Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 25 gennaio 2016, n. 228

Presidente: Maruotti - Estensore: Lotti

1. Con la sentenza impugnata, il TAR per la Calabria, Sede di Catanzaro, ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sul ricorso n. 996 del 2015, proposto contro l'atto del Presidente della giunta regionale n. 42 del 7 aprile 2015, che ha disposto la revoca dell'incarico del commissario straordinario della Azienda Calabria lavoro e fondazione Fied, con nomina di un nuovo commissario.

2. Con l'appello in esame, l'originario ricorrente ha chiesto che, in riforma della sentenza appellata, sia dichiarata la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

3. Ritiene la Sezione che l'appello va dichiarato irricevibile, per tardività del suo deposito.

Come già rilevato dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. V, 31 dicembre 2014, n. 6452), la disciplina dei termini per la notificazione dell'appello avverso i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione deriva dal combinato disposto degli artt. 87, comma 3, 92, comma 3, e 105, comma 2, c.p.a. in base ai quali, in tal caso, il termine per la notificazione di tale gravame e quello per il successivo deposito sono dimezzati rispetto a quelli ordinari.

L'art. 87, comma 3, c.p.a. stabilisce, infatti, che per i procedimenti in camera di consiglio «tutti i termini processuali sono dimezzati» rispetto a quelli del giudizio ordinario, tranne «quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti».

L'art. 105, comma 2, a sua volta, dispone che «Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3».

Da tali disposizioni si desume che - quando sia stato proposto un appello avverso una sentenza declinatoria della giurisdizione amministrativa - il termine per il suo deposito è dimidiato rispetto a quello ordinario di 30 giorni.

Il richiamo operato dall'art. 105, comma 2, al «procedimento in camera di consiglio» riguarda anche:

- i relativi termini, che costituiscono parte integrante del relativo rito: d'altra parte, il medesimo richiamo riguarda anche il comma 3 dell'art. 87, che dispone la regola del dimezzamento dei termini ordinari;

- il giudizio di secondo grado, poiché il comma 3 si riferisce espressamente a «tutti i termini processuali», senza limitazioni (in coerenza con l'art. 38 del c.p.a., per il quale le disposizioni del libro secondo, e dunque anche l'art. 87, si applicano anche ai giudizi di impugnazione).

4. Nel caso di specie, il ricorso in appello è stato depositato oltre il termine di quindici giorni sopra indicato, sicché va dichiarato irricevibile.

Le spese del presente grado di giudizio possono esser compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8933 del 2015, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.