Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione I
Sentenza 29 luglio 2015, n. 878

Presidente: Amoroso - Estensore: Mattei

FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 575/15) notificato in data 8 aprile 2015 e depositato il successivo 24 aprile, i sig. [omissis] hanno adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con il quale il prefetto di Treviso ha disposto l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero tra i ricorrenti predetti, trattandosi di matrimonio contratto [omissis].

A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno formulato le seguenti doglianze:

I. Eccesso di potere. Violazione di legge. Violazione del procedimento e del diritto di difesa. Violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 24 Cost.

L'avversato provvedimento prefettizio sarebbe illegittimo in conseguenza della mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della l. n. 241/1990.

II. Eccesso di potere. Violazione di legge. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 24 Cost.

Nel provvedimento impugnato non sarebbero state riportate le ragioni che hanno condotto all'annullamento della trascrizione del matrimonio dei ricorrenti.

III. Eccesso di potere. Incompetenza. Violazione di legge. Violazione dell'art. 453 c.c. Violazione dell'art. 95 del d.P.R. n. 396/2000. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 396/2000. Violazione del d.m. 5 aprile 2002.

Il provvedimento in questione risulterebbe viziato in ragione della dedotta insussistenza del potere prefettizio di annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile.

IV. Eccesso di potere. Sviamento di potere.

Da ultimo, detto provvedimento sarebbe illegittimo in ragione dell'asserita insussistenza in capo al prefetto, di poteri sostitutivi di sovra ordinazione sul sindaco quale ufficiale di Governo incaricato della tenuta dei registri dello stato civile.

L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza delle doglianze proposte.

All'udienza camerale del giorno 7 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione, avendo il Collegio riscontrato la presenza dei presupposti per la sua immediata definizione, stante l'integrità del contraddittorio, l'intervenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto del giudizio e l'assenza di osservazioni in senso contrario delle parti in causa.

DIRITTO

Con la presente impugnativa viene in contestazione la legittimità del provvedimento con il quale il prefetto di Treviso ha disposto l'annullamento della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra gli odierni ricorrenti [omissis].

In via pregiudiziale, è opportuno sottolineare che il ricorso in esame rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, essendo volto all'annullamento di un atto amministrativo prefettizio.

Ciò premesso, il ricorso appare infondato e deve, pertanto, essere respinto per le ragioni che di seguito si riportano.

Non può, infatti, essere condiviso l'assunto di parte ricorrente secondo cui nel quadro normativo vigente non sussisterebbero in capo al prefetto, quale organo territoriale del Governo, i contestati poteri di annullamento d'ufficio in via gerarchica e di intervento sostitutivo in relazione agli atti adottati dal sindaco quale incaricato ex lege della tenuta dei registri dello stato civile.

Osserva, invero, il Collegio, che la posizione di sovra-ordinazione statale nei confronti del sindaco quale ufficiale di Governo ed il conseguente potere d'annullamento d'ufficio, in via gerarchica, degli atti illegittimamente adottati in tal veste, trovano espresso riconoscimento normativo, nella disposizione di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 396/2000, a tenore del quale il sindaco, in qualità di esecutore della legge nazionale e non anche di rappresentante della comunità locale, è tenuto "ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno", istruzioni della cui corretta esecuzione è specificatamente incaricato il prefetto in quanto titolare del relativo potere di vigilanza (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. un., n. 21658 del 2009).

Sempre sotto il profilo normativo, la sussistenza del potere del prefetto di sostituirsi al sindaco in caso di mancato adempimento alle istruzioni impartite dal Ministro dell'Interno, trova puntuale riscontro nell'art. 54, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000, il quale, proprio in tema di tenuta dei registri dello stato civile, prevede espressamente, in caso di inerzia del sindaco, il potere d'intervento del prefetto "con proprio provvedimento".

Sotto l'aspetto teleologico, i poteri prefettizi in contestazione trovano la propria ratio nell'esigenza che le funzioni statali in materia di stato civile, ancorché conferite al sindaco secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 396/2000 e dall'art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, devono trovare uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, in quanto involgenti i diritti fondamentali dell'individuo, con riferimento ai quali appare imprescindibile l'esigenza di garantire la certezza e l'uniformità sia dei diritti stessi, sia delle posizioni giuridiche soggettive che da questi discendono nei rapporti tra privati, nonché tra quest'ultimi e le pubbliche amministrazioni.

Aderente a tale impostazione è anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale, proprio con riferimento all'unità di indirizzo e coordinamento delle funzioni statali attribuite al sindaco quale ufficiale di Governo, ha espressamente riconosciuto che spetta al prefetto "il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati dal sindaco che risultano essere illegittimi o che comunque minano la menzionata unità di indirizzo" (in questi termini, C.d.S., Sez. V, 19 giugno 2008, n. 3076).

Nel descritto ambito normativo e giurisprudenziale va quindi collocato l'art. 95 del d.P.R. n. 396/2000, a tenore del quale "Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento", dovendosi detta disposizione interpretare nel senso che essa abbia quale punto di riferimento il singolo individuo che chiede la rettificazione di un atto di stato civile che lo riguardi, e non anche il Ministro dell'Interno, ovvero il prefetto, nell'atto di rimuovere l'illegittima trascrizione di una tipologia di matrimonio allo stato non riconosciuto dall'ordinamento giuridico, a fronte, peraltro, del rifiuto espresso da parte del sindaco in questione di procedere in tal senso.

In definitiva, il preminente l'interesse pubblico sotteso alla regolare ed uniforme tenuta dei registri di stato civile su tutto il territorio nazionale è tutelato, sotto il profilo normativo, dal potere di annullamento d'ufficio in via gerarchica sotteso alla funzione di indirizzo e di vigilanza spettante al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 396/2000, nonché dal potere di intervento sostitutivo ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, attivabile in caso di ingiustificato inadempimento da parte del sindaco in veste di ufficiale di stato civile, alle prescrizioni contenute negli atti emanati dal Ministero predetto e dal prefetto.

A medesime conclusioni, deve giungersi con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 453 c.c., a tenore del quale "nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è disposta dall'autorità giudiziaria", riguardando invero detta disposizione le ipotesi di annotazioni in calce a quelle correttamente eseguite, quali, ad esempio, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la rettificazione dell'attribuzione del sesso, e non anche quelle conseguenti all'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di una trascrizione disposta in aperto contrasto con i dettami dell'ordinamento giuridico; trascrizione che, nel caso di specie, è stata effettuata al solo fine di introdurre surrettiziamente una tipologia di matrimonio allo stato non prevista dalla legge e che potrebbe peraltro ingenerare un falso affidamento nei confronti degli stessi ricorrenti, non potendo costoro beneficiare, stante l'inefficacia di tale atto per lo Stato italiano, di nessuno dei vantaggi che la legge riconosce invece al matrimonio celebrato tra persone di sesso diverso (quali, ad esempio, il diritto di succedere ab intestato o il diritto alla pensione di reversibilità, entrambi spettanti al coniuge superstite).

È quindi evidente che nell'attuale assetto giuridico, la materia dello stato civile è regolamentata da disposizioni provenienti da diversi atti normativi, ciascuno dei quali ne disciplina il funzionamento a seconda delle specifiche attività compiute e dei soggetti legittimati, ognuno nell'ambito di propria competenza, ad intervenire in relazione ad esse.

Discende da quanto rilevato, l'infondatezza sia dei motivi di ricorso con i quali si contesta la sussistenza dei poteri prefettizi di annullamento d'ufficio e di intervento sostitutivo nei confronti degli atti adottati dal sindaco in veste di ufficiale di Governo, sia delle restanti doglianze con le quali si lamenta, rispettivamente, la mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, la carenza di motivazione del provvedimento avversato e la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., atteso che il provvedimento in questione non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo (di annullamento) diverso da quello in concreto adottato, come peraltro risulta ex actis dall'esaustiva motivazione riportata nelle premesse dello stesso, nella parte in cui pone in evidenza "il preminente interesse pubblico di garantire che la funzione fondamentale dello Stato Civile sia esercitata in maniera uniforme, in coerenza con il quadro normativo vigente, a salvaguardia dell'unitarietà dell'ordinamento a livello nazionale, nonché l'esigenza di evitare un grave nocumento alla certezza del diritto e delle posizioni giuridiche soggettive (...)".

Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Tenuto conto dell'evidente peculiarità della fattispecie controversa, si rinvengono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese ed onorari del giudizio integralmente compensati.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria del Tribunale di procedere all'oscuramento dei dati identificativi dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.