Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I
Sentenza 8 novembre 2016, n. 11055

Presidente: Perna - Estensore: Brancatelli

FATTO

1. Con il presente ricorso, la dott.ssa P., magistrato in servizio con funzioni direttive di Procuratore della Repubblica per i minorenni di Sassari, ha impugnato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura assunta nel corso della seduta del 24 febbraio 2016, con la quale il plenum ha nominato il dott. Giovanni C. all'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nonché i conseguenti provvedimenti adottati dal Ministero della Giustizia, chiedendone l'annullamento.

Espone di avere presentato domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari e che il CSM, con il provvedimento impugnato, ha approvato una proposta a favore del dott. Giovanni C. che non era stata mai approvata dalla V Commissione né sottoposta al Ministro della Giustizia per il concerto.

Deduce, conseguentemente, l'illegittimità degli atti impugnati, per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 3, della l. 24 marzo 1958, n. 195 e degli artt. 22 e 26-bis del Regolamento interno del CSM - violazione della circolare CSM n. P 19244 del 3 agosto 2010 e dell'art. 3.5 della circolare CSM n. P. 14858 del 28 luglio 2015 - vizio del procedimento - eccesso di potere per difetto di istruttoria - carenza dei presupposti di fatto e di diritto - illegittimità derivata.

Premessa la pacifica applicabilità, alla procedura in esame, della circolare n. P 19244 del 3 agosto 2010 (in avanti, "la Circolare"), in virtù dell'espressa previsione dell'avviso che l'ha avviata e dello stesso provvedimento impugnato, la ricorrente deduce l'illegittimità dell'iter procedurale che ha condotto all'approvazione da parte del plenum del CSM della proposta di nomina in favore del dr. C., in quanto di contenuto diverso da quella approvata dalla Quinta Commissione e oggetto di concerto da parte del Ministero della giustizia. La prima proposta, approvata dalla Commissione, faceva infatti riferimento alle normative, parametri e criteri previsti dalla circolare n. P 14858 del 28 luglio 2015 (cd. Testo Unico della dirigenza giudiziaria del 2015, in avanti "il Testo Unico"), al punto 3.5 e solo al momento della sottoposizione al plenum è stata corretta, introducendo i riferimenti alla disciplina pro tempore vigente, ovverossia quella della Circolare.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160/2006 e della Circolare CSM n. P 19244 del 3 agosto 2010 - violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 - violazione dell'art. 97 Cost. - eccesso di potere - difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto travisamento - irragionevolezza - contraddittorietà - manifesta ingiustizia.

Dopo aver tratteggiato le esperienze professionali per come messe a confronto nella proposta di nomina, la ricorrente si duole del carattere superficiale ed incompleto della suddetta comparazione e dell'incoerenza delle valutazioni espresse circa la superiorità delle attitudini direttive del dr. C. Contesta, in particolare, la sottovalutazione dell'incarico direttivo da ella svolto (laddove il candidato vincitore non ha mai diretto alcun ufficio giudiziario), che ritiene illogicamente motivata in relazione alla circostanza che esso riguarda la Procura Minorile, nonché alla asserita "ridotta dimensione dell'ufficio" da lei diretto.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, in alla Circolare CSM P. 19244 del 3 agosto 2010 - eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e assoluta carenza di motivazione.

Nonostante nel giudizio comparativo la Circolare riconosca una valenza, seppur residuale, al ruolo dell'anzianità, la circostanza che la ricorrente vanti un'anzianità di ruolo maggiore di quella del controinteressato non è stata considerata in sede di conferimento dell'incarico, laddove invece avrebbe dovuto rilevare, unitamente alla titolarità delle funzioni direttive e alla eterogeneità delle esperienze maturate in ambito organizzativo, quale elemento ulteriore a favore della ricorrente.

2. Si sono costituiti in giudizio gli intimati CSM e Ministero della giustizia che hanno contestato attraverso il deposito di una memoria difensiva le deduzioni di parte ricorrente.

Sostengono, quanto al primo motivo di impugnazione, che la proposta approvata non può ritenersi ontologicamente diversa da quella adottata dalla Quinta Commissione, sulla quale il Ministro ha espresso il concerto, ma costituisce il frutto di un unico, articolato emendamento di quella originaria, che non incide sulle circostanze di fatto esposte e sulle valutazioni compiute.

Con riferimento al merito delle valutazioni espresse nell'ambito della procedura di scelta del vincitore, affermano che le doglianze di parte ricorrente sono inammissibili in quanto, mirando al riesame delle valutazioni effettuate dall'Organo di governo autonomo, si pongono al di fuori dei limiti in cui è ammesso il sindacato giurisdizionale di legittimità.

Inoltre, richiamano il contenuto di dette valutazioni, al fine di dimostrare l'assenza di profili di incongruità o contraddittorietà.

3. Anche il dott. C., controinteressato nell'odierno giudizio in qualità di soggetto dichiarato vincitore della selezione per il conferimento dell'Ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nel costituirsi in giudizio ha spiegato difese scritte, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui sottopone al vaglio di questo giudice la scelta del CSM di nominarlo a capo del menzionato Ufficio, trattandosi di censure che esorbitano i limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo.

Inoltre, analogamente a quanto sostenuto nelle difese erariali, ha rilevato come la proposta "emendata" sia ontologicamente identica a quella originaria e la valutazione comparativa svolta dall'Organo di autogoverno risulti priva dei vizi adombrati.

4. Alla camera di consiglio del 4 maggio 2016, fissata per la trattazione della domanda cautelare formulata nel gravame, si è provveduto alla sollecita fissazione, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., dell'udienza pubblica di trattazione del ricorso.

5. In vista dell'udienza, la ricorrente e il controinteressato hanno depositato ulteriori memorie a sostegno delle reciproche posizioni.

6. Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2016, uditi per le parti i difensori presenti come da verbale e su loro conforme richiesta, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto il procedimento che ha portato alla nomina del dott. C. quale titolare dell'Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nonché i conseguenti provvedimenti adottati dal Ministero della Giustizia.

La ricorrente, dott.ssa P., cha ha partecipato alla selezione per il conferimento del predetto incarico, ha impugnato la nomina del dott. C., deducendo due differenti tipologie di censure, riguardanti l'asserita scorrettezza dell'iter procedimentale seguito e l'irragionevolezza e illogicità delle valutazioni espresse a sostegno della nomina del controinteressato.

2. Si rileva preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controinteressato, motivata in ragione della insindacabilità delle scelte di merito contenute nella impugnata delibera del CSM.

L'eccezione non ha pregio, essendo sempre ammissibile lo scrutinio delle deliberazioni per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, purché entro i confini funzionali propri del sindacato giurisdizionale consentito, ossia in relazione al riscontro dell'esattezza dei presupposti di fatto, del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, e in definitiva dell'esistenza, congruenza e ragionevolezza della motivazione, e senza trasmodare in un diretto apprezzamento che si estrinsechi in una valutazione specifica di merito (C.d.S., Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 797).

Il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è, quindi, consentito nella misura in cui assicura la verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (C.d.S., Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 607).

3. Passando al merito della controversia, deve essere scrutinato in via prioritaria, in quanto di carattere logicamente assorbente, il primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente contesta, sotto il profilo procedurale, l'illegittimità dell'iter seguito dal CSM, consistita nell'aver approvato una proposta diversa da quella predisposta dalla Quinta Commissione e senza acquisire un nuovo concerto del Ministro della Giustizia.

La doglianza è fondata.

3.1. In proposito, giova ricordare che il metodo procedimentale adottato dal CSM si articola attraverso la proposizione da parte delle commissioni referenti di progetti di delibera, adottati di concerto con il Ministero della giustizia, in relazione ai quali il plenum esprime il successivo voto (cfr. l'art. 11 della l. 23 marzo 1958, n. 195).

Il Collegio osserva che questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi sulla rilevanza di ordine costituzionale del potere esercitato dal CSM nel procedimento di nomina dei candidati agli uffici direttivi, soffermandosi sulla circostanza che "all'ampiezza dell'ambito di apprezzamento discrezionale rimesso all'organo a ciò deputato deve necessariamente rispondere, alla stregua dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 1, 3, 97 e 106, comma primo, Cost., il più rigoroso rispetto delle procedure che garantiscono una effettiva e del tutto oggettiva comparazione meritocratica fra i candidati agli uffici direttivi" (T.a.r. Lazio, Sez. I, 10 giugno 2016, n. 6677).

Nel caso in esame, le garanzie procedimentali poste a presidio della corretta formazione della volontà dell'organo consiliare non risultano essere state rispettate.

Alla procedura in esame trova pacifica applicazione, ratione temporis e giusta l'espressa previsione contenuta nell'avviso con cui è stata indetta la selezione, la circolare del CSM n. 19244 del 3 agosto 2010. Tuttavia, la proposta originariamente formulata e approvata dalla Quinta Commissione (e sulla quale il Ministro della Giustizia aveva espresso il proprio concerto) non coincide con quella poi definitivamente approvata dal plenum nella seduta del 24 febbraio 2016.

3.2. Al riguardo, le deduzioni difensive dell'Amministrazione resistente e del controinteressato mirano a sostenere la presenza di meri errori formali nella delibera originaria, oggetto di correzione attraverso la sua sostituzione con un testo emendato e sottoposto al plenum.

La divergenza tra i due testi, in sostanza, sarebbe solo apparente e le due proposte avrebbero contenuto ontologicamente identico.

La tesi difensiva non può essere condivisa.

Dal semplice confronto delle due delibere, emerge chiaramente che il contenuto del secondo testo predisposto differisce sensibilmente da quello oggetto di approvazione da parte della Commissione e di concerto ministeriale.

Diversamente da quanto sostenuto dalle parti resistenti, non è stata effettuata una mera sostituzione di dati normativi erratamente riportati, come tali rettificabili senza alterare il percorso logico-motivazionale seguito al fine di addivenire alla proposta di deliberazione.

Si è invece proceduto a una vera e propria riscrittura, non solo di carattere formale ma anche sostanziale, della proposta, in modo da renderla aderente a quei criteri valutativi recati dalla Circolare che regolavano la procedura, in sostituzione di quelli di cui al successivo Testo Unico, originariamente adoperati e tuttavia non applicabili alla selezione.

3.3. Neppure appare condivisibile l'affermazione che detta emenda non avrebbe inciso con assoluta certezza sul risultato finale (la nomina del dott. C.), rimasto inalterato in entrambe le proposte.

L'assetto complessivo della motivazione addotta nella prima proposta è, infatti, intimamente e logicamente connesso al rispetto di parametri di giudizio che, in realtà, non potevano trovare ingresso nel procedimento.

Valga come esempio il riferimento, in relazione all'analisi del profilo attitudinale dei candidati, allo "speciale rilievo" attribuito agli indicatori specifici in relazione alle tipologie dell'ufficio (criterio non contemplato nella Circolare disciplinante la selezione ed introdotto solo con il successivo Testo Unico) e alla puntuale disamina volta a qualificare, nel contesto dell'applicazione del citato criterio, la Procura di Sassari quale ufficio di primo grado di piccole o medie dimensioni ai sensi dell'art. 17 T.U. Nel testo originario si afferma, inoltre, la prevalenza del dott. C. "anche sul piano degli indicatori generali" e viene effettuata una comparazione tra i candidati (con prevalenza dell'odierno controinteressato) proprio in relazione agli artt. 7 e 9 T.U., che tale tipologia di indicatori disciplinano.

3.4. Non può, in definitiva, dubitarsi della circostanza che, a seguito della contestata modifica, il testo già sottoposto alla Quinta Commissione contenesse una motivazione diversa rispetto a quella originariamente predisposta, la quale risultava ancorata a parametri valutativi nuovi e non contemplati nell'ambito dell'analisi istruttoria di competenza della Commissione.

Ne consegue la fondatezza della censura volta a contestare il vizio di carattere procedimentale, relativo alla mancata risottoposizione della pratica, contenente la proposta per come emendata, alla Quinta Commissione. Tale passaggio procedimentale si rendeva necessario per consentire alla Commissione di esercitare correttamente il proprio potere istruttorio e di formulare una proposta coerente con i corretti parametri valutativi che regolavano la procedura di selezione.

4. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata e di tutti gli atti ad essa direttamente connessi e conseguenti.

5. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; possono essere compensate, attesa la natura della controversia, nei confronti del controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, in misura complessivamente pari a Euro 1.500,00, oltre oneri accessori; spese compensate nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.