Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione I
Sentenza 5 giugno 2017, n. 758
Presidente ed Estensore: Pozzi
FATTO
I. Come già esposto nell'ordinanza cautelare n. 311/2016, emessa all'esito della camera di consiglio del 22 giugno 2016 la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata inserita nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso in epigrafe per l'insegnamento del sostegno G2, ma per la scuola secondaria di secondo grado, invece che per quella di primo grado, come invece da lei aspirato secondo il titolo abilitativo per il sostegno posseduto.
II. Ricorda, l'interessata, che il Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 106 del 23 febbraio 2016, avente ad oggetto il "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado", all'art. 4, rubricato "Domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione", comma 3, ultima parte, dispone testualmente che "I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni". A corollario specificativo e rafforzativo del criterio di esclusività della presentazione on-line della domanda, la stessa norma ribadisce che "Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione".
III. Assume, ancora, parte ricorrente di avere partecipato al concorso in parola redigendo regolare domanda di ammissione riempiendo il modello informatico predisposto dalla predetta piattaforma informatica Polis, inserendo tuttavia, per mero errore, nella apposita casella "Insegnamento richiesto" la dizione "Scuola secondaria di secondo grado", mentre il titolo abilitativo posseduto legittimava a partecipare per la scuola secondaria di primo grado, per la quale, appunto, intendeva concorrere.
IV. Con unico, chiaro e sintetico motivo di ricorso, del tutto rispettoso dei principi di sinteticità e chiarezza di cui all'art. 3 c.p.a., si deduce la violazione dei principi che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali, in particolare quello di favor partecipationis, con i connessi corollari di soccorso istruttorio nei confronti di domande affette da mere irregolarità od errori formali agevolmente riscontrabili dall'amministrazione, in base ad altri elementi della stessa domanda (nella specie l'abilitazione all'insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado e l'esperienza lavorativa nello stesso settore indicata dall'interessata).
V. A proposito del mero errore materiale commesso parte ricorrente assume, altresì, di non avere trovato nel procedimento informatico in questione modalità per correggere la domanda di partecipazione già redatta ed inviata in modalità on-line.
VI. L'amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di pura forma, affidando le proprie difese ad una relazione dell'USR per la Toscana depositata in vista dell'udienza odierna. In sintesi, nella predetta relazione si riepiloga e si afferma quanto segue.
A) A seguito dei provvedimenti cautelari di questo TAR la ricorrente ha partecipato alle prove concorsuali; le ha superate ed è stata inserita con riserva nella graduatoria per la Regione Umbria - per la quale aveva chiesto la partecipazione - approvata con DDG 564 del 15 settembre 2016 alla posizione n. 3; di conseguenza, la Regione Umbria, per la quale l'USR Toscana ha gestito le procedure concorsuali ai sensi del DDG n. 107/2016, ha proceduto alle nomine in ruolo nella provincia di Terni.
B) Il ricorso sarebbe improcedibile per mancata impugnazione della graduatoria dei vincitori.
C) Il ricorso sarebbe infondato nel merito, in quanto non ci si troverebbe di fronte a un provvedimento di esclusione, mai intervenuto, bensì alla mancata corretta presentazione della domande di partecipazione con la quale si è chiesto esclusivamente di partecipare alla procedura concorsuale per i posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo e non di primo grado e conseguentemente l'istante è stata iscritta esclusivamente in tale elenco.
D) La ricorrente aveva non solo la possibilità, ma anche la responsabilità di verificare la rispondenza dei dati inseriti e recepiti dal sistema e inoltrare la domanda corretta con l'indicazione della classe di concorso di interesse fino allo scadere del termine previsto dal bando (30 marzo 2016).
E) La ricorrente ha inoltrato la domanda in data 23 marzo 2016 ricevendo dal sistema copia pdf della domanda stessa. Dopo di che, come indicato a pag. 29 del manuale di guida alla compilazione della domanda, la candidata avrebbe potuto-dovuto modificare i dati erroneamente inseriti premendo il tasto "modifica" e poi procedere ad un nuovo inoltro della domanda in quanto con il click sul tasto "modifica" sarebbe avvenuta la cancellazione della domanda in formato pdf in precedenza inoltrata all'interessata. Cosa diversa era, invece, premere il tasto "cancella" dove, come si legge nella medesima guida "la domanda sarà riportata nello stato di non inserita e tutti i dati andranno persi". Il sistema non poteva di per sé prevedere una "incompatibilità" tra titolo di specializzazione e classe di concorso prescelta. Un "errore" come quello di cui si discute non può essere qualificato incolpevole, come dimostrano le migliaia di domande regolarmente redatte e spedite alle varie amministrazioni scolastiche regionali.
VII. La ricorrente ha replicato alle eccezioni e difese dell'amministrazione con due memorie depositate in vista della presente udienza del 24 maggio, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Vale anzitutto ricordare che con la già citata ordinanza cautelare n. 312/2016 il Collegio ha accolto la domanda incidentale rilevando quanto segue.
1.1. Nella specie non sembrerebbero osservati i principi enunciati a livello generale dalla legge n. 241/1990 e a livello particolare dal novellato art. 12 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale - CAD), il quale dispone che "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto".
1.2. La non ammissione al concorso, infatti, sembrerebbe imputabile ad un mero errore materiale e non ad elementi sostanziali (mancanza di requisiti di partecipazione, tardività della domanda, uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, ecc.);
1.3. Non sembrano convincenti le difese scritte ed orali dell'amministrazione, le quali, anzi sembrano confermare la tesi della totale espropriazione, da parte della piattaforma informatica Polis, di qualsiasi potere valutativo, motivazionale e decisorio (anche con riferimento a quello di soccorso istruttorio) spettante all'amministrazione (nella Relazione dell'amministrazione in atti si legge che l'intera procedura è stata affidata a livello centrale al gestore HPE e che la Direzione Regionale non era competente ad emettere alcun atto amministrativo, tanto meno di autotutela); tesi invero contraria ai fondamentali principi dell'azione amministrativa come pure enunciati nel CAD e nella l. n. 241/1990; principi in base ai quali l'informatizzazione della P.A. deve semplificare ed agevolare, anziché aggravare, l'accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali, anzi nella specie "il" diritto fondante il nostro ordinamento, quale è quello al lavoro.
2. Sulla base della predetta ordinanza, non appellata nonostante le ampie affermazioni di principio in essa consapevolmente e miratamente recate per l'implicazione generalizzata e conformativa da esse derivanti, parte ricorrente è stata ammessa con riserva alla procedura concorsuale, che ha superato brillantemente collocandosi in posizione utile di graduatoria, in virtù della quale è stata assunta in ruolo, come pure ricordato nella relazione dell'amministrazione (v. sopra, sub VI/A).
3. Ciò brevemente premesso le considerazioni e conclusioni dell'ordinanza cautelare vanno qui confermate e maggiormente esplicitate e il ricorso va pertanto accolto, potendosi agevolmente superare l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'amministrazione (peraltro del tutto irritualmente ed inammissibilmente con semplice relazione amministrativa) per mancata impugnativa della graduatoria finale di merito.
3.1. Nella specie, infatti, parte ricorrente, seppure per effetto di provvedimento giurisdizionale cautelare, è stata inserita in posizione utile di graduatoria, costituente provvedimento a lei favorevole e perciò, come tale, non impugnabile; semmai, gli altri graduati non vincitori o in posizione postergata avrebbero dovuto impugnare la graduatoria. Sicché non è invocabile il consolidato orientamento circa l'onere di impugnare la graduatoria medio tempore approvata. Tale principio, infatti, vale per il concorrente escluso, ma non inserito nella graduatoria finale: ipotesi opposta a quella in esame in cui, ripetesi, la parte interessata è stata collocata in posizione utile nella graduatoria finale, seppur con riserva (T.A.R. Lazio, Roma, 23 gennaio 2014, n. 880; id., 23 gennaio 2013, n. 818; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 6 febbraio 2013, n. 134; C.d.S., sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5512; id., sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 231). D'altra parte una diversa conclusione si rivelerebbe contraria ad ogni principio di logica e giustizia, costringendo la parte ad impugnare un atto finale (graduatoria dei vincitori) per la cui emissione ha agito in sede cautelare.
4. La fondatezza del ricorso emerge da una serie di principi (peraltro già sintetizzati nell'ordinanza cautelare) correlati e prevalenti, in ogni caso da connettersi e coordinarsi, rispetto a quelli - invocati in via esclusiva dalla giurisprudenza minoritaria (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 3 gennaio 2017, n. 1) - di par condicio ed imparzialità, impropriamente richiamati anche dall'amministrazione quali parametri di legittimità: anzitutto il principio di favor partecipationis, il quale, estendendo la platea dei partecipanti al concorso ricomprendendovi così un maggior numero di candidati potenzialmente competenti e preparati, è strumentale al principio finale di buon andamento degli uffici ed apparati burocratici, consentendo di immettervi i più meritevoli e capaci; in questo senso è il sedimentato e arcinoto insegnamento della Corte costituzionale. Il tutto senza considerare che consentire ad un candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non lede in alcun modo le regole procedimentali della parità delle armi con gli altri concorrenti.
4.1. Il principio del favor partecipationis si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, su cui si regge l'intero ordinamento repubblicano (art. 1, comma 1, Cost.): da tale connotazione e collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori pur anch'essi di rango o derivazione costituzionale.
5. Ciò brevemente anticipato, il Collegio non può che ribadire quanto già precisato, per lo stesso maxiconcorso del personale docente e con riferimento ad analoga fattispecie (integrazione successiva di domanda già inoltrata), con la sentenza in forma semplificata di questa stessa Sezione 27 giugno 2016, n. 1073, che di seguito si sintetizza.
5.1. Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall'amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità (esso, ad esempio dispone l'annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo "invio", l'erroneità parziale o incompletezza). Ciò comporta un evidente contrasto con i principi enunciati anzitutto nel novellato art. 12 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale-CAD), il quale dispone che "Le pubbliche amministrazioni... utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini...".
5.2. È iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis,18 febbraio 2011, n. 1546).
5.3. Nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che ai principi e criteri specifici dettati da norme tecniche debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l'azione amministrativa dalla l. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell'azione amministrativa; e) strumentalità dell'informatica ad accrescere l'efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell'accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri. Dunque, vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale sistemi informatici che si risolvano: in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico - spesso (come nella specie) lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale - per un banale errore, dimenticanza o svista; nell'ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; f) inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano nell'espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l'esercizio di poteri sostitutivi e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale; g) necessità, per converso, di continui interventi correttivi o sostitutivi di malfunzionamenti o arresti del sistema. Ove non rispondente alle predette finalità la tecnologia rischia di creare sistemi illegittimi, comportanti la responsabilità di chi li ha pensati, configurati, commissionati, accettati e collaudati.
5.4. Le problematiche connesse al sistema Polis emergono dalle stesse Relazioni dell'amministrazione: per il caso di specie v. sopra sub VI-F del "Fatto"). In effetti, proprio con riferimento alle ammissioni della parte pubblica il Collegio rilevò come: a) la volontà (seppure coartata dal Sistema) del partecipante non era quella di annullare o cancellare l'originaria domanda tempestiva, ma solo di integrarla o correggerla; b) la funzione "cancella" è prevista nelle istruzioni per la compilazione on-line solo "nel caso in cui l'aspirante docente intenda modificare la Regione scelta"; c) la mancata attivazione, da parte del candidato in seconda battuta, del tasto "inoltra" ben si giustifica con le tutt'altro chiare (anche in termini di visibilità per dimensione di caratteri e di contrasto luminoso) delle istruzioni delle linee guida (punto 4.3); d) all'opposto, stante la necessità inderogabile di premere il tasto "inoltra" anche per le domande soltanto modificate o integrate avrebbe necessitato di un'evidenziazione grafica e semantica di ben altro spessore rispetto a quella riportata nelle citate linee guida, secondo cui "Dopo l'aggiornamento sarà quindi necessario un nuovo inoltro": frase di scarsa visibilità e significatività, in mancanza di ulteriore specificazione della necessità di premere il tasto o cliccare sul comando "inoltro".
5.5. Rispetto alle sopra sintetizzate considerazioni la Sezione ritenne irrilevante il richiamo ad un dovere di diligenza non solo messo a dura prova dalle modalità visive e contenutistiche di confezionamento dei modelli e delle istruzioni (ripetesi, redatti in talune parti, anche significative, con caratteri microscopici e sbiaditi) ma attenuato dal fatto che si tratta di procedure tese a promuovere il fondamentale diritto costituzionale al lavoro; così come irrilevanti apparivano (ed appaiono) le difese scritte ed orali dell'amministrazione, nella parte in cui, anzi, sembrano confermare la fondatezza della censura della totale espropriazione, da parte della piattaforma informatica Polis, di qualsiasi potere valutativo, motivazionale e decisorio (anche con riferimento a quello di soccorso istruttorio) spettante all'amministrazione. Si osservò infatti, in quell'occasione, come nella Relazione dell'amministrazione si ammettesse che l'intera procedura era stata gestita a livello centrale dal gestore HPE e che la Direzione Regionale non era competente ad emettere alcun atto amministrativo, tanto meno di autotutela.
5.6. Si considerò, altresì, errato l'assunto di una negligenza del partecipante al concorso - per cui il mancato invio tramite tasto "inoltra" sarebbe stato segnalato dal Sistema attraverso e-mail di alert, le quali avrebbero "inequivocabilmente chiarito che la procedura di iscrizione non era ancora andata a buon fine". Non solo di tali e-mail non v'era traccia nella documentazione in atti ma la stessa difesa erariale aveva ammesso che di tale traccia non era possibile appurare l'esistenza.
6. Il richiamo alla propria sentenza n. 1073/2016, compresi i riferimenti di specie che, al di là del caso singolo, valgono ad evidenziare gli oggettivi aspetti critici al Sistema Polis, sarebbe bastevole per un adeguato supporto motivazione. Tuttavia il Collegio - stante la diffusione del contenzioso provocato dallo stesso Sistema e l'atteggiamento difensivo e non partecipativo dell'amministrazione scolastica - ritiene di fornire agli altri giudici amministrativi (nonché alla stessa amministrazione) ulteriori spunti di riflessione, anche in ossequio alle sempre più pressanti richieste di omogeneità e prevedibilità delle decisioni che provengono dalla Società civile.
7. Anzitutto, la sentenza TAR Toscana n. 1073/2016 ha numerosi e significativi addentellati giurisprudenziali, alcuni dei quali si limitano a farvi esplicito e sintetico riferimento.
Anche a voler prescindere dai più radicali (ma condivisibili) recentissimi orientamenti che hanno ritenuto illegittima la stessa clausola del bando, di esclusività del mezzo informatico per l'inoltro della domanda, che penalizza - come, ad esempio, non fa alcun gestore di servizi pubblici anche essenziali - quanti, per i motivi più vari, non abbiano possibilità o facilità di connettersi nel periodo per la presentazione della domanda (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 4 maggio 2017, n. 5233; 9 marzo 2017, n. 3313; 9 marzo 2017, n. 3305; 1° marzo 2017, n. 2981), ci si intende riferire, fra le altre, a:
A) T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 4 aprile 2017, n. 4195 ("... la cancellazione/annullamento informatico di una domanda di partecipazione al concorso senza che a ciò corrisponda una precisa volontà in tal senso e senza che peraltro sia data traccia a Sistema dei relativi passaggi costituisca comportamento antigiuridico... non possa imputarsi a parte ricorrente l'erronea progettazione del Sistema");
B) T.A.R. Piemonte, sez. II, 9 marzo 2017, n. 340; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 13 dicembre 2016, n. 565 (richiamano integralmente la ricordata sentenza n. 1073/2016 di questa Sezione);
C) T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 9 marzo 2017, n. 3305; idem, 27 giugno 2016, n. 806 ("manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande... che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto";
D) T.A.R. Veneto, sez. I, 9 febbraio 2017, n. 144 ("l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (v. T.A.R. Veneto, sez. I, n. 1418/2016) ... nessun controllo è stato, tuttavia, effettuato dalla P.A., ... ed anzi la P.A. ha persistito in un atteggiamento di valutazione superficiale");
E) T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 7 luglio 2016, n. 892 ("nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame... potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale").
Non vale come precedente contrario dello stesso T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II, la sentenza, 3 gennaio 2017, n. 1, riferita ad una procedura concorsuale informatica sì, ma diversa da quella in esame;
F) T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 luglio 2016, n. 1431 (la quale si riporta a C.d.S., sez. VI, n. 4355 del 18 settembre 2015);
G) C.d.S., sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4355 ("non è ragionevole, in considerazione delle conseguenze che ne derivano, affidarsi unicamente alle procedure informatiche soprattutto quando, come nella specie, non ancora in grado di supportare la certa acquisizione delle informazioni indispensabili ad una corretta e trasparente valutazione").
8. Insomma, non occorre sfoggiare ulteriori richiami per sottolineare come alla piattaforma Polis ed all'uso che di essa ha fatto l'amministrazione siano addebitabili una serie di rilievi critici di forma e di sostanza, riassumibili nel mancato rispetto di vari ed importanti principi e criteri rinvenibili in una serie di norme, dalle quali è possibile estrapolare la regola secondo la quale l'informatica è un mero strumento e non un fine astratto ed autoreferenziale; essa serve, infatti, a provare a far funzionare meglio l'amministrazione per servire meglio il cittadino. L'uso indiscriminato ed aprioristico dell'informatica neppure può giustificarsi con esigenze di celerità ed imparzialità dell'azione amministrativa, la quale deve confrontarsi e coordinarsi anche con altri valori almeno equiordinati, come già ricordato.
Questo ruolo strumentale ed ancillare della tecnologia è ricavabile, ripetesi, da una serie di norme di cui si ricorderanno, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti.
8.1. L'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 (c.d. nuovo Testo Unico degli impiegati civili) il quale tra i principi del procedimento concorsuale individua quello della adeguata pubblicità della selezione (cioè massima conoscibilità e quindi massima partecipazione) e di economicità e celerità di espletamento, consentendo il ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati, ma solo "ove è opportuno"; questa condizione di opportunità diventa ancor più stringente nel d.P.R. n. 487/1994 il cui art. 1 converte la formula primaria in "ove necessario". Insomma le procedure informatiche vanno applicate solo se effettivamente necessarie al perseguimento dell'obiettivo dello snellimento: condizione che presuppone un atteggiamento di prudenza e precauzione da parte del legislatore.
8.2. È pur vero che in virtù di una normazione complessa ed articolata e, in via generale, in base all'art. 3-bis della l. n. 241/1990 il legislatore tenta di accelerare un faticosissimo processo di modernizzazione degli apparati burocratici attraverso l'uso della telematica, imponendo, ad esempio, con il citato art. 3-bis, alle amministrazioni pubbliche di incentivare il ricorso ad apparati e procedure informatici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati; ma questo, sempre in via strumentale "per conseguire maggiore efficienza nella loro attività". Dunque, ove il ricorso a siffatte tecnologie dia risultati contrastanti con il principio di efficienza, cioè di modalità di azione ed organizzazione in grado di assicurare il rapido e soddisfacente raggiungimento dei risultati, esse sono da rinunciare o modificare e comunque da valutare ed utilizzare conformemente ai principi generali, i quali sono anzitutto quelli del comma 1 dell'art. 1 della stessa l. n. 241, non disgiunti da quello di non aggravamento per gli amministrati recato dal comma 2 della stessa norma.
8.3. Per ogni procedimento amministrativo ci deve essere (le amministrazioni "sono tenute": art. 4 l. 241) un ufficio ed un soggetto responsabile predeterminato, sul quale gravano in via tendenzialmente esclusiva le incombenze indicate nell'art. 6 della stessa l. n. 241; tra queste, quelle di "chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete", nonché quella di "esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali". Quindi, un procedimento che non abbia un proprio "responsabile" (per competenza e sanzionabilità) in grado di esercitare tutti i connessi poteri, ivi compreso quello di c.d. soccorso istruttorio è illegittimo, come lo è quello informatico, in cui sia la piattaforma a decidere in via esclusiva e definitiva chi escludere e chi ammettere, chi sia più meritevole e chi sia vincitore e chi no.
8.4. Delle numerose norme tecniche che governano l'azione amministrativa in modalità digitale (per un'esposizione emblematica cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 2 marzo 2017, n. 349), meritano, ovviamente, attenzione quelle recate nel CAD (Codice Amministrazione Digitale, d.lgs. n. 82/2005, recentemente novellato dal d.lgs. n. 176/2016).
Basterà qui ricordare, esemplificativamente:
a) l'art. 2, comma 1, il quale, nel fissare il criterio di appropriatezza ed adeguatezza per l'organizzazione e la gestione della modalità digitale, lo riferiscono "al soddisfacimento degli interessi degli utenti": sicché le comodità e i vantaggi derivanti alle amministrazioni dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non sono autoreferenziali ma rivolte alla comodità ed ai vantaggi dei cittadini;
b) l'art. 9, per il quale l'uso delle nuove tecnologie deve promuovere una maggiore partecipazione di tutti i cittadini, residenti e non, al processo democratico, con l'espresso obiettivo di "facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili" e migliorare la qualità degli atti normativi e amministrativi: ancora una volta è il cittadino ed i suoi diritti a costituire il referente finale dell'amministrazione digitale;
c) di "effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini" parla, ancora, il più volte richiamato nelle sentenze art. 12, quale riferimento teleologico nell'uso delle tecnologie digitali, passando per i consueti (cfr. art. 1 l. n. 241) obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, i quali rischierebbero di essere seriamente compromessi da sistemi informatici che richiedano elevate competenze e doti psico-fisiche di sopportazione e pazienza da parte di una popolazione soffocata dalla burocrazia e, oltretutto, sempre più anziana.
9. In sostanza e conclusivamente, non può che ribadirsi il cattivo uso (dovuto verosimilmente anche alla cattiva progettazione e organizzazione del sistema) delle tecnologie informatiche fatto dall'amministrazione, senza potersi addurre a sua scusante il principio di autoresponsabilità, diligenza, perizia del candidato; principio il quale, oltre a trovare smentita nei principi di diritto sopra esposti, non trova conforto neppure in un dato statistico e qualitativo, stante il livello del contenzioso raggiunto in tutte le regioni e il livello elevato di "scolarità" posseduto dai partecipanti al concorso.
Così come non può addursi, a sostegno dell'eccepita infondatezza del ricorso, l'osservazione svolta dall'amministrazione secondo la quale non ci si troverebbe di fronte a un provvedimento di esclusione, mai intervenuto, bensì alla mancata corretta presentazione della domanda di partecipazione (v. sopra sub VI-B del "Fatto"). Basti osservare, al riguardo, che parte ricorrente è stata ammessa di impero (tecnologico) ad un concorso da lei non richiesto e per cui difettava dei requisiti abilitativi (in mancanza dei quali sarebbe stata certamente esclusa) e contro questa iscrizione non voluta e disposta per un mero errore materiale che il sistema illegittimamente non ha consentito di correggere la stessa è giustamente e vittoriosamente è insorta. Pertanto causa petendi e petitum sono ben chiari ed esattamente individuati nel gravame.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente condanna dell'amministrazione resistente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla i provvedimenti in epigrafe.
Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in euro quattromila oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.