Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 14 agosto 2015, n. 3938

Presidente: Patroni Griffi - Estensore: Contessa

FATTO

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) riferiscono che con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio e recante il n. 5175/2014 la professoressa F.C., premesso di essere una professoressa associata e di aver partecipato senza successo alla procedura valutativa per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il S.S.D. 10 F/1 "Letteratura italiana", aveva impugnato gli esiti negativi della valutazione espressa nei suoi confronti.

Con la sentenza in epigrafe (resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.) il T.A.R. ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati ritenendo in particolare irragionevole lo specifico criterio valutativo di cui si era dotata la Commissione, la quale aveva preteso, per il conseguimento dell'A.S.N., il possesso di almeno due opere monografiche.

Per quanto riguarda, poi, la posizione della professoressa C., i primi Giudici hanno ritenuto che «a fronte della produzione documentale della ricorrente, risulta contraddittorio, o comunque non ben chiarito nel giudizio della commissione né dalla difesa in giudizio dell'amministrazione resistente, l'inquadramento del volume "L'Arte della conversazione" nella categoria delle "curatele" e non in quella dei "commenti scientifici"».

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca il quale ne ha chiesto la riforma articolando un unico motivo.

In primo luogo si lamenta la decisione dei primi Giudici di demandare la nuova valutazione della produzione scientifica e dei titoli della professoressa C. a una Commissione diversamente composta.

Sotto tale aspetto la sentenza in questione, oltre a disattendere un consolidato orientamento cautelare di questo Giudice di appello, risulterebbe violativa del pertinente quadro normativo di riferimento (in particolare, del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 - "Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240").

Nel merito, i primi Giudici avrebbero erroneamente ritenuto l'irragionevolezza del criterio valutativo (di cui la Commissione si era dotata nel corso della seduta dell'8 gennaio 2013) secondo cui, ai fini dell'attribuzione dell'A.S.N., era necessario che il candidato fosse in possesso di almeno due opere monografiche (o assimilate).

Al riguardo, i primi Giudici avrebbero omesso di considerare:

- che la Commissione aveva adeguatamente motivato in ordine alla scelta di introdurre un siffatto criterio valutativo (il quale, peraltro, non aveva carattere esclusivo, dato che la sua operatività si accompagnava con quella di numerosi altri criteri);

- che, in particolare, la Commissione aveva adeguatamente motivato la propria scelta, chiarendo che nell'ambito del S.S.D. 10/F1, "per unanime consenso e consolidata tradizione", la valutazione relativa al numero delle monografie prodotte da ciascun candidato assume un rilievo del tutto preminente.

Sempre nel merito, il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse stato adeguatamente chiarito l'inquadramento del volume "l'Arte della conversazione" nella categoria delle "curatele" e non in quella dei "commenti scientifici" (o monografie).

Al contrario, dalla documentazione in atti emergerebbero con evidenza le ragioni per cui quell'opera era stata correttamente ascritta alla categoria delle "curatele".

Inoltre, del tutto correttamente la Commissione avrebbe valutato come unica opera il contributo a stampa contrassegnato dall'ISBN 978-88-240-1980-4 (un contributo di cui l'appellata avrebbe chiesto, di fatto, una duplice valutazione).

Si è costituita in giudizio la professoressa C. la quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

Alla camera di consiglio del 26 maggio 2015 il Collegio ha avvertito le parti circa la possibilità che il ricorso fosse deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in poi: "il Ministero appellante" o "il MIUR") e dall'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto il ricorso proposto da una professoressa associata (la quale aveva partecipato al concorso unico nazionale per l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia - SSD 10 F/1 "Letteratura italiana" - ed era stata dichiarata "non idonea") e, per l'effetto, è stato ordinato di ri-valutare la sua posizione (ma con diversa Commissione esaminatrice).

2. Il ricorso, che può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, è meritevole di accoglimento.

3. In primo luogo il Collegio osserva che si possa prescindere, ai fini del decidere, dall'esame dei motivi di ricorso con cui si è lamentata l'incongruità della scelta di demandare la ripetizione delle operazioni valutative a una Commissione diversamente composta.

Ciò in quanto - per le ragioni che fra breve si esporranno - gli atti impugnati in primo grado resistono alle censure mosse dall'odierna appellata.

Pertanto, non si pone in assoluto la problematica relativa alla ripetizione delle operazioni valutative, che non dovranno infatti essere ripetute da alcuna Commissione.

4. Con il primo argomento dell'appello il MIUR lamenta che erroneamente i primi Giudici abbiano affermato l'irragionevolezza della specifico criterio di valutazione di cui la Commissione si era dotata nella seduta dell'8 gennaio 2013 (si tratta del criterio secondo cui, ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, era necessario che il candidato fosse in possesso di almeno due opere monografiche o assimilate).

4.1. L'argomento è meritevole di accoglimento.

Va premesso al riguardo che la possibilità per le Commissioni di dotarsi di siffatti criteri e parametri più restrittivi rispetto a quelli di cui al d.m. 7 giugno 2012, n. 76 ("Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222") viene espressamente contemplata dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto n. 76. Ai sensi della disposizione in esame, infatti, è espressamente riconosciuta la possibilità per le Commissioni di predeterminare "ulteriori criteri e parametri più selettivi" - e quindi anche a carattere escludente - "ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli", purché la ponderazione di tali criteri e parametri sia "equilibrata e motivata".

Si tratta, del resto, della coerente individuazione di quei "criteri e parametri differenziati" di valutazione che sono previsti in generale dall'art. 16, comma 3, lett. a) della l. 30 dicembre 2010, n. 240 e, in via mediata, dall'art. 4, comma 1, del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222.

Tanto premesso in via generale, il Collegio osserva che risulta certamente "equilibrata e motivata" la scelta adottata dalla Commissione nella seduta dell'8 gennaio 2013 di imporre ai candidati all'abilitazione scientifica per la prima fascia dell'insegnamento universitario un minimo di due monografie.

Si tratta di un requisito congruo e certamente non eccedentario se parametrato all'importanza e alla rilevanza dell'abilitazione cui i candidati aspiravano.

Del resto, non si trattava di un criterio di per sé esclusivo (i.e.: di un criterio di per sé idoneo ad affermare la maturità scientifica del candidato), essendo lo stesso destinato ad operare in modo combinato con un numero apprezzabile di ulteriori elementi e criteri.

Al riguardo la Commissione ha rappresentato (in modo congruo e scevro da profili di abnormità) che "per unanime consenso e consolidata tradizione, la comunità scientifica ritiene che, in questo tipo di studi, la maturità di un candidato sia valutabile in base alla produzione di articoli pubblicati in riviste scientifiche, ma soprattutto in base alla produzione di monografie organiche (...) la Commissione ritiene necessario, per esprimere un giudizio di piena maturità scientifica, che tra le pubblicazione presentate dai candidati, ne figurino almeno due di questo secondo tipo".

4.2. Per quanto riguarda, poi, il merito delle operazioni valutative, il Collegio osserva che del tutto correttamente la Commissione ha valutato per una sola volta il contributo a stampa caratterizzato dall'ISBN 978-88-240-1980-4.

In particolare, è stata correttamente disattesa la richiesta dell'odierna appellata la quale aveva chiesto che tale contributo fosse valutato:

- una prima volta quale opera collettanea (C.F. (a cura di), "L'Arte della conversazione nelle corti del rinascimento", 2003);

- e una seconda volta quale parte di opera collettanea (C.F., "Lessico della Corte", in: C.F. (a cura di), "L'Arte della conversazione nelle corti del rinascimento", 2003).

In disparte il fatto che - per ammissione della stessa appellata - i due contributi erano caratterizzati da un unico codice ISBN (il che di per sé depone in modo insuperabile nel senso dell'identità del contributo medesimo), evidenti ragioni di continenza logica impediscono di valutare in favore del curatore di un'opera collettanea l'opera medesima e le singole parti di essa eventualmente predisposte dal curatore.

Laddove si ammettesse una siffatta possibilità, si darebbe evidentemente adito a possibili comportamenti di carattere opportunistico, surrettiziamente finalizzati alla duplice valutazione di contributi di contenuto evidentemente unitario.

Del resto, il modus operandi seguito dalla Commissione nel caso in esame risulta compatibile con il Documento di accompagnamento predisposto dall'ANVUR, il quale (al fine del calcolo delle mediane per i settori non bibliometrici) ha espressamente escluso la computabilità delle curatele come libri, mantenendo tuttavia nel calcolo del secondo indicatore i singoli capitoli riferibili all'Autore (il che è in effetti avvenuto nel caso in esame).

5. Per le ragioni dinanzi esposte l'appello in epigrafe deve essere accolto e di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, deve essere disposta la reiezione del primo ricorso.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.