Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sentenza 10 maggio 2016, n. 158

Presidente ed Estensore: Zuballi

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente, in qualità di delegato della lista di candidati alla carica di consigliere comunale per il Comune di Pordenone denominata "Rebalton", chiede con il presente ricorso in materia elettorale, proposto ai sensi dell'art. 129 del c.p.a., l'annullamento dell'esclusione di detta lista.

2. Fa presente che la Commissione elettorale circondariale di Pordenone in data 3 maggio 2016 ha depennato 9 dei 208 sottoscrittori in quanto risultati firmatari anche di altre liste. Per effetto di tale eliminazione, la lista de qua, risultando sottoscritta da 199 presentatori a fronte dei 200 richiesti dalla l.r. n. 19 del 2013, art. 34, non veniva ammessa alla competizione elettorale.

3. Parte ricorrente considera illegittimo il provvedimento per il seguente motivo di ricorso:

Violazione dell'art. 34, comma 1, lett. l), della l.r. n. 19 del 2013, dell'art. 21, comma secondo, del d.P.R. 445 del 2000 e degli artt. 2702, 2703 e 2704 c.c. Le sottoscrizioni apposte sulla dichiarazione di presentazione della citata lista sarebbero anteriori rispetto a quelle apposte dai medesimi cittadini ad altre liste.

4. L'esclusione è motivata dal fatto che la lista "Rebalton" è stata depositata successivamente rispetto alle altre liste sottoscritte dai medesimi cittadini; tale criterio - secondo parte ricorrente - sarebbe illegittimo in quanto è possibile risalire alla data certa delle sottoscrizioni attraverso la data di autentificazione apposta dal pubblico ufficiale. Nel caso concreto l'autentica delle sottoscrizioni conferisce a tutti e nove i sottoscrittori in questione una data certa anteriore rispetto a quella della loro sottoscrizione delle altre liste.

5. Osserva parte ricorrente come nel caso in esame la mancanza di orario sulla sottoscrizione non rileva, dato che è il giorno stesso a risultare diverso.

Quanto al fatto che nel procedimento elettorale l'autenticazione assumerebbe - secondo la commissione elettorale - rilevanza esterna solo al momento del deposito della lista, si tratterebbe di un ragionamento non pertinente, in quanto il pubblico ufficiale quando autentica la firma è tenuto a indicare la data dell'autenticazione, che fa prova fino a querela di falso della provenienza della stessa e conferisce all'atto una data certa verso tutti i terzi.

6. Secondo parte ricorrente, il criterio utilizzato dalla commissione elettorale si pone in contrasto con il rilievo giuridico che la legge attribuisce alla funzione di autenticazione. In caso di doppie firme va valutata quindi l'anteriorità della data di sottoscrizione e non quella di presentazione della rispettiva lista all'ufficio.

Per tutte le su indicate ragioni il ricorrente chiede di annullare l'atto di esclusione e per l'effetto di ammettere la lista "Rebalton" alle elezioni comunali del 5 giugno 2016.

7. Nel corso della pubblica udienza del 10 maggio 2016 la causa è stata discussa e introitata per la decisione.

8. Il presente ricorso non merita accoglimento e va dichiarato inammissibile.

La questione giuridica è la seguente: l'individuazione, nel caso di un cittadino elettore che abbia sottoscritto più di una lista - ipotesi vietata dalla normativa - della firma che deve essere depennata.

9. Secondo la commissione elettorale circondariale, quello che rileva è la data di presentazione cioè di deposito della lista, per cui le sottoscrizioni riferite a una lista presentata successivamente rispetto ad altra parimenti sottoscritta dai medesimi cittadini devono essere depennate.

10. La tesi di parte ricorrente è invece opposta, in quanto - a suo avviso - quello che conta non è la data di presentazione della lista, ma la data della singola sottoscrizione, quale emerge dall'autenticazione della firma. Nel caso tutte e nove le sottoscrizioni della lista odierna ricorrente sono anteriori rispetto a quelle apposte dai medesimi cittadini ad altra lista, anche se quest'ultima è stata presentata antecedentemente.

11. Questo collegio non condivide alcuna delle tesi esposte.

12. Va innanzitutto rilevato come la legge vieta la sottoscrizione da parte di un cittadino di più liste per le medesime elezioni.

Le norme che rilevano a riguardo sono le seguenti:

Omissis

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Art. 93.

Omissis

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Omissis

Legge 17 febbraio 1968, n. 108

Art. 9

Liste di candidati.

Omissis

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Omissis

Legge regionale (Friuli Venezia Giulia) 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Articolo n. 28

Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:

Omissis

b) non inferiore a 200 e non superiore a 400 nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

Omissis

2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature.

Omissis

Articolo n. 34

Esame delle candidature ed esclusioni

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature:

Omissis

l) elimina i nomi dei sottoscrittori che siano anche candidati della medesima lista o la cui firma non sia autenticata ai sensi dell'articolo 6 o risulti già apposta in altra lista;

n) esclude la lista qualora la dichiarazione di presentazione non sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori;

13. I riportati art. 9, comma IV, della l. n. 108 del 1968 e l'art. 28, comma II, della l.r. n. 19 del 2013, stabiliscono che nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Inoltre - e il rilievo risulta decisivo - la norma penale anch'essa riportata, art. 93 del d.P.R. n. 570 del 1960, sanziona la sottoscrizione di più di una lista, per cui il reato si perfeziona al momento in cui il cittadino sottoscrive la seconda lista, indipendentemente sia dalla sua presentazione sia dal momento in cui ciò avviene.

14. Va precisato che la sottoscrizione di più di una dichiarazione elettorale di presentazione di candidatura configura la contravvenzione di cui all'art. 93, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e non un fatto depenalizzato (Cass. pen., Sez. III, 7 febbraio 2006, n. 10216).

15. La normativa in materia elettorale non detta un preciso criterio per stabilire, in caso di sottoscrizioni plurime, quale di esse debba prevalere. Sarebbe perciò possibile, in astratto, tanto far prevalere la prima sottoscrizione (ritenendo inammissibile ogni possibilità di mutamento di opinione), quanto invece ammettere una facoltà di ripensamento e riconoscere la prevalenza della sottoscrizione successiva, che revocherebbe la precedente (sulla scorta di quanto avviene in materia testamentaria) oppure infine considerare nulle tutte le sottoscrizioni plurime.

16. Nel caso in esame, la commissione elettorale ha seguito l'interpretazione basata sul primato della firma anteriore, intesa nel senso di apposta a lista depositata anteriormente.

Ad avviso del Collegio, tale interpretazione si presenta aderente al testo della norma elettorale; invero l'art. 28 della l.r. n. 19 del 2013, sopra riportato, infatti affermando che risulti già apposta in altra lista fa riferimento a quanto risulta agli atti della commissione elettorale, e quindi a una lista già depositata e non già al momento della singola sottoscrizione.

17. Questo Collegio d'altro canto apprezza anche la tesi di parte ricorrente, secondo cui la data - nel caso certa - della sottoscrizione della lista prevale sulle vicende successive e anche sul momento della presentazione delle liste.

18. Tuttavia, secondo questo Collegio, sulla base del principio dell'unità dell'ordinamento e di non contraddizione all'interno dello stesso, ritiene che bisogna valorizzare la norma penale sopra riportata che sanziona la condotta di chi sottoscrive più di una lista elettorale e che si perfeziona evidentemente al momento della seconda sottoscrizione, a prescindere dalle vicende riguardanti la presentazione delle liste e dal momento in cui ciò avviene.

19. Considerato che da una condotta penalmente rilevante non può scaturire un risultato utile per chi la pone in essere, nemmeno in materia elettorale, ritiene questo Collegio che le firme apposte dai cittadini su più liste siano tutte inefficaci. In altri termini, nessuno dei due apprezzabili ragionamenti giuridici sopra esplicitati può trovare ingresso in presenza di una norma penale che sanziona la condotta del cittadino che appone una doppia sottoscrizione. Pur tenendo presente il principio di conservazione degli atti del procedimento elettorale, tuttavia esso non può prevalere e sostanzialmente contraddire una norma di rilevanza penale.

20. Quanto esposto rende il ricorso inammissibile, in quanto le firme apposte alla lista ricorrente, esplicitazione di una condotta penalmente rilevante, non possono in alcun modo essere considerate valide per il raggiungimento del quorum.

21. Per le suindicate ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e di conseguenza la lista ricorrente non può partecipare alla competizione elettorale.

Non essendosi costituita controparte, non necessita pronunciarsi sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.