Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 22 novembre 2016, n. 4895

Presidente: Patroni Griffi - Estensore: Taormina

FATTO E DIRITTO

1. La parte oggi appellata ha chiesto al T.a.r. per il Lazio, adito in sede di esecuzione del giudicato, di ordinare all'Amministrazione di eseguire la sentenza della Corte Suprema di Cassazione - sezione sesta 1 - (equa riparazione) - che gli aveva riconosciuto, quale difensore antistatario, il rimborso delle spese di lite afferenti ad un giudizio per il pagamento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto).

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il T.a.r.:

a) ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato, provvedendo alla corresponsione in favore del difensore antistatario di tutte le somme spettanti a titolo di spese legali come liquidate dalla Corte di cassazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza;

b) si è riservata di provvedere ad una successiva camera di consiglio in ordine alla richiesta di nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato.

3. La sentenza è stata appellata dall'Amministrazione che ha sostenuto la tesi della inesistenza o nullità della notificazione del ricorso di primo grado avvenuta a mezzo p.e.c., in violazione dell'obbligo di autorizzazione presidenziale sancito dall'art. 52 c.p.a.; nullità insanabile a cagione della mancata costituzione dell'Amministrazione nel giudizio di primo grado.

4. Rileva in proposito il Collegio che l'appello non può essere accolto.

Per condivisa giurisprudenza, infatti (cfr. tra le tante C.d.S., sez. V, n. 4862 e 4853 del 2015, Sez. VI, n. 2682 del 2015, Sez. III, n. 4270 del 2015, sez. III, n. 91 del 2016), la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52 cit., non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo p.e.c. atteso che nel processo amministrativo trovano applicazione immediata le norme sancite dagli artt. 1 e 3-bis l. n. 53 del 1994 (nel testo modificato dall'art. 25, comma 3, lett. a), l. 12 novembre 2011, n. 183), secondo cui l'avvocato "può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale [...] a mezzo della posta elettronica certificata".

Sotto tale angolazione non può pertanto recepirsi il contrario indirizzo espresso dalla pronuncia della III Sezione di questo Consiglio (n. 189 del 2016), richiamata e posta a fondamento dell'atto di appello.

5. In relazione alle esigenze cautelari illustrate dall'Amministrazione nel gravame - afferenti al procedimento penale avviato nei confronti del difensore appellato - rimane inteso che ben potrà eventualmente il T.a.r. in sede di delibazione sulla nomina del Commissario ad acta disporre la prestazione di una garanzia fideiussoria a carico del creditore ovvero sospendere il pagamento delle somme in favore del medesimo sino alla conclusione del procedimento penale in atto pendente presso la Procura della Repubblica di Trani.

6. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui alla motivazione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.