Corte di cassazione
Sezione IV civile (lavoro)
Sentenza 19 maggio 2016, n. 10356

Presidente: Nobile - Estensore: Manna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 255/2013 la Corte d'appello di Firenze rigettava il gravame di Lorenzo S. contro la sentenza n. 374/2012 del Tribunale della stessa sede, che ne aveva respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli il 27 luglio 2011 da Fondiaria SAI S.p.A. (alle cui dipendenze lavorava con mansioni di liquidatore sinistri) per ripetute e gravi irregolarità da parte sua (nel periodo 2008-2010) nelle liquidazioni di 26 sinistri, tutte a vantaggio dello stesso avvocato che assisteva i diversi aventi diritto ai risarcimenti.

Per la cassazione della sentenza ricorre Lorenzo S. affidandosi a quattro motivi.

Fondiaria SAI S.p.A. resiste con controricorso.

Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione per avere la Corte territoriale fondato la propria decisione su una prassi non dimostrata né dedotta da Fondiaria SAI S.p.A., minimizzando - invece - l'assenza di norme procedurali espresse circa le corrette modalità tecniche di liquidazione; si obietta in ricorso che la sentenza non ha valorizzato neppure l'archiviazione in sede penale della denuncia presentata contro il ricorrente, così come non ha considerato che, in realtà, le liquidazioni effettuate in favore dell'avv. S. erano giustificate (contrariamente a quanto si legge nella gravata pronuncia) dalle apposite procure scritte rilasciate al professionista dai danneggiati da lui assistiti e presenti nel fascicolo delle indagini preliminari (a tale riguardo il ricorrente dichiara di aver proposto anche istanza di revocazione della sentenza).

Censura sostanzialmente analoga - quanto all'esistenza delle procure all'incasso in favore dell'avv. S., esistenza negata dalla gravata pronuncia - viene fatta valere con il secondo motivo sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 1392, 1393, 1703, 1708, 1709, 1713 e 1721 c.c., anche per quel che concerne la forma della procura che, contrariamente a quanto asserito dai giudici di merito, in tale evenienza ben poteva essere anche meramente verbale o comunque ricavarsi da elementi presuntivi; aggiunge il ricorrente che la richiesta della documentazione che certifichi l'esistenza del potere rappresentativo in capo al mandatario (che non necessita neppure di espressa contemplatio domini da parte sua) è meramente facoltativa da parte del terzo.

Con il terzo motivo ci si duole di vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale indicato la presunta norma di legge che il ricorrente avrebbe violato, basandosi unicamente su una prassi aziendale indimostrata.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Stat. per avere la gravata pronuncia ritenuto tempestiva la contestazione (nonostante la tardività dei controlli attivati e il decorso di oltre un anno e mezzo fra la scoperta delle violazioni e la contestazione disciplinare) e proporzionata la relativa sanzione (malgrado la configurabilità a carico del ricorrente, a tutto voler concedere, d'una mera leggerezza).

2.1. Il primo motivo è inammissibile, da un lato, perché in realtà in esso si sollecita una mera rivalutazione delle risultanze istruttorie, di cui si denuncia un sostanziale travisamento, senza considerare che tale ipotetico vizio può astrattamente farsi valere solo in via di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (revocazione che, infatti, in ricorso si afferma essere stata proposta nella competente sede) e non mediante ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cfr., ex aliis, Cass. n. 3535/2015; Cass. n. 24834/2014; Cass. n. 15702/2010; Cass. n. 213/2007).

Dall'altro, la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12 settembre 2012 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) rende denunciabile per cassazione solo il vizio di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

In tal modo il legislatore è tornato, pressoché alla lettera, all'originaria formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. del codice di rito del 1940.

Con orientamento (cui va data continuità) espresso dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053 (e dalle successive pronunce conformi), le Sezioni unite di questa Suprema Corte, nell'interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo una sorta di "minimo costituzionale", ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supponendo il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Proprio per tale ragione le Sezioni unite hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

Per l'effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sé, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito.

Secondo le Sezioni unite, l'omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria).

Ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. anche l'omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all'esito dell'istruttoria come astrattamente rilevanti.

A sua volta deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (e allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale).

Sempre le Sezioni unite precisano gli oneri di allegazione e produzione a carico del ricorrente ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.: il ricorso deve indicare chiaramente non solo il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma anche il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza, nonché il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività.

L'omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell'ottica della sentenza n. 8053/2014 come il "tassello mancante" (così si esprimono le Sezioni unite) alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo.

Invece, il ricorso in oggetto non risponde ai requisiti prescritti dalla citata sentenza delle Sezioni unite.

2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato l'esistenza di apposite procure scritte e, comunque, la non necessità di tale forma, bastando quella meramente verbale.

Ora, circa l'esistenza o meno di apposite procure scritte, deve ribadirsi l'inammissibilità della denuncia, mediante ricorso per cassazione, d'un ipotetico travisamento dei fatti.

Quanto all'asserita sufficienza di mere procure verbali, basti osservare che la censura non è conferente rispetto alla motivazione esposta dalla sentenza impugnata, che ha evidenziato che alcuni degli aventi diritto al risarcimento hanno negato di aver conferito procura alcuna al suddetto avvocato.

Del pari non conferente rispetto alla ratio decidendi è il sostenere la mera facoltatività della verifica del potere del rappresentante da parte del terzo che con lui venga in contatto: Lorenzo S., nella sua qualità di liquidatore di sinistri, agiva non in proprio, ma pur sempre quale rappresentante di Fondiaria SAI S.p.A., sicché era tenuto ad agire con la diligenza prescritta dall'art. 1710 c.c., che gli imponeva (anziché consentirgli una mera facoltà a riguardo) di verificare l'esistenza dei poteri dell'altro supposto rappresentante (l'avv. S.) prima di liquidargli alcunché.

Ulteriore ragione di inammissibilità del motivo risiede nel non avere il ricorrente confutato con apposite argomentazioni le ulteriori autonome rationes decidendi su cui si è fondata la sentenza della Corte territoriale, che ha ravvisato una giusta causa di licenziamento anche nell'essersi l'odierno ricorrente ingiustificatamente ingerito nelle liquidazioni di sinistri affidate ad altri suoi colleghi e sempre a vantaggio dello stesso avvocato, nonché nell'avergli liquidato gli importi relativi ai sinistri senza mai distinguere fra indennizzi e competenze professionali.

Invero, allorquando la sentenza di merito si basi su una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, la parte soccombente ha l'onere di censurare ognuna di esse, non potendo il giudice dell'impugnazione estendere il proprio esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. nn. 18310/2007, 7809/2001 e 7675/1995).

È possibile un'implicita censura d'una ratio decidendi soltanto quando le due o più rationes decidendi siano in rapporto di pregiudizialità logica o giuridica: in siffatta evenienza la specifica impugnazione della ratio pregiudicante contiene per implicito anche la contestazione della ratio pregiudicata, non potendo quest'ultima reggersi da sola una volta che sia stata dimostrata l'inconsistenza della prima.

Ma - a tutta evidenza - non è questo il caso di specie.

In breve, va ribadito il principio secondo cui, ove venga impugnata una sentenza - o un capo di questa - fondata su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura; diversamente, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso la rimozione della sentenza (v. Cass. 25 febbraio 2013, n. 4672; cfr. altresì, ex aliis, Cass. 3 novembre 2011, n. 22753 e Cass., Sez. un., 8 agosto 2005, n. 16602).

2.3. Del pari inammissibile è il terzo motivo.

Lamentare che la sentenza non abbia indicato le norme di legge ritenute violate costituisce una denuncia di vizio della motivazione in diritto, in quanto tale non spendibile mediante ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che concerne solo la motivazione in fatto, giacché quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (in quest'ultimo caso ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire.

In altre parole, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto; se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta e il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.

2.4. Il quarto motivo è infondato.

La tempestività d'una contestazione disciplinare va valutata non muovendo dall'epoca dell'astratta conoscibilità dell'infrazione, bensì dal momento in cui il datore di lavoro ne acquisisca in concreto piena conoscenza, a tal fine non bastando meri sospetti (cfr., ex aliis, Cass. n. 26304/2014; Cass. n. 12577/2002; Cass. n. 12621/2000).

Nel caso di specie, con accertamento in punto di fatto insindacabile nella presente sede, la gravata pronuncia ha constatato che gli illeciti disciplinari sono stati scoperti (soprattutto nel loro elemento unificante, costituito dalla costante identità dell'avvocato avvantaggiato dalle anomale modalità di liquidazione dei sinistri da parte dell'odierno ricorrente) solo dopo le indagini svolte dai revisori della funzione AUDIT del gruppo societario, cioè soltanto dopo la segnalazione fatta nel luglio 2010 dal supervisore sinistri dell'area.

Ciò significa che le more della contestazione sono state giustificate dalla complessità della ricostruzione di vicende protrattesi nell'arco di un biennio (relative a 26 sinistri, ma ad un numero di gran lunga superiore di soggetti a vario titolo interessati) e dalle necessarie verifiche prodromiche all'avvio del procedimento di cui all'art. 7 Stat., solo al cui esito la società ha avuto contezza dei fatti e della loro rilevanza disciplinare.

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non è decorso oltre un anno e mezzo fra la scoperta delle violazioni (intesa come sua adeguata conoscenza nelle relative implicazioni e nell'individuazione del responsabile) e la contestazione disciplinare.

A ciò si aggiunga che bisogna mantenere ben fermo il principio secondo cui non basta il mero sospetto per la contestazione ancor prima di conoscere l'esito delle verifiche in corso: diversamente si costringerebbe l'azienda ad anticipare la contestazione senza ancora disporre dei dati conoscitivi per valutare le giustificazioni eventualmente offerte dal lavoratore.

Né è sostenibile che il datore di lavoro debba anticipare l'iter disciplinare prima ancora di disporre dei necessari dati conoscitivi perché poi, in loro attesa, potrebbe sospendere il proprio giudizio. È vero - invece - il contrario, se solo si pensa alla decadenza dall'esercizio del potere disciplinare previsto in tempi assai rapidi da numerosi contratti collettivi.

Né, infine, può accogliersi l'assunto - ribadito nella memoria ex art. 378 c.p.c. di parte ricorrente - secondo cui la tempestività della contestazione disciplinare dovrebbe essere valutata alla luce d'un preteso obbligo, in capo al datore di lavoro, di continuo o comunque tempestivo controllo dell'operato dei propri dipendenti: nessuna norma di legge o di contratto lo prevede, né esso può dirsi connaturato alla posizione datoriale, prova ne sia che per potersi parlare di obbligo all'interno d'un rapporto sinallagmatico dovrebbe individuarsi la corrispettiva posizione attiva a favore dell'altra parte, mentre non è ipotizzabile un diritto del dipendente ad essere controllato o ad essere subito informato del fatto che le proprie infrazioni siano state scoperte dal datore di lavoro.

Né siffatto obbligo può ricavarsi dai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 16196/2009): lo smentisce il carattere fiduciario del rapporto di lavoro, fiducia che per sua stessa nozione consiste nella sensazione di sicurezza basata sulla speranza o sulla stima riposta in qualcuno o in qualcosa.

Ciò implica che la fiducia del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente faccia sì che egli normalmente conti sulla sua correttezza, ossia che faccia affidamento sul fatto che il lavoratore rispetti i propri doveri anche in assenza di controlli assidui e continui.

Dunque, il supporre che le clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. impongano al datore di lavoro di controllare assiduamente i propri dipendenti contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione prevenendone una maggiore gravità negherebbe in radice quel carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato che ne costituisce requisito ineliminabile.

In breve, connaturato alla posizione datoriale è il suo potere di controllo (che costituisce una delle specificazioni del potere gerarchico e direttivo di cui agli artt. 2086 e 2104 cpv. c.c.), non certo il suo obbligo.

Né l'obbligo di tempestivo controllo di cui parla il ricorrente può essere ricostruito come onere, in capo al datore di lavoro, da assolvere per poter poi esercitare il potere disciplinare di cui all'art. 2106 c.c., sostituendolo o aggiungendolo all'onere (che è assai diverso, sia ben chiaro) di formulare tempestiva contestazione non appena si venga a conoscenza d'una infrazione disciplinare: mentre questo risponde all'esigenza di prevenire un uso dell'iniziativa disciplinare pretestuoso o strumentale alla menomazione del diritto di difesa del lavoratore, quello sarebbe privo di qualsiasi fondamento pratico o teorico (oltre che contrario alla natura fiduciaria del rapporto di lavoro, come s'è detto), a meno che non si ipotizzi che il lavoratore abbia il diritto di continuare a violare i propri doveri fino a quando la sua condotta non venga scoperta (ipotesi non meritevole di commento).

3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.100,00, di cui euro 5.000,00 per compensi professionali ed euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.