Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 24 maggio 2018, n. 12954

Presidente: Tirelli - Estensore: Cristiano

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Firenze, con decreto del 23 febbraio 2016, ha respinto il reclamo proposto da T.C. avverso il provvedimento del Tribunale di Livorno che, in sede di determinazione delle condizioni dell'affido condiviso della figlia minore E., nata il [omissis] 2006 dalla sua relazione more uxorio con S.G., gli aveva inibito di condurre con sé la bambina agli incontri ed alle manifestazioni dei Testimoni di Geova, fede religiosa da lui abbracciata e praticata dopo la fine della convivenza.

2. La corte del merito ha rilevato che la minore, ascoltata dal primo giudice, aveva manifestato il proprio disagio a partecipare a tali incontri, che si tengono il sabato sera presso il Tempio dei Testimoni di Geova, e che anche l'espletata c.t.u. psicologica aveva ritenuto che l'equilibrata crescita emotiva di E. fosse pregiudicata dalle modalità attraverso le quali il padre intendeva portarla a conoscenza del proprio credo e sollecitarla a seguirlo, nel contempo inibendole di partecipare alle manifestazioni della religione cattolica nella quale è stata educata e che condivide con le sue amiche.

3. T.C. ha impugnato il decreto con ricorso straordinario per cassazione, affidato a tre motivi.

S.G. ha resistito con controricorso, con il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto contro un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. È infondata, e deve essere respinta, l'eccezione di inammissibilità del ricorso svolta in via preliminare dalla controricorrente: il decreto, che ha risolto contrapposte pretese di diritto soggettivo inerenti l'affidamento della figlia minore delle parti, e che ha efficacia assimilabile, rebus sic stantibus, a quella del giudicato, presenta i requisiti della decisorietà e della definitività ed è pertanto impugnabile per cassazione (Cass. nn. 18194/2015, 6132/2015, 7041/2013, 15341/2012).

2. Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 3, 19 e 30 Cost., 8 e 9 CEDU, 147, 315-bis, 316, 337-bis e ter c.c., il ricorrente - premesso che la carta costituzionale delinea una società pluralista in tema di scelte religiose e che tra i diritti/doveri che discendono dal diritto di libertà di religione vi è anche quello di educare i figli nella propria fede, purché ciò avvenga nel rispetto delle loro inclinazioni, lasciandoli liberi di scegliere se e in cosa credere - lamenta che la corte territoriale abbia limitato il suo diritto a far conoscere ed apprezzare alla figlia minore la sua nuova religione, nonostante la mancanza di prove convincenti che la bambina potesse rimanere pregiudicata dall'apprendere e dal seguire i precetti di un'altra dottrina, oltre a quella cattolica.

Nel prosieguo del motivo C. sostiene: a) che la consulente d'ufficio avrebbe "raccomandato" di evitare la partecipazione della figlia alle riunioni del culto dei Testimoni di Geova solo perché in tali occasioni, a causa esclusiva dell'intolleranza della madre, la piccola avvertiva le tensioni che sorgevano fra i genitori; b) che il fatto che egli non avesse avvertito la G. che alle riunioni E. era accompagnata anche dalla sua attuale moglie non poteva costituire un base giuridica per le restrizioni imposte dal giudice; c) che sarebbe errato il criterio, assunto dalla corte del merito a fondamento della decisione, della mancanza di "gradimento" della bambina a praticare la nuova religione, atteso che il giudice può porre limitazioni alla relazione fra genitore e figlio minore solo se c'è evidenza di un danno concreto per quest'ultimo, non evincibile da sue manifestazioni di mero disagio od imbarazzo o dai suoi capricci; d) che il procedimento di primo grado è stato "a senso unico" e lo ha privato del diritto di coinvolgere la minore nella sua pratica religiosa senza una giustificazione oggettiva e ragionevole; e) che la consulente, cui il giudice aveva demandato di accertare quali fossero le conseguenze comportamentali e psicologiche derivate alla bambina dal praticare la confessione religiosa sia del padre sia della madre, avrebbe erroneamente limitato l'indagine alla sola religione paterna, esprimendo poi giudizi generalizzati e discriminatori contro la stessa ed a favore del credo cattolico; f) che, contrariamente a quanto affermato nella c.t.u., egli non ha mai mosso obiezioni al fatto che la figlia partecipasse alle iniziative scolastiche legate alle ricorrenze religiose del cattolicesimo; g) che, in ogni caso, le conclusioni della consulente, secondo cui E. non potrebbe frequentare l'ambiente religioso del padre senza l'accordo della madre e non dovrebbe subire divieti o restrizioni a partecipare a feste e cerimonie cattoliche, per non sentirsi diversa dalle proprie coetanee, sono prive di fondamento; h) che la corte d'appello ha aderito acriticamente a tali conclusioni e dimostrato il proprio pregiudizio verso la religione dei Testimoni di Geova, laddove ha stabilito che la bambina deve continuare a prendere parte "alle manifestazioni della tradizione cattolica che fanno parte della sua esperienza fin dalla nascita", peraltro senza considerare che egli condivide il nuovo credo con la figlia sin da quando questa aveva tre anni e che la G. non è una cattolica praticante.

3. Col secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, C. deduce che la statuizione della corte del merito è vaga, inattuabile ed incoercibile - atteso che non si comprende come egli possa far conoscere le sue credenze alla figlia senza farla partecipare attivamente alle manifestazioni della sua fede - e sostiene che l'obiettivo delle restrizioni impostegli dal provvedimento impugnato è stato quello di attenuare le tensioni derivanti dall'atteggiamento intollerante della G. verso la religione dei Testimoni di Geova, esso sì contrario al miglior interesse di E.

4. Con il terzo motivo, che denuncia, sotto i profili di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360, 1° comma, c.p.c. "violazione del principio di imparzialità del consulente e mancanza della diligenza richiesta; omesso rispetto per violazione dei principi internazionali e costituzionali nelle relazioni familiari; violazione degli artt. 111 Cost., 1176, 2° comma, c.c. anche in relazione al codice di deontologia professionale degli psicologi; violazione degli artt. 61, 62, 64, 115, 116, 193, 195, 3° comma, c.p.c. in comb. disp. con gli artt. 8, 9, 14 CEDU, 2 del Prot. n. 1, 5 del Prot. 7, 1 del Prot. 12", il ricorrente assume che il provvedimento impugnato, fondato esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non ha fatto alcun riferimento alle critiche da lui mosse all'elaborato, infarcito di errori procedurali e sostanziali così gravi da renderlo totalmente inattendibile e da privarlo del diritto ad un giusto processo.

In particolare, il ricorrente si duole che il giudice non abbia dato risposta ai rilievi - volti ad evidenziare la mancanza di obiettività e di imparzialità della psicologa nominata - concernenti, da un lato, la scarsa professionalità della stessa (dimostrata dalla sua stretta collaborazione con la consulente di parte della G. e dalla mancanza di interazione con E.) e, dall'altro, l'incompletezza dell'indagine (arbitrariamente limitata alle sole ricadute negative derivate alla minore dalla frequentazione della religione paterna, e non anche da quelle eventualmente derivanti dalla religione materna, e gravemente deficitaria anche per l'omessa effettuazione di una serie di test psicologici, atti a fornire informazioni obiettive circa le relazioni fra genitori e figli, che avrebbero consentito di verificare se la G. avesse esercitato pressioni sulla bambina).

5. Il ricorso non merita accoglimento.

5.1. Come già affermato da questa Corte e come, del resto, riconosciuto dallo stesso ricorrente, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi nel fissare le modalità dell'affidamento dei figli minori in caso di conflitto genitoriale è quello del superiore interesse della prole, stante il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata. Il perseguimento di tale obiettivo può perciò comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti di libertà individuali dei genitori, ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo (cfr., in particolare, in fattispecie analoghe alla presente, Cass. nn. 24683/2013, 9546/2012).

Il decreto impugnato è stato assunto in adesione a tali principi, posto che la corte del merito - dopo aver precisato che la sintetica statuizione del primo giudice, che aveva inibito al C. "il coinvolgimento allo stato della figlia nelle propria scelta religiosa", doveva essere intesa nel senso del mero divieto per il genitore di condurre la bambina alle manifestazioni della fede dei Testimoni di Geova - l'ha ritenuta, in tali termini, pienamente condivisibile, in quanto ha accertato, sulla scorta dell'espletata c.t.u., che il coinvolgimento nella pratica di tale religione è pregiudizievole per la minore.

5.2. Il primo motivo del ricorso, pur lamentando la violazione da parte del giudice del reclamo dei principi fondamentali dettati dalla Costituzione e dalla CEDU in materia di libertà di religione, è in realtà unicamente rivolto a contestare il predetto accertamento - e dunque il giudizio di fatto sul quale si fonda la decisione - sul presupposto della mancanza di prova che la partecipazione di E. alle adunanze della Sala del Regno possa cagionarle un effettivo danno psicologico, non identificabile con manifestazioni di disagio della bambina.

Il motivo si risolve, pertanto, nella denuncia di un vizio di motivazione ed, esaminato sotto questo profilo, va dichiarato inammissibile.

Le doglianze illustrate nel mezzo sono infatti o meramente assertive (quelle sopra sintetizzate sub d), e), g), f) ed h) o prive di attinenza alla decisione (quella sub b) od, ancora, (quelle sub a) e sub c) smentite dalla piana lettura del provvedimento impugnato (che non si fonda sulla considerazione del disagio manifestato da E., ma sull'affermazione che lo sviluppo emotivo della bambina risulta pregiudicato dalle modalità con cui viene sollecitata a seguire la religione paterna): in buona sostanza, il ricorrente si è limitato a sostenere che la corte del merito avrebbe errato nell'aderire alle conclusioni della c.t.u., ma ha omesso di indicare, secondo quanto richiesto dall'attuale testo dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., quale sia, e quando sia stato da lui dedotto e dimostrato, il fatto decisivo, non esaminato dal giudice, che, ove considerato, sarebbe valso a smentire le risultanze dell'indagine ed a determinare un diverso esito della controversia.

6. Ad analoghe conclusioni conduce l'esame del secondo motivo che, anziché chiarire in qual modo il decreto impugnato violerebbe il disposto dell'art. 6 della CEDU, si sostanzia in una serie di astratte considerazioni (circa la pretesa impossibilità di dare esecuzione al provvedimento od in ordine alle effettive ragioni sottese alla sua emanazione) non riconducibili ad alcuno dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

7. Inammissibile, infine, è anche il terzo motivo di ricorso.

7.1. Una delle tre distinte censure prospettate nel motivo è meramente ripetitiva di quella sopra riassunta sub e), già dichiarata inammissibile in sede di esame del primo motivo per mancanza di decisività.

7.2. Le ulteriori due censure hanno invece, ancora una volta, carattere meramente assertivo; inoltre, a prescindere da tale rilievo, il motivo non investe la statuizione con la quale la corte [di] merito ha ritenuto, in via generale, non condivisibili le critiche rivolte dal reclamante alla c.t.u., né chiarisce in quali precisi termini le qui invocate ragioni di nullità dell'elaborato (mancanza di professionalità della psicologa incaricata; omessa effettuazione di test, necessari a verificare se la G. avesse esercitato pressioni sulla figlia) siano state dedotte in sede di reclamo.

Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati.

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