alle firme di autentica dei moduli afferenti a questa lista;
f.1) analisi delle firme denunciate come false nell'elenco allegato alla memoria conclusiva di parte ricorrente del 23 giugno 2014:
- atto separato n. 8 (14 firme): si contesta che l'atto riporterebbe l'autentica falsa del consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente; la censura è infondata, dal momento che l'atto riporta la dichiarazione e la firma di autentica di un diverso pubblico ufficiale; le firme sono pertanto valide;
- le altre tre liste contestate (nn. 11, 12 e 16, per un totale di 43 firme) riportano effettivamente la firma per autentica di Pasquale Valente;
- in tutti e tre i casi le dichiarazioni di autentica risultano rese a Torino in giorni diversi dal 24 aprile 2014; pertanto, alla luce dei criteri prefissati dal collegio, le relative censure sono irricevibili per tardività, essendo state dedotte solo nel contesto di una memoria difensiva non notificata alle controparti processuali;
- peraltro, a solo titolo di ipotesi, volendo ritenere ammissibili le predette censure riferite ai moduli autenticati dal Valente a Torino in giorni diversi dal 24 aprile 2014, andrebbero computate 43 firme potenzialmente nulle;
g) esito dell'esame delle firme denunciate di falsità in relazione alla lista in esame:
- includendo nel computo solo i moduli recanti le autentiche effettuate dal Valente a Torino il 24 aprile 2014, risulta un numero di firme potenzialmente false pari a zero;
- considerando invece tutte le autentiche effettuate dal Valente, anche in date diverse dal 24 aprile 2014, sarebbero da computare 43 firme potenzialmente false;
h) conclusioni in relazione alla prova di resistenza:
- considerato che la lista in questione è stata ammessa alla competizione elettorale con un numero di firme valide di 1.112 (su 1.000) necessarie, con uno scarto positivo di 112 firme valide, il ricorso non supera la prova di resistenza, tenuto conto che sommando tutte le irregolarità rilevate (pari a zero) e tutte le ipotetiche falsità (pari, nella migliore delle ipotesi per la ricorrente, a 43, includendo tutte le firme autenticate da Pasquale Valente), residua comunque un numero di firme valide pari a 1.069, con uno scarto positivo di 69 firme valide.
D) LISTA PROVINCIALE DI TORINO "PD - CHIAMPARINO PRESIDENTE"
firme necessarie 1.000
firme ammesse 1.209
scarto positivo 209
a) firme contestate come irregolari nel ricorso introduttivo:
- nel ricorso introduttivo non è stata contestata alcuna autentica o firma irregolare;
b) firme contestate come irregolari nell'elenco allegato alla memoria conclusiva del 23 giugno 2015:
- atto separato n. 56 (20 firme): la censura è affidata alla seguente contestazione: "autenticatore non identificabile";
c) analisi delle firme denunciate di "irregolarità":
- nel ricorso introduttivo, come detto, non è stata contestata alcuna firma irregolare;
- nell'elenco allegato alla memoria conclusiva del 23 giugno 2015 sono state contestate come irregolari complessivamente 20 firme;
- tuttavia, va considerato che la censura è irricevibile perché dedotta per la prima volta con la memoria del 23 giugno 2015, non notificata alle controparti processuali, e quindi tardivamente e irritualmente;
- né si può ritenere che la recente trasmissione degli atti elettorali da parte della Corte di Appello di Torino a questo TAR abbia rimesso in termini la ricorrente, tenuto conto che la censura riguarda un atto la ricorrente ben conosceva già al momento della proposizione del ricorso introduttivo, avendolo precedentemente acquisito a seguito di accesso agli atti e avendolo depositato nel presente giudizio in allegato al ricorso;
- solo per completezza di indagine, va osservato che in ogni caso la censura è infondata nel merito, dal momento che la firma dell'ufficiale autenticatore è leggibile ("Carmen Bonino"), è stata redatta per esteso, e l'autentica contiene tutti gli altri requisiti di legge, compresi la qualifica dell'autenticatore e il timbro dell'ente di appartenenza;
- in definitiva, nella lista in esame non sono rinvenibili firme irregolari.
d) firme denunciate come false nel ricorso introduttivo:
- al riguardo valgono considerazioni analoghe a quelle fatte per il listino regionale, tenuto conto che la maggior parte delle censure di falsità attengono a queste due liste; quindi:
d.1) nel ricorso introduttivo si contesta genericamente la "raccolta prodigiosa" di "centinaia di firme" avvenuta "nell'arco di quattro giorni" da parte di "alcuni autenticatori", "garantendo la contemporanea presenza in diversi luoghi del Piemonte"; a titolo di "esempio", si fa il caso del consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente il quale in data "24 maggio 2014" (recte, 24 aprile 2014) avrebbe autenticato a Torino "almeno 329 firme" in un "arco temporale di 12 ore", e nel contempo il medesimo, quello stesso giorno, avrebbe "trovato tempo per recarsi a Cossano Canavese per autenticare 23 firme di sottoscrittori";
d.2) si contesta che alcuni cittadini avrebbero firmato contemporaneamente "e nello stesso ordine", sua pure "dinanzi a diverso autenticatore", sia a sostegno di una lista provinciale sia a sostegno del listino regionale maggioritario, e tuttavia le firme risulterebbero "dissimili" da una lista all'altra "perché rese da mano differente"; si richiamano gli atti separati n. 40 della lista maggioritaria autenticata (da Pasquale Valente) a Cossano Canavese il 24 aprile 2014, e l'atto n. 28 della lista provinciale di Torino del Partito Democratico autenticato a Cossano in data 24 aprile 2014, ma dinanzi ad un diverso autenticatore; l'atto n. 28 della lista provinciale di Torino del PD contiene 23 firme di presentatori di lista;
d.3) si contesta che in alcuni casi l'autenticatore avrebbe apposto la propria firma di autentica in calce a moduli nei quali egli stesso aveva apposto la propria firma come presentatore di lista, il che proverebbe che egli "ha prestato la propria opera senza sapere quali soggetti avessero apposto la firma sul modello autenticato, quindi non essendo presente all'atto dell'apposizione della firma dei sottoscrittori"; l'autenticatore avrebbe quindi reso una dichiarazione mendace dichiarando che le sottoscrizioni sono state apposte in sua presenza; si richiama l'atto separato n. 2 della lista proporzionale per la provincia di Torino del Partito Democratico in cui l'autenticatore Nadia Conticelli non si sarebbe accorta di autenticare anche la propria firma, usando peraltro anche firme dissimili;
d.4) si contesta genericamente, e senza indicazione di atti specifici, il fatto che non vi sarebbe somiglianza tra la firma apposta dal soggetto in qualità di autenticatore e la firma apposta dal medesimo soggetto in qualità di cittadino sottoscrittore; si richiamano genericamente "le firme di autenticazione del consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente";
d.5) si denunciano alcuni falsi "grossolani" relativi ad alcune firme di sottoscrittori; si fa riferimento all'atto separato n. 65 della lista provinciale qui in esame, in cui uno dei sottoscrittori si è firmato con il luogo di nascita (Ricadi) al posto del cognome (Trecate): Ricadi Aurelia, in luogo di Trecate Aurelia, analogamente a quanto accaduto nell'atto separato n. 61 del listino regionale;
d.6) si denuncia la circostanza che nell'atto separato n. 56, uno stesso sottoscrittore (Valente Corrado) abbia firmato due volte, per di più indicando due numeri diversi dello stesso documento di identità;
d.7) infine si conclude affermando che "risulta ictu oculi che molti degli atti separati della lista regionale "Chiamparino Presidente", così come molti altri almeno in relazione alle liste provinciali del Partito Democratico e Chiamparino per il Piemonte (Monviso) di Torino, sono falsi e pertanto devono essere dichiarati nulli o in subordine annullati";
e) firme denunciate come false nell'elenco allegato alla memoria conclusiva di parte ricorrente del 23 giugno 2015:
- atto principale (8 firme): si contesta "autentica falsa e firme false Pasquale Valente";
- atto separato n. 2 (22 firme, 5 delle quali già dichiarate irregolari dall'ufficio elettorale: cfr. doc. 21-bis Accossato): la censura è affidata alla seguente testuale contestazione: "false Nadia Conticelli (vedi firma interna dell'autenticatrice)";
- atto separato n. 5 (17 firme, 4 delle quali dichiarate irregolari dall'ufficio elettorale, doc. 21-bis Accossato): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Montanaro il 19 aprile 2014;
- atto separato n. 61 (20 firme, 2 delle quali però già dichiarate irregolari dall'ufficio elettorale, doc. 21-bis Accossato): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Torino il 24 aprile 2014;
- atto separato n. 62 (8 firme, 2 delle quali però dichiarate irregolari dall'ufficio elettorale, doc. 21-bis Accossato): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Torino il 24 aprile 2014;
- atto separato n. 63 (25 firme): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; l'atto separato n. 63 non è agli atti del processo; del tutto verosimilmente, però, si tratta del n. 69 (25 firme); il numero "69" è indicato sulla lista con una correzione a penna che ne rende difficile la lettura e lo rende facilmente confondibile con il "63"; l'autentica è avvenuta a Torino il 24 aprile 2014;
- atto separato n. 64 (9 firme, una delle quali però dichiarata irregolare dall'ufficio elettorale, doc. 21-bis Accossato): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Torino il 24 aprile 2014;
- atto separato n. 65 (24 firme, 3 delle quali però dichiarate irregolari dall'ufficio elettorale, doc. 21-bis Accossato): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Torino il 24 aprile 2014;
- atto separato n. 66 (24 firme, 3 delle quali però dichiarate irregolari dall'ufficio elettorale, doc. 21-bis Accossato): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Torino il 24 aprile 2014;
- atto separato n. 67 (24 firme); si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Torino il 24 aprile 2014; l'atto non è stato incluso nell'elenco allegato dalla ricorrente alla memoria depositata il 23 giugno 2014, ma va ugualmente considerato dal momento che rientra tra i moduli autenticati dal Valente il 24 aprile 2014 rispetto ai quali la Sezione ha ritenuto sufficientemente specifica la censura della ricorrente, disponendone l'acquisizione al processo;
- atto separato n. 68 (23 firme, una delle quali però dichiarata irregolare dall'ufficio elettorale, doc. 21-bis Accossato): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Torino il 24 aprile 2014;
- atto separato n. 70 (24 firme): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Torino il 24 aprile 2014;
- atto separato n. 77 (24 firme): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Moncalieri il 25 aprile 2014;
- atto separato n. 78 (16 firme; errata l'indicazione di 7 firme contenuta nell'elenco della ricorrente): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Moncalieri il 25 aprile 2014;
- atto separato n. 84 (5 firme, errata l'indicazione di 16 firme contenuta nell'elenco della ricorrente); la ricorrente contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; autentica avvenuta a Torino il 25 aprile 2014; peraltro, l'intera lista è stata ritenuta "non valida" dall'ufficio elettorale "perché l'autenticazione delle firme non è completa" (doc. 21-bis Accossato); pertanto, la lista in esame non va inclusa nel computo delle firme potenzialmente nulle perché tale valutazione è stata già operata dall'ufficio elettorale escludendo le firme in questione dal computo delle firme "valide";
- atto separato n. 88 (23 firme): si contesta "autentica falsa Pasquale Valente"; l'atto separato n. 88 non è agli atti del processo; si tratta, però, con ogni verosimiglianza dell'atto n. 28 della stessa lista (contenente 23 firme); in effetti, sul n. 28 è stata apportata una correzione a penna che lo rende facilmente confondibile con l'88; tuttavia l'atto non risulta autenticato da Pasquale Valente, ma da Graziella Oddicini;
f) analisi delle firme denunciate di falsità nell'atto introduttivo e nell'elenco allegato:
- anche in relazione alla lista in esame, in applicazione dei criteri fissati dal collegio in ossequio a consolidati principi giurisprudenziali, possono essere considerate ammissibili soltanto le censure sufficientemente analitiche formulate tempestivamente con il ricorso introduttivo, e pertanto:
a) sono da ritenersi ammissibili, perché in possesso di tali requisiti:
- le censure di cui al punto d.1), riferite alle dichiarazioni di autentica sottoscritte da Pasquale Valente a Torino il 24 aprile 2014;
- la censura di cui al punto d.2), riferita alle firme "dissimili" raccolte nello stesso ordine nei moduli n. 40 della lista regionale e n. 28 della lista provinciale qui in esame;
- la censura di cui al punto d.3), riferita all'atto separato n. 2 recante la doppia sottoscrizione di Nadia Conticelli, sia in veste di ufficiale autenticatore sia in veste di presentatore di lista;
- la censura di cui al punto d.6.) relativa alla doppia firma apposta dal presentatore di lista Corrado Valente nell'atto separato n. 56, con due diversi numeri di documento di riconoscimento;
b) non sono invece ammissibili, perché generiche ed esplorative:
- la censura di cui al punto d.4), in cui non vengono indicati i moduli specificamente contestati;
- la censura di cui al punto d.7), che è macroscopicamente generica ("molti degli atti separati della lista regionale "Chiamparino Presidente", così come molti altri almeno in relazione alle liste provinciali del Partito Democratico... sono falsi...");
c) parimenti inammissibili, perché tardive e irrituali, sono le ulteriori censure dedotte dalla ricorrente nell'elenco allegato alla memoria conclusiva del 23 giugno 2015 in relazione ai moduli autenticati da Pasquale Valente in luoghi diversi da Torino e/o in giorni diversi dal 24 aprile 2014, non essendo state formulate con motivi aggiunti ritualmente introdotti in giudizio, ma solo nel contesto di una memoria difensiva non notificata alle controparti processuali;
- peraltro, anche in relazione alla lista in questione, ai fini della verifica della prova di resistenza, il collegio procederà ugualmente, per completezza di indagine, ad effettuare un doppio conteggio, nel primo caso conteggiando solo le firme autenticate dal Valente a Torino il 24 aprile 2014, nel secondo conteggiando tutte indistintamente le firme autenticate dal Valente:
f.1. computo effettuato considerando tutte le liste autenticate dal Valente:
- atto principale (8 firme): quest'atto non esiste agli atti del giudizio; è stato menzionato per la prima volta dalla ricorrente nell'elenco allegato alla memoria conclusiva del 23 giugno 2015; nei confronti di tale atto non è stata formulata alcuna censura nel ricorso introduttivo; pertanto, il collegio ritiene che esso non possa essere considerato (anche perché, appunto, non risulta prodotto in giudizio nemmeno dalla parte ricorrente);
- atti separati nn. 5, 61, 62, 63 (recte 69), 64, 65, 66, 67, 68, 70, 77, 78 = 222 firme potenzialmente false;
- a questo numero vanno aggiunte le 17 firme dell'atto separato n. 2 (22 firme, da cui vanno sottratte 5 firme già dichiarate irregolari dall'ufficio elettorale) autenticato da Nadia Conticelli;
- vanno ulteriormente aggiunte le 23 firme dell'atto separato n. 28, autenticate da Oddicini Graziella a Cossano Canavese il 24 aprile 2014 (rispetto al quale è stata formulata in ricorso la censura di falsità in connessione con l'atto separato n. 40 del listino regionale autenticato da Pasquale Valente, sul rilievo che entrambi i moduli riporterebbero le firme dei sottoscrittori nello stesso identico ordine e che le firme sarebbero dissimili da un modulo all' altro); al riguardo, non possono essere prese in considerazione nella presente sede le deduzioni difensive svolte dai controinteressati in ordine alle ragioni che giustificherebbero la raccolta delle firme nello stesso ordine nei due moduli, dal momento che essere attengono al merito del giudizio di falsità delle firme, che non compete a questo giudice;
- vanno poi aggiunte le 2 firme apposte dal presentatore di lista Corrado Valente all'atto separato n. 56;
- si ricava un totale di firme potenzialmente false di 264 (222 + 17 + 23 + 2 = 264);
f.2. computo effettuato considerando solo le liste autenticate dal Valente a Torino il 24 aprile 2014:
- atto principale (8 firme): non va considerato per le ragioni sopra esposte;
- atti separati nn. 61, 62, 63 (recte 69), 64, 65, 66, 67, 68, 70 = 169 firme potenzialmente false;
- a questo numero vanno aggiunte le 17 firme dell'atto separato n. 2 (22 firme, da cui vanno sottratte 5 firme già dichiarate irregolari dall'ufficio elettorale) autenticato da Nadia Conticelli;
- vanno ulteriormente aggiunte le 23 firme dell'atto separato n. 28, autenticate da Oddicini Graziella a Cossano Canavese il 24 aprile 2014;
- vanno poi aggiunte le 2 firme apposte da Corrado Valente all'atto separato n. 56;
- totale firme potenzialmente false = 211 (169 + 17 + 23 + 2 = 211).
g) conclusioni sulla prova di resistenza:
Tenuto conto che la lista in questione è stata ammessa alla competizione elettorale con un numero di firme valide di 1.209 (su 1.000 necessarie), con uno scarto positivo di firme valide di 209, è possibile concludere che:
- il ricorso supera la prova di resistenza se si considerano tutte le liste autenticate da Pasquale Valente, dal momento che decurtando tutte le firme potenzialmente false (264) dal numero di quelle ritenute valide dall'ufficio elettorale (1.209), si ottiene un totale di firme valide di 945, che è inferiore alla soglia minima di firme richiesta dalla legge (1.000), con uno scarto negativo 55 firme;
- il ricorso supera la prova di resistenza anche se si considerano solo le liste autenticate da Pasquale Valente a Torino il 24 aprile 2014, dal momento che anche in tal caso, decurtando tutte le firme potenzialmente false (211) dal numero di quelle ritenute valide dall'ufficio elettorale (1.209), si ottiene un totale di firme valide di 998, che è inferiore alla soglia minima richiesta dalla legge (1.000), con uno scarto negativo 2 firme.
6. Conclusioni generali sulla prova di resistenza
Riassumendo l'esito delle considerazioni precedenti, si può concludere quanto segue in relazione alla verifica della prova di resistenza:
6.1. in relazione alla lista regionale "Chiamparino Presidente", ammessa alla competizione elettorale con un numero totale di firme ammesse di 2.292 (su 1.750 necessarie), con uno scarto positivo di 542 firme, il ricorso non supera la prova di resistenza, dal momento che tutte le firme potenzialmente nulle (perché irregolari o perché potenzialmente false), pari a 334 o 432 a seconda delle ipotesi, non sono di consistenza numerica tale da erodere interamente lo scarto positivo di firme con cui la lista è stata ammessa alla competizione elettorale, quand'anche nel computo si ricomprendano tutte le firme autenticate dal consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente: anche in tal caso, infatti, residua uno scarto positivo di 110 firme valide (542 scarto positivo - 320 potenzialmente firme false - 112 firme irregolari = scarto ancora positivo di 110 firme valide); lo scarto positivo è ovviamente maggiore se nel computo si considerano soltanto le firme autenticate dal Valente a Torino il 24 aprile 2014 (542 scarto positivo - 222 firme potenzialmente false - 112 firme irregolari = scarto ancora positivo di 208 firme valide);
6.2. in relazione alla lista provinciale di Cuneo "PD - Chiamparino Presidente", ammessa alla competizione elettorale con 1.030 sottoscrizioni valide (su 875 necessarie), con uno scarto positivo di 155 sottoscrizioni, il ricorso non supera la prova di resistenza, dal momento che le 121 firme irregolari dedotte dalla ricorrente (non sono state denunciate falsità) sono in numero inferiore allo scarto positivo di 155 firme, sicché anche in caso di accoglimento integrale delle censure di parte ricorrente, residuerebbe comunque un numero di firme valide pari a 909, superiore alla soglia minima di 875 firme prevista dalla legge, con uno scarto positivo di 34 firme; del resto, alla luce dell'indagine di merito svolta dal collegio, solo 37 delle firme denunciate come irregolari dalla ricorrente lo sono effettivamente, sicché il numero effettivo di firme valide residue è di 993, con uno scarto positivo di 118 firme;
6.3. in relazione alla lista provinciale di Torino "PD - Chiamparino per il Piemonte" (Monviso), ammessa alla competizione elettorale con un numero di firme valide di 1.112 (su 1.000) necessarie, con uno scarto positivo di 112 firme valide, il ricorso non supera la prova di resistenza, dal momento che sommando tutte le irregolarità rilevate (pari a zero) e tutte le ipotetiche falsità (pari, nella migliore delle ipotesi per la ricorrente, a 43, includendo tutte le firme autenticate da Pasquale Valente), residua comunque un numero di firme valide pari a 1.069, con uno scarto positivo di 69 firme valide rispetto alla soglia minima di legge di 1.000 firme;
6.4. in relazione alla lista provinciale di Torino "PD - Chiamparino Presidente", ammessa alla competizione elettorale con un numero di firme valide di 1.209 (su 1.000 necessarie), con uno scarto positivo di 209 firme valide, il ricorso supera la prova di resistenza:
- sia se si considerano tutte le liste autenticate da Pasquale Valente, dal momento che decurtando tutte le firme potenzialmente false (264) dal numero di quelle ritenute valide dall'ufficio elettorale (1.209), si ottiene un totale di firme valide di 945, che è inferiore alla soglia minima di firme richiesta dalla legge (1.000), con uno scarto negativo 55 firme;
- sia se si considerano solo le liste autenticate da Pasquale Valente a Torino il 24 aprile 2014, dal momento che anche in tal caso, decurtando tutte le firme potenzialmente false (211) dal numero di quelle ritenute valide dall'ufficio elettorale (1.209), si ottiene un totale di firme valide di 998, che è inferiore alla soglia minima richiesta dalla legge (1.000), con uno scarto negativo 2 firme.
7. Conclusioni processuali e querela di falso.
7.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse con riferimento alle censure dedotte in relazione alla lista regionale "Chiamparino Presidente", alla lista provinciale di Cuneo "PD - Chiamparino Presidente" e alla lista provinciale di Torino "Chiamparino per il Piemonte" (Monviso), in considerazione del mancato superamento della prova di resistenza: infatti, anche un ipotetico accoglimento integrale delle predette censure non sarebbe idoneo a ridurre il numero di firme valide raccolte a sostegno delle predette liste al di sotto della soglia minima richiesta dalla legge per ciascuna di esse, e quindi non produrrebbe alcun effetto sulla legittimità degli atti di ammissione delle liste medesime alla competizione elettorale, e, conseguentemente, sull'esito della stessa.
7.2. Il ricorso va invece dichiarato ammissibile con riferimento alle sole censure dedotte con il terzo motivo di ricorso nei confronti della lista provinciale di Torino "PD Chiamparino Presidente", in considerazione del superamento, allo stato, della prova di resistenza: ove accolte, infatti, le predette censure sarebbero idonee ad incidere sulla legittimità dell'atto di ammissione della predetta lista alla competizione elettorale, nei sensi e per gli effetti che saranno precisati nell'ultima parte della presente decisione.
7.3. Peraltro, è noto che al giudice amministrativo non è consentito accertare, anche solo incidentalmente, la falsità degli atti pubblici nel giudizio amministrativo in materia elettorale. Infatti, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza 11 novembre 2011, n. 304), la devoluzione al giudice civile della querela di falso rappresenta un'opzione di sistema, non soltanto di risalente e costante tradizione, ma anche rispondente a persistenti valori ed esigenze di primario risalto, tra cui la necessaria tutela della fede pubblica: la certezza e la speditezza del traffico giuridico potrebbero risultare non adeguatamente assicurate ove l'accertamento sull'autenticità dell'atto fosse rimesso a un mero "incidente", risolto all'interno di un determinato procedimenti giurisdizionale, senza che tale verifica avesse effetti giuridici al di là delle parti e dell'oggetto dello specifico procedimento
7.3. Pertanto, ritenuta la rilevanza dell'accertamento della falsità delle firme in questione ai fini del giudicare, in considerazione degli effetti che tale accertamento produrrebbe sulla validità della competizione elettorale, al collegio non resta che autorizzare la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 77 c.p.a., a proporre querela di falso dinanzi al competente giudice civile, assegnando per tale incombente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione di avvenuto deposito delle motivazioni della presente decisione.
7.4. La querela di falso dovrà essere limitata alle firme corrispondenti alle censure ritenute ammissibili da questo collegio, e quindi alle censure dedotte con il terzo motivo di ricorso in relazione agli atti separati della lista provinciale di Torino "PD Chiamparino Presidente" contrassegnati dai numeri 2, 28, 56 (quest'ultimo limitatamente alle due firme apposte dal presentatore di lista Corrado Valente) 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69 (erroneamente indicato in ricorso come 63) e 70.
7.5. Per consentire la proposizione della querela di falso, il presente giudizio deve essere rinviato a data successiva alla scadenza del termine di cui sopra, al fine di verificare l'effettiva proposizione della querela nel termine assegnato, nel qual caso il processo dovrà essere sospeso in attesa della definizione dell'incidente di falso.
7.6. All'esito del giudizio di falso e in relazione al suo esito, il collegio potrà valutare se e in che misura le censure di falsità dedotte dalla parte ricorrente siano state ritenute fondate dal giudice civile, per poi trarne le necessarie conseguenze in relazione alla legittimità degli atti impugnati nel presente giudizio.
A tale riguardo, il collegio ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni conclusive al fine di precisare la possibile incidenza sulla legittimità delle elezioni regionali del 25 maggio 2014 di un eventuale accertamento in sede civile dei falsi denunciati dalla ricorrente.
8. Effetti delle ipotetiche falsità sulla competizione elettorale.
8.1. L'art. 1 della l. n. 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) dispone:
- "La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate (comma 3):
- "La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta (comma 8).
La ratio sottesa alla previsione contenuta nel citato art. 1, nel richiedere la dichiarazione di collegamento tra la lista regionale e le liste provinciali, è quella di consentire la partecipazione alla competizione elettorale unicamente alle liste regionali che, potendo vantare un adeguato collegamento con un gruppo significativo di liste provinciali, dimostrino di essere sufficientemente radicate e diffuse nel territorio regionale. Circostanza quest'ultima necessaria per assicurare il conseguimento dell'obiettivo contemplato dalla norma ed evitare quindi la presentazione di liste regionali che si rivelino in concreto prive della detta connessione, riferendo il collegamento unicamente alle liste provinciali, che, in esito ai relativi controlli, risultino validamente presentate e siano state quindi ammesse alle competizioni elettorali negli ambiti territoriali di pertinenza. Sicché ciò che il legislatore vuole assicurare è che all'atto della presentazione della lista provinciale sia presente un requisito ritenuto fondamentale e parimenti richiesto anche in sede di presentazione della lista regionale (C.d.S., Sez. V, 29 ottobre 2013, n. 5220).
L'obiettivo perseguito dalla norma è dunque quello di evitare la presentazione di liste elettorali che non abbiano un sufficiente radicamento sul territorio, e per tale motivo:
- la lista regionale deve essere collegata ad un numero significativo di liste provinciali, presentate in non meno della metà delle province della regione;
- a loro volta ciascuna lista provinciale deve essere collegata ad una lista regionale che, in quanto a sua volta collegata con un gruppo significativo di altre liste provinciali, garantisce il sufficiente radicamento delle liste sull'intero territorio regionale.
Tali dichiarazioni, per essere efficaci, devono essere "convergenti", per l'evidente motivo che l'esistenza del collegamento può ritenersi accertata quando sia attestata reciprocamente da entrambi i soggetti collegati.
La dichiarazione di collegamento (della lista regionale alle liste provinciali, e di ciascuna lista provinciale alla lista regionale) è prescritta dalla legge "a pena di nullità".
Secondo l'orientamento costante del Consiglio di Stato, le cause di nullità dell'atto amministrativo devono ritenersi a numero chiuso (C.d.S., Sez. V, 15 marzo 2010, n. 1498; Sez. VI, 13 giugno 2007, n. 3173; Sez. V, 26 novembre 2008, n. 5845) e non sono pertanto suscettibili di interpretazioni estensive o analogiche.
Nei termini in cui è formulata, la norma afferma che la presentazione della lista regionale è nulla se non è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione.
Ne consegue che la lista regionale non è nulla se, pur venendo esclusa taluna delle liste provinciali ad essa collegate, residui comunque il collegamento con un numero di liste provinciali validamente ammesse in almeno la metà delle province della regione.
Nel caso di specie, la lista regionale "Chiamparino Presidente" ha dichiarato il proprio collegamento con le liste provinciali del Partito Democratico presentate in tutte e otto le province piemontesi.
Ne consegue che, quand'anche dovesse essere annullata l'ammissione alla competizione elettorale di una sola di tali liste provinciali (nel caso di specie, la lista provinciale di Torino "PD - Chiamparino Presidente"), la lista regionale continuerebbe a sorreggersi in forza del collegamento dichiarato con le altre sette liste provinciali validamente ammesse.
Tale conclusione appare conforme alla ratio della norma in esame, dal momento che grazie al collegamento esistente con le liste presentate nelle altre sette province torinesi, la lista regionale continuerebbe a soddisfare pienamente il requisito di legge del sufficiente radicamento sul territorio regionale.
Viceversa, qualora fosse in ipotesi la lista regionale ad essere annullata in sede giurisdizionale, dovrebbero essere annullati necessariamente tutti gli atti di ammissione delle liste provinciali ad essa collegate, per l'evidente ragione che in tal caso nessuna di esse potrebbe più vantare il collegamento richiesto dalla legge con una lista regionale.
In definitiva, si può affermare che l'eventuale annullamento del listino regionale determina l'inevitabile caducazione di tutte le liste provinciali ad essa collegate; viceversa, l'eventuale annullamento di una o più liste provinciali determina la caducazione del listino regionale soltanto nel caso in cui quest'ultimo, per effetto dell'annullamento, non possa più vantare il collegamento richiesto dalla legge "con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione".
8.2. Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che l'ipotetico annullamento della lista provinciale di Torino del PD determini di per sé l'annullamento dell'intera competizione elettorale a causa del collegamento reciproco che lega la lista provinciale ipoteticamente esclusa al listino regionale.
Resta a questo punto da stabilire se l'effetto di totale stravolgimento dell'esito elettorale non debba comunque farsi conseguire dal possibile effetto "perturbatore" prodotto dall'ipotetico annullamento della lista in questione sull'esito dell'intera consultazione, in considerazione "della possibile perniciosa incidenza degli stessi vizi sull'andamento della consultazione elettorale nel suo insieme" (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 66/2014; T.A.R. Molise, Sez. I, 28 maggio 2012, n. 224).
Al riguardo, la giurisprudenza sopra citata ha affermato "che i voti assegnati ad una lista illegittimamente ammessa non possono essere considerati alla stregua di voti nulli o illegittimamente assegnati, bensì restano ontologicamente voti incerti, costituendo un mero coefficiente di aleatorietà che aleggia sul dato elettorale e che è impossibile rideterminare e correggere ex post".
In tale contesto, va richiamato il principio seguito da costante giurisprudenza, e affermato da questa stessa Sezione nel cosiddetto "caso Giovine" relativo alle precedenti consultazioni regionali del 2010 (sentenza n. 66/2014), secondo cui al fine di una giusta composizione di due esigenze egualmente fondamentali per l'ordinamento, l'una inerente alla conservazione - nei limiti del possibile - degli atti giuridici e alla massima utilizzazione dei relativi effetti, e l'altra inerente alla salvaguardia della volontà dell'elettore dall'influenza di eventuali cause perturbatrici, bisogna tener conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore della lista illegittimamente ammessa. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente il risultato delle elezioni e disporsi quindi la rinnovazione di esse, va esercitato il potere di correzione (cfr. C.d.S., Sez. V, 23 agosto 2000, n. 4586; id., Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1343; id., Sez. V, 18 giugno 2001, n. 3212). Si tratta quindi di apprezzare la consistenza dell'indebito perturbamento o dell'illegittima influenza esercitati sulla consultazione elettorale dalla presenza della lista che non doveva essere ammessa e, laddove sia riscontrabile un effetto perturbante tale da alterare in modo non trascurabile la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, si impone l'annullamento delle elezioni e la rinnovazione del procedimento elettorale (cfr. C.d.S., Sez. V, 10 maggio 1999, n. 535; id., Sez. V, 23 agosto 2000, n. 4586 e 7 marzo 2001, n. 1343).
Il che, in definitiva, impone di verificare che la consistenza numerica dei voti espressi a favore della lista illegittimamente ammessa sia prevalente rispetto ai voti di scarto tra le due coalizioni più votate.
Nel caso già esaminato da questo Tribunale in occasione delle precedenti elezioni regionali, l'annullamento dell'atto di ammissione della lista "Pensionati per Cota", lista facente parte della coalizione vittoriosa, era stato ritenuto tale da determinare un effetto perturbatore dell'esito elettorale, sia per l'impossibilità di ricollocare ex post, in favore dell'una o dell'altra coalizione, i voti conseguiti dalla lista esclusa (15.805), essendo quest'ultima espressione di una componente politica diversa da quella del candidato presidente, sia per la consistenza potenzialmente determinante di tali voti sull'esito elettorale considerato lo scarto differenziale minimo di voti registrato tra i due candidati presidenti (circa 9.157).
Nel caso di specie, la lista provinciale di Torino del PD, espressione dello stesso partito a cui fa capo il presidente eletto Sergio Chiamparino, ha conseguito 371.929 preferenze, a fronte dello scarto differenziale di 561.038 voti che separa il presidente eletto Sergio Chiamparino (1.057.031 voti) rispetto al più votato dei candidati presidenti della coalizioni avversarie, Gilberto Pichetto (495.993 voti).
Ciò comporta che quand'anche i 371.929 voti conseguiti dalla lista provinciale di Torino del PD fossero per ipotesi sottratti alla coalizione guidata da Sergio Chiamparino, tale operazione non determinerebbe alcuna alterazione dell'esito elettorale, che continuerebbe a premiare la coalizione guidata da Sergio Chiamparino con uno scarto differenziale ancora parecchio consistente.
Le considerazioni che precedono portano in definitiva ad escludere che un eventuale annullamento dell'atto di ammissione della lista provinciale qui in esame possa determinare l'annullamento dell'intera competizione elettorale.
L'unico effetto che potrebbe astrattamente conseguire da un ipotetico accoglimento della querela di falso - beninteso, nell'ipotesi in cui i falsi denunciati dalla ricorrente fossero accertati in una consistenza numerica tale da ridurre effettivamente il numero delle firme valide al di sotto di quella minima prescritta dalla legge - sarebbe l'annullamento del verbale di ammissione della lista provinciale qui in esame, e, conseguentemente, l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti nella sola parte relativa ai seggi attribuiti ai candidati della lista "PD Chiamparino Presidente" nella circoscrizione provinciale di Torino.
Ulteriore problema diventerebbe in quel caso stabilire secondo quali criteri procedere a redistribuire i voti e i seggi annullati nell'ambito della medesima circoscrizione elettorale.
Ma questo è un problema allo stato prematuro, che il collegio affronterà solo se e quando il giudice civile dovesse accertare le falsità dedotte dalla ricorrente in misura tale da produrre effetti concreti sul procedimento elettorale.
Allo stato, il collegio non può che limitarsi a prendere atto che le censure di falsità dedotte dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso nei confronti della lista provinciale in questione sono di consistenza tale da produrre - ove effettivamente accertate - gli effetti sopra esposti di annullamento parziale degli atti impugnati.
In questi termini, pertanto, le censure di parte ricorrente superano la prova di resistenza e come tali appaiono sorrette dal necessario interesse ad agire, limitatamente alla possibilità di conseguire l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti nella sola parte relativa ai seggi assegnati alla predetta lista nella circoscrizione provinciale di Torino, con effetti da determinare nell'ulteriore fase processuale.
9. Spese di lite.
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), decidendo parzialmente e in via non definitiva sul ricorso indicato in epigrafe limitatamente alle residue censure non definite con la sentenza parziale n. 352/15 del 25 febbraio 2015:
a) dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse con riferimento alle censure dedotte in relazione alla lista regionale "Chiamparino Presidente", alla lista provinciale di Cuneo "PD - Chiamparino Presidente" e alla lista provinciale di Torino "Chiamparino per il Piemonte (Monviso)", in considerazione del mancato superamento della prova di resistenza;
b) dichiara il ricorso ammissibile con riferimento alle censure dedotte con il terzo motivo nei confronti della lista provinciale di Torino "PD - Chiamparino Presidente" in considerazione del superamento, allo stato, della prova di resistenza, limitatamente alla possibilità di conseguire l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti nella sola parte relativa ai seggi assegnati alla predetta lista nella circoscrizione provinciale di Torino, con effetti da definire nell'ulteriore fase processuale;
c) per l'effetto, ai sensi dell'art. 77 c.p.a., ritenutane la rilevanza ai fini del giudicare, assegna alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta dalla data di comunicazione di avvenuto deposito delle motivazioni della presente decisione, per proporre querela di falso dinanzi al competente giudice civile, relativamente ai profili di falso denunciati con il terzo motivo di ricorso in relazione alla lista provinciale di Torino "PD - Chiamparino Presidente", nei sensi e nei limiti precisati in motivazione;
d) rinvia all'udienza pubblica del 29 ottobre 2015 per la verifica dell'effettiva proposizione della querela di falso nel termine assegnato e per la conseguente sospensione del giudizio;
e) riserva alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di lite;
f) manda alla Segreteria di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza alla Giunta Regionale e al Prefetto di Torino, per gli adempimenti di cui all'art. 130, comma 8, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.