Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 7 marzo 2016, n. 916
Presidente: Caringella - Estensore: Buricelli
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
ritenuto che sussistano i presupposti per decidere con sentenza in forma semplificata e con motivazione abbreviata;
rilevato che in base al combinato disposto di cui agli artt. 60 e 74 del c.p.a. la motivazione della sentenza in forma semplificata può consistere anche in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo;
richiamato quanto esposto dalle parti;
considerato che l'appello è fondato e va accolto con riferimento al primo motivo, con il quale sono state dedotte la violazione degli artt. 54 e 73 del c.p.a., la lesione del diritto di difesa e la violazione del principio del contraddittorio, in relazione alla costituzione in giudizio del Comune resistente avvenuta solo tre giorni prima della data fissata per l'udienza di merito e alla mancata assegnazione ai ricorrenti di un termine a difesa adeguato, e che la sentenza impugnata va riformata e la causa rimessa dinanzi al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, del c.p.a. affinché il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione staccata di Latina si pronunci sulla controversia assicurando il pieno rispetto del contraddittorio, previa riassunzione del processo con le modalità e nei termini stabiliti dal c.p.a. Come infatti è stato rilevato in modo condivisibile dagli appellanti:
- le parti possono produrre documenti e depositare memorie rispettivamente fino a 40 e a 30 giorni liberi prima dell'udienza (art. 73, comma 1, c.p.a.);
- detti termini sono perentori (C.d.S., sez. III, n. 1335 del 2015), fatta salva la facoltà del Collegio di autorizzare la presentazione tardiva di memorie e di documenti quando il rispetto del termine di legge risulti estremamente difficile e assicurando comunque il pieno rispetto del contraddittorio (cfr. art. 54 c.p.a.);
- nel caso in esame il principio del contraddittorio non risulta essere stato osservato in modo pieno;
- e invero, fissata l'udienza di merito per il 19 marzo 2015, il Comune resistente, al quale i secondi motivi aggiunti erano stati notificati il 20 gennaio 2015, si è costituito mediante la produzione di una memoria e di numerosi documenti soltanto il 16 marzo 2015 e se, come rimarca l'Amministrazione appellata, in base al combinato disposto di cui agli artt. 43 e 46 del c.p.a. la parte intimata può costituirsi in giudizio, presentare memorie e produrre documenti entro 60 giorni dal perfezionamento nei propri confronti del ricorso o dei motivi aggiunti (e nella specie il 16 marzo cadeva il cinquattottesimo giorno dopo l'eseguita notificazione), rimane il fatto che non risultano rispettati i termini di cui all'art. 73, comma 1, del c.p.a. e che detta inosservanza risulta essere stata fatta constare a verbale dai ricorrenti e odierni appellanti con la dichiarazione specifica che segue: "il difensore di parte ricorrente dichiara di opporsi al deposito tardivo di memorie e documenti depositati dal Comune";
- il deposito della memoria e dei documenti risulta peraltro essere stato assentito e da un raffronto tra le produzioni comunali e la motivazione assunta dal collegio di primo grado a base della reiezione dei secondi motivi (si veda la sentenza impugnata, dal p. 10. della motivazione) si evince che degli atti e dei documenti prodotti si è tenuto conto nella esposizione delle ragioni da porre a fondamento della decisione sfavorevole ai ricorrenti e odierni appellanti, senza che però risulti essere stato assegnato agli stessi un termine adeguato a difesa;
- la rilevata - e non contestata, dal Comune appellato - opposizione dei ricorrenti al deposito tardivo suddetto conteneva e comunque implicava, secondo logica, una richiesta di rinvio della causa (per un tempo tale da non incidere sulla ragionevole durata del processo), rinvio che, tuttavia, non risulta essere stato disposto (il ricorso è infatti passato in decisione all'udienza del 19 marzo 2015), dal che discende, assorbita ogni altra censura, l'accoglimento del primo motivo di gravame e, previa riforma della sentenza impugnata, il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, del c.p.a. affinché il Tar si pronunci nuovamente sul ricorso garantendo il pieno rispetto del contraddittorio, previa riassunzione del processo con le modalità e nei termini stabiliti dal c.p.a. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente decidendo sull'appello in epigrafe lo accoglie per la ragione ed entro i limiti specificati in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 1, c.p.a.
Condanna il Comune di Frosinone a rimborsare agli appellanti le spese e gli onorari di ambedue i gradi del giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di 2.000,00 euro (euro duemila/00), oltre a IVA e a CPA.