Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 15 luglio 2016, n. 44727
Presidente: Vecchio - Estensore: Sandrini
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7 gennaio 2016 il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha confermato l'ordinanza emessa il 17 dicembre 2015 con cui la Corte d'appello di Palermo aveva applicato a C. Massimo la misura cautelare del divieto di espatrio a seguito della condanna alla pena di anni 3 di reclusione e Euro 20.000 di multa, pronunciata dalla medesima Corte territoriale con sentenza 16 ottobre 2015 per le violazioni della disciplina delle armi e degli esplosivi consistite nella detenzione, porto, trasporto e cessione di 30 kg di materiale esplodente, commesse dal C. fino al 22 aprile 2011.
Ritenuto assorbito il giudizio sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dalla duplice condanna di merito pronunciata in primo e in secondo grado, il Tribunale valorizzava, agli effetti della sussistenza del pericolo di recidiva, le gravi modalità del fatto, accertato a seguito della scoperta dell'ingente quantità di materiale esplodente presente nell'abitazione di Palermo dell'imputato (e che la perizia espletata nel giudizio di merito aveva ritenuto idoneo a cagionare l'esplosione di un intero isolato del quartiere) su segnalazione dello stesso C., in occasione del fermo disposto a suo carico dalla DDA di Palermo per il delitto di calunnia in danno di Giovanni De Gennaro; il Tribunale rilevava che l'imputato aveva ripetutamente dichiarato il falso circa l'origine del materiale sequestrato, asseritamente recapitatogli da ignoti in orario notturno, confezionato in un pacco lasciato sull'uscio della sua abitazione di Palermo (secondo la prima versione offerta dal C.) ovvero di quella dei suoceri in Bologna e da lui quindi trasportato a Palermo (secondo la versione successiva); la giustificazione dell'omessa denuncia dell'episodio allegata dal C., consistita nel timore di essere ritenuto un mitomane e che gli fosse tolto l'affidamento del figlio (avendo in corso il procedimento di separazione dalla moglie), doveva ritenersi inverosimile, mentre le modalità di recapito dell'esplosivo originariamente indicate dall'imputato non avevano trovato alcun riscontro nelle videoriprese effettuate dall'impianto di sorveglianza dell'abitazione di Palermo; inoltre l'imputato fruiva all'epoca di un servizio di scorta, al quale avrebbe potuto consegnare immediatamente il materiale o denunciarne la presenza.
Il Tribunale valorizzava, agli effetti della sussistenza delle esigenze cautelari, i carichi pendenti dell'imputato, anche per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, e la condanna riportata per reati di riciclaggio e impiego di denaro e altri beni di provenienza illecita, commessi anche all'estero, nonché la mancata indicazione della destinazione finale dell'esplosivo, che rivelava l'inserimento del C. in circuiti criminali con ramificazioni estere, in particolare a Ginevra dove l'imputato aveva riciclato una parte delle disponibilità familiari di accertata origine mafiosa, risultando altresì il materiale esplodente di produzione svizzera; escludeva peraltro la sussistenza di un concreto pericolo di fuga - ma non quello di recidiva - in ragione della contenuta misura della pena inflitta, della revoca recentemente sopravvenuta della misura di prevenzione personale e dei legami familiari dell'imputato (in particolare col figlio minore a lui affidato) sul territorio italiano.
2. Ricorre per cassazione C. Massimo, a mezzo del difensore, deducendo due motivi di doglianza, coi quali lamenta:
- violazione di legge in relazione agli artt. 281 e 274 c.p.p., rilevando che la ritenuta insussistenza del pericolo di fuga escludeva l'applicazione del divieto di espatrio, con riguardo alla necessaria correlazione della relativa misura col presupposto di cui all'art. 274, lett. b), del codice di rito;
- vizio di motivazione, con riguardo all'assenza di qualsiasi riscontro processuale del ritenuto inserimento dell'imputato in circuiti criminali con ramificazioni estere; censura l'omessa valutazione di un pericolo concreto e attuale di recidiva, a fronte dell'osservanza pregressa delle prescrizioni della misura di prevenzione e delle note positive contenute nell'informativa del 13 marzo 2015 della Questura di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in entrambe le sue deduzioni, e deve essere rigettato.
2. La censura dedotta nel primo motivo di ricorso - richiamando l'orientamento di questa Corte secondo cui la misura coercitiva del divieto di espatrio di cui all'art. 281 c.p.p. deve ritenersi applicabile, nelle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 280 del codice di rito, quando dagli atti emerga un concreto e attuale pericolo che l'imputato si dia alla fuga all'estero, e non (anche) per il soddisfacimento delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p. (Sez. 6, n. 3503 dell'8 gennaio 2014, Rv. 258253) - presuppone una lettura della norma codicistica, che prevede la misura in oggetto, che non trova riscontro né nel disposto letterale dell'art. 281 né nella sua collocazione sistematica, costituendo il divieto di espatrio una delle misure coercitive - e in particolare quella di grado meno afflittivo - previste in via generale nel capo II del titolo I del libro IV del codice di rito come strumento di limitazione della libertà personale nell'ambito della scelta pluralistica effettuata dal legislatore in materia di misure cautelari personali, in funzione di soddisfare il canone di adeguatezza che l'art. 275 c.p.p. stabilisce quale criterio guida fondamentale nella scelta della misura da applicare al caso concreto, senza che risulti apposto alcun limite normativo al suo ambito di operatività, sotto il profilo delle esigenze cautelari oggetto della previsione generale di cui all'art. 274 c.p.p. che il divieto di espatrio è destinato a tutelare.
La lettura riduttiva dell'operatività della misura prospettata dal ricorrente è d'altronde contraddetta dalla lettura testuale della motivazione della sentenza (n. 109 del 1994) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma, introdotta nel testo originario dell'art. 281 del codice di rito dalla l. n. 356 del 1992 (mediante aggiunta del comma 2-bis), che prevedeva l'applicazione cumulativa del divieto di espatrio in aggiunta a una qualsiasi delle altre misure coercitive previste nel capo II, ritenendo che proprio l'autonomia che deve riconoscersi alla misura cautelare in oggetto, rispetto alle altre parimenti incidenti sulla libertà della persona, risultava incompatibile con la sottrazione di ogni spazio di discrezionalità in capo al giudice che era chiamato a disporne inderogabilmente l'applicazione in via accessoria, in ordine alla verifica in concreto delle esigenze cautelari che la misura è destinata, di volta in volta, a tutelare: esigenze che la sentenza della Consulta indica come "generalmente" (e, dunque, non già sempre e necessariamente) individuabili nel pericolo di fuga, sotto il profilo della inidoneità "di norma" (e, dunque, non già in assoluto) del divieto di espatrio a fronteggiare le altre esigenze indicate nell'art. 274 c.p.p., utilizzando - così - espressioni semantiche che lasciano spazio a un'applicazione della misura anche a tutela di esigenze diverse da quella di cui alla lett. b) della medesima norma.
Un'interpretazione che conducesse a escludere le esigenze di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p. dal novero di quelle tutelabili con la misura del divieto di espatrio produrrebbe inoltre l'incongrua e illogica conclusione di imporre al giudice della cautela la necessaria applicazione, in caso di ritenuta sussistenza del pericolo (concreto e attuale) di recidiva per uno dei reati che la consentano, di una misura maggiormente afflittiva di quella (minima) prevista dall'art. 281, in violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e reciproca autonomia ai quali è ispirato il sistema delle misure coercitive della libertà personale, e che hanno costituito la ragione dell'espunzione da parte della Corte costituzionale dell'automatismo introdotto dalla l. n. 356 del 1992.
La violazione di legge lamentata nel primo motivo di ricorso è dunque infondata.
3. Anche il vizio di motivazione dedotto come secondo motivo di doglianza è infondato, fino a rasentare l'inammissibilità.
L'ordinanza impugnata ha argomentato la sussistenza delle esigenze di prevenzione e l'idoneità della misura applicata del divieto di espatrio a cautelare il rischio di reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'imputato sulla scorta, tra l'altro, dei legami del C. con ambienti criminali operanti all'estero, riconducibili allo stesso paese di provenienza del materiale esplodente a lui sequestrato (la Svizzera), rivelati dal suo coinvolgimento nel processo celebrato a Ginevra conclusosi con la condanna definitiva per reati (commessi anche all'estero) riguardanti il riciclaggio di illeciti proventi familiari di origine mafiosa; e ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva anche alla stregua delle specifiche modalità e circostanze del fatto, in relazione alla quantità di esplosivo detenuto (30 kg), e dell'assenza di qualsiasi credibile giustificazione della sua provenienza e (successiva) destinazione.
L'esistenza di una congrua e coerente motivazione rende dunque insindacabile, nella presente sede di legittimità, la valutazione compiuta sul punto dal giudice di merito in sede di riesame del provvedimento de libertate, valutazione alla quale la Corte di cassazione non può sovrapporre un proprio diverso apprezzamento - basato su altri elementi di fatto, come quelli, allegati dal ricorrente, tratti dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni della misura di prevenzione personale, evidentemente ritenuti soccombenti dal Tribunale - che la trasformerebbe nell'ennesimo giudice del fatto.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata il 24 ottobre 2016.