Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 21 marzo 2016, n. 1163
Presidente: Santoro - Estensore: Lopilato
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti hanno conseguito il diploma di scuola magistrale entro gli anni scolastici 2001-2002.
Il Consiglio di Stato, con parere dell'11 settembre 2013, n. 3813, reso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha chiaramente riconosciuto natura di titolo abilitante a tutti gli effetti al diploma magistrale conseguito entro il predetto anno scolastico.
Tale parere è stato poi recepito con la decisione di cui al d.P.R. 25 marzo 2014.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 16 aprile 2015, n. 1973, ha affermato che i soggetti in possesso di tale diploma hanno diritto ad esseri inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Tale sentenza ha, conseguentemente, annullato il decreto n. 235 del 2014 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Con il ricorso indicato in epigrafe i ricorrenti chiedono che il giudicato di cui alla predetta sentenza n. 1973 del 2015 venga esteso anche ad essi. In via subordinata, si chiede che la Sezione adotti tutti i provvedimenti idonei a garantire ai ricorrente l'effettività della tutela.
2.1. Si è costituita in giudizio l'amministrazione, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
3. La causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio del 10 marzo 2016.
4. Il ricorso è inammissibile.
Il giudizio di ottemperanza ha la finalità di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza resa all'esito del giudizio di cognizione. Il perimetro, soggettivo e oggettivo, del giudizio di ottemperanza non può essere più ampio di quello del giudizio di cognizione (si v. artt. 112 ss. c.p.a.). Il ricorso per ottemperanza non può, pertanto, essere proposto da soggetti che non sono stati parte del processo di cognizione e conseguentemente, avendo riguardo a quanto rileva in questa sede, non si può utilmente impiegare lo strumento dell'ottemperanza per ottenere una estensione soggettiva del giudicato.
Nella fattispecie in esame, il ricorso in esame è stato proposto al fine di ottenere l'estensione degli effetti dell'annullamento disposto con la citata sentenza n. 1973 del 2015 anche a soggetti diversi da coloro che hanno proposto l'impugnazione dell'atto ministeriale e che si trovano nella medesima situazione di quest'ultimi.
La mancanza di simmetria soggettiva tra le parti dei processi di cognizione ed esecuzione rende, per le ragioni indicate, inammissibile il ricorso (in questi termini, in relazione ad una fattispecie identica C.d.S., sez. VI, 24 novembre 2015, n. 5333).
Non può neanche trovare accoglimento la domanda proposta in via subordinata, in quanto la inammissibilità dell'azione esecutiva impedisce, in questa sede, qualunque pronuncia incidente sulla posizione di soggetti estranei al giudizio di cognizione.
5. Le spese della presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:
a) dichiara inammissibile il ricorso proposto con l'atto indicato in epigrafe;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.