Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 28 settembre 2015, n. 19142
Presidente: Roselli - Estensore: Roselli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 luglio 2014 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da Gregorio T. contro il Consorzio di bonifica ionico-catanzarese, onde ottenere la dichiarazione d'illegittimità di un licenziamento intimatogli il 10 luglio 2012 per giustificato motivo oggettivo, consistente nella chiusura del cantiere sulla diga del fiume Melito, a cui egli era addetto come operaio, e nella conseguente soppressione dei posti di lavoro per mancanza dei contratti d'appalto.
La Corte negava che una sentenza del 16 maggio 2012, con cui il Tribunale aveva convertito il contratto di lavoro a termine del T. in contratto a tempo indeterminato, potesse ostare al licenziamento per motivo oggettivo. Questo motivo era stato provato, anche perché nell'organigramma dell'impresa non risultavano posti vacanti; né il ricorrente aveva allegato alcunché in ordine ad una sua possibilità di reimpiego in mansioni inferiori. Anteriori al licenziamento erano le assunzioni di nuovi lavoratori, le quali non potevano perciò dimostrare l'inesistenza del sopravvenuto motivo di licenziamento.
La Corte escludeva infine il motivo ritorsivo, dedotto dal lavoratore con l'opposizione di cui all'art. 1, comma 51, l. 28 giugno 2012, n. 92.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il T. Il Consorzio non si è costituito. Memoria del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso il ricorrente parla nella rubrica di omessa o insufficiente motivazione circa fatti decisivi per il giudizio, ma nel testo prospetta anche violazione dei principi di buona fede e di correttezza nel rapporto di lavoro, dimostrata da prove documentali ignorate dalla Corte d'appello e concernenti il mantenimento in servizio, con trasferimento, di lavoratori assunti per la costruzione della diga sul fiume Melito, ciò che dimostrerebbe l'assenza del motivo oggettivo del licenziamento, asseritamente giustificato dalla ultimazione di quella costruzione.
La Corte di merito avrebbe inoltre individuato erroneamente la data di assunzione di un collega del ricorrente nonché il fatto che altri lavoratori sarebbero stati sottoposti a licenziamento collettivo.
Infine la sentenza impugnata ha, secondo il ricorrente, escluso il reale motivo del licenziamento, che era consistito nella volontà di ritorsione contro denunce di irregolarità aziendali all'Ispettorato del lavoro ed alla Guardia di finanza. Il ricorrente indica la data di queste denunce all'agosto/settembre 2010, posteriori al licenziamento del 2 luglio 2010, mentre in realtà il licenziamento in questione era stato pacificamente intimato nel luglio 2012. Col secondo motivo il medesimo denuncia la violazione dell'art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368 del 2001, per non avere la Corte d'appello considerato che i lavoratori a tempo determinato hanno diritto, una volta scaduto il termine, alla precedenza nelle nuove assunzioni.
Nessuno dei motivi è fondato.
Il primo di essi è inammissibile per genericità ossia perché il ricorrente non indica né la data né la ragione del trasferimento dei suoi colleghi e quindi il possibile nesso con la cessazione dei lavori sulla diga.
Inammissibile per la stessa ragione è il riferimento alla data di assunzione di altro collega, che il ricorrente non dice neppure essere stato mantenuto in servizio. Parimenti inammissibile per genericità è il riferimento ad un licenziamento collettivo di altri lavoratori.
Quanto al reale motivo ritorsivo del licenziamento per cui è causa, la deduzione fu formulata, come si legge sia nella sentenza impugnata sia nella pag. 13 del ricorso per cassazione, soltanto in sede di opposizione all'ordinanza di cui all'art. 1, comma 49, l. 28 giugno 2012, n. 92, ossia non nel ricorso introduttivo del processo, e così dette luogo ad un'inammissibile mutatio libelli. Anche nel rito di cui alla legge ult. cit., come nel rito generale del lavoro, mentre è consentita, previa autorizzazione del giudice, la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è ammissibile la domanda nuova per mutamento della causa petendi, ossia per introduzione di un tema dell'indagine di fatto completamente diverso (Cass. 8 ottobre 2007, n. 21017, 11 luglio 2005, n. 14496).
Infine l'art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001 è invocato a sproposito. Esso riguarda i lavoratori con rapporto temporaneo, i quali, una volta scaduto il termine, hanno la precedenza nelle riassunzioni; il rapporto ora in questione era invece, e pacificamente, a tempo indeterminato.
Rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede.
Il ricorrente fruisce del gratuito patrocinio, onde non sussistono i presupposti per [sic! - n.d.r.]
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Non sussistono i presupposti.