Corte di giustizia dell'Unione Europea
Terza Sezione
Sentenza 11 luglio 2018

«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale - Articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino - Competenza del giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Luogo di prestazione dei servizi - Contratto di trasporto di merci tra due Stati membri - Percorso costituito da più tappe ed effettuato con diversi mezzi di trasporto».

Nella causa C-88/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), con decisione del 15 febbraio 2017, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2017, nel procedimento Zurich Insurance plc, Metso Minerals Oy contro Abnormal Load Services (International) Ltd.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Zurich Insurance plc, una compagnia di assicurazioni con sede in Irlanda (in prosieguo: la «Zurich»), e la Metso Minerals Oy, una società di diritto finlandese (in prosieguo: la «Metso»), da un lato, e l'Abnormal Load Services (International) Ltd, una società con sede nel Regno Unito (in prosieguo: l'«ALS»), dall'altro, in merito al risarcimento dei danni per la perdita di un carico in occasione del suo trasporto effettuato dalla ALS.

Contesto normativo

3. I considerando 11 e 12 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

4. L'articolo 5 di tale regolamento, collocato nella sezione 2 del capo II dello stesso, intitolata «Competenze speciali», prevede, al suo punto 1:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

5. La Metso, in qualità di speditore, e l'ALS, in qualità di vettore, hanno concluso un contratto per il trasporto di un frantumatore cingolato a cono (in prosieguo: il «frantumatore») da Pori (Finlandia) a Sheffield (Regno Unito).

6. Il frantumatore è stato, in primo luogo, trasportato a bordo di un autocarro dal porto di Rauma (Finlandia), dove è stato scaricato e portato su una nave utilizzando la sua stessa propulsione meccanica. Dopo essere stato trasportato via mare fino al porto di Hull (Regno Unito), il frantumatore è stato portato fuori dalla nave, anche in questo caso utilizzando la sua stessa propulsione meccanica, e poi caricato su un secondo autocarro. Il frantumatore è stato infine spedito per via terrestre da Hull, ma è andato disperso prima della consegna al suo destinatario in Sheffield.

7. La Zurich ha rimborsato alla Metso il valore del frantumatore, previa deduzione della franchigia prevista dal contratto di assicurazione.

8. Con il loro ricorso proposto dinanzi al Satakunnan käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Satakunta, Finlandia), la Zurich e la Metso hanno chiesto la condanna dell'ALS a versare loro, a titolo di risarcimento danni, l'importo corrispondente al valore del frantumatore. L'ALS ha concluso per l'irricevibilità del ricorso per difetto di competenza del giudice adito.

9. Con ordinanza del 5 aprile 2012, il Satakunnan käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Satakunta) si è dichiarato competente a conoscere della presente controversia.

10. Con sentenza del 22 marzo 2013, detto giudice ha condannato l'ALS a versare alla Zurich e alla Metso l'importo richiesto nel ricorso.

11. L'ALS ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Vaasan hovioikeus (Corte d'appello di Vaasa, Finlandia). Con sentenza del 30 marzo 2015, tale giudice ha concluso per l'incompetenza dei giudici finlandesi a conoscere di tale controversia, ai sensi dell'articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, e ha respinto il ricorso in quanto irricevibile.

12. La Zurich e la Metso hanno presentato ricorso contro la sentenza del Vaasan hovioikeus (Corte d'appello di Vaasa) dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia). Tale giudice ritiene che, nel caso di specie, in cui il luogo di spedizione e quello di consegna del frantumatore previsti nel contratto di trasporto di merci sono situati in due Stati membri diversi, occorra verificare se l'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che vi è un solo luogo di prestazione del servizio di trasporto, vale a dire quello del luogo in cui il trasporto si conclude e in cui le merci sono consegnate al destinatario, o se il contratto di trasporto in questione abbia le stesse caratteristiche di quello che ha dato luogo alla sentenza del 9 luglio 2009, Rehder (C-204/08, EU:C:2009:439), con la conseguenza che l'attore avrebbe la facoltà di scelta tra almeno due diverse giurisdizioni.

13. In tale contesto, il Korkein oikeus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«In che modo debbano essere determinati il luogo ovvero i luoghi di prestazione di un servizio ai sensi dell'articolo 5, [punto] 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 in un caso concernente un contratto di trasporto di merci tra Stati membri nel quale il trasporto sia realizzato in più tratte e con mezzi di trasporto differenti».

Sulla questione pregiudiziale

14. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un contratto per il trasporto di una merce tra Stati membri in più tappe e con diversi modi di trasporto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sia il luogo di spedizione che il luogo di consegna della merce costituiscono luoghi della prestazione del servizio di trasporto ai sensi di tale disposizione.

15. A questo proposito, occorre ricordare che la norma sulla competenza speciale in materia di prestazione di servizi di cui all'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 designa come competente il giudice del «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto».

16. Per quanto riguarda la determinazione del «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto», la Corte ha dichiarato che, in caso di pluralità di luoghi di prestazione dei servizi in diversi Stati membri, in linea di principio occorre intendere per luogo di esecuzione il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente. Tale criterio di collegamento più stretto è soddisfatto, di norma, nel luogo della prestazione principale (v., in tal senso, sentenza dell'11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C-19/09, EU:C:2010:137, punto 33).

17. Per quanto riguarda la stessa disposizione, in relazione a un volo diretto effettuato dalla controparte contrattuale del passeggero interessato, la Corte, dopo aver effettuato un'analisi dei servizi la cui prestazione corrispondeva all'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di trasporto aereo di persone, ha concluso che gli unici luoghi che presentano un collegamento diretto con i detti servizi, forniti in esecuzione degli obblighi connessi all'oggetto del suddetto contratto, sono quelli di partenza e di arrivo dell'aeromobile (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, Rehder, C-204/08, EU:C:2009:439, punti 40 e 41).

18. La Corte ne ha dedotto che il luogo di partenza e il luogo di arrivo dell'aereo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del contratto di trasporto aereo, il che giustifica la competenza a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto, a scelta dell'attore, del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell'aereo quali indicati in detto contratto (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, Rehder, C-204/08, EU:C:2009:439, punti 43 e 47).

19. Nel caso di specie, occorre verificare se, nell'ambito di un contratto di trasporto di merci, come quello di cui al procedimento principale, si debba considerare quale luogo di prestazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, che garantisca uno stretto collegamento tra il contratto di trasporto e il giudice competente, non soltanto il luogo di consegna della merce, ma anche il luogo di spedizione della stessa.

20. A tale proposito, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi da 50 a 53 delle sue conclusioni, occorre rilevare che, nell'ambito di un contratto di trasporto di merci, il luogo di spedizione delle medesime presenta uno stretto collegamento con i servizi sostanziali risultanti da detto contratto.

21. Infatti, in occasione di un trasporto di merci, è nel luogo di spedizione che il vettore deve eseguire una parte significativa della prestazione di servizi convenuta, vale a dire ricevere le merci, fissarle in modo adeguato e, in generale, proteggerle in modo che non siano danneggiate.

22. La non corretta esecuzione degli obblighi contrattuali connessi al luogo di spedizione di una merce, quale, in particolare, l'obbligo di fissaggio, può tradursi in una non corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nel luogo di destinazione del trasporto.

23. Ne consegue che si deve considerare come luogo di erogazione della prestazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, tale da garantire uno stretto collegamento tra il contratto di trasporto e il giudice competente, non soltanto il luogo di consegna, ma anche il luogo di spedizione di una merce.

24. Tale soluzione risponde al requisito di prevedibilità, in quanto permette sia all'attore che al convenuto di individuare i giudici del luogo di spedizione e di consegna della merce, indicati nel contratto di trasporto, come organi giurisdizionali che possono essere aditi (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C-157/13, EU:C:2014:2145, punto 41).

25. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un contratto vertente sul trasporto di merci tra Stati membri in più tappe, con scali e con diversi modi di trasporto, come quello di cui al procedimento principale, tanto il luogo di spedizione quanto il luogo di consegna della merce costituiscono luoghi di prestazione del servizio di trasporto ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese

26. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un contratto vertente sul trasporto di merci tra Stati membri in più tappe, con scali e con diversi modi di trasporto, come quello di cui al procedimento principale, tanto il luogo di spedizione quanto il luogo di consegna della merce costituiscono luoghi di prestazione del servizio di trasporto ai sensi di tale disposizione.

L. Iacobellis

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