Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 14 luglio 2016, n. 54946
Presidente: Lapalorcia - Estensore: Zaza
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bergamo del 10 novembre 2014, appellata dal pubblico ministero, Marco M., quale legale rappresentante della Kines s.r.l., gerente il sito internet agenziacalcio.it, veniva ritenuto responsabile del concorso nel reato di diffamazione commesso in Clusone nell'agosto del 2009 in danno di Carlo T., presidente della Lega Nazionale Dilettanti del Federazione Italiana Gioco Calcio, pubblicando, sulla community del sito, un commento di Danilo F. nel quale lo stesso definiva il T. «emerito farabutto» e «pregiudicato doc» e ne allegava il certificato penale.
L'imputato ricorrente deduce vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nel momento in cui, dando atto che il F. inseriva autonomamente il commento sul sito senza alcun intervento del gestore, riteneva quest'ultimo responsabile per il solo fatto dell'aver il M. ricevuto tre giorni dopo dal F. una missiva di posta elettronica contenente il certificato penale del T., omettendo di considerare che in quel periodo l'imputato si trovava in vacanza all'estero e non aveva accesso al sito; non vi sarebbe motivazione sul mancato accoglimento della richiesta del pubblico ministero appellante di nuova assunzione delle prove in sede di appello; la sentenza assolutoria di primo grado sarebbe stata sovvertita omettendo la necessaria critica alle argomentazioni della stessa, ed anzi valutando in senso accusatorio lo stesso documento, costituito dalla comunicazione dell'imputato alla polizia postale in data 14 settembre 2009 con cui si informava dell'autonomo inserimento del commento da parte del F., utilizzato dal Tribunale per escludere la responsabilità dell'imputato.
Il ricorrente chiede altresì sospensione dell'esecuzione della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile tenuto conto delle considerazioni che precedono e della liquidazione del danno nella misura arbitraria di Euro 60.000 in assenza di elementi certi sullo stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La motivazione della sentenza impugnata, sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, era coerente e rispettosa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dell'onere di adeguata critica dell'impostazione assolutoria della decisione di primo grado. La Corte territoriale concordava sulla conclusione, posta alla base di quella decisione, per la quale l'articolo incriminato era stato autonomamente caricato sul sito da Danilo F.; ma osservava che il Tribunale, come in effetti emerge dalla lettura della sentenza appellata, non aveva valutato l'ulteriore elemento costituito dalla ricezione, sulla casella di posta elettronica dell'imputato, di una missiva con la quale lo stesso F. il 1° agosto 2009 trasmetteva al M. il certificato penale del T. Il giudizio di responsabilità veniva pertanto formulato per l'aspetto, del tutto inesplorato in primo grado, dell'aver l'imputato mantenuto consapevolmente l'articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l'efficacia diffamatoria che neppure il ricorrente contesta, dalla data appena indicata, allorché ne apprendeva l'esistenza, fino al successivo 14 agosto, allorché veniva eseguito il sequestro preventivo del sito; osservando inoltre la Corte d'Appello che l'invio della descritta missiva di posta elettronica smentiva la versione dell'imputato di aver saputo della presenza dell'articolo nel sito solo in conseguenza di detto sequestro, e che d'altra parte la conoscenza di quella presenza da parte dell'imputato, prima del sequestro, era confermata dalla pubblicazione di un articolo a firma dello stesso M. intitolato «chiedere se T. è stato eletto legalmente è diffamazione», nel quale, allegando dei collegamenti al certificato penale del T. e rispondendo ad un comunicato della Federazione Italiana Gioco Calcio del 14 agosto 2008, si asseriva che dopo la pubblicazione dell'articolo del F. era dovere del sito fornire un'informazione priva di censure sulla sollevata questione dell'ineleggibilità del T., in conformità peraltro ai contenuti di una compagna decisamente critica condotta dal sito nei confronti di quest'ultimo.
Per il resto il ricorso, oltre ad attingere profili di merito non valutabili in questa sede, è generico con riguardo alla decisività della dedotta circostanza del trovarsi l'imputato in ferie all'estero nel momento in cui sulla sua casella di posta elettronica perveniva la missiva di cui sopra; non esplicitando il ricorrente, nel mero riferimento ad una conseguente impossibilità per l'imputato di accedere personalmente al sito, se tale circostanza avesse impedito allo stesso anche di visionare la corrispondenza elettronica e prendere conoscenza del contenuto della missiva, e in caso negativo quale ragione non avesse consentito al M. di assumere comunque le iniziative necessarie per evitare che la condotta diffamatoria si protraesse.
La doglianza relativa alla mancata riassunzione delle prove nel giudizio di appello è infine manifestamente infondata, essendo l'affermazione di responsabilità, per quanto detto, giustificata non da una rivalutazione delle prove dichiarative, ma dalla valorizzazione di un dato documentale non considerato rilevante in primo grado.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla contenuta dimensione dell'impegno processuale si liquidano in Euro 2.000 oltre accessori di legge. Non vi è di conseguenza luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in Euro 2.000 oltre accessori di legge.
Depositata il 27 dicembre 2016.