Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 10 marzo 2016, n. 142
Presidente: Amicuzzi - Estensore: Gizzi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, la Autolinee Onorati s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava, chiedendone l'annullamento, la determinazione n. 361 dell'8 settembre 2015, con cui il Comune di Montereale le ha revocato l'aggiudicazione provvisoria della gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di scuolabus alunni delle scuole materne, elementari e medie per il periodo 1° settembre 2015-30 giugno 2016 e l'ha aggiudicata in via definitiva a Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina e C. s.a.s., provvedendo all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all'ANAC.
Parte ricorrente deduceva, a fondamento del proprio gravame, che: il Comune di Montereale, con determinazione n. 36 del 14 luglio 2015, aveva indetto una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di scuolabus alunni delle scuole materne, elementari e medie per il periodo 1° settembre 2015-30 giugno 2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; il termine di presentazione delle offerte scadeva il 10 agosto 2015; avevano partecipato alla gara la società Autolinee Onorati s.r.l. e la società Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina e C. s.a.s.; il 31 agosto 2015 la Commissione di gara aveva aggiudicato, in via provvisoria, la gara a Autolinee Onorati s.r.l.; in esito alle verifiche disposte nei confronti dell'aggiudicataria provvisoria e della seconda classificata, la Stazione appaltante aveva riscontrato una irregolarità fiscale a carico della Autolinee Onorati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, stante la presenza di un debito accertato ed in fase di riscossione coattiva tramite Equitalia di Euro 82.720,01; la Stazione appaltante, con provvedimento n. 361 dell'8 settembre 2015, aveva pertanto disposto l'esclusione della Autolinee Onorati e l'aggiudicazione dell'appalto alla seconda classificata.
A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 78 del d.P.R. n. 207 del 2010, violazione del bando ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto la violazione fiscale riscontrata a suo carico non sarebbe stata definitiva. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione (il 4 agosto 2015), infatti, non era ancora decorso il termine di 60 giorni per impugnare la cartella esattoriale notificata alla società ricorrente. Peraltro, la Stazione appaltante ha chiesto chiarimenti alla società ricorrente in data 7 settembre 2015, adottando poi l'atto gravato il giorno immediatamente successivo. La società ricorrente, invece, in data 15 settembre 2015, proponeva ricorso giurisdizionale avverso l'atto tributario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Montereale, insistendo per l'infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 276 del 2015, il Tribunale rigettava la domanda cautelare, "in quanto, in data 11 novembre 2013, era stato notificato alla società ricorrente un avviso bonario relativo ad un'irregolarità tributaria per l'anno di imposta 2013, che non è stato impugnato né definito mediante pagamento".
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Oggetto di gravame è la determinazione n. 361 dell'8 settembre 2015, con cui il Comune di Montereale ha revocato l'aggiudicazione provvisoria della gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di scuolabus alunni delle scuole materne, elementari e medie per il periodo 1° settembre 2015-30 giugno 2016 alla società ricorrente e l'ha aggiudicata in via definitiva alla Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina e C. s.a.s., provvedendo all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all'ANAC.
Con un unico motivo di ricorso, la Autolinee Onorati s.r.l. ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostanzialmente lamentando la mancanza di definitività della violazione tributaria riscontrata a suo carico e non dichiarata.
Appare opportuno ricostruire la vicenda fattuale relativa alla procedura di gara in esame.
Alla società Autolinee Onorati s.r.l., dichiarata aggiudicataria provvisoria con determina n. 349 del 31 agosto 2015, era stato notificato, in data 11 novembre 2013, un avviso bonario, emesso a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2012, con cui l'Agenzia delle Entrate le comunicava un'irregolarità di euro 74.099,20 e la invitava al pagamento entro 30 giorni. Non avendo provveduto la società ricorrente a detto pagamento, l'Agenzia delle Entrate ha proceduto all'iscrizione a ruolo del debito tributario e alla successiva notifica della cartella di pagamento (cfr. documenti allegati alla memoria del Comune resistente).
La Stazione appaltante, ricevuto l'esito negativo della verifica della regolarità fiscale della Autolinee Onorati s.r.l., provvedeva a comunicarglielo via fax il 4 settembre 2015.
Successivamente, in data 7 settembre 2015, il Comune resistente chiedeva all'Agenzia delle Entrate un'altra verifica, che dava ugualmente esito negativo. A questo punto, in data 8 settembre 2015, adottava la determina di revoca dell'aggiudicazione provvisoria e di esclusione dalla gara impugnata con il ricorso introduttivo.
Solo successivamente a questo momento, ossia il 15 settembre 2015, la società ricorrente dava riscontro alle comunicazioni della Stazione appaltante, lamentando la non definitività della irregolarità fiscale riscontrata a suo carico e preannunciando ricorso giurisdizionale avverso la cartella di pagamento, che è stato poi presentato in data 16 settembre 2015.
Tanto premesso, ricorda il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, nelle gare indette per l'aggiudicazione di appalti con la P.A. l'accertamento della violazione degli obblighi tributari da parte dell'impresa partecipante non è sufficiente affinché operino le preclusioni previste dall'art. 38, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 163 del 2006, occorrendo, altresì, che tale accertamento sia divenuto definitivo per effetto della decorrenza del termine di impugnazione dell'atto stesso, senza che l'impresa abbia presentato ricorso, o di una pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito autorità di cosa giudicata (C.d.S., n. 262 del 2012; T.A.R. Lazio, Roma, n. 6072 del 2012; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 1924 del 2012; T.A.R. Campania, Salerno, n. 2288 del 2013).
Nel caso di specie, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la non definitività della violazione tributaria deriverebbe dal fatto che, al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e a quello dell'adozione dell'atto di esclusione, il termine di 60 giorni per impugnare la cartella esattoriale non era ancora scaduto. Detto termine, infatti, scadeva il 16 settembre 2015, data entro cui la Autolinee Onorati s.r.l. ha presentato ricorso giurisdizionale.
L'argomentazione difensiva non è condivisibile.
Ed infatti, ancorché sia vero che l'irregolarità tributaria di cui all'art. 38, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 163 del 2006 comporta l'esclusione a condizione che la violazione degli obblighi tributari sia accertata in via definitiva, deve rilevarsi come l'inserimento nei ruoli e l'emissione delle cartelle esattoriali siano operazioni della fase di riscossione, a monte delle quali si colloca l'accertamento del debito da parte dell'Amministrazione dotata di potere impositivo. Per evitare che tale accertamento diventi definitivo è necessaria impugnazione degli atti di contestazione o di accertamento che precedono le cartelle esattoriali e in seguito l'impugnazione delle cartelle stesse per vizi propri o in via derivata.
Se, insomma, la riscossione esattoriale ha ad oggetto pretese tributarie già consolidatesi a favore dell'Amministrazione finanziaria, le cartelle di pagamento sono impugnabili davanti alle Commissioni tributarie, potendo essere dedotti nei loro confronti soltanto vizi propri dell'iscrizione a ruolo.
Nel caso di specie, come si è detto, la notifica della cartella esattoriale è stata preceduta dalla emissione e dalla notifica dell'avviso bonario, con cui, previa comunicazione dell'irregolarità fiscale, la società è stata invitata al relativo pagamento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 546 del 1992, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili (Cass. n. 18642 del 2012).
Si osserva, infatti, che sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, "tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente" (Cass. n. 14373 del 2010; n. 25699 del 2009; Sez. un. 16293 del 2007).
Appare evidente, alla luce delle suindicate coordinate ermeneutiche, che - avendo ricevuto nel 2013 la Autolinee Onorati s.r.l. la notifica dell'avviso bonario e non avendo provveduto né al pagamento del debito tributario né alla sua impugnativa - la relativa irregolarità fiscale, peraltro non dichiarata, doveva considerarsi definitivamente accertata al momento della presentazione dell'offerta.
La proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la cartella esattoriale successivamente non solo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma anche all'aggiudicazione definitiva dell'appalto ad altro concorrente, pertanto, non vale ad escludere, ai fini della legittimità dell'atto gravato, il carattere definitivo della violazione fiscale accertata a carico della società ricorrente e non dichiarata.
Nessuna violazione neanche del comma 2-bis dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 è riscontrabile nel caso in esame, in cui la società ricorrente ha falsamente dichiarato l'esistenza di un requisito generale di partecipazione, in realtà mancante. Il soccorso istruttorio c.d. a pagamento, infatti, mira a colpire la dichiarazione incompleta e irregolare e non anche la situazione in cui il requisito di partecipazione manchi, come accaduto nel caso di specie. Comunque, la Stazione appaltante ha comunicato, con fax del 4 settembre 2015, l'esito negativo della verifica della regolarità fiscale alla società ricorrente, la quale ha risposto solamente dopo la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e l'esclusione.
3. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.