Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sentenza 12 aprile 2016, n. 125
Presidente ed Estensore: Zuballi
FATTO
Il ricorrente, impugna il verbale del 21 dicembre 2015 della Direzione regionale dei Vigili del fuoco che lo ha estromesso dalla procedura comparativa e il successivo decreto recante l'elenco dei candidati utilmente collocati in graduatoria.
Il ricorrente chiedeva di partecipare alla selezione per 4 incarichi di medico del servizio sanitario del corpo dei Vigili del fuoco, essendo stato medico e trovandosi in quiescenza dal 4 giugno 2015.
Sennonché la Direzione regionale decideva di respingere la domanda di partecipazione sulla base della clausola del bando che non consentiva la partecipazione ai lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l. 114 del 2014.
Il ricorrente considera illegittimi gli atti gravati per i seguenti motivi:
1. Violazione art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012, degli artt. 1, 3, 35, 51 e 97 Cost. della direttiva 2000/78/CE, violazione dell'avviso pubblico, contraddittorietà con le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione 4 dicembre 2014, n. 6 e 10 novembre 2015, n. 4.
Il divieto di ottenere incarichi dalla PA riguarda solo i dipendenti, ma non riguarda i liberi professionisti convenzionati, come nel caso. Dettaglia poi i compiti previsti per evidenziarne la natura libero professionale.
Ogni diversa interpretazione della norma contrasterebbe con la Costituzione e con l'ordinamento comunitario.
In via subordinata deduce, per la violazione delle stesse norme di cui al punto precedente, l'illegittimità dell'avviso pubblico ove interpretato nel senso indicato dall'amministrazione.
Infine chiede la disapplicazione dell'art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012.
Resiste in giudizio l'Avvocatura dello Stato con una memoria in cui si limita a ribadire la finalità della norma applicata.
Resiste in giudizio anche il controinteressato che eccepisce la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso pubblico.
Il ricorrente in successiva memoria depositata il 5 marzo 2016 ribadisce le proprie tesi citando una giurisprudenza favorevole.
Infine nella pubblica udienza del 6 aprile 2006 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Viene in esame il ricorso con cui l'interessato impugna il verbale del 21 dicembre 2015 della Direzione regionale dei Vigili del fuoco che lo ha estromesso dalla procedura comparativa e il successivo decreto recante l'elenco dei candidati utilmente collocati in graduatoria.
Il ricorrente chiedeva di partecipare alla selezione per 4 incarichi di medico del servizio sanitario del corpo dei Vigili del fuoco, essendo stato medico e trovandosi in quiescenza dal 4 giugno 2015.
Va innanzi tutto esaminata l'eccezione del controinteressato il quale ha eccepito la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso pubblico.
L'eccezione è infondata in quanto in discussione è l'interpretazione di detto avviso e non il suo contenuto.
Il ricorso non è fondato.
Questo Collegio non ignora la recente giurisprudenza in particolare T.A.R. Parma (Emilia-Romagna), sez. I, 17 novembre 2015, n. 298, ma esprime un avviso opposto.
La norma in questione, richiamata dall'avviso pubblico de quo, è l'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012 come modificato dall'art. 6, comma 1, d.l. 90/2014 che così dispone:
"È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.
Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia".
Lo scopo della norma citata è evidentemente quello di favorire l'occupazione giovanile e di evitare che soggetti in quiescenza perpetuino la propria attività lavorativa oltre i limiti di età.
Va osservato a tale proposito come l'avviso pubblico stabilisce ai sensi della norma citata la non ammissione alla procedura di selezione dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocato in quiescenza. La norma sopra citata peraltro consente di assegnare incarichi professionali inerenti all'attività sanitaria ma non obbliga a tali assunzioni; in altri termini rientra nella facoltà della PA scegliere di non ammettere alla procedura comparativa i soggetti già in quiescenza.
Ed è appunto questa la scelta effettuata dalla PA nel caso, avendo ritenuto nella sua discrezionalità, ammessa dalla normativa, di non assumere per l'incarico in questione soggetti già in quiescenza; tale scelta rispondente al pubblico interesse risulta coerente con le finalità della normativa volta ad agevolare l'assunzione di giovani
Invero, la libertà di lavoro può subire delle limitazioni in una situazione di difficoltà economica e di problemi occupazionali per i giovani.
In sostanza e alla luce dei canoni costituzionali, il principio di libertà di lavoro, su cui si fonda la giurisprudenza invocata dal ricorrente, va contemperato in concreto con il favore concesso a chi aspira ad entrare nel mondo del lavoro a danno di chi comunque gode di un trattamento di quiescenza e ha raggiunto l'età per il pensionamento.
Il ricorso va quindi rigettato anche se le oscillazioni giurisprudenziali inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.