Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 18 febbraio 2016, n. 24432
Presidente: Liberati - Estensore: Amoresano
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto dell'11 marzo 2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Z.A. per il reato di cui all'art. 609-bis c.p.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la persona offesa, lamentando l'omissione dell'avviso della richiesta di archiviazione, nonostante l'art. 408, comma 3-bis, c.p.p., lo imponesse in ogni caso a cura del Pubblico Ministero per i delitti commessi con violenza alla persona.
3. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso, evidenziando l'insussistenza della violenza e quindi la non necessarietà della notificazione alla persona offesa ed a cura del Pubblico Ministero della richiesta di archiviazione, essendo fondata la richiesta di archiviazione proprio sulla mancata costrizione della parte offesa ad un rapporto sessuale con l'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso della persona offesa è fondato.
L'art. 408, comma 3-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. g), d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119, stabilisce che "Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni".
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno al riguardo chiarito che la nozione di delitti commessi con "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario, precisando anche che l'obbligo di comunicazione alla persona offesa prescinde da ogni eventuale richiesta dell'interessato, con la conseguenza che la sua omissione, determinando la violazione del contraddittorio, è causa di nullità, ex art. 127, comma quinto, c.p.p., del decreto di archiviazione emesso de plano, impugnabile con ricorso per cassazione (così Sez. un., n. 10959 del 29 gennaio 2016, C, Rv. 265894).
Ora, nella vicenda in esame, benché il procedimento avesse ad oggetto il reato di cui all'art. 609-bis c.p., dunque un reato che per definizione normativa è commesso con violenza o minaccia alla persona, il Pubblico Ministero ne ha chiesto l'archiviazione omettendo il suddetto necessario avviso alla persona offesa, archiviazione che è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna nonostante tale omissione. Non rileva, al riguardo, la circostanza, evidenziata dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione e sottolineata anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, della esclusione da parte della persona offesa di non essere costretta con violenza ad un rapporto sessuale, ma persuasa, perché ciò attiene al merito della vicenda e della eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, e non, invece, alle forme da seguire per richiedere l'archiviazione sulla base del titolo di reato per cui si procede, che, nella specie, imponeva, a prescindere dalla sussistenza o meno del reato, di effettuare l'avviso della cui omissione si duole la persona offesa, con la conseguente sussistenza della nullità dalla stessa denunciata.
Ne conseguono, stante la nullità determinatasi, l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dell'11 marzo 2014 e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna.
Depositata il 13 giugno 2016.