Corte di cassazione
Sezione VI civile
Sentenza 16 settembre 2015, n. 18202
Presidente: Petitti - Estensore: Petitti
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Trento in data 8 novembre 2013, S.G. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel 1997, definito con sentenza della Corte di cassazione depositata il 27 giugno 2011;
che il consigliere delegato rigettava la domanda ritenendo che la stessa fosse stata proposta quando il termine di sei mesi decorrente dalla definizione del giudizio presupposto con sentenza passata in giudicato era ormai decorso, mentre era irrilevante l'avvenuta proposizione del ricorso per revocazione;
che avverso tale decreto la S. proponeva opposizione;
che la Corte d'appello, in composizione collegiale, dichiarava inammissibile il ricorso rilevando che lo stesso era stato notificato unicamente alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sicché si era in presenza di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria;
che per la cassazione di questo decreto S.G. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo;
che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce "erronea e falsa applicazione di legge", sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la Corte europea dei diritti dell'uomo sia un soggetto che nulla ha a che fare con la materia di causa, sicché la notificazione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla e se ne sarebbe dovuta disporre la rinnovazione;
che sotto altro profilo la ricorrente osserva che, ai fini della introduzione della domanda, dovrebbe aversi riguardo solo al deposito del ricorso (nella specie effettuato tempestivamente) e che le vicende successive a tale adempimento non inciderebbero sulla ammissibilità della domanda, anche perché nel decreto di fissazione dell'udienza non era contenuta alcuna indicazione in ordine alla individuazione del destinatario della notificazione, alla quale, peraltro, avrebbe dovuto provvedere la cancelleria;
che il ricorso è fondato;
che coglie nel segno la censura secondo cui la proposizione dell'opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 si perfeziona con il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte d'appello che ha emesso il decreto oggetto di opposizione;
che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 5700 del 2014, hanno affermato il seguente principio di diritto: «in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica»;
che tale principio è stato affermato con riferimento alla l. n. 89 del 2001 nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012;
che, ad avviso del Collegio, nulla osta a che il medesimo principio valga ora con riferimento alla proposizione della opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001;
che ai sensi di tale disposizione, «contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione» (comma 1) e «l'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile» (comma 2);
che dalle richiamate disposizioni si desume che il termine per la presentazione della opposizione è quello di trenta giorni; termine che deve ritenersi osservato con il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte d'appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto oggetto dell'opposizione;
che una volta che l'opponente abbia adempiuto a tale onere il termine per la notificazione del ricorso assegnato dal giudice non può assumere carattere perentorio, atteso che, così come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, pur non potendosi dubitare che il legislatore possa condizionare l'esercizio di atti di difesa giudiziale al rispetto di termini, anche a pena di improcedibilità o di inammissibilità, deve ritenersi che, «in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, non è lecito presumere che una tale conseguenza sia prevista implicitamente in situazioni nelle quali non risulti, al contempo, garantito alla parte onerata del rispetto del termine la tempestiva conoscenza del momento dal quale esso prende a decorrere»;
che, prosegue la citata sentenza, a differenza del rito del lavoro, nel quale «il contrappeso della improcedibilità (...) è rappresentato dall'obbligo di comunicazione dell'avviso di deposito del decreto di fissazione dell'udienza», nei procedimenti camerali «non è previsto un onere di comunicazione al difensore del ricorrente, a cura della cancelleria, della data di fissazione della udienza: il giudice è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporre la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso»;
che la medesima situazione si verifica anche nel nuovo rito previsto dalla l. n. 89 del 2001, giacché anche l'opposizione ex art. 5-ter dà luogo a un procedimento camerale e non è prevista la comunicazione all'opponente del deposito del decreto di fissazione dell'udienza che, come nel caso di specie, può essere emesso a distanza di mesi dalla data del deposito dell'opposizione;
che, dunque, anche per il giudizio di opposizione ex art. 5-ter, deve ritenersi che, in applicazione analogica del regime di sanatoria delle nullità (artt. 164 e 291 c.p.c.), già esistente nel sistema, siccome dettato con riferimento al processo di cognizione, «la comparizione di entrambe le parti avrà un effetto sanante del vizio di omessa o inesistente notifica, mentre il giudice potrà, in difetto di spontanea costituzione del resistente all'udienza fissata nel decreto e di comparizione del solo ricorrente, procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso»;
che, nella specie, la notificazione effettuata dalla ricorrente al Ministero della giustizia, correttamente evocato come destinatario della opposizione, non presso l'Avvocatura distrettuale ma presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, essendo stata l'opposizione tempestivamente depositata, non precludeva la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione al soggetto nei cui confronti l'opposizione era stata proposta;
che la decisione impugnata è errata in quanto, ritenendo inesistente la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ha finito con l'attribuire alla notificazione una connotazione di perentorietà che non è prevista dalla legge, che limita invece la perentorietà al termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso mediante deposito nella cancelleria del giudice cui appartiene quello che ha emesso il decreto opposto;
che il deposito, una volta effettuato, comporta lo svolgimento del giudizio nelle forme del rito camerale, sicché il presidente della Corte territoriale (o il consigliere da lui delegato) dovrà fissare la data della trattazione del ricorso in opposizione in camera di consiglio e il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;
che, in questa fase, deve escludersi il carattere perentorio del termine per la notificazione fissato con il decreto presidenziale, sicché, anche nel caso in cui la notificazione sia inesistente, il collegio dinnanzi al quale la causa è chiamata, constatata la mancata comparizione della controparte, in ipotesi per la inesistenza della notificazione, dovrà concedere all'opponente un nuovo termine, questo sì perentorio, per rinnovare la notificazione;
che, in conclusione, il ricorso va accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Trento, la quale, in diversa composizione, si atterrà al seguente principio di diritto: «in materia di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, una volta che l'opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 sia stata tempestivamente depositata nella cancelleria della Corte d'appello, la successiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ove inesistente o semplicemente nulla, non dà luogo alla inammissibilità della opposizione, non essendo tale conseguenza prevista espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa, inesistente o ritardata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica»;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione.