Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 25 marzo 2016, n. 6022
Presidente: Amoroso - Estensore: Spirito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria della procura regionale relativa a vizi funzionali e strutturali dell'impianto di depurazione della laguna di Orbetello, nonché al mancato utilizzo di un impianto terziario connesso al depuratore medesimo, condannando, tra gli altri, Cesare B. (collaudatore dell'impianto) al pagamento di una somma di danaro in favore del Comune di Monte Argentario.
La condanna è stata confermata dalla sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, la quale ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile in ragione del fatto che il collaudatore di opera pubblica svolge la sua funzione nell'interesse dell'amministrazione committente, in forza non solo delle norme civilistiche sul contratto d'opera, ma soprattutto delle norme imperative che gli attribuiscono compiti strumentali all'interesse pubblico, diretti all'accertamento della corretta esecuzione dell'opera ed al risparmio di spese pubbliche non dovute; sicché, il collaudatore deve essere qualificato organo straordinario dell'amministrazione, oppure agente legato ad essa da un vero e proprio rapporto di servizio che radica la giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 52 r.d. n. 1214/1934.
Propone ricorso per cassazione il B. attraverso un solo motivo, con il quale, pur riconoscendo che la sentenza impugnata "è in piena linea con la nota evoluzione giurisprudenziale tendente a ricomprendere nella giurisdizione della Corte dei conti ogni giudizio di danno erariale..." (pag. 9 ricorso), sostiene il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, eccependo il contrasto di tale giurisprudenza con l'art. 1, comma 4, della l. n. 20 del 1994, che riserva il giudizio di responsabilità contabile ai soli amministratori e dipendenti pubblici; ne resterebbero, dunque, esclusi i soggetti estranei alla struttura organizzativa della P.A., quali quelli che si trovino ad operare nel quadro di un mero ed occasionale rapporto libero professionale. Aggiunge il ricorrente che la fase d'esecuzione del contratto d'appalto di opere pubbliche concerne esclusivamente diritti soggettivi nascenti dal contratto stesso, con relativa devoluzione delle controversie al G.O.; sicché, resterebbe escluso che facoltà spettanti alle amministrazioni appaltanti scaturiscano da poteri pubblici, dovendosi loro, piuttosto, attribuire natura negoziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come lo stesso ricorrente ammette, la giurisdizione contabile è stata nella specie affermata sulla scorta dell'orientamento giurisdizionale ormai da tempo seguito da queste S.U., che ha già affrontato e risolto le questioni qui poste dal ricorso e che trova fondamentale base argomentativa nella sentenza n. 1376/2006, secondo la quale:
in tema di responsabilità per danno erariale, l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale e l'ente pubblico che il danno subisce, quale presupposto per la formulazione di un addebito di responsabilità amministrativa è individuabile non solo quando tra i due soggetti intercorra un rapporto di impiego in senso proprio e ristretto, ma anche quando sia comunque individuabile un rapporto di servizio in senso lato, tale cioè da collocare il soggetto preposto in posizione di attivo compartecipe dell'attività amministrativa dell'ente pubblico preponente. Pertanto, qualora la P.A. abbia affidato in appalto l'esecuzione di un'opera pubblica, il suindicato rapporto di servizio sussiste nei confronti tanto del direttore dei lavori quanto del collaudatore, senza che rilevi in contrario la circostanza che le relative funzioni siano state affidate a privati estranei agli uffici tecnici dell'ente stesso, atteso che costoro, in considerazione dei compiti e delle funzioni loro devoluti, comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente dell'amministrazione, devono ritenersi funzionalmente e temporaneamente inseriti nell'apparato organizzativo della P.A. che ha conferito loro l'incarico, quali organi tecnici e straordinari della stessa.
Siffatta giurisprudenza ha trovato successivamente univoca conferma (tra le varie, cfr. Sez. un., n. 16240/2014) ed il ricorso in trattazione non prospetta validi argomenti per mutarne l'orientamento.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
P.Q.M.
La Corte a sezioni unite rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.