Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 3 novembre 2017, n. 26145
Presidente: Rordorf - Relatore: De Stefano
FATTI DI CAUSA
1. La Unicredit Credit Management s.p.a., mandataria della s.p.a. Unicredit (succeditrice per fusione di UniCredit Banca di Roma s.p.a. ed altre aziende di credito), agì davanti al tribunale di Ancona in revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Flaminia V., sua debitrice per Euro 185.622,00 in forza di una cofideiussione in favore della Camelia s.r.l. e posta a base di un decreto ingiuntivo del 2012 conseguito dalla prima in danno dell'altra e di ulteriori garanti, nonché della società di diritto maltese Finager ltd, a cui la V., che ne era l'unica socia, aveva conferito un ingente patrimonio immobiliare sito nel Comune di Amelia (PG) con rogito 29 giugno 2012.
2. Con ricorso notificato il 26 giugno 2016 la convenuta società maltese, contestando la giurisdizione del giudice italiano sulla controversia, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, cui ha resistito la sola Unicredit s.p.a., a mezzo della mandataria DoBank s.p.a., mentre le intimate V. e Banca Suasa Credito Cooperativo s.c., altra parte in causa nel giudizio dinanzi al tribunale di Ancona, non hanno in questa sede espletato attività difensiva.
3. Il Procuratore Generale, con sua requisitoria scritta del 4-10 luglio 2017, illustrate in modo analitico le posizioni delle parti ed ampiamente argomentato in senso critico sul precedente in termini di queste Sezioni unite, ha concluso per la rimessione alla Corte di giustizia UE della questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 5, n. 1, del Regolamento CE n. 44 del 2001, o, in subordine, per la conferma dell'indirizzo espresso dal ripetuto precedente.
4. Per l'adunanza camerale non partecipata del 10 ottobre 2017, hanno depositato - da un lato - un «atto di costituzione per successione ex art. 111 c.p.c.» tale Fino 2 Securitisation s.r.l., quale acquirente pro soluto del credito controverso, ma sempre a mezzo della medesima mandataria DoBank s.p.a., nonché - dall'altro lato - memoria difensiva la ricorrente, invocando il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - ai sensi dell'art. 267 TFUE - in ordine all'interpretazione della norma di cui all'art. 5, punto 1, lett. a), del Regolamento 44/2001/CE e segnatamente della sua applicabilità all'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione dell'art. 5 n. 1 e/o dell'art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ovvero dell'art. 5 n. 1 lettera a) del Regolamento n. 44/2001/CE richiamato dall'art. 3 comma 2 Legge 31 maggio 1995, n. 218».
2. La sua tesi si articola:
- sull'attribuzione della controversia - in base all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e all'art. 23 del Regolamento n. 44/2001 CE - alla «competenza del Tribunale di Malta», in presenza di una clausola (la «X») dell'atto revocando di proroga della giurisdizione e della competenza;
- sulla circostanza che essa è una società costituita in Malta, secondo le regole dettate dalla legge maltese, ed ha sede in Malta; si tratterebbe, a tutti gli effetti, di uno straniero, che può essere convenuto in un altro Stato membro UE: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
- sulla difficoltà di identificare l'obbligazione dedotta in giudizio, ove mai si possa ammettere che la controversia concerna obbligazioni contrattuali; e tanto a confutazione della soluzione affermativa adottata da queste Sezioni unite (Cass., Sez. un., 7 maggio 2003, n. 6899), per la quale invece il criterio di collegamento per determinare la giurisdizione di un giudizio ex art. 2901 c.c. per la revoca di un atto di trasferimento di beni, introdotto da un terzo estraneo all'atto revocando, è quello di cui all'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dall'art. 3, comma 2, della l. 31 maggio 1995 n. 218: criterio che si applica pure nel caso in cui un terzo impugni l'atto per chiederne l'inefficacia nei suoi confronti, perché anche nell'azione proposta dal terzo sono sempre gli obblighi che dal contratto sono derivati tra le parti che si presentano come obbligazione dedotta in giudizio, rispetto alla quale continua a fungere da criterio di collegamento il luogo in cui è stata o avrebbe dovuto essere eseguita;
- sulla correttezza della diversa conclusione secondo la quale in realtà l'obbligazione di cui concretamente si discute nel giudizio è quella discendente dall'atto revocando e, soprattutto, sulla necessità che, una volta ammesso il terzo estraneo ad un contratto e che intenda agire in revocatoria a godere degli stessi poteri e delle stesse facoltà che spettano alle parti del contratto, egli sia poi allora soggetto a tutte le clausole di quello e, prima fra tutte nella specie, anche l'eventuale deroga alla giurisdizione in favore di quella maltese (pienamente valida sia sulla base dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles e dell'art. 23 del Regolamento n. 44/2001/CE, sia in forza della giurisprudenza di questa stessa Corte: Cass., Sez. un., 20 marzo 2008, n. 7444; Cass., Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3568);
- sull'inoperatività dell'art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, corrispondente all'art. 6, punto 1, del Regolamento 44/2001 CE, sul foro del luogo in cui uno qualsiasi della pluralità dei convenuti sia domiciliato, potendo quello applicarsi, al pari dell'art. 33 c.p.c. nazionale, in caso di cumulo soggettivo, ma per la sola ipotesi che almeno uno dei convenuti sia stato citato innanzi al giudice competente in ragione del suo domicilio e quindi in ragione dei criteri generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. e non anche di quello facoltativo o convenzionalmente fissato (alla stregua di Cass. 22 febbraio 2000, n. 1962).
3. Dal canto suo, l'intimata Unicredit s.p.a., a mezzo della sua mandataria DoBank s.p.a., in controricorso argomenta:
- per la non sostenibilità della confusione, quale rapporto dedotto in causa, tra l'atto revocando e il rapporto tra Unicredit e proprio debitore, nonché per l'inopponibilità della deroga convenzionale alla giurisdizione alle sole parti del contratto che l'hanno pattuita: dovendo, in tema di azione revocatoria, qualificarsi dedotta in causa l'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia di un negozio che si reputa fraudolento, non già quella oggetto dell'atto impugnato; con la conseguenza che la competenza giurisdizionale e territoriale del giudice italiano dev'essere senz'altro determinata sulla base dei criteri di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale), criterio richiamato dall'art. 3, comma 2, l. 31 maggio 1995, n. 218 nonché dagli artt. 18-20 c.p.c., previsti appunto per la materia delle obbligazioni, e non già sulla base del criterio di collegamento dell'art. 21 c.p.c., previsto per la materia dei diritti reali (Cass. n. 15441/2002, Cass. n. 7377/1993): del resto avendo pure la dottrina posto in risalto il carattere tipicamente personale dell'azione pauliana, sicché a conoscere della stessa non potrebbe che essere il giudice determinato in base ai criteri di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c.;
- per l'applicabilità del foro dell'obbligazione contrattuale non solo nelle ipotesi in cui si controverte tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un'azione di simulazione, ai sensi degli artt. 1414 e 1416, comma 1, c.c. o un'azione revocatoria ex art. 2901 del codice medesimo: anche in tal caso, infatti, non diversamente da quello in cui l'azione di simulazione è proposta da una delle parti verso l'altra, sono gli obblighi che dal contratto sono derivati tra le parti a presentarsi come obbligazione dedotta in giudizio, rispetto alla quale, quindi, continua a fungere da criterio di collegamento il luogo in cui l'obbligazione stessa è stata o avrebbe dovuto essere eseguita (Cass., Sez. un., 7 maggio 2003, n. 6899);
- per il travisamento della giurisprudenza della Corte di giustizia ad opera di controparte: non vi sarebbe dubbio alcuno che il debitore che artatamente disegni, precostituisca ed attui la propria incapienza patrimoniale, alienando o donando beni di cui sia ancora titolare, per poi contrarre debiti ulteriori, fidando nell'oggettiva impossibilità di ripianarli, non possa sfuggire alle proprie responsabilità: parimenti chiamato a rispondere è chi tali atti abbia compiuto dopo essersi indebitato, con la chiara consapevolezza di pregiudicare le legittime ragioni dei propri creditori, anche senza giungere a determinare la propria condotta secondo deliberata preordinazione; né potrebbe andare esente da sanzione chi abbia acquistato a titolo oneroso dal debitore, coadiuvandolo nella realizzazione del progetto di progressiva disintegrazione degli originari assetti patrimoniali, se non addirittura suggerendone l'ordito, o ispirandone le mosse;
- per la piena applicabilità dell'art. 2, dell'art. 4, n. 2, dell'art. 5 e naturalmente dell'art. 6 del c.p.c., per quanto riguarda l'ordinamento italiano, nonché della Convenzione di Bruxelles del 1968 e del reg. CE 44/2001, per quanto riguarda le fonti comunitarie;
- per la legittima applicabilità dell'art. 6, n. 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968, secondo il quale il convenuto può comunque essere citato qualora si tratti di un'azione di garanzia (quale di fatto è l'azione revocatoria, come mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale) o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;
- per l'inoperatività, sia pure nel campo della revocatoria fallimentare, di qualsiasi deroga convenzionale alla competenza giurisdizionale del giudice italiano in presenza di soggetti terzi rispetto a negozi lesivi o potenzialmente tali del credito degli stessi (Cass., Sez. un., 27 luglio 1999, n. 515): cui corrisponde l'inapplicabilità dell'art. 17 della richiamata Convenzione di Bruxelles, tale facoltà essendo prevista e concessa alle sole parti del contratto con cui essa sia esercitata e quindi non potendo operare in danno di Unicredit s.p.a., estranea all'atto di conferimento contenente detta clausola;
- per l'inapplicabilità alla controversia dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles, non avendo né l'azione di simulazione né l'azione revocatoria una funzione risarcitoria, ma trovando entrambe un comune fondamento nella presupposta preesistente relazione obbligatoria tra le parti.
4. Va preliminarmente esclusa l'ammissibilità dell'«atto di costituzione per successione ex art. 111 c.p.c.», depositato da Fino 2 Securitisation s.r.l., quale successore per acquisto pro soluto del credito dall'originaria controricorrente Unicredit s.p.a., comunque in persona della medesima mandataria DoBank s.p.a., acquisito agli atti di causa il 4-5 ottobre 2017. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, che pure ha ormai ammesso il successore all'impugnazione o alla diretta costituzione quale controricorrente (per quello a titolo universale, v. Cass. 31 marzo 2011, n. 7441; per quello a titolo particolare, tra molte altre: Cass. 11 maggio 2010, n. 11375; in ogni caso con adeguata produzione di prova della successione, soprattutto se contestata dalla controparte), continua ad escludere l'ammissibilità di un intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità (in termini, tra le ultime, Cass. 30 maggio 2014, n. 12179), per la mancanza, nella disciplina di questa fase processuale, di un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di partecipare al giudizio con facoltà di esplicare difese, e quindi di assumere una veste atipica rispetto ai soggetti che, avendo partecipato alle fasi di merito, sono parti necessarie del giudizio (v. già in tal senso Cass. 7 aprile 2011, n. 7986; Cass. 4 maggio 2007, n. 10215; più di recente conferma l'indirizzo Cass., Sez. un., 18 novembre 2016, n. 23466).
5. A tale principio è arrecata deroga solo per i casi - che qui con ogni evidenza non ricorrono, trattandosi di successione a titolo particolare ed avendo la dante causa notificato ritualmente controricorso - di successione a titolo universale ovvero di pregressa inerzia del dante causa (visto che altrimenti subirebbe un vulnus irrimediabile il diritto di difesa del successore: Cass. 7 giugno 2016, n. 11638); e comunque pur sempre a condizione che l'intervento abbia luogo con atto sul quale sia ritualmente instaurato il contraddittorio con notifica alla controparte dell'atto medesimo e della documentazione a comprova della successione - e quindi non mai con il mero deposito in Cancelleria di una comparsa, o altro atto similmente denominato, di costituzione - a tutela del diritto di difesa della altre parti già costituite (per la successione a titolo particolare, in termini e in motivazione, v. Cass. 24 febbraio 2011, n. 4467; per quella a titolo universale, tra le altre, v. Cass. 31 marzo 2011, n. 7441; neppure potendo dirsi accettato il contraddittorio, visto che la costituzione con atto di intervento è avvenuta al di fuori della possibilità, per la controparte, di esserne resa legalmente edotta).
6. Pertanto, l'«atto di costituzione» in esame è inammissibile e sola controparte della ricorrente, costituita legittimamente in questa sede, resta la controricorrente originaria, con irrilevanza, ad ogni effetto, di quanto dichiarato dal difensore dell'inammissibile interventrice, tra cui la notizia del decesso del difensore della controricorrente, riguardo alla quale quell'evento non può quindi rilevare; e, ciò premesso e dichiarato in dispositivo, può esaminarsi il merito della controversia.
7. Va preliminarmente esclusa l'applicabilità degli artt. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e 23 del Regolamento (CE) n. 44/2001: l'art. 23, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 44/2001 non consente, in linea di principio, l'estensione dell'efficacia di clausole di proroga della giurisdizione anche a coloro che sono rimasti terzi rispetto alla pattuizione, sicché, in caso di più convenuti o di più attori, risultano vincolati da una clausola di proroga della giurisdizione solo coloro che la abbiano sottoscritta (tra le altre, Cass., Sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; in senso sostanzialmente analogo, v. Cass., Sez. un., 27 luglio 1999, n. 515, invocata dalla controricorrente).
8. Il carattere assorbente di tale considerazione consente di disattendere la tesi dell'estensione di ogni clausola del contratto a chi ne contesta l'opponibilità, del resto già di per sé di dubbio fondamento, per la generale regola in base alla quale il contratto fra altre persone resta res inter alios acta, la cui validità non si contesta, ma appunto esclusivamente tra le parti: pertanto, nella specie l'originaria attrice in revocatoria, estranea a quella clausola convenzionale di proroga della giurisdizione, non ne è vincolata.
9. Ora, la questione principale è relativa all'applicabilità all'azione revocatoria del criterio di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), del più volte richiamato Regolamento n. 44/2001/CE del 22 dicembre 2000, ovvero, anche solo in subordine, della corrispondente previsione della Convenzione di Bruxelles sopra richiamata o della norma interna di diritto internazionale privato: sicché al riguardo va subito precisato che, ad ogni buon conto, ogni sviluppo argomentativo sarà qui inteso come riferito, per la loro sostanziale coincidenza, anche alle corrispondenti disposizioni di queste diverse fonti normative, come di volta in volta coinvolte, comunque attesa la prevalenza dell'applicabilità alla fattispecie del Regolamento eurounitario, per la manifesta appartenenza di tutte le parti in causa a Stati membri dell'Unione Europea.
10. Una volta ricordato che il ricordato art. 5, n. 1, lett. a), prevede che «la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: ... 1) ... a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita», va però subito rimarcato che la questione della sua applicabilità alla revocatoria ordinaria risulta irrilevante nel caso di specie e può così prescindersene, in quanto non necessaria ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano: la quale può, invero, bene fondarsi sul diverso criterio dell'art. 6, n. 1, del medesimo Regolamento (CE) n. 44/01.
11. Tale diversa norma statuisce che «la persona di cui all'articolo precedente» - e quindi la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro - «può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili...».
12. Sia il P.G. che la ricorrente escludono l'operatività della norma appena richiamata, atteso che l'azione non è stata proposta dinanzi al giudice della residenza o del domicilio della V., cioè a quello di Perugia, ma dinanzi al giudice di Ancona; e tuttavia, in base alla pregressa giurisprudenza di questa Corte e comunque in applicazione di principi generali del diritto internazionale privato, la norma dell'art. 6, n. 1, del Regolamento implica sì un criterio attributivo di giurisdizione ed al contempo di competenza, ma non condiziona l'operatività del primo alla corretta applicazione del secondo.
13. È ben vero che le norme dei Regolamenti - comunitari prima ed eurounitari od unionali ora - non si limitano ad individuare l'ordinamento munito di giurisdizione, secondo la funzione tradizionale delle norme sui conflitti di giurisdizione, ma identificano anche, e direttamente, il giudice, all'interno di quell'ordinamento, che ha la competenza per la decisione della causa: stabiliscono, cioè, quale, tra i giudici dislocati nel territorio dell'ordinamento avente la giurisdizione, può - in concreto - decidere la causa.
14. Tanto corrisponde, del resto, alla funzione delle norme eurounitarie o unionali sul punto, di rendere prevedibile e certo il giudice davanti al quale la controversia dovrà essere trattata; anche in questo caso con riferimento all'art. 5 della Convenzione, invero, la Corte di Giustizia ha sancito che una norma di tal fatta «determina sia la competenza internazionale che quella territoriale», visto che «mira ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione e, pertanto, a designare direttamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali» (Corte Giustizia UE, 3 maggio 2007, Color Drack GmbH contro Lexx International Vertriebs GmbH, in causa n. C-386-05).
15. E tuttavia l'indicazione del «giudice del luogo» - cui si àncora l'individuazione di quello munito di competenza giurisdizionale (o, per la dogmatica domestica, di giurisdizione) - deve intendersi appunto idonea ad identificare la giurisdizione dello Stato membro, nel suo complesso ovvero indifferenziatamente inteso, in cui il luogo scelto quale criterio di riferimento è ubicato, operando la disciplina nel riparto di giurisdizione esclusivamente tra Stati membri e, se non altro allo stato attuale della legislazione eurounitaria, esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento di ciascuno di questi quella diversa disciplina di attribuzione della specifica competenza territoriale.
16. Invero, la contestuale attribuzione di competenza giurisdizionale (o, direttamente e per quanto detto, di giurisdizione) e di competenza territoriale implica due momenti logicamente successivi, i quali, sebbene reciprocamente interagiscano, non identificano tuttavia la giurisdizione come condizionata dalla corretta instaurazione della lite davanti al giudice competente per territorio all'interno dell'ordinamento statuale munito di giurisdizione.
17. Al contrario, solo all'interno di tale ordinamento va riferita la modalità concreta in cui deve operare il relativo riparto, sicché non potrebbe dirsi che la giurisdizione del giudice italiano sussiste solo con riferimento al giudice di Perugia, mentre non vi sarebbe quanto al giudice di Ancona: i rapporti tra l'uno e l'altro, relativi al riparto della potestà giurisdizionale all'interno del territorio di un unitario ordinamento statuale correttamente individuato, involgono solo una questione di competenza territoriale - benché inderogabile - interna, necessariamente rimessa allora (in difetto di esplicite previsioni sul punto da parte del Regolamento) alle norme processuali di quello.
18. Pertanto, identificato dalla norma eurounitaria o unionale il luogo rilevante - nella specie ed in base all'art. 6, n. 1, del richiamato Regolamento CE 44/2001, quello del domicilio di uno qualsiasi dei convenuti - ai fini dell'attribuzione della giurisdizione al giudice di uno degli Stati membri, rilevano poi esclusivamente ai sensi ed ai fini della lex fori il riparto della competenza territoriale e, con esso, la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di quest'ultima, «giacché il regolamento stabilisce il modo del rilievo della violazione di norma di competenza con esclusivo riferimento al caso in cui la violazione si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso da quello dovuto» (in tali espressi termini: Cass. ord. 11 dicembre 2012, n. 22731, sebbene riferita alle previsioni dell'art. 5 del Regolamento).
19. Tanto è conforme, come accennato, non solo alla giurisprudenza di questa Corte, ma soprattutto ad una corretta impostazione dei rapporti tra le norme attributive di giurisdizione tra Stati e la disciplina (sul riparto) di questa all'interno di ogni singolo Stato membro: sicché si configura una questione che non necessita di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia neppure sul punto, potendo definirsi acte claire in tal senso (per tutte, nel senso della non necessità di remissione in tali ipotesi: Cass. ord. 29 aprile 2016, § 7.1; Cass., Sez. un., ord. 26 aprile 2017, n. 10233, che lo identifica nei casi di evidenza dell'interpretazione) la disposizione che si ritrae dal testo della norma dell'art. 6, sopra richiamato.
20. Né l'operatività dell'art. 6, n. 1, del richiamato Regolamento può dirsi esclusa sotto alcun altro profilo, visto che, a differenza dell'ipotesi scolastica del cumulo soggettivo (riguardo al quale è maggiormente evidente la necessità di verificare pure l'insussistenza di un pretestuoso coinvolgimento di un convenuto al solo fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione: così Cass., Sez. un., 9 febbraio 2015, n. 2360 e 2 dicembre 2013, n. 26937, sia pure con riferimento alle del tutto analoghe disposizioni della Convenzione di Bruxelles, di cui il ripetuto Regolamento costituisce la sostanziale trasposizione in ambito eurounitario; v. pure Cass., Sez. un., 29 settembre 2017, n. 22857, sull'analogo art. 6 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, di estensione di quella prima Convenzione alle Nazioni dell'area EFTA), l'azione revocatoria è evidentemente unitaria e va necessariamente diretta - come lo è stato nella specie - contro tutti i distinti contraenti dell'atto negoziale, nella specie bilaterale e di conferimento di beni in società, oggetto della domanda di declaratoria di inefficacia, al riguardo sussistendo.
21. Di conseguenza, pacificamente risultando domiciliata in Italia - sebbene appunto nel circondario di Perugia e non in quello di Ancona - quanto meno la V., debitrice diretta dell'attrice in revocatoria, bene la giurisdizione del giudice italiano si fonda pure nei confronti della necessaria litisconsorte convenuta maltese; e tanto va affermato in base al seguente principio di diritto: «l'art. 6, n. 1, del Regolamento CE n. 44/2001 - nel prevedere che la persona, fisica o giuridica, domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, "in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato" - non si limita ad individuare l'ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all'interno del medesimo; resta però affidata alle norme della lex fori la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, ove diverso da quello individuato in base alla norma del Regolamento, giacché la violazione di questa rileva, ai fini dell'esclusione della giurisdizione, soltanto ove una tale violazione si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro individuato in base alle norme del Regolamento».
22. Resta, pertanto, allo stato assorbita - e quindi impregiudicata - la questione della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, se ed in quanto identificato alla stregua del luogo (Senigallia, nel circondario di Ancona) dove era stato intrattenuto il rapporto bancario da cui originava il credito tutelato con l'azione revocatoria (stando a quanto si evince dai dati posti a base dell'ordinanza resa dal g.i., oggetto di regolamento di competenza nella medesima causa tra le parti e definito, con pronunzia di inammissibilità, da Cass. ord. 20 gennaio 2017, n. 1615), cioè in base all'art. 5, n. 1, lett. a), del medesimo Regolamento (CE) n. 44/01; e la conseguente sua manifesta irrilevanza ai fini della decisione elide in radice la necessità di qualunque rinvio pregiudiziale sul punto alla Corte di Giustizia, con reiezione delle istanze in tal senso di Pubblico Ministero e ricorrente.
23. Infine, le spese vanno opportunamente rimesse al giudice qui dichiarato munito di giurisdizione, pure in considerazione dell'esito finale e complessivo della lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'atto di costituzione di Fino 2 Securitisation s.r.l. Dichiara la giurisdizione del giudice italiano, cui demanda di provvedere sulle spese del regolamento.