Corte di cassazione
Sezione VI civile
Sentenza 16 febbraio 2017, n. 4142
Presidente: Petitti - Estensore: Manna
IN FATTO
Con decreto del 3 marzo 2015 la Corte d'appello di Roma rigettava l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 che Francesco M. aveva proposto in relazione alla durata irragionevole di una procedura fallimentare a suo carico, aperta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel 1996 e chiusa nel 2013. A base della decisione la circostanza che il ricorrente aveva depositato la documentazione (sulla data di definitività del decreto di chiusura della procedura presupposta) richiestagli dal giudice della fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge citata, con modalità telematica, non ancora ammessa presso la Corte d'appello di Roma in assenza di un decreto anticipatorio del Ministero da emettere ai sensi dell'art. 44 d.l. n. 90/2014. Con la conseguenza, concludeva la Corte distrettuale, che era "tardiva ed oggetto di preclusione la produzione documentale effettuata solo in sede di opposizione".
Per la cassazione di tale decreto Francesco M. propone ricorso, affidato a un solo motivo.
Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso e ricorso incidentale, sulla base di tre motivi tutti e tre inerenti all'ammissibilità della domanda.
Il ricorrente ha presentato controricorso al ricorso incidentale.
Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso incidentale, ancorché per sua natura condizionato, in quanto proposto dalla parte interamente vittoriosa va esaminato con priorità. Infatti, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. n. 4619/2015; conforme, Sez. un. n. 7381/2013).
Nella specie, appunto, nessuna delle questioni poste dal ricorso incidentale del Ministero è stata espressamente o implicitamente decisa dalla Corte territoriale, che si è limitata (in apparente applicazione del criterio della ragione più liquida) ad esaminare solo la tempestività della produzione documentale richiesta ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. n. 89/2001.
2. Tutti e tre i motivi del ricorso incidentale sono infondati.
2.1. Il primo ed il secondo, sulla pretesa inapplicabilità della sospensione feriale al termine semestrale di cui all'art. 4 l. n. 89/2001, non considerano la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. nn. 5423/2016 e 5895/2009).
Le censure del Ministero non contengono argomentazioni nuove, atte a indurre una riconsiderazione del principio di diritto anzi detto, cui pertanto questa Corte ritiene di assicurare continuità.
2.2. Il terzo mezzo, che dipende dai primi due nel denunciare l'inosservanza del termine di cui all'art. 4 legge citata, è del pari destituito di fondamento. Applicata come deve applicarsi la sospensione feriale, il ricorso per equa riparazione, presentato il 13 dicembre 2013, è infrasemestrale rispetto alla data (10 maggio 2013) in cui è divenuta definitiva la chiusura del fallimento presupposto.
3. L'unico motivo del ricorso principale espone la violazione o falsa applicazione degli artt. 121 e 156 c.p.c. Parte ricorrente deduce di aver effettuato il 9 giugno 2014 l'invio telematico a mezzo PEC dei documenti chiesti ad integrazione del ricorso, contenuti nella c.d. "busta telematica", ai sensi del provvedimento 16 aprile 2014 del Ministero della Giustizia (Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni). E sebbene a quella data l'ufficio giudiziario destinatario non fosse ancora abilitato a ricevere tale deposito in forma telematica, il ricorrente ritiene ugualmente valido l'atto invocando a proprio favore il principio di libertà delle forme e il raggiungimento dello scopo.
4. Il motivo è fondato per una ragione (diversa e) di carattere assorbente.
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato art. 640, comma 1, c.p.c. (Cass. n. 19348/2015).
L'assimilazione dell'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 all'opposizione a decreto ingiuntivo prevista dall'art. 645 c.p.c. deve ritenersi, ormai, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. nn. 21658/2016, 20695/2016, 3159/2016 e 20463/2015). Ne deriva che nella specie è stata applicata una preclusione processuale inesistente non solo perché non espressamente prevista, ma anche in quanto non ritraibile dal sistema, il quale obbedisce ad una logica di tipo pienamente devolutivo.
5. Di qui la cassazione del decreto impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che esaminerà la domanda nel merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale e cassa il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.