Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione II
Sentenza 8 gennaio 2016, n. 4

Presidente: Pupilella - Estensore: Morbelli

FATTO

Con ricorso notificato il 4 febbraio 2014 al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze e depositato il successivo 17 febbraio 2014 i ricorrenti tutti appartenenti al ruolo degli ispettori della polizia di Stato che hanno rivestito dal 1° gennaio 2002 l'incarico di comandanti di uffici territoriali della polizia ferroviaria, hanno formulato la domanda in epigrafe.

In fatto i ricorrenti hanno esposto quanto segue:

A seguito dell'accordo sindacale per il biennio economico 2002-2003 e recepito con il d.P.R. 164/2002 è stata riconosciuta l'indennità di comando riservata, per l'innanzi, esclusivamente ai titolari di comando di unità navali. Peraltro l'art. 13, comma 3, d.P.R. 164/2002 di recepimento del predetto accordo sindacale, rimetteva l'individuazione dei titolari di comando alle determinazione delle singole amministrazioni, per i ricorrenti Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economica e delle finanze. L'amministrazione, tuttavia, tardava ad individuare i titolari delle posizioni di comando tanto da indurre gli attuali ricorrenti a notificare in data 6 novembre 2013 diffida e messa in mora con cui si chiedeva l'adozione della determinazione. Il Ministero dell'interno, tuttavia, rispondeva con nota 28 novembre 2013 che, non essendo stato perfezionato il decreto interministeriale di individuazione dei titolari delle posizioni di comando, non era possibile individuare i beneficiari dell'indennità in questione.

Avverso tale inerzia è stato esperito il presente ricorso.

Il presente gravame è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 3 e 97 Cost. violazione dell'art. 2 l. 241/1990, violazione dell'art. 13, comma 3, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, eccesso di potere contraddittorietà;

2) violazione dell'art. 28 Cost. e dell'art. 2-bis l. 241/1990 responsabilità dell'amministrazione e conseguente obbligo di risarcimento del danno.

I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Veniva formulata altresì domanda risarcitoria.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione dell'interno.

All'udienza pubblica del 2 dicembre 2015 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti hanno agito per ottenere l'attribuzione dell'indennità di comando navale riconosciuta anche ai titolari di incarichi di comando diversi da quelli navali dall'art. 13, comma 3, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

La norma in questione stabilisce: "Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze".

In via preliminare occorre evidenziare come il decreto interministeriale previsto dall'art. 13, comma 3, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 sia stato emanato in data 10 luglio 2015 con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.

Residua, tuttavia, l'interesse ad ottenere il risarcimento del danno.

I ricorrenti quantificano l'ammontare del risarcimento nella misura dell'indennità che sarebbe loro spettata se la stessa fosse stata corrisposta dal 1° gennaio 2002 data di decorrenza del biennio disciplinato dall'accordo sindacale poi recepito del d.P.R. 164/2002.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Deve, infatti, rilevarsi come la norma non stabilisse alcun termine per l'emanazione del decreto interministeriale di individuazione delle posizioni di comando e ciò verosimilmente per la difficoltà di individuare le posizioni organizzative di comando che potessero essere equiparate a quelle di comando navale.

In assenza di una specifica previsione normativa che individui un termine finale di adozione del decreto occorre utilizzare le normali categorie del danno da ritardo.

A tal riguardo la giurisprudenza ha evidenziato che il risarcimento dei danni per il ritardo dell'amministrazione nell'adozione di un provvedimento dovuto può essere richiesto esclusivamente nelle ipotesi in cui sia stato previamente accertato e dichiarato dal Giudice il silenzio inadempimento dell'amministrazione (TAR Sicilia, Palermo, III, 5 giugno 2015, n. 1316). È stato altresì affermato che in tema di presupposti per il risarcimento del danno da ritardo, al fine del necessario accertamento della colposità dell'inerzia la cui dimostrazione incombe sul danneggiato, non è sufficiente la sola violazione del termine massimo di durata del procedimento amministrativo, poiché tale violazione di per sé non dimostra l'imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità della fattispecie o il sopraggiungere di evenienze non imputabili all'amministrazione escludere la sussistenza della colpa. Il comportamento dell'Amministrazione, inoltre, deve essere valutato unitamente alla condotta dell'istante, il quale riveste il ruolo di parte essenziale e attiva del procedimento e in tale veste dispone di poteri idonei a incidere sulla tempistica e sull'esito del procedimento stesso, attraverso il ricorso ai rimedi amministrativi e giustiziali riconosciutigli dall'ordinamento giuridico, tra cui il rito del silenzio che deve essere attivato con tempestività rilevando altrimenti, ai fini dell'art. 1227 c.c. (art. 30 c.p.a.) in ordine all'accertamento della spettanza del risarcimento nonché alla quantificazione del danno risarcibile (TAR Sicilia, Palermo, II, 26 maggio 2015, n. 1243).

In sostanza la previsione di cui all'art. 30 c.p.a. deve ritenersi valevole anche per la responsabilità da ritardo della pubblica amministrazione.

Ne consegue che per ottenere il risarcimento del danno da ritardo occorre una iniziativa del danneggiato volata a fare risaltare l'inerzia dell'amministrazione. Tale ordine di idee è conforme ai principi solidaristici che informano l'ordinamento e che impongono di attivarsi nel limite di un apprezzabile sacrificio al fine di evitare che la situazione produttiva del danno si aggravi con il passare del tempo. Detto in altre parole non è lecito che l'asserito danneggiato rimanga inerte per poi giovarsi dell'inerzia della p.a. a fini risarcitori.

Occorre, invece, affinché il danno possa essere risarcibile un'iniziativa del danneggiato che metta in mora l'amministrazione e ciò soprattutto quando come nel caso di specie fa difetto una espressa previsione di un termine finale.

Ne consegue che, trasponendo tali principi al caso di specie, il danno deve ritenersi risarcibile soltanto dal momento della notifica all'amministrazione della messa in mora da parte dei ricorrenti, notifica avvenuta in data 6 novembre 2013.

L'ammontare del risarcimento pertanto dovrà essere commisurato per ciascun ricorrente all'ammontare dell'indennità di comando per la durata dell'incarico di comando rivestito dalla data del 6 novembre 2013 (potendo taluno dei ricorrenti vantare un periodo di comando di durata inferiore) al momento della corresponsione della stessa, oltre agli interessi legali.

La spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto condanna l'amministrazione dell'interno al pagamento a titolo di risarcimento del danno da ritardo della somma corrispondente all'ammontare dell'indennità di comando per la durata dell'incarico di comando effettivamente esercitato dalla data del 6 novembre 2013 oltre ad interessi legali.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 4000,00 (quattromila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.