Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 29 dicembre 2017, n. 31204
Presidente: Ambrosio - Estensore: Nazzicone
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Roma con sentenza del 5 febbraio 2014 ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città del 16 settembre 2004, la quale aveva condannato gli ex amministratori e sindaci della Delta Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa al risarcimento del danno per mala gestio ed omesso controllo sui fatti dei delegati, nelle diverse misure liquidate in rapporto alle rispettive responsabilità.
Circa il termine di prescrizione dell'azione, la corte territoriale ha premesso che esso decorre, per l'azione prevista dall'art. 2394 c.c., dalla insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile dai creditori, che tale situazione non coincide con la perdita integrale del capitale sociale né con l'insolvenza e che è onere dei convenuti provarne l'esistenza e la conoscibilità in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Ha ritenuto, nella specie, che la prescrizione ex art. 2394 c.c. correttamente si è fatta decorrere dal giudice di primo grado dal dato oggettivo costituito dal decreto ministeriale del 27 marzo 1993, con il quale il Ministero dell'industria aveva revocato le autorizzazioni all'esercizio delle attività di assicurazione e disposto la liquidazione coatta amministrativa della società, non essendo stata invece raggiunta la prova della manifestazione dell'insufficienza patrimoniale in un momento anteriore. In particolare, ha affermato che la prescrizione non potesse farsi decorrere dal deposito, in data 28 luglio 1992, del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 1991, recante la perdita quasi integrale del capitale sociale, perché l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti vantati - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto, ossia come insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti della società oggettivamente conoscibile dai creditori - non coincide con la perdita del capitale, la quale non implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale, ma consiste in un definitivo squilibrio patrimoniale, che è onere dei convenuti provare. Ha concluso, al riguardo, che l'azione, promossa dalla procedura con atto di citazione notificato fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 1998, è tempestiva.
Quindi, dopo avere elencato i fatti di mala gestio accertati in capo agli amministratori operativi e gli episodi di inadempimento ai loro doveri, ha affermato che essi sono stati resi possibili dalla mancanza di un sistema adeguato di controlli interni, non risultando mai mossi rilievi da parte dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci al riguardo, nonostante le informazioni rese al consiglio fossero state sempre generiche ed incomplete, mentre neppure fu mai sollecitata l'attenzione dell'assemblea dei soci o del pubblico ministero; ed ha ritenuto non integrata la prova di condotte ostative poste in essere dagli amministratori operativi, tale da rendere inesigibile un più efficace controllo dei deleganti e dei sindaci o la loro attivazione volta ad evitare gli eventi dannosi.
Avverso questa sentenza propongono ricorso gli ex sindaci Vito e Monica L. ed Enia P., affidato a cinque motivi.
Propongono controricorso con ricorso incidentale gli ex amministratori L. (adesivo ai primi due motivi dei ricorrenti ed autonomo per otto motivi), S. (4 complessi motivi), N. (tre motivi), S. (3 motivi), gli ex sindaci C. e S. (quattro motivi).
Resiste con distinti controricorsi la Delta Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in l.c.a., che propone anche ricorso incidentale condizionato per un motivo.
Al ricorso incidentale di Delta s.p.a. resistono L., C., S. e S.
Resiste, altresì, con controricorso Allianz s.p.a., rilevando come il capo di sentenza di primo grado relativo al rigetto della domanda di garanzia, proposta dal sindaco Alberto D. contro la controricorrente medesima, sia passato in giudicato e chiedendo quindi il rigetto del ricorso principale.
I ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali L., S., C., S., Delta s.p.a. in l.c.a. ed Allianz s.p.a. hanno depositato le memorie di cui all'art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi.
1.1. I ricorrenti principali articolano avverso la sentenza impugnata motivi che possono essere come di seguito riassunti:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2394, comma 2, 2935 e 2949 c.c., perché la corte territoriale ha calcolato la prescrizione sulla base della prima norma indicata, mentre il dies a quo del termine quinquennale decorreva, per i sindaci, non dal giorno dell'insufficienza patrimoniale, prevista per la sola azione dei creditori contro gli amministratori, ma dal giorno di commissione del fatto integrante la responsabilità dei sindaci o in cui il danno cagionato dalla loro condotta si sia manifestato all'esterno: dunque, nella specie, sin dall'ultimo trimestre del 1992, quando furono emesse le polizze Rilldale e versate somme alla Immobiliare Spalato s.r.l., con conseguente prescrizione dell'azione risarcitoria, intrapresa dalla procedura il 31 gennaio 1998; né ai sindaci si applica la sospensione ex art. 2941, comma 1, n. 7, c.c.;
2) falsa applicazione dell'art. 2394, comma 2, e violazione dell'art. 2935 c.c., perché, ove sia applicabile il dies a quo ai sensi della prima norma, il termine quinquennale di prescrizione deve farsi decorrere dal giorno del deposito del bilancio di esercizio 1991 (o, al più, dall'approvazione o dal deposito del bilancio modificato, avvenuti rispettivamente il 30 giugno ed il 28 luglio 1992), il quale evidenziava una perdita idonea a palesare l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, mentre la corte del merito ha affermato che «tale perdita non implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale», non essendo invece richiesto che sussista la perdita di ogni valore attivo. Inoltre, incongruo è il riferimento alla data del 2 aprile 1993, di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del d.m. 27 marzo 1993 di revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, con sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della società: dovendo, semmai, individuarsi detto termine, alternativamente, nel giorno 1° settembre 1992, data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del d.m. 28 agosto 1992, n. 390, volto alla cancellazione della società dall'elenco delle compagnie abilitate alla prestazione di garanzie in favore dello Stato e degli enti pubblici, oppure nella data dell'11 novembre 1992, quando l'Isvap comunicò al Ministero dell'industria di avere deliberato la revoca delle residue autorizzazioni;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2407, comma 2, e 2697 c.c., avendo ritenuto i sindaci responsabili per omesso controllo con riguardo a due fatti di mala gestio - il rilascio di polizze alla Del Favero s.p.a. a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Rilldale Ltd. Ireland e dalla Rilldale Ltd. U.K., e la perdita del prezzo residuo dovuto dalla Stema s.r.l. resasi cessionaria della Immobiliare Spalato s.r.l. - nonostante la mancata prova del nesso causale tra condotte omissive e danno, avendo la corte territoriale affermato che i sindaci non avrebbero allegato e provato di avere esattamente adempiuto all'incarico, così gravandoli di un onere non spettante loro, ed indebitamente assimilandone la responsabilità a quella degli amministratori privi di deleghe, soprattutto laddove ha reputato irrilevante che la gestione e le singole operazioni fossero state occultate ai sindaci stessi; i quali, invece, fecero del loro meglio, impegnandosi a comprendere lo stato della società immediatamente dopo l'assunzione nell'incarico, riunendosi con tempestività e chiedendo ragguagli agli amministratori; mentre il non avere informato l'assemblea o denunziato le irregolarità al pubblico ministero non avrebbe evitato la produzione del danno, essendo ormai stata posta in essere la condotta illecita gestoria;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2407 c.c., quanto al sindaco Monica L., la quale non era in carica al momento della realizzazione di nessuna delle due operazioni menzionate, avendo ricoperto l'incarico dal 1° ottobre 1992 al marzo 1993;
5) violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e nullità della sentenza, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, dato che la corte del merito, mentre ha confermato la condanna per la ricorrente Monica L., ha ritenuto non responsabile il sindaco Davide L., in carica dal 30 giugno 1992 al 30 settembre 1992, in quanto l'operazione "Rilldale" fu di poco anteriore o successiva all'assunzione della carica del medesimo, che non avrebbe potuto percepirne l'esistenza, con ragionamento allora estensibile anche alla L., entrata nella società dopo la predetta operazione.
1.2. Il ricorso incidentale dell'ex amministratore L. - oltre ad aderire ai primi due motivi del ricorso principale - propone i seguenti motivi autonomi:
1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 3, c.p.c., con nullità della sentenza, oltre ad omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., per avere la corte del merito riportato le conclusioni dal medesimo esposte in modo incompleto, senza menzionare l'eccezione di prescrizione, e, sebbene abbia in motivazione ricordato l'esistenza di detta eccezione anche da parte del L. (p. 34), non ha poi esaminato l'argomento (ed il relativo documento) secondo cui il dies a quo del termine prescrizionale va individuato nel d.m. 28 agosto 1992, n. 390, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° settembre 1992, n. 206, di revoca delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività assicurativa in favore delle pubbliche amministrazioni;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2394, 2697, 2949 c.c., 115 e 116 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per aver ancorato la decorrenza della prescrizione all'emissione del decreto di messa in l.c.a. del 27 marzo 1993, affermando che non vi è prova della manifestazione in epoca anteriore della insufficienza patrimoniale, sebbene il ricorrente sia stato amministratore dal 22 novembre 1990 al 13 gennaio 1993: laddove essa era percepibile sin dal momento della approvazione del bilancio di esercizio 1991, o dall'ispezione presso la società dell'Isvap svoltasi tra il 25 febbraio e il 18 maggio 1992, o dalla comunicazione Isvap alla società del 30 luglio 1992 sulla difficoltà ad effettuare i normali pagamenti, o dal d.m. 28 agosto 1992, n. 390, di cancellazione dall'elenco delle compagnie abilitate alle garanzie pubbliche per insufficienza del patrimonio netto disponibile, o dall'invio della relazione Isvap alla commissione consultiva per le assicurazioni il 6 novembre 1992, o dall'atto di precetto alla società notificato il 15 dicembre 1992 dal Consorzio provinciale per il risanamento idraulico del Magentino, o dal 10 dicembre 1992, quando è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il d.m. n. 19442, con il quale si vietava alla società di compiere atti di disposizione e si ordinava alla stessa di vincolare le attività finanziarie a garanzia degli assicurati e terzi, ed al conservatore di Milano di iscrivere ipoteca sugli immobili sociali;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2394, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., in quanto la corte non ha considerato il principio ad impossibilia nemo tenetur, quale limite al proprio obbligo di vigilanza, posto che gli amministratori delegati avevano impedito il controllo ai deleganti, e non ha accertato la colpa ed il nesso causale con la condotta di questi ultimi, omettendo di graduare le responsabilità sulla base delle diverse funzioni ricoperte, ma affermando la solidarietà nell'illecito: mentre il L. era mero componente del consiglio d'amministrazione della società, ma non di altre società del gruppo, avendo avuto quindi modesta percezione della consistenza economica e finanziaria del medesimo;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2394, 2697 c.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per averlo ritenuto responsabile con riguardo alla cd. operazione Immobiliare Banchi Vecchi s.r.l., consistita nell'acquisto della partecipazione sociale totalitaria della predetta società, mentre, da un lato, il prezzo pagato era del tutto congruo, e, dall'altro lato, egli comunque aveva assunto la carica il 22 novembre 1990, quando ormai l'operazione era stata avviata sin dal luglio precedente, e solo il 16 settembre 2001 ne era stato informato il consiglio d'amministrazione;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2394, 2697 c.c., 111 Cost. per contrasto irriducibile in motivazione tra affermazioni inconciliabili ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, avendo il tribunale commesso un errore di calcolo (il credito non recuperato della società verso la Immobiliare Spalato s.r.l. era pari non a L. 1.706.000.000, ma a L. 1.234.000.000, derivante da versamento del 5 luglio 1990, perché vi erano stati versamenti di ulteriori L. 472.000.000 soltanto negli ultimi due mesi del 1992: laddove egli era stato nominato solo il 22 novembre 1990 e non erano comunque conoscibili i successivi versamenti) non esaminato dalla corte d'appello, e che invece sarebbe servito a collocare temporalmente i fatti e la causalità degli eventi; inoltre, sino a quando la Immobiliare Spalato s.r.l. è rimasta controllata di Delta, nessun danno sussisteva per quest'ultima; l'avere, poi, mandato esente da responsabilità il presidente della società D.D. palesa una disparità di trattamento;
6) violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2394, 2697 c.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, con riguardo alla vicenda delle polizze cauzionali stipulate con il cd. Gruppo Zanini a garanzia delle obbligazioni della CE.AL.CA. Sud s.p.a., rivelatasi inadempiente, che non è stata bene valutata dalla corte d'appello, la quale non ha tenuto conto che i singoli amministratori non esaminano le migliaia di polizze annualmente emesse dalla società, onde non potevano sapere che, come afferma la sentenza del tribunale, nessuna attività di accertamento era stata compiuta prima della stipulazione dei contratti, che mancava la previa deliberazione almeno del comitato fidi, né che l'operazione fu compiuta, come afferma ancora il tribunale, in violazione del divieto di nuove operazioni di cui all'art. 2449 c.c.: essendo la competenza dell'amministratore delegato o del detto comitato, dunque, il singolo consigliere, nel silenzio di tali organi, non poteva che ritenerne regolare l'operato, e la corte territoriale non ha spiegato come il L. avrebbe potuto essere al corrente dei fatti e cosa avrebbe potuto fare per evitare il danno;
7) violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2394, 2697 c.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, con riguardo alla vicenda delle polizze Rilldate Ltd. Ireland e Rilldate Ltd. U.K., decise dall'amministratore delegato o dal comitato fidi, e sulle quali il controllo era affidato al collegio sindacale, onde, non avendo nessuno di costoro informato il consiglio di amministrazione, esse non erano conoscibili da parte del singolo consigliere, mentre la corte territoriale non ha tenuto conto dei documenti portati dal L. per smentire l'affermazione del tribunale circa la trascrizione di tali polizze sui registri societari, e per dimostrare che esse non risultavano nemmeno dal registro dei corrispettivi, non avendo l'altro contraente pagato alcunché;
8) violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2394, 2697 c.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, e dell'art. 111 Cost. per contrasto irriducibile in motivazione tra affermazioni inconciliabili ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riguardo alla vicenda della vorticosa successione, fra il 4 e il 18 giugno 1992, dei contratti di locazione dell'appartamento di Via [omissis] in Roma, della quale nulla il L. poteva sapere, non avendo l'amministratore delegato informato il consiglio di amministrazione, né dovendo egli controllare quotidianamente i documenti e i registri societari, ed essendo stato appunto Ivo C. condannato per bancarotta fraudolenta dal Tribunale di Roma perché «teneva le scritture obbligatorie in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari»; inoltre, il presidente D.D. ed i sindaci, in quanto in carica dal 30 giugno 1992 al 29 marzo 1993, sono stati ritenuti esenti da responsabilità, ma non il L., pur dimessosi sin dal 13 gennaio 1993; infine, la corte del merito non ha motivato circa l'errore di calcolo della somma pagata da Delta s.p.a., della quale peraltro non vi è prova.
1.3. Il ricorrente incidentale S., ex amministratore, propone i seguenti complessi motivi di ricorso:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2394, 2697, 2935, 2949 c.c. e 206 legge fall., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, con riguardo alla prescrizione dell'azione di responsabilità esperita, avendo assunto come dies a quo il decreto ministeriale del 27 marzo 1993 e confutato la decorrenza del termine dal bilancio dell'esercizio 1991, depositato nel registro delle imprese il 28 luglio 1992, che già palesava la perdita tale da azzerare il capitale sociale, rilevabile dai creditori, soggetti professionalmente altamente qualificati, senza considerare gli altri momenti, ovvero: il d.m. 28 agosto 1992, n. 390, con il quale la società era stata cancellata dall'elenco delle compagnie abilitate alle garanzie pubbliche per insufficienza del patrimonio netto disponibile; il decreto 1° dicembre 1992, n. 19442, con il quale fu vietato alla società di compiere atti di disposizione, ordinandole di vincolare le attività finanziarie a garanzia degli assicurati e terzi, ed al conservatore di Milano di iscrivere ipoteca sugli immobili della società; le procedure esecutive dell'ultimo semestre 1992, quali l'atto di precetto della Parmaform s.r.l. e l'atto di pignoramento notificato il 15 dicembre 1992 dal Consorzio provinciale per il risanamento idraulico del Magentino;
2) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 att. c.p.c., perché la sentenza d'appello contiene una motivazione meramente apparente, limitandosi alla acritica approvazione della sentenza di primo grado, quanto al cd. affare So.Tra.Li.Me. s.r.l. (Società Transit Lines di Messina);
3) con riguardo alla vicenda dell'emissione delle polizze Rilldate, il complesso motivo denunzia: a) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 att. c.p.c., perché la corte territoriale non ha indicato nessun elemento a sostegno della propria decisione, richiamando per relationem la sentenza impugnata con motivazione solo apparente; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2393, 2394, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in quanto la corte non ha tenuto conto delle censure avanzate alla decisione del tribunale, che aveva individuato la carenza del sistema di controllo interno ed il compimento dell'operazione quando la società era in istato di scioglimento, sollevando l'attrice dall'onere di allegare e provare le condotte dovute ed il nesso causale, ed invece onerando della prova i convenuti; c) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, dato che la corte d'appello non ha considerato l'infondatezza dell'istanza di ammissione al passivo avanzata dalla creditrice Del Favero s.p.a., palesemente infondata, come rilevato nell'appello incidentale di S.; d) violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., in quanto il commissario liquidatore aveva concorso a causare il danno derivato dalla pretesa ora menzionata, ammettendola al passivo; e) omesso esame di fatto decisivo, allorché la corte del merito non ha rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le polizze Rilldate non erano annotate nei registri interni della società, mentre ha errato nel ravvisare nella inadeguatezza del sistema dei controlli interni sulla gestione, e nell'emissione delle polizze da parte di organi a ciò non autorizzati, la causa del danno derivatone;
4) con riguardo alla vicenda dell'acquisto della quota di partecipazione al capitale sociale della Immobiliare Banchi Vecchi s.r.l., il complesso motivo denunzia: a) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 att. c.p.c., perché egli aveva precisato che l'acquisto era stato compiuto a prezzo congruo, mentre la corte territoriale non ha indicato nessun elemento a sostegno della propria decisione, richiamando per relationem la sentenza impugnata con motivazione solo apparente; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2697 c.c., in quanto la corte non ha tenuto conto delle censure avanzate alla decisione del tribunale circa l'inesistenza del danno, dato che si è ragionato sul valore del patrimonio netto, che non valuta adeguatamente la partecipazione sociale, ed inoltre non vi è danno certo sol perché risulterebbe pagato un prezzo superiore solo del 19% rispetto a quello calcolato secondo uno qualsiasi dei molti metodi di stima esistenti, sembrando la corte del merito altresì invertire l'onere della prova;
5) con riguardo alla vicenda della vendita della quota nella Immobiliare Spalato s.r.l., il complesso motivo denunzia: a) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, dato che la corte d'appello non ha considerato la censura proposta con l'atto di appello, secondo cui il risarcimento liquidato di L. 2.075.230.944 è superiore al richiesto di L. 2.031.367.130, non rilevando che l'importo maggiore domandato fosse di L. 3.952.770.130 e che la corte territoriale abbia risposto ad analogo rilievo formulato dai sindaci C. e S.; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2697 c.c., in quanto non è vero che la vicenda si è conclusa in perdita per il trasferimento all'estero della debitrice, dato che la procedura ha ottenuto l'ammissione al passivo della Immobiliare Spalato s.r.l. dell'intera somma di L. 2.031.367.130, senza offrire elementi sul riparto, con rischio di duplicazione di importi; c) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 att. c.p.c., perché la corte territoriale non ha indicato nessun elemento a sostegno della propria decisione, richiamando per relationem la sentenza impugnata con motivazione solo apparente;
6) con riguardo alla vicenda della locazione dell'appartamento in Roma, Via [omissis], il complesso motivo denunzia: a) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 att. c.p.c., perché la corte territoriale non ha indicato nessun elemento a sostegno della propria decisione, richiamando per relationem la sentenza impugnata con motivazione solo apparente; b) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, dato che la corte d'appello non ha esaminato la questione della verifica dei pagamenti effettivamente effettuati e sostenuti da Delta s.p.a.; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2697 c.c., in quanto la corte non fornisce prova dell'esistenza del danno ed inverte l'onere probatorio ponendolo a carico del ricorrente; d) omesso esame di fatto decisivo, allorché la corte del merito ha condiviso in modo acritico la decisione del primo giudice, mentre il ricorrente aveva provato in via documentale che la società non aveva subito un danno.
1.4. Il ricorrente incidentale ed ex amministratore N. espone in ricorso i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2394, 2935, 2697, 2949 c.c., 115 e 116 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, perché il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione è stato fatto decorrere dai giudici del merito dal provvedimento del Ministero dell'industria del 27 marzo 1993, con il quale sono state revocate alla società le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione, mentre l'insufficienza patrimoniale si è palesata sin dal bilancio dell'esercizio 1991; inoltre, vi è contraddizione tra l'affermazione del giudice di primo grado - su cui la corte d'appello non è intervenuta, così rendendola immodificabile - circa il compimento di nuove operazioni sul presupposto delle perdite in bilancio ex art. 2448, comma 1, n. 4, e 2449, comma 1, vecchio testo, c.c., e la citata erronea decorrenza;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2392, comma 1 e 2, c.c., perché le polizze erano state emesse in seguito alla condotta truffaldina di Ivo C. e di Roberto C., come acclarato anche in sede penale, onde essa costituì l'impedimento idoneo a rendere impossibile al ricorrente il regolare controllo sulla gestione, presupponendo la norma invocata una «conoscenza di atti pregiudizievoli», e non essendo infatti egli stato imputato per concorso nel reato;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2448 e 2449, comma 1, c.c., con riguardo alla vicenda delle clausole fideiussorie stipulate con CE.AL.CA. Sud s.p.a. e Zanini s.p.a., per le quali parimenti il dominus assoluto della società, Ivo C., aveva operato, all'insaputa del consiglio di amministrazione, che non era stato informato; inoltre, le polizze furono stipulate il 16 giugno 1992 ed il ricorrente il 28 giugno successivo si era dimesso, senza avere avuto notizia di esse o di altri fatti pregiudizievoli, a norma dell'art. 2392 c.c., né potendo quindi vigilare sul generale andamento della gestione, obbligo di natura sintetica e collegiale ed ottemperabile a posteriori solo in sede di approvazione del bilancio d'esercizio da parte degli amministratori senza deleghe.
1.5. Il ricorrente incidentale ed ex amministratore S. propone in ricorso i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2394, 2935, 2697, 2949 c.c., perché egli fu consigliere di amministrazione dal giugno 1988 al 22 novembre 1990, onde l'azione ex art. 2393 c.c. era prescritta, ai sensi del comma 4, mentre il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2394 c.c. decorre non dal provvedimento del Ministero dell'industria del 27 marzo 1993, ma dall'emersione effettiva dei segnali di dissesto, quindi almeno nel corso del 1992, in seguito all'approvazione del bilancio di esercizio del 1991 che esponeva una perdita superiore al capitale sociale;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 345 c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo, avendo la corte del merito dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del S., qualificandola come eccezione di merito da proporre tempestivamente, laddove egli, tuttavia, già in sede di comparsa di risposta e poi di precisazione delle conclusioni in Tribunale aveva chiarito di essere estraneo ai fatti: ciò in quanto la sua carica era puramente formale e lo schema complessivo delle operazioni poste in essere dal cd. gruppo C. non poteva essere percepito dagli altri membri del consiglio di amministrazione; lo aveva chiarito anche la sentenza della Cassazione penale n. 132 del 2013, rilevando il ruolo predominante di Ivo C., all'epoca dei fatti presidente del c.d.a. di Delta e Alifin Italiana s.p.a., nonché soggetto di riferimento di tutte le società;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2392, commi 1 e 2, c.c., in quanto, quale membro del consiglio, egli non aveva potuto controllare l'altrui gestione in ragione del comportamento ostativo posto in essere dal cd. gruppo C., mentre la responsabilità solidale in un organo collegiale sussiste solo se il singolo sia venuto a conoscenza effettiva di atti illegittimi, e viene meno se la condotta di uno dei responsabili solidali sia criminale; egli aveva nutrito piena fiducia negli altri soggetti, né esistevano sintomi o campanelli d'allarme al riguardo, anche attesa la certificazione dei bilanci da parte della KPMG e l'esistenza di utili (ad esempio, L. 86 milioni nel bilancio 1998).
1.6. I ricorrenti incidentali ed ex sindaci C. e S., oltre ad aderire ai primi tre motivi dei ricorrenti principali, propongono avverso la sentenza impugnata i seguenti motivi di ricorso incidentale autonomo:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2407 e 2697 c.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, e dell'art. 111 Cost. con nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, avendo il tribunale commesso un errore di calcolo (il credito non recuperato della società verso la Immobiliare Spalato s.r.l. era pari non a L. 1.706.000.000, ma a L. 1.234.000.000, derivante da versamento del 5 luglio 1990, perché vi erano stati versamenti di ulteriori L. 472.000.000 solo negli ultimi due mesi del 1992) non esaminato dalla corte d'appello; inoltre, i sindaci in questione non erano ancora in carica al 5 luglio 1990 e si erano dimessi il 27 giugno 1992 (onde non erano conoscibili i detti versamenti); in sostanza, la corte del merito ha reso i sindaci responsabili in via oggettiva, non esigendo dall'attrice l'allegazione delle condotte omesse e del nesso causale;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2407 e 2697 c.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per averli ritenuti responsabili con riguardo all'acquisto della partecipazione della Immobiliare Banchi Vecchi s.r.l., che il Tribunale di Roma ha ritenuto conosciuto dai ricorrenti il 16 settembre 1991, imputando loro di essersi limitati ad invitare gli amministratori a richiedere la somma in restituzione, senza, tuttavia, indicare quale condotta doverosa essi avrebbero dovuto porre in essere né riscontrare il nesso causale, equiparandone la posizione a quella degli amministratori esecutivi; mentre la corretta valutazione della partecipazione sociale secondo il più convincente metodo misto U.e.c. (Unione europea degli esperti contabili economici finanziari), in luogo di quello patrimoniale, avrebbe condotto alla più congrua indicazione del valore di L. 2.250.000.000, assai prossimo al prezzo pagato di L. 2.280.000.000 ed entro il margine tollerabile di scostamento;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2407 e 2697 c.c., con riguardo alla vicenda delle polizze Rilldate Ltd. Ireland e Rilldate Ltd. U.K., stipulate il 12 giugno 1992, quando i due ricorrenti si dimisero dalla carica il 27-30 giugno 1992: ma essi non avrebbero potuto esaminare i libri sociali, attesa la documentata impossibilità al riguardo, come evidenziato nell'atto di appello, atteso che la sentenza del Tribunale penale di Roma n. 26012/08 aveva imputato ad Ivo C. di avere tenuto «le scritture contabili obbligatorie in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari»;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 2407 e 2697 c.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, con riguardo alla vicenda della locazione dell'appartamento di Via [omissis] in Roma, avendo il tribunale reputato i due ricorrenti responsabili perché l'operazione era conoscibile sulla base dei documenti e dei registri sociali: laddove, invece, i documenti n. 51 e 52 depositati dall'attrice non erano idonei a tal fine, trattandosi di fatture emesse da Immobiliare Banchi Vecchi s.p.a. a carico di Delta s.p.a. e dell'importo non di L. 720.000.000, ma di L. 450.000.000; l'a.d. non aveva informato il consiglio di amministrazione; l'operazione non risultava dalla contabilità sociale disponibile; i sindaci si sono dimessi pochi giorni dopo l'operazione posta in essere entro il 18 giugno 1992, ossia il 27 giugno 1992; e la corte territoriale non ha preteso dall'attrice l'allegazione delle condotte tenute, di quelle doverose omesse e del nesso causale.
1.7. Infine, nel proprio ricorso incidentale condizionato, la Delta Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ha formulato un unico motivo, con il quale censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, comma 4, 2945 c.c. e 112 c.p.c., in quanto, ove la decorrenza del termine di prescrizione dovesse essere posta nel 1992 in uno degli eventi dedotti dalle controparti, essa sarebbe stata interrotta non dalla notificazione dell'atto di citazione quale primo atto, ma sin dalla costituzione in mora e richiesta di risarcimento danni, che in data 11 luglio 1997 il commissario liquidatore inviò a ciascuno dei componenti dei cessati organi, elencando e contestando loro le irregolarità che avevano caratterizzato la gestione sociale nel periodo della carica di ciascuno. Dunque, il primo atto interruttivo, dedotto già nei gradi di merito, non fu l'atto di citazione notificato il 31 gennaio 1998, come affermato erroneamente dal giudice di appello.
2. Ricorso incidentale S.
Come eccepito dalla Delta s.p.a. in controricorso, il ricorso del S., notificato il 29 marzo 2015 a fronte della notifica del ricorso principale del 9 ottobre 2014, è inammissibile, restando peraltro il medesimo abilitato alla discussione orale ex art. 370 c.p.c.
Invero, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli art. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi; tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnata o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione (fra le tante, Cass. 20 marzo 2015, n. 5695; 16 luglio 2014, n. 16221; 13 dicembre 2011, n. 26723).
Ne consegue l'inammissibilità anche dell'istanza di differimento dell'udienza dal medesimo proposta.
3. Motivi concernenti la prescrizione delle azioni proposte dalla procedura (motivi primo e secondo L.-P.; motivo secondo L.; motivo primo S., N.; cui aderiscono i ricorrenti incidentali L., C., S.).
3.1. L'art. 146 legge fall., nel suo testo originario applicabile nella specie, cui peraltro la riforma non ha apportato significative modificazioni, prevede che, nell'ipotesi di fallimento di una società di capitali, le azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli amministratori ex art. 2393 e 2394 c.c. siano esercitate dal curatore.
La procedura, pertanto, può fruire dei presupposti e degli scopi di entrambe, al fine di acquisire all'attivo fallimentare tutto quanto sottratto, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale.
Come ricordato di recente dalle Sezioni unite di questa Corte, il curatore fallimentare, quando agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali "azioni di massa" in ragione dell'art. 146 legge fall.: «l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo; l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale» (Cass., sez. un., 23 gennaio 2017, n. 1641).
Tale principio, espresso con riguardo alle azioni previste dall'art. 146 legge fall. (sia nel testo anteriore, sia in quello sostituito dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), si attaglia anche alle azioni di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 c.c., che, secondo il disposto dell'art. 206 legge fall., sono esercitate dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Giova ancora precisare che, come per le fattispecie degli artt. 2393 e 2407 c.c., laddove la responsabilità si pone verso la società, rileva l'inadempimento degli amministratori e dei sindaci ai doveri della carica, così, parimenti, nelle azioni proposte ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c. a tutela dei creditori, pure in sede concorsuale, l'inadempimento di quei doveri costituisce elemento della fattispecie, sebbene con essi concorra poi l'ulteriore requisito della insufficienza patrimoniale, cagionata dall'inosservanza degli obblighi relativi al patrimonio sociale o dall'omessa vigilanza sull'altrui operato: a tutela dei creditori si lamenta, infatti, un danno diretto, per responsabilità e non per debito, causato dalla condotta dell'amministratore che ha vulnerato il patrimonio della società sino a renderlo non capiente per soddisfarli, cui abbia concorso la condotta imputabile ai sindaci.
Ed invero, occorre considerare che l'inadempimento ai doveri della carica gestoria e sindacale è il presupposto anche dell'azione intrapresa dai creditori: i quali, se possono agire a condizione che il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfarli, ciò possono fare solo se, nel contempo, quell'insufficienza sia appunto conseguenza delle condotte degli organi sociali in violazione ai doveri della carica. A conferma di ciò, basti considerare che neppure verso i creditori si pone una responsabilità oggettiva, onde occorre pur sempre una condotta almeno negligente dell'amministratore o del sindaco, accanto alla insufficienza patrimoniale.
Pertanto, ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c.
3.2. La sentenza impugnata ha ritenuto che l'azione di cui all'art. 2394 c.c. non sia prescritta, perché l'insufficienza patrimoniale si manifestò in un momento non anteriore a cinque anni dall'esercizio dell'azione, identificato in quello del 27 marzo 1993, quando la società fu posta in liquidazione coatta amministrativa, e su tale presupposto ha motivato il rigetto delle eccezioni di prescrizione.
Dunque, come risulta dal testo della decisione impugnata e come palesano gli stessi argomenti esposti nei ricorsi, l'azione di cui si tratta è quella attribuita dalla legge ai creditori sociali, prevista dall'art. 2394 c.c. ed esercitata dalla procedura.
Orbene, secondo l'art. 2394, comma 2, c.c., l'azione può essere proposta «quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti».
La nozione si ricollega alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., costituita dal patrimonio della società: l'insufficienza patrimoniale rappresenta un mero fatto contabile.
Essa si verifica quando il patrimonio della società presenti una «eccedenza delle passività sulle attività, ovverosia [in] una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al loro soddisfacimento» (per tutte, Cass. 22 aprile 2009, n. 9619; 28 maggio 1998, n. 5287).
Atteso il generale disposto dell'art. 2935 c.c., costituisce parimenti principio consolidato che la prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c., pur quando esercitata dalla procedura, decorre dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli.
Non si tratta di aprire la strada ad un soggettivismo psicologico, ma della valutazione astratta di conoscibilità: non già mero fatto soggettivo di conoscenza del danno da parte del titolare dell'azione, bensì rilievo del dato oggettivo della sua conoscibilità da parte dei terzi creditori, posti così nella condizione di poter esercitare il proprio diritto.
È anche costantemente affermato che tale momento coincide, in via di presunzione semplice fondata sull'id quod plerumque accidit, con la dichiarazione di fallimento (o della messa in liquidazione), mediante lo spossessamento del debitore e la presa in consegna delle attività da parte dell'organo della procedura; e che tale presunzione non esclude come, in concreto, il deficit si sia manifestato in un momento anteriore, gravando il relativo onere probatorio su chi allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione (cfr. Cass. 4 dicembre 2015, n. 24715; 18 giugno 2014, n. 13907; 12 giugno 2014, n. 13378; 21 giugno 2012, n. 10378; 22 aprile 2009, n. 9619; 8 aprile 2009, n. 8516; 5 luglio 2002, n. 9815).
Al riguardo, deve ora essere ben chiarito che, come nella società in bonis capitale e patrimonio sono nozioni diverse, così nelle situazioni di difficoltà aziendale esse non possono essere confuse, insufficienza del capitale o del patrimonio sociale restando concetti fra loro distinti.
Circa l'idoneità del bilancio di esercizio a palesare detta situazione, la Corte ha già affermato i seguenti principi:
a) il bilancio di esercizio, che segnali una situazione patrimoniale in negativo, può nel singolo caso costituire il modo con cui lo stato di incapienza diventi manifesto «quando non vi siano poste suscettibili di sottovalutazione» (Cass. 5 luglio 2002, n. 9815); così pure altra decisione, in una vicenda in cui la corte territoriale, con giudizio di fatto, aveva accertato nel bilancio una notevole eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, desumendo l'insufficienza patrimoniale dal fatto che la società aveva subìto perdite pari al doppio del capitale sociale (Cass. 25 luglio 2008, n. 20476);
b) non necessariamente l'insufficienza patrimoniale deve risultare solo dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci (Cass. 22 ottobre 2004, n. 20637);
c) l'occultamento della perdita in bilancio rende tale documento, pur pubblicato mediante deposito nel registro delle imprese, inidoneo a palesare ai terzi l'incapienza patrimoniale, in quanto allora non dichiarata e non oggettivamente percepibile (Cass. 4 dicembre 2015, n. 24715);
d) l'insufficienza non coincide affatto con una situazione di perdita integrale del capitale sociale, la quale non implica necessariamente uno stato d'insufficienza patrimoniale, ben potendo lasciar sussistere un pareggio tra attivo e passivo, onde tutti i creditori potrebbero soddisfarsi grazie al patrimonio della società, pur quando il capitale sia azzerato (Cass. 22 aprile 2009, n. 9619); in particolare, la «perdita integrale del capitale sociale non implica la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale, dal momento che la cifra del capitale esprime solo il valore delle attività assoggettate ad un vincolo di indisponibilità a tutela dei creditori sociali e non si estende quindi necessariamente a tutti i valori attivi ricompresi nel patrimonio della società» (Cass. 28 maggio 1998, n. 5287).
Sotto quest'ultimo profilo, deve essere ribadito ora che neppure l'analisi di bilancio necessariamente conduce alla conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale da parte dei creditori: per la stessa disciplina di redazione del documento contabile, i valori espressi nelle voci di bilancio ben possono, ed in taluni casi debbono, non coincidere con quelli di mercato, essendo a volte superiori (es. rimanenze) o consistentemente inferiori a quelli (es. beni immobili, all'epoca dei fatti), ai sensi dell'art. 2426 c.c. Quanto ai crediti, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, l'art. 2426, n. 8, c.c. poneva il criterio legale del «valore presumibile di realizzazione», con valutazione altamente influenzata dalla loro esigibilità concreta, che non sempre emerge fedelmente dal bilancio (Cass. 18 marzo 2015, n. 5450).
In definitiva, la pur scrupolosa lettura di un bilancio societario può non fornire reale contezza dell'insufficienza patrimoniale, neppure quando esso presenti una perdita.
Infine, non v'è dubbio che la verifica della ricorrenza di elementi oggettivi, conoscibili dai creditori, dai quali risulti l'insufficienza del patrimonio sociale, sia questione di fatto tipicamente rimessa all'accertamento del giudice del merito (fra le altre, Cass. 5 aprile 2013, n. 8426).
3.3. Alla luce di tali principi occorre esaminare le censure proposte negli indicati motivi.
Come sopra ricordato, la sentenza impugnata ha ancorato il dies a quo della prescrizione alla data di emissione del decreto ministeriale di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa (27 marzo 1993), disattendendo le tesi volte a collocare detto termine al momento del deposito del bilancio di esercizio 1991 o ad altri eventi, anteriori alla predetta data.
Dopo avere premesso che il termine di prescrizione ex art. 2394 c.c. decorre dall'insufficienza patrimoniale oggettivamente percepibile dai creditori, che la perdita integrale del capitale sociale in sé non la prova e che spetta ai danneggianti dimostrare che detta situazione si sia verificata e fosse conoscibile in un momento anteriore - e, dunque, sulla base dei corretti ricordati principi - la corte d'appello, confermando sul punto gli accertamenti del tribunale, ha ritenuto in particolare che il deposito del bilancio d'esercizio 1991, avvenuto il 28 luglio 1992, non provava ancora il manifestarsi della situazione di insufficienza patrimoniale della società. Il bilancio in questione, secondo l'accertamento fattuale compiuto dalla menzionata decisione, presentava infatti una perdita «quasi integrale» del capitale sociale, ma non quella «di ogni valore attivo del patrimonio sociale».
Inoltre, nel concludere che non è stata dimostrata la conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale né al momento del deposito del bilancio il 28 luglio 1992, né in altra «epoca antecedente a tale momento» del 27 marzo 1993, la sentenza ha in tal modo complessivamente motivato il proprio apprezzamento delle circostanze di fatto circa la mancata dimostrazione dell'assunto, pervenendo a ritenere indimostrata l'esistenza e l'oggettiva conoscibilità anteriore di una situazione di effettiva perdita della garanzia patrimoniale generica per i creditori.
La corte del merito ha tratto il proprio convincimento da un'unitaria valutazione di tutte le circostanze acquisite, in via documentale, agli atti del giudizio, la quale non richiede la discussione di ogni singolo elemento o la confutazione di tutte le contrarie argomentazioni difensive (e multis, Cass. 18 marzo 2015, n. 5423; 10 dicembre 2014, n. 25977; 4 marzo 2011 n. 5229).
Se, dunque, da un lato, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale si è oggettivamente manifestata come rilevante per l'azione esperibile dai creditori, dall'altro lato essa ha esercitato il suo potere discrezionale di accertamento dei fatti, insindacabile in questa sede, laddove ha reputato non raggiunta la prova gravante sugli amministratori e sindaci di allegare e dimostrare un momento anteriore di decorrenza della prescrizione.
Non giova, dunque, insistere, da parte degli odierni ricorrenti, sul dato secondo cui la perdita era tale da azzerare il capitale sociale, né sulla tesi (cfr. primo motivo del ricorrente incidentale N.) secondo cui la sentenza di primo grado aveva accertato perdite rilevanti ex art. 2448, comma 1, n. 4, c.c. nel bilancio predetto, accertamento che sarebbe, nell'assunto, passato in giudicato: invero, mentre non sussiste giudicato al riguardo (trattandosi di un presupposto del complesso motivo di appello), ciò correttamente non è stato considerato dalla corte ancora prova della manifestazione dell'insufficienza patrimoniale in discorso.
Non senza considerare che, precisa la corte territoriale (p. 39), il tribunale aveva sottolineato costituire ulteriore atto di mala gestio l'occultamento, in occasione della redazione ed approvazione del bilancio 1991, delle passività che comportavano la perdita del capitale sociale: essendo stato necessario l'espletamento in primo grado di una consulenza tecnica d'ufficio appunto per evidenziare la maggiore perdita.
Per il resto i ricorrenti, pur lamentando la violazione di norme di diritto o l'omesso esame di fatti decisivi della controversia, mirano inammissibilmente a contrapporre a tali valutazioni la propria interpretazione delle medesime circostanze, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento rispetto a quello già svolto nella competente sede.
3.4. Infondata è, infine, la pretesa, esposta nel primo motivo del ricorso principale, secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione non decorrerebbe, per i sindaci, dalla conoscibilità della insufficienza patrimoniale della società, ma semmai dal giorno di commissione del fatto integrante la loro responsabilità o da quello del danno: gli esposti principi circa il combinato disposto degli artt. 2394 e 2935 c.c. valgono anche per responsabilità solidale dei sindaci ex art. 2407 c.c.
Parimenti, l'azione intrapresa dalla procedura contro i componenti dell'organo di controllo soggiace anch'essa al termine di prescrizione decorrente dalla insufficienza patrimoniale predetta, secondo il presupposto previsto dall'art. 2394, comma 2, c.c. (per tutte, Cass. 28 maggio 1998, n. 5287): la regola deriva dall'esplicito disposto dell'ultimo comma dell'art. 2407 c.c., che, sin dal testo anteriore alla riforma del 2003, prescrive l'applicazione ai sindaci dell'art. 2394 c.c., nei limiti di una - per la questione all'esame ravvisabile - compatibilità.
Occorre, altresì, rilevare che la stessa formulazione del motivo appare perplessa, chiedendo esso di considerare la prescrizione decorrente ora dal giorno di commissione del fatto integrante la responsabilità del sindaco, ora da quello (non necessariamente col primo coincidente) in cui il danno cagionato dalla condotta dei sindaci si sia manifestato all'esterno.
Né ha pregio la doglianza, esposta nel medesimo motivo, secondo cui la corte del merito avrebbe indebitamente fatto riferimento alla prescrizione in discorso, pur avendo, nell'assunto dei ricorrenti, accertato le condotte inadempienti dei sindaci, invece presupposto costitutivo della sola azione di responsabilità nei confronti della società: ciò, sulla base del principio già sopra esposto.
Incongruo, infine, è il richiamo all'inapplicabilità ai sindaci della sospensione ex art. 2941, comma 1, n. 7, c.c., non avendo la sentenza impugnata applicato la norma.
4. Motivi concernenti la responsabilità degli amministratori non esecutivi (motivi dal terzo all'ottavo L.; motivi dal terzo al quinto S.; motivi secondo e terzo N.).
4.1. Nelle società di capitali, l'obbligo di controllo accomuna amministratori non esecutivi e indipendenti, sindaci, revisori, comitato per il controllo interno, organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231 del 2001, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società quotate di cui all'art. 154-bis d.lgs. n. 58 del 1998.
Esiste, dunque, quel che è stato chiamato un «sistema di controllo policentrico»; il fine è quello di ottenere, grazie all'eterogeneità dei controlli, una garanzia rafforzata dell'osservanza delle regole di corretta amministrazione; e lo scopo ultimo potrebbe ritenersi quello della diffusione di una cultura della legalità imprenditoriale.
Ciò tanto più quando l'impresa rivesta peculiare interesse per il mercato, attesa la delicatezza degli interessi implicati nell'attività costituente l'oggetto sociale (come in quelle bancarie ed assicurative); inoltre, la conformazione della struttura societaria induce a particolarmente intensi doveri di controllo, proprio allorché la stessa faccia parte di un cd. gruppo o si tratti di società a ristretta base familiare che detenga la maggioranza del capitale, soggetta ad influenze esterne anche pregiudizievoli.
In tutti i casi, la responsabilità omissiva del soggetto è sempre per fatto proprio colpevole: espunta anche dal diritto civile la responsabilità oggettiva, per fatto altrui o da mera "posizione", dovendosi sempre riscontrare la condotta almeno colposa e il nesso causale col danno, essendo responsabilità per fatto e colpa propri.
4.2. Pur in presenza di deleghe gestorie residua una serie di poteri e doveri in capo al consiglio di amministrazione, che dall'esistenza di deleghe non viene affatto spogliato dalle sue funzioni.
Esso - come espressamente chiarito dalla riforma del diritto societario, ma ampiamente riconosciuto in precedenza dalla prassi medesima - può impartire direttive vincolanti ai delegati ed ha il potere di avocazione, in quanto si è ritenuto che la delega non abbia effetti traslativi (Cass. 4 marzo 2005, n. 4787), potendo giungere alla revoca della decisione assunta dal comitato esecutivo o dall'amministratore delegato; soprattutto, sul consiglio grava l'obbligo di vigilanza sull'attività degli amministratori delegati o del comitato esecutivo, spettando ai consiglieri non esecutivi i compiti di supervisione e di ponderazione (si è altresì osservato che sussistono già compiti organizzativi, volti a predisporre o sollecitare un'organizzazione idonea a garantire gli interessi che il consiglio ha l'obbligo di tutelare: cfr. Cass. pen. 8 novembre 2007, n. 8260, Pirro).
Si noti che il controllo degli altri consiglieri sul fatto dei delegati è anche di merito, non potendo essere confuso coi limiti del controllo giudiziale.
4.3. La responsabilità dell'amministratore non esecutivo era regolata dall'art. 2392, comma 2, c.c., nel testo del codice civile del 1942 applicabile ratione temporis, come omessa vigilanza «sul generale andamento della gestione», ponendo a carico degli amministratori un ampio dovere (formula com'è noto eliminata dalla riforma mediante il riferimento al nuovo art. 2381 c.c.).
Dovere che, come in più occasioni ha precisato questa Corte, permaneva anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salvo un impediente «comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio di amministrazione» (così Cass. 9 gennaio 2013, n. 319; 11 novembre 2010, n. 22911; 13 maggio 2010, n. 11643; sez. un., 30 settembre 2009, n. 20933; 15 febbraio 2005, n. 3032).
Nell'ambito dell'azione di responsabilità promossa nell'interesse dei creditori - che di recente le sezioni unite di questa Corte hanno reputato extracontrattuale (Cass., sez. un., 23 gennaio 2017, n. 1641) - l'onere di provare la colpa grava sulla procedura; e l'elemento della colpa rileva nelle due accezioni di colpa nella conoscenza e colpa nell'attivazione.
La colpa può consistere, in primo luogo, in un difetto di conoscenza, per non avere rilevato colposamente l'altrui illecita gestione: non è decisivo che nulla traspaia da formali relazioni del comitato esecutivo o degli amministratori delegati, né dalla loro presenza in consiglio, perché l'obbligo di vigilanza impone, ancor prima, la ricerca di adeguate informazioni, non essendo esonerato da responsabilità l'amministratore che abbia accolto il deficit informativo passivamente. Pertanto, si può parlare di colpa in capo all'amministratore nel non rilevare i cd. segnali d'allarme, individuabili anche nella soggezione all'altrui «gestione personalistica» (cfr. Cass. pen. 7 marzo 2014, n. 32352, Tanzi).
Inoltre, il singolo consigliere è tenuto a conoscere i doveri specifici posti dalla legge e ad attivarsi perché il consiglio compia al meglio il proprio dovere di vigilanza per impedire il verificarsi ed il protrarsi della situazione di illecita gestione: l'amministratore non esecutivo non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale in ragione della mera «posizione di garanzia», perché si esige che abbia esercitato i suoi poteri impeditivi, come le richieste di convocazione del consiglio di amministrazione, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima o all'impugnazione della deliberazione viziata, l'attivazione ai fini all'avocazione dei poteri, gli inviti ai delegati di desistere dall'attività dannosa, la denunzia alla pubblica autorità, con informazione al p.m. ai fini della richiesta ex art. 2409 c.c. o segnalazione alle autorità di vigilanza, e così via.
Dovendosi considerare che, come questa Corte ha già osservato, anche la semplice minaccia di ricorrere ad un'autorità esterna può costituire deterrente, sotto il profilo psicologico, al proseguimento di attività antidoverose da parte dei delegati (Cass. 11 novembre 2010, n. 22911); mentre la condotta impediente omessa va valutata nel contesto, in quanto l'inerzia del singolo nell'unirsi all'identico atteggiamento omissivo degli altri acquista efficacia causale, posto che la condotta attiva giova a rompere il silenzio e a sollecitare, con il richiamo agli obblighi imposti dalla legge ed ai principi di corretta amministrazione, un analogo atteggiamento degli altri amministratori (cfr. la citata Cass. pen. 7 marzo 2014, n. 32352).
Sotto il profilo della colpa, per quanto ora rileva nella vicenda, giova ancora osservare che:
a) l'esistenza in società anche dell'organo sindacale non esime dai controlli spettanti al componente del consiglio di amministrazione, per la suddetta concorrenza dei controlli;
b) il dissenso, pur verbalizzato, in sé non è sufficiente ad escludere la responsabilità, in quanto occorre che l'amministratore sia "immune da colpa" (cfr. art. 2392, comma 3, c.c.);
c) l'essere stato designato alla carica solo per un breve periodo di tempo, nonché dopo la commissione dell'illecito, non è di per sé esimente da responsabilità, in quanto l'accettazione della carica comporta comunque l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo, e tutto quindi dipende dall'accertamento fattuale da compiere nel singolo caso; né la responsabilità dell'amministratore di società di capitali per il ritardo nell'adozione delle misure necessarie viene meno ove il fatto sia imputabile al precedente amministratore, una volta che, assunto l'incarico, fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio (come correttamente rileva Cass. pen. 29 ottobre 2015, n. 4791/16, dep. 5 febbraio 2016, in tema di bancarotta semplice); e, quando il soggetto sia da poco in carica, occorre a tal fine l'accertamento, in punto di fatto, che l'incarico sia stato assunto da troppo breve tempo per poter ragionevolmente supporre che il soggetto di nuova nomina potesse rendersi conto della situazione e fosse in grado d'intervenire con utili strumenti correttivi;
d) le dimissioni non costituiscono condotta di adempimento del dovere, per la pregnanza degli obblighi assunti dai consiglieri proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui e perché la diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo, equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia;
e) la fiducia riposta nella condotta del delegato, che si sia rivelata pregiudizievole, può esimere da responsabilità l'amministratore non esecutivo non se questi rimanga indifferente o inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità, ma solo quando egli ragionevolmente continui a riconoscere fiducia, per quanto mal riposta, verso le capacità gestionali di altri (cfr., condivisibilmente, Cass. pen. 15 luglio 2016, n. 30333), secondo l'accertamento di fatto del giudice del merito.
4.4. Nella specie, la sentenza impugnata ha, dapprima, elencato i fatti di mala gestio accertati in capo agli amministratori esecutivi, menzionando, per quanto qui rileva, le seguenti operazioni (p. 39 ss.):
a) l'emissione di otto polizze cauzionali a favore del Ministero della marina mercantile a garanzia delle obbligazioni della So.Tra.Li.Me. s.r.l., per l'importo complessivo di L. 11.224.000.000, senza adeguata controgaranzia, per somma superiore al capitale sociale, in assenza di effettiva istruttoria ed in favore di società appena costituita dotata di capitale sociale minimo;
b) l'acquisto della quota totalitaria nel capitale sociale di Immobiliare Banchi Vecchi s.r.l., proprietaria di un immobile, al prezzo di L. 2.280.000.000, sovrastimato rispetto al reale valore di L. 1.838.210.000;
c) l'emissione di polizze fideiussorie per i debiti della CE.AL.CA Sud s.p.a.;
d) l'emissione di due polizze fideiussorie a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Rilldale Ltd. Ireland e dalla Rilldale Ltd. U.K., senza effettiva istruttoria;
e) la vendita della quota di partecipazione nella Immobiliare Spalato s.r.l., in occasione della quale la società non ottenne il pagamento della somma residua di L. 1.450.000.000, divenuto irrecuperabile per il fallimento dell'acquirente;
f) la locazione dalla Alifin s.p.a. di un appartamento sito in Via [omissis] in Roma, con esborso inutile di L. 432.000.000.
La Corte del merito, quindi, ha accertato che i convenuti hanno violato i propri obblighi di vigilare sulla conservazione della integrità del patrimonio sociale, addirittura per la mancanza di un sistema di controlli interni sulla gestione e l'omissione di qualsiasi rilievo da parte degli amministratori e dei sindaci sulle operazioni predette, pur essendo, in particolare, le polizze cauzionali emesse dalla società annotate nel "repertorio dei contratti stipulati" e nel "registro dei premi emessi".
Di conseguenza, ha affermato che la mancanza di ogni controllo ha consentito la reiterata emissione di polizze ad opera di organi societari non autorizzati dal consiglio di amministrazione: pur costituendo l'emissione delle polizze cauzionali circa il 70% del complessivo fatturato, nel periodo tra il 1988 ed il 1993 il comitato fidi si riunì solo otto volte (nel 1991 e 1992) ed il consiglio di amministrazione deliberò l'emissione di polizze solo assai raramente, come risulta dai documenti in atti, mentre nessuno degli amministratori e dei sindaci espresse mai rilievi al riguardo.
Secondo la corte del merito, gli organi delegati hanno intrapreso le operazioni di propria iniziativa, informando solo in seguito ed in modo generico ed incompleto il consiglio di amministrazione. Ma, prosegue la sentenza impugnata, nessuno degli amministratori non esecutivi e nessuno dei sindaci ha espletato in modo adeguato i controlli dovuti per la carica ed adempiuto al rispettivo obbligo di vigilanza sugli amministratori esecutivi, o si è diligentemente attivato per impedirne gli illeciti.
La generica affermazione di non essere stati informati dai delegati circa la gestione sociale ed il dettaglio delle operazioni realizzate, a causa della gestione "unipersonale" da parte della famiglia C., secondo la corte d'appello, lascia sussistere la colpa.
Prosegue la corte del merito che nemmeno rileva, quanto al L., di non essere anche amministratore di altre società del gruppo, o, quanto al S., l'avere rivestito la carica di consigliere solo formalmente, essendo privo di deleghe e di poteri di controllo ed avendo partecipato solo sporadicamente alle riunioni; o, quanto, al N., che unico dominus e gestore del gruppo fosse Ivo C., non avendo dunque quegli mai stipulato polizze. Tali soggetti, tutti amministratori privi di deleghe, per essere esenti da colpa avrebbero, ad esempio, dovuto attivarsi chiedendo conto delle operazioni economiche e finanziarie di cui avessero avuto sentore anche non ufficiale, la convocazione del consiglio di amministrazione per verificare l'andamento economico societario, verbalizzare il dissenso sulle modalità di gestione degli altri componenti.
Quanto allo S., ha osservato la corte del merito che il mero richiamo alle norme sulla redazione dei bilanci per la vicenda So.Tra.Li.Me. s.r.l. ed alla discrezionalità delle scelte gestorie per le vicende concernenti la Immobiliare Spalato s.r.l., la Immobiliare Banchi Vecchi s.r.l., la locazione e la emissione delle polizze non indicano un adempimento diligente al proprio compito di vigilanza, mentre le scelte gestorie così operate dagli amministratori esecutivi mancarono di ogni cautela, verifica o raccolta di informazioni, che vengono normalmente richieste prima di compierle.
4.5. Le conclusioni raggiunte dalla corte territoriale sono rispettose dei principi che regolavano la materia, con riguardo alla disciplina esposta, anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. n. 6 del 2003.
I ricorrenti sottolineano il fatto che nessuno di loro aveva specifici compiti operativi nell'ambito del consiglio di amministrazione della società, e ne deducono che la responsabilità dell'accaduto non potrebbe essere loro ascritta o che, comunque, la corte d'appello avrebbe omesso d'individuare gli elementi specifici in base ai quali ha ritenuto di addebitare loro la responsabilità per l'operato dell'amministratore delegato.
Ma nessuno di questi rilievi coglie nel segno.
Correttamente applicando i principi esposti, la corte del merito, sulla base della complessa istruttoria compiuta in giudizio, ha reputato raggiunta la prova piena degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie.
A fronte di una così reiterata serie di operazioni illegittimamente attuate, non ha ritenuto rilevante la qualità di mero componente non operativo del consiglio di amministrazione della società, né la mancanza di informazioni rese dagli amministratori delegati; né, ancora, ha reputato dirimente la mera circostanza di avere assunto la carica quando alcuni dei fatti dannosi erano stati già commessi, o all'opposto l'avere presentato le proprie dimissioni, quando a ciò non si fossero accompagnati anche concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti.
In particolare, con riguardo alle operazioni di emissione di polizze sub a), c), d), ha accertato una colpa omissiva, perché le polizze risultavano dai registri societari, con valutazione discrezionale non più sindacabile.
Per le altre condotte sub b), e), f), tutte operazioni ingenti e compravendite azionarie, la generale censura formulata dalla corte del merito è l'avere essi conservato una posizione di sostanziale disinteresse, in sé indice di colpa, e non avere il consiglio di amministrazione predisposto un idoneo sistema di monitoraggio interno, come era suo compito.
Addirittura, menziona la circostanza che il comitato esecutivo, titolare del potere deliberativo in ordine all'emissione di polizze oltre un determinato importo, non si fosse mai riunito nel periodo considerato: sebbene invece quelle polizze fossero nel contempo emesse da altri organi non autorizzati, e risultassero dalla contabilità sociale.
In sostanza, la sentenza impugnata ha ritenuto raggiunta la prova della colpa in capo agli amministratori non esecutivi, sulla base delle evenienze indicate (la mancanza di un sistema di controlli interni; le solo sporadiche riunioni e decisioni del comitato fidi e del consiglio di amministrazione, organi che unici avevano il potere decisorio sull'emissione delle polizze di maggiore ammontare; l'individuabilità nei registri delle polizze stipulate in ispregio della divisione interna dei poteri societari; l'esistenza di iniziative imprenditoriali autonome da parte dei delegati, o addirittura di soggetti esterni, ben oltre i limiti dei poteri dei primi; la gestione familistica della società), che avrebbero dovuto indurre i medesimi ad attivarsi per impedire il protrarsi delle condotte illecite e delle loro conseguenze pregiudizievoli.
L'insistita affermazione, da parte dei ricorrenti, che gli amministratori delegati avrebbero impedito di fatto il controllo agli altri componenti del consiglio di amministrazione contrasta con l'insindacabile contrario accertamento del giudice del merito, al medesimo riservato.
Neppure il richiamo alla frase, contenuta nella sentenza penale di primo grado, che ha condannato Ivo C. per bancarotta fraudolenta (per non avere fra l'altro tenuto correttamente le scritture contabili obbligatorie in modo da occultare il movimento delle operazioni sociali), induce a diversa conclusione: sia perché la corte del merito ha ben chiarito come il sistema diffuso di illegalità dovesse porre sull'avviso gli amministratori (ed i sindaci), cui era appunto demandato dalla legge il compito di vigilanza, tanto più che atti gestori venivano compiuti dal suddetto soggetto, che non era neppure amministratore di diritto della società; sia perché l'avere lasciato persistere l'asservimento della società ad interessi estranei costituisce in sé una situazione di grave inadempimento agli obblighi di vigilanza connessi dalle rispettive cariche; sia perché di nuovo sollecita un inammissibile giudizio sul fatto.
Come sopra esposto, proprio l'avere consentito l'altrui "gestione unipersonale" integra una ragione di responsabilità: posto che essa avrebbe dovuto allertare i consiglieri (ed i sindaci) tanto da indurli ad avvalersi del loro potere informativo, pretendendo che i delegati riferissero in consiglio delle operazioni compiute, in adempimento di un elementare dovere di buona amministrazione, in particolare, di una società assicurativa, in cui gli interessi dei terzi e dei creditori sono di tale rilievo da avere per esse l'ordinamento predisposto un regime di vigilanza ad hoc.
Quanto all'avere rivestito la carica in periodi non coincidenti con la condotta dannosa posta in essere dagli amministratori delegati, occorre solo richiamare quanto sopra esposto in punto di diritto circa la non decisività della circostanza dell'assunzione della carica dopo la commissione della condotta altrui o delle dimissioni al fine dell'esonero da responsabilità, allorché possa comunque muoversi il rimprovero di non avere operato e non essersi attivati per ridurre o eliminare le conseguenze dannose, riconducendo alla legalità l'operato gestorio; laddove, in punto di fatto, gli accertamenti compiuti dalla corte del merito al riguardo non sono qui ripetibili.
Il motivo proposto dal ricorrente incidentale S., il quale deduce il concorso di colpa della stessa procedura nella causazione del danno al suo patrimonio, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., per avere ammesso al passivo il credito della Del Favero s.p.a. (vicenda "polizze Rilldate"), nonostante le ragioni ostative enunciate in ricorso, si palesa infondato: ed invero, con il confermare la sentenza del tribunale anche in ordine al danno relativo, la corte territoriale ha fatto proprio quell'accertamento, indirettamente respingendo ogni contraria eccezione; dovendosi poi considerare che nel giudizio di risarcimento del danno non può essere ripetuto l'apprezzamento proprio del procedimento di verificazione dei crediti ed ammissione al passivo del fallimento.
Ogni altro rilievo - come quelli afferenti la congruità del prezzo d'acquisto della quota nella Immobiliare Banchi Vecchi s.r.l. alla luce della migliore valutazione secondo un diverso metodo (dedotta da molti ricorrenti), l'inesistente trasferimento all'estero della debitrice e l'ammissione al passivo della stessa, l'inesistenza di un danno nella locazione passiva dell'appartamento in Roma, sulla base di prova documentale prodotta (pure da vari ricorrenti dedotta), la pretesa disparità di trattamento con altri sindaci o amministratori - ricadono nella sanzione della inammissibilità delle censure in fatto o del mero vizio di motivazione, trattandosi, com'è palese, di accertamenti di merito non più sindacabili.
5. Motivi concernenti la responsabilità dei sindaci (motivi terzo, quarto e quinto dei ricorrenti principali; motivi dal primo al quarto C. e S.).
Accanto a quanto appena osservato con riguardo alla responsabilità degli amministratori della società, in larga parte estensibile alle analoghe censure proposte dai sindaci, alcune specifiche considerazioni attengono ai ricorsi proposti dai medesimi.
5.1. Il sistema configura una duplice responsabilità dei sindaci, potendo essi rispondere per fatto esclusivamente proprio oppure per concorso omissivo al dovere di controllo sugli amministratori, atteggiandosi la loro responsabilità nei confronti della società o di altri soggetti secondo le relative disposizioni, pure per essi richiamate, degli artt. 2393 e 2394 c.c., alla stregua dell'art. 2407 c.c., all'epoca vigente.
Nei casi in cui risulti compromessa l'integrità del patrimonio sociale e l'insufficienza del medesimo a soddisfarli, pertanto, la responsabilità sussiste anche nei confronti dei creditori sociali; il nesso causale va provato da parte attrice, secondo l'accertamento rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Si è più volte affermato come, dovendo il comportamento dei sindaci ispirarsi al dovere di diligenza proprio del mandatario (secondo la formulazione dell'art. 2407, comma 1, c.c., vigente al tempo dei fatti di causa) ed essere improntato al principio di correttezza e buona fede, esso non può esaurirsi nel solo espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di adottare ogni altro atto che sia necessario per l'assolvimento dell'incarico, come la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate e financo, ove ne ricorrano gli estremi, la denuncia al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. (Cass. 11 novembre 2010, n. 22911; 17 settembre 1997, n. 9252, posto che ante riforma non era prevista la legittimazione attiva della denunzia al tribunale per l'organo di controllo). Ad affermarne la responsabilità è sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza, allorché non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (cfr. Cass. 13 giugno 2014, n. 13517; v. pure Cass. 13 giugno 2014, n. 13518; 14 ottobre 2013, n. 23233).
Già prima della riforma del diritto societario, si reputava dunque che i doveri di controllo imposti ai sindaci ex artt. 2403 ss. c.c. fossero di particolare ampiezza, estendendosi a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, né riguardando solo il mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo loro conferito il potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste potessero suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione (Cass. 24 marzo 1999, n. 2772; 28 maggio 1998, n. 5287).
Compito essenziale dei sindaci è vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma ha esplicitato e che in precedenza poteva ricondursi all'obbligo di vigilare sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo, secondo la diligenza professionale ex art. 1176 c.c.: dovere del collegio sindacale non è quello di valutare l'opportunità della scelta gestoria, ma di verificare che gli amministratori compiano la medesima nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, nelle concrete circostanze.
A fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno dunque l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere (se non di intervento sulla gestione, che non compete se non in casi eccezionali, certamente) di sollecitazione e denuncia doverosi per un organo di controllo.
Solo un più penetrante controllo, fatto di attività informative e valutative, può dare concreto contenuto all'obbligo di tutela degli essenziali affidati al collegio sindacale, cui non è consentito di rimanere acriticamente legato e dipendente dalle scelte dell'amministratore, quando queste collidano con i doveri imposti dalla legge, al contrario dovendo il primo individuarle e segnalarle ad amministratori e soci, non potendo assistere nell'inerzia alle altrui condotte dannose: senza neppure potersi limitare alla richiesta di chiarimenti all'organo gestorio, ma dovendosi spingere a pretendere dal medesimo le cd. azioni correttive necessarie.
In mancanza, essi concorrono nell'illecito civile commesso dagli amministratori della società per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dalla legge.
5.2. La corte del merito ha osservato che i sindaci non hanno adeguatamente vigilato a fronte delle sostanziali illegittimità dell'agire gestorio, non rispettoso della corretta gestione dell'impresa, e che non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori o di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione dei fatti dannosi, dato che, anche in tal caso, ha ravvisato la loro colpevole omissione.
In particolare, quanto ai sindaci P. e L., afferma la corte d'appello che essi non hanno dimostrato l'assunto di avere chiesto rassicurazioni circa il seguito dato alle osservazioni rivolte dall'Isvap e la documentazione sugli accertamenti ispettivi, iniziando la verifica; in ogni caso - essa aggiunge con motivazione ad abundantiam - ciò non sarebbe valso ad escludere la loro responsabilità, dovendo a tal fine diversamente attivarsi, ad esempio informare l'assemblea delle irregolarità riscontrate o denunziare la situazione al p.m.
Parimenti, secondo la corte del merito le dimissioni presentate dai sindaci C. e S. e la segnalazione al consiglio delle anomalie non esonerano da responsabilità, in quanto non integrano adeguata vigilanza sullo svolgimento dell'attività sociale, né rileva che non fossero in carica al momento dell'operazione finanziaria contestata, dato che non provvidero poi ad informare l'assemblea dei soci.
5.3. Tali conclusioni non violano i principi esposti.
In una vicenda come la presente, caratterizzata dall'agire degli amministratori senza il rispetto dei principi di corretta gestione, protrattosi nel tempo, la responsabilità risiede già nel fatto di non aver rilevato le macroscopiche violazioni o, comunque, di non avere in alcun modo ad esse reagito.
Infondatamente i ricorrenti incidentali C. e S. si dolgono che la loro posizione sia stata equiparata a quella degli amministratori esecutivi: ciò non corrisponde a quanto deciso dalla corte d'appello, la quale ha motivato proprio con riguardo agli specifici doveri dell'organo di controllo.
Né coglie nel segno la censura di avere essa accorpato indebitamente le posizioni dei diversi convenuti: anzi, la corte territoriale ha ben curato di tenere distinte le situazioni di ciascuno, dedicando ad ogni soggetto ritenuto responsabile autonome argomentazioni.
Costituiscono poi accertamenti in fatto, idonei ad escludere che la S.C. possa interloquire sul punto, quelli relativi ad ogni altra circostanza della vicenda, quali la mancanza di fatti di utile attivazione per evitare il pregiudizio, che i sindaci P. e L. hanno allegato di avere esperito, o la dedotta non conoscibilità circa il prezzo esoso della locazione dell'appartamento di Via [omissis] in Roma.
6. Motivi di natura processuale.
6.1. Il primo motivo del ricorso incidentale L. - che lamenta la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 3, c.p.c. - in parte è inammissibile, per difetto di autosufficienza, laddove non indica il contenuto delle conclusioni riportate in appello anche con riguardo ad una precisa diversa decorrenza, ed in parte è infondato.
Invero, l'omissione dedotta, relativa alla mancata riproduzione, nell'ambito delle conclusioni d'appello, della propria eccezione di prescrizione, se da un lato non è tale da comportare per sé sola la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., ma una mera irregolarità, dall'altro lato neppure è sindacabile sotto il profilo della omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non invocato dal ricorrente.
Costituisce principio consolidato che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti (Cass. 22 settembre 2015, n. 18609; nonché, fra le altre, Cass. 4 febbraio 2016, n. 2237; 22 giugno 2015, n. 12864; 23 febbraio 2007, n. 4208).
Giova inoltre osservare che la questione è stata interamente esaminata dalla sentenza impugnata, come sopra esposto, in particolare con riguardo alla deduzione secondo cui il dies a quo del termine prescrizionale avrebbe dovuto essere individuato nel d.m. 28 agosto 1992, n. 390, di revoca delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività assicurativa in favore delle pubbliche amministrazioni.
6.2. Le doglianze di violazione dell'art. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c., di cui ai motivi secondo, terzo a), quarto a), quinto c), sesto a) del ricorso S., sono infondate.
La sentenza di appello, pur condividendo le considerazioni del giudice di primo grado, non ha affatto omesso di motivare sull'impugnazione proposta, al contrario riesaminando tutti gli argomenti degli appellanti sulla base delle risultanze istruttorie e motivando sempre in modo autonomo le conclusioni raggiunte.
Al riguardo, non si può peraltro non ricordare che, come di recente statuito dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642), la sentenza legittimamente potrebbe addirittura riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altro provvedimenti giudiziario senza niente aggiungervi, purché le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro.
Ma, come detto, nella specie non si verifica neppure tale evenienza, posto che la motivazione esposta dalla corte territoriale non è tecnicamente qualificabile come per relationem, né meramente apparente, enunciando in modo chiaro le basi della sua genesi, anche se con frequente richiamo alla sentenza di primo grado, e l'iter logico seguìto per pervenire al risultato del decisum, dunque con piena osservanza dell'obbligo di motivazione.
6.3. I motivi proposti dall'ex amministratore S., vertenti sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, sopra individuati come terzo c), quinto a) e sesto b), sono infondati.
Non sussiste nella specie omessa pronuncia, la quale si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto: mentre, al contrario, come da tempo osservato, non ricorre il vizio di omessa pronuncia nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (e multis, Cass. 8 marzo 2007, n. 5351): come risulta nella specie, in cui la corte territoriale ha riesaminato l'intero materiale probatorio confermando la statuizione di primo grado.
Ed invero, le questioni menzionate nei motivi - l'infondatezza dell'istanza di ammissione al passivo avanzata dalla creditrice Del Favero s.p.a., il risarcimento assertivamente liquidato in misura maggiore, i pagamenti effettivamente effettuati e sostenuti da Delta s.p.a. - non costituiscono altrettante domande o eccezioni autonome, ma meri presupposti fattuali di quelle, come tali senz'altro da considerare inclusi nel rigetto delle effettive domande o eccezioni proposte.
7. Ulteriori motivi di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Accanto a quelle deduzioni già esaminate che - pur prospettate come violazione di legge od omesso esame di fatto decisivo - si risolvono nella richiesta di ripetizione del giudizio di fatto, sono altresì inammissibili i motivi (quinto motivo L., primo motivo C. e S.), i quali si dolgono che il tribunale avrebbe commesso un errore di calcolo, in quanto il credito insoddisfatto della società verso la Immobiliare Spalato s.r.l. sarebbe stato non di L. 1.706.000.000, ma di L. 1.234.000.000.
Sul punto, i motivi di ricorso non sono adeguatamente specifici, in violazione dell'art. 366, comma 2, n. 6, c.p.c.; inoltre, ove esistente l'errore di calcolo, la censura in questa sede avrebbe dovuto riguardare la violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che la corte d'appello non lo avrebbe, in tesi, corretto.
8. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
9. Le spese seguono la soccombenza.
Vengono interamente compensate le spese tra i ricorrenti principali e la Allianz s.p.a., posto che, come la medesima espone in controricorso, sono assenti motivi nei suoi confronti, onde il ricorso deve ritenersi alla medesima notificato quale mera notitia litis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso S.; rigetta i ricorsi principale ed incidentali; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna in solido i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di Delta Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in l.c.a., liquidate in Euro 30.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge; compensa le spese nei confronti della Allianz s.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico delle parti ricorrenti principali e incidentali soccombenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.