Corte di giustizia dell'Unione Europea
Terza Sezione
Sentenza 21 giugno 2018

«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza in materia di contratti individuali di lavoro - Articolo 20, paragrafo 2 - Datore di lavoro convenuto dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato - Domanda riconvenzionale del datore di lavoro - Determinazione del foro competente».

Nella causa C-1/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'appello di Torino (Italia), con ordinanza del 21 dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2017, nel procedimento Petronas Lubricants Italy SpA contro Livio Guida.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2. Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra il sig. Livio Guida, domiciliato in Polonia, e il suo ex datore di lavoro, la società di diritto italiano Petronas Lubricants Italy SpA (in prosieguo: la «PL Italy»), stabilita in Italia, in relazione al licenziamento del sig. Guida da parte di tale società.

Contesto normativo

3. I considerando 11, 12, 13 e 15 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(...)

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera "pendente". Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».

4. In forza dell'articolo 6, punto 3, di tale regolamento, compreso nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del capo II del regolamento medesimo, una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta «qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale».

5. La sezione 5 del capo II di tale regolamento, composta dagli articoli da 18 a 21 di quest'ultimo, sancisce le norme sulla competenza in materia di contratti individuali di lavoro.

6. L'articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione».

7. L'articolo 19 del regolamento n. 44/2001 prevede quanto segue:

«Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o

2) in un altro Stato membro:

a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o

b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto».

8. Ai sensi dell'articolo 20 di tale regolamento:

«1. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione».

9. L'articolo 21 di detto regolamento è formulato nei seguenti termini:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1) posteriore al sorgere della controversia, o

2) che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10. Nel 1982 il sig. Guida è stato assunto dalla PL Italy e nel 1996 è stato distaccato presso la consociata polacca Petronas Lubricants Poland sp.z o.o. (in prosieguo: la «PL Poland»), controllata al 100% della PL Italy, nella quale ha svolto le funzioni di direttore generale, con qualifica di dirigente a partire dal 1998. Nel 2001, egli ha stipulato con la PL Poland un contratto parallelo di lavoro a tempo determinato, soggetto alla legge polacca, che è stato rinnovato a più riprese, l'ultima volta con scadenza fissata al 30 aprile 2016. Con due lettere, datate 17 e 29 aprile 2014, al sig. Guida sono state notificate diverse contestazioni disciplinari. Gli è stato, in particolare, contestato di avere chiesto e ottenuto in più occasioni dalla PL Poland il rimborso di spese per asserite trasferte di lavoro che in realtà si riferivano a periodi in cui egli era in ferie, di avere indotto in errore la PL Italy in ordine alla liquidazione degli importi volti a garantire il valore netto della retribuzione percepita in zloty polacchi per il 2012 e il 2013, comunicandole un tasso di cambio zloty polacchi/euro a lui più favorevole di quello ufficiale, e di essersi fatto liquidare indebitamente dalla PL Poland, con cadenza annuale, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni dal 2008 al 2014.

11. Con lettera del 28 maggio 2014, il sig. Guida è stato licenziato dalla PL Italy per asserita giusta causa. Con un'ulteriore lettera in pari data, gli è stata comunicata la cessazione del suo rapporto di lavoro con la PL Poland.

12. Il 31 luglio 2014 il sig. Guida ha convenuto la PL Italy dinanzi al Tribunale di Torino (Italia), chiedendo di dichiarare ingiustificato e, comunque, illegittimo il licenziamento e di condannare la PL Italy al versamento delle indennità previste dal diritto italiano, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa dell'ingiuriosità del suo licenziamento. A tal fine, il sig. Guida ha eccepito la tardività e genericità delle contestazioni disciplinari nei suoi confronti e dedotto l'insussistenza dei fatti contestatigli.

13. Il 5 dicembre 2014 la PL Italy si è costituita dinanzi a tale tribunale chiedendo il rigetto delle domande del sig. Guida. In via riconvenzionale, tale società ha chiesto la condanna del sig. Guida alla restituzione dell'importo di EUR 143 816,29, da quest'ultimo indebitamente percepito e corrispondente a rimborsi di spese di trasferta, indennità sostitutive delle ferie non godute e maggiori importi dovuti all'applicazione di un tasso di cambio zloty polacchi/euro errato, precisando che la PL Poland le aveva ceduto i propri crediti con atto datato 3 dicembre 2014.

14. Il sig. Guida ha eccepito, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001, l'incompetenza del giudice italiano a conoscere della domanda riconvenzionale della PL Italy.

15. Con sentenza pubblicata in data 14 settembre 2015, il Tribunale di Torino ha condannato la PL Italy a pagare al sig. Guida l'importo di EUR 100 000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per l'ingiuriosità del licenziamento, per il resto ha respinto il ricorso e ha declinato la competenza a pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale della PL Italy a favore dei giudici polacchi.

16. A tale riguardo, detto tribunale ha ritenuto che il sig. Guida avesse dimostrato, con il conforto di documenti giustificativi, di avere il proprio domicilio in Polonia.

17. Esso ha tuttavia considerato che, sebbene l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 preveda una deroga all'obbligo, per i datori di lavoro, di proporre domande nei confronti dei loro dipendenti nello Stato membro in cui questi ultimi sono domiciliati, tale deroga trova applicazione solo nel caso in cui il datore di lavoro intenda far valere crediti sorti nella sua sfera giuridica, ma non invece nel caso in cui il datore di lavoro faccia valere crediti che non erano originariamente propri del datore di lavoro stesso, ma che esso ha in seguito acquisito contrattualmente.

18. La PL Italy ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, la Corte d'appello di Torino (Italia), chiedendo l'annullamento della propria condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e riproponendo la propria domanda riconvenzionale.

19. Tale giudice si chiede se, tenuto conto dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, sia possibile per un datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, che sia stato convenuto in giudizio da un suo ex-dipendente davanti ai giudici di tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 19 di detto regolamento, proporre una domanda riconvenzionale contro il suddetto lavoratore dinanzi al giudice investito della domanda principale.

20. Nel caso in cui una siffatta possibilità possa dedursi dall'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, il giudice del rinvio chiede se tale disposizione attribuisca la competenza al giudice investito della domanda principale anche nel caso in cui, da un lato, la domanda riconvenzionale proposta dal datore di lavoro abbia ad oggetto un credito trasmesso da un'altra persona, che è, in forza di un parallelo contratto di lavoro, anch'essa datore di lavoro del medesimo lavoratore, e, dall'altro, la domanda riconvenzionale si fondi su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro convenuto in giudizio e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione della domanda principale da parte del lavoratore.

21. In tale contesto, la Corte d'appello di Torino ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 comporti la possibilità per un datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'[Unione], che sia stato chiamato in giudizio da un suo ex-dipendente davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato (ai sensi dell'articolo 19 del regolamento), di proporre una domanda riconvenzionale contro il lavoratore davanti allo stesso giudice investito della domanda principale.

2) Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta positiva, se l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 comporti la giurisdizione del giudice investito della domanda principale anche nel caso in cui la domanda riconvenzionale proposta dal datore di lavoro non abbia ad oggetto un credito originariamente proprio del datore di lavoro, ma un credito originariamente proprio di un soggetto diverso (che è, al contempo, datore di lavoro dello stesso lavoratore in forza di un parallelo contratto di lavoro), e la domanda riconvenzionale si fondi su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro ed il soggetto originariamente titolare del credito, in data successiva alla proposizione della domanda principale da parte del lavoratore».

Sulle questioni pregiudiziali

22. Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso conferisce al datore di lavoro il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale presentata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione di tale domanda principale.

23. A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che, per le controversie relative ai contratti di lavoro, la sezione 5 del capo II del regolamento n. 44/2001 enuncia una serie di norme che, come emerge dal considerando 13 di tale regolamento, perseguono lo scopo di tutelare la parte contraente più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi (sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a., C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punto 49).

24. Infatti, tali norme consentono al lavoratore di convenire il suo datore di lavoro dinanzi al giudice che egli considera più vicino ai propri interessi, riconoscendogli la legittimazione ad agire dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale il datore di lavoro ha il suo domicilio o dinanzi al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o, qualora tale attività non sia svolta in uno stesso paese, dinanzi al giudice del luogo in cui è situata la sede d'attività presso la quale il lavoratore è stato assunto. Le disposizioni della citata sezione limitano parimenti la possibilità di scelta del foro da parte del datore di lavoro che agisce contro il lavoratore nonché la possibilità di derogare alle norme sulla competenza sancite da detto regolamento (sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a., C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punto 50).

25. Dall'altro, le disposizioni contenute nella sezione 5 del capo II del regolamento n. 44/2001 possiedono non solo un carattere di specialità, bensì parimenti di tassatività (sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a., C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punto 51).

26. Per quanto concerne le domande riconvenzionali, la norma prevista all'articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 è stata inserita nell'articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento (sentenza del 22 maggio 2008, Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline, C-462/06, EU:C:2008:299, punto 22).

27. Ciò premesso, si evince dalla formulazione stessa dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 che il ricorso, da parte del lavoratore, alle norme di competenza più favorevoli ai suoi interessi non deve pregiudicare il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale.

28. Ne consegue che, nei limiti in cui la scelta da parte del lavoratore del foro competente ad esaminare la sua domanda è rispettata, l'obiettivo di privilegiare tale lavoratore è raggiunto e non è necessario limitare la possibilità di esaminare tale richiesta congiuntamente a una domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001.

29. Per quanto riguarda la nozione di «domanda riconvenzionale», che non è definita nell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, occorre, alla luce di quanto ricordato al punto 26 della presente sentenza, tener conto della nozione di «domanda riconvenzionale» di cui all'articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 quale interpretata dalla Corte. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che, nell'ottica di una buona amministrazione della giustizia, il foro speciale in materia di domanda riconvenzionale consente alle parti di ottenere una pronuncia, nell'ambito dello stesso procedimento e dinanzi allo stesso giudice, su tutte le loro pretese reciproche che abbiano un'origine comune. In tal modo si evitano procedimenti superflui e molteplici (sentenza del 12 ottobre 2016, Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:763, punto 37).

30. Una siffatta origine comune delle domande principale e riconvenzionale può risultare da un contratto o, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, da una situazione di fatto, come quella di cui al procedimento principale.

31. A tale riguardo, occorre ricordare che il sig. Guida aveva stipulato un contratto di lavoro con la PL Italy, proprietaria al 100% della PL Poland, prima di concludere un contratto di lavoro specifico «parallelo» con quest'ultima, contratto sul quale la PL Italy fonda la sua domanda riconvenzionale. Anche se il procedimento avviato dal sig. Guida riguarda il contratto iniziale, il suo licenziamento da parte della PL Italy, che il sig. Guida contesta in tale procedimento, ha all'origine gli stessi fatti sui quali si basa la domanda riconvenzionale proposta dalla PL Italy.

32. In un simile contesto, si deve ritenere che le pretese reciproche del sig. Guida e della PL Italy abbiano un'origine comune, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza, e che pertanto il giudice investito della domanda principale sia competente per esaminare la domanda riconvenzionale.

33. Infine, dato che il giudice investito della domanda principale proposta dal lavoratore non è noto a priori al datore di lavoro, non può essere rilevante il fatto che quest'ultimo abbia acquisito i crediti sui quali si fonda la domanda riconvenzionale solo successivamente all'adizione di tale giudice.

34. Dall'insieme delle suesposte considerazioni risulta che l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, esso conferisce al datore di lavoro il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale presentata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione di tale domanda principale.

Sulle spese

35. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, esso conferisce al datore di lavoro il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale presentata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione di tale domanda principale.