Corte di cassazione
Sezione VI civile
Sentenza 9 gennaio 2017, n. 220

Presidente ed Estensore: Petitti

Ritenuto che la Corte d'appello di Campobasso in composizione collegiale, disattesa la preliminare eccezione di decadenza ex art. 4 della l. n. 89 del 1981, formulata dalla difesa erariale sul rilievo della inapplicabilità ai giudizi di equa riparazione della sospensione feriale dei termini, ha respinto l'opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, proposta da S. Paola avverso il decreto con il quale il consigliere designato della medesima Corte d'appello aveva respinto la sua domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio presupposto iniziato nel 1988 e definito con sentenza della Corte di cassazione del 14 febbraio 2013;

che la Corte d'appello ha condiviso le ragioni esposte nel decreto monocratico e consistenti in ciò che la ricorrente aveva richiesto inammissibilmente la liquidazione dell'indennizzo per il solo grado di legittimità;

che per la cassazione di questo decreto Paola S. ha proposto ricorso affidato ad un motivo;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso e ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.

Considerato che con il ricorso principale la S. denuncia violazione e/o falsa applicazione della l. n. 89 del 2001, sostenendo che la proposizione della domanda indennitaria relativamente ad un solo grado di giudizio - nella specie, quello di legittimità - non sarebbe preclusa in tutti i casi nei quali il giudizio abbia avuto una durata superiore a sei anni;

che, nella specie, ella aveva fornito la descrizione della vicenda processuale e aveva limitato la domanda al solo giudizio di legittimità in quanto, per effetto degli eventi sismici non aveva potuto produrre i fascicoli di primo e di secondo grado smarriti dalle cancellerie;

che con i due motivi del ricorso incidentale il Ministero deduce la questione della non applicabilità al termine di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001, della sospensione feriale dei termini;

che il ricorso incidentale, all'esame del quale occorre procedere in via prioritaria, è infondato alla luce del principio, di recente ribadito da questa Corte, per cui, «poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo» (Cass. n. 5423 del 2016);

che il ricorso principale è fondato alla luce del principio per cui «in tema di equa riparazione ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, l'attore ha l'onere di precisare nel ricorso l'intera durata del giudizio presupposto, inclusi i gradi e le fasi non eccedenti gli standard di ragionevolezza, potendo la parte disporre del quantum della domanda, ma non dell'allegazione dei fatti storico-normativi che ne condizionano l'ammissibilità, e dovendo, conseguentemente, il giudice procedere alla valutazione unitaria della durata del processo anche se, l'attore, nel formulare la domanda, si sia specificamente riferito ai soli segmenti del procedimento in cui sarebbe, stato superato, a suo avviso, il termine ragionevole» (Cass. n. 4437 del 2015);

che, nella specie, dallo stesso decreto impugnato emergono gli elementi essenziali per la individuazione delle fasi del giudizio presupposto svoltesi dinnanzi ai giudici di merito (domanda del 1988; sentenza di primo grado del 15 novembre 1991; sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 2007; sentenza di questa Corte del 14 febbraio 2013);

che dunque, avendo la parte ottemperato all'onere di allegazione relativamente ai tratti essenziali del giudizio presupposto, ed avendo altresì dedotto la impossibilità del deposito dei fascicoli di primo e di secondo grado, andati smarriti per effetto del sisma che aveva colpito la città di L'Aquila nel 2009, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere inammissibile la domanda perché limitata alla sola irragionevole durata del giudizio di cassazione;

che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione.