Corte di giustizia dell'Unione Europea
Prima Sezione
Sentenza 12 settembre 2018

«Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Competenze speciali - Articolo 5, punto 3 - Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire - Consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato, con l'intermediazione di una banca avente sede in tale Stato membro, titoli emessi da una banca avente sede in un altro Stato membro - Competenza a pronunciarsi sul ricorso proposto da tale consumatore per responsabilità da illecito civile di tale banca».

Nella causa C-304/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 10 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 24 maggio 2017, nel procedimento Helga Löber contro Barclays Bank plc.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposta la sig.ra Helga Löber alla Barclays Bank plc in merito ad un'azione per responsabilità da illecito civile diretta contro tale banca.

Contesto normativo

3. I considerando 11 e 12 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

4. L'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

5. L'articolo 5, punti 1 e 3, di detto regolamento dispone quanto segue:

«La persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

(...)

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

6. La Barclays Bank è una banca che ha la propria sede a Londra (Regno Unito) e una filiale a Francoforte sul Meno (Germania).

7. Tale banca ha emesso certificati X1 Global EUR Index (in prosieguo: i «certificati»), sotto forma di obbligazioni al portatore, sottoscritti da investitori istituzionali, che li hanno poi rivenduti sul mercato secondario, in particolare ad alcuni consumatori in Austria.

8. I certificati sono stati emessi sulla base di un prospetto di base tedesco, recante la data del 22 settembre 2005 e notificato all'österreichische Kontrollbank (banca austriaca di vigilanza), e delle condizioni generali del 20 dicembre 2005. L'offerta pubblica di sottoscrizione è avvenuta tra il 20 dicembre 2005 e il 24 febbraio 2006. I certificati sono stati emessi il 31 marzo 2006.

9. L'importo da rimborsare e, quindi, il valore di tali certificati seguivano un indice formato a partire da un portafoglio di più fondi sottostanti, sicché tale valore era direttamente collegato a detto portafoglio. Quest'ultimo doveva essere costituito e amministrato dalla X1 Fund Allocation GmbH con sede in Germania. Orbene, poiché i liquidi investiti nei certificati sono stati utilizzati in un sistema di frode piramidale, essi sono, in gran parte, andati perduti e i certificati sono attualmente privi di valore.

10. La sig.ra Löber, residente a Vienna (Austria), ha, con l'intermediazione di due banche austriache distinte, una stabilita a Salisburgo (Austria), l'altra a Graz (Austria), investito nei certificati un importo totale di EUR 28 648,43.

11. Come investitore danneggiato, la sig.ra Löber ha proposto un ricorso dinanzi all'Handelsgericht Wien (tribunale commerciale di Vienna, Austria) contro la Barclays Bank, diretto a ottenere il pagamento da parte di quest'ultima di un importo di EUR 34 459,06, la dichiarazione della responsabilità ex contratto e da illecito civile della Barclays Bank e la divulgazione della situazione finanziaria di tale banca. A sostegno dei suoi argomenti essa fa valere, in particolare, che le informazioni contenute nel prospetto relativo ai certificati erano lacunose.

12. Con ordinanza del 18 luglio 2016, l'Handelsgericht Wien (tribunale commerciale di Vienna) si è dichiarato incompetente e ha respinto il ricorso, allegando la motivazione che, in particolare, con riferimento alle condizioni d'applicazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la sig.ra Löber non aveva invocato il fatto che il danno in parola si era concretizzato direttamente su un conto bancario che poteva esserle associato, acceso in una banca di Vienna (Austria). Secondo tale giudice, poiché la sign.ra Löber aveva acquistato i certificati con l'intermediazione di banche stabilite a Graz o a Salisburgo, tale danno era sorto in queste ultime località e non in una delle località rientranti nella competenza territoriale della giurisdizione suddetta.

13. La sig.ra Löber ha interposto appello contro tale ordinanza dinanzi all'Oberlandesgericht Wien (tribunale regionale superiore di Vienna, Austria), il quale, con ordinanza del 6 dicembre 2016, l'ha confermata, dichiarando applicabile l'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 e incompetenti i giudici austriaci.

14. La sig.ra Löber ha adito il giudice del rinvio presentando un'impugnazione contro l'ordinanza dell'Oberlandesgericht Wien (tribunale regionale superiore di Vienna) per far constatare la competenza dell'Handelsgericht Wien (tribunale commerciale di Vienna), in particolare, in base all'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

15. È in tale contesto che l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, con riferimento a diritti azionati in via extracontrattuale per responsabilità derivante dal prospetto, ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (...), quando

- l'investitore ha adottato la propria decisione di investimento, indotta da un prospetto lacunoso, nel proprio luogo di residenza

- e, in base a tale decisione, ha corrisposto il prezzo d'acquisto dei titoli acquistati sul mercato secondario mediante trasferimento dal suo conto acceso presso una banca austriaca su un conto di regolamento acceso presso un'altra banca austriaca dal quale il prezzo d'acquisto è stato poi successivamente versato al venditore per conto del ricorrente,

a) sia competente il giudice nel cui ambito di competenza l'investitore ha sua residenza,

b) sia competente il giudice nel cui ambito di competenza si trova la sede, o la filiale che gestisce il conto, della banca presso la quale il ricorrente intrattiene il conto corrente bancario dal quale ha trasferito sul conto di regolamento l'importo investito,

c) sia competente il giudice nel cui ambito di competenza si trova la sede, o la filiale che gestisce il conto, della banca presso la quale è acceso il conto di regolamento,

d) sia competente uno dei suddetti giudici a scelta del ricorrente, oppure

e) non sia competente nessuno dei suddetti giudici».

Sulla questione pregiudiziale

16. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente in che modo occorra interpretare l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 al fine di stabilire quali siano i giudici competenti di uno Stato membro, come giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, ai sensi di tale disposizione, a pronunciarsi su un'azione per l'accertamento della responsabilità da illecito civile, diretta contro una banca avente sede in uno Stato membro, che abbia emesso un certificato, data l'insufficienza delle informazioni contenute nel prospetto relativo a tale certificato, e proposta da un investitore residente in un altro Stato membro, che abbia investito in quest'ultimo, qualora il danno fatto valere da tale investitore consista in un pregiudizio finanziario che si realizza su un conto bancario presso una banca stabilita sul territorio dello Stato membro in cui è situato il suo domicilio.

17. Va ricordato preliminarmente che la regola sulla competenza speciale prevista all'articolo 5, punto 3, di tale regolamento deve essere interpretata in maniera autonoma e restrittiva (sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 43; del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, punto 37, e del 21 aprile 2016, Austro-Mechana, C-572/14, EU:C:2016:286, punto 29).

18. Infatti, la competenza prevista all'articolo 2 di detto regolamento, cioè quella dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, costituisce la regola generale. Solo in deroga a tale regola generale il suddetto regolamento prevede norme sulla competenza speciale ed esclusiva in casi tassativamente elencati nei quali il convenuto può o deve, a seconda dei casi, essere convenuto dinanzi a un giudice di un altro Stato membro (sentenze del 13 luglio 2006, Reisch Montage, C-103/05, EU:C:2006:471, punto 22, e del 12 maggio 2011, BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, punto 30).

19. Secondo costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale» di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 (sentenze del 27 settembre 1988, Kalfelis, 189/87, EU:C:1988:459, punti 17 e 18; del 13 marzo 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, punto 20; del 21 aprile 2016, Austro-Mechana, C-572/14, EU:C:2016:286, punto 32, nonché del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punto 24).

20. In particolare, la Corte ha dichiarato che l'articolo 5, punto 3, di tale regolamento è applicabile a un'azione volta a far accertare la responsabilità dell'emittente di un certificato fondata sul prospetto ad esso inerente nonché sulla violazione di altri obblighi di informazione incombenti a detto emittente, purché tale responsabilità non rientri nell'ambito della «materia contrattuale» ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera a), di detto regolamento (sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 57).

21. Riguardo alla controversia principale, è sufficiente osservare, da una parte, che, ad avviso del giudice del rinvio, la responsabilità derivante dal prospetto invocata dinanzi ad esso non rientra nella materia contrattuale suddetta e, dall'altra, che, con il ricorso in esame nel procedimento principale, la sig.ra Löber intende, in particolare, far valere la responsabilità da illecito civile della Barclays Bank.

22. Riguardo alla nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire», riportata dall'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, occorre ricordare che essa concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo dell'evento causale che è all'origine di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola (sentenze del 10 giugno 2004, Kronhofer, C-168/02, EU:C:2004:364, punto 16; del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 45; del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, punto 38, nonché del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punto 28).

23. Al riguardo, la Corte ha dichiarato che l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo (sentenze del 19 settembre 1995, Marinari, C-364/93, EU:C:1995:289, punto 14; del 10 giugno 2004, Kronhofer, C-168/02, EU:C:2004:364, punto 19, e del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punto 34) e che tale espressione non riguarda il luogo del domicilio del ricorrente, in cui sarebbe localizzato il centro principale del suo patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subito un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato membro (sentenze del 10 giugno 2004, Kronhofer, C-168/02, EU:C:2004:364, punto 21, e del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punto 35).

24. Così, il solo fatto che il ricorrente subisca conseguenze finanziarie non giustifica l'attribuzione di competenza al giudice del domicilio di quest'ultimo se tanto il fatto generatore quanto la concretizzazione del danno si situano sul territorio di un altro Stato membro (sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 49).

25. Una tale attribuzione di competenza si giustifica, invece, nel caso in cui il domicilio del ricorrente coincida effettivamente con il luogo dell'evento generatore o con quello della concretizzazione del danno (sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 50).

26. Nella fattispecie, la controversia principale verte sull'individuazione del luogo della concretizzazione del danno.

27. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il luogo in cui il danno si è concretizzato è quello in cui il danno asserito si manifesta concretamente (sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, punto 52).

28. Peraltro, la Corte ha dichiarato che, in forza dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, i giudici del domicilio del ricorrente sono competenti, in base al luogo di concretizzazione del danno, ad accertare la responsabilità dell'emittente di un certificato fondata sul prospetto ad esso inerente nonché sulla violazione di altri obblighi di informazione incombenti a detto emittente, in particolare qualora il danno lamentato si verifichi direttamente su un conto bancario del ricorrente presso una banca avente sede nell'ambito di competenza territoriale di tali giudici (sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 57).

29. Nella sua sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:449), la Corte ha precisato che tale constatazione si inseriva in un contesto particolare, caratterizzato dall'esistenza di circostanze che concorrevano ad attribuire competenza ai giudici suddetti (sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punto 37).

30. Pertanto, essa ha stabilito che l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non può essere considerato quale «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo situato in uno Stato membro in cui sia sorto un danno, consistente esclusivamente in una perdita economica realizzatasi direttamente sul conto bancario del ricorrente e direttamente derivante da un atto illecito commesso in un altro Stato membro (sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punto 40).

31. Nella fattispecie, risulta che, nel loro insieme, le circostanze particolari della controversia principale concorrano ad attribuire la competenza ai giudici austriaci.

32. Infatti, come risulta dalla decisione di rinvio, la sig.ra Löber è domiciliata in Austria e tutti i pagamenti relativi all'operazione di investimento di cui al procedimento principale sono stati effettuati a partire da conti bancari austriaci, cioè il conto bancario personale della sig.ra Löber e i conti di regolamento specialmente destinati all'esecuzione di tale operazione.

33. Peraltro, oltre al fatto che, nell'ambito di tale operazione, la sig.ra Löber ha trattato solo con banche austriache, dalla decisione di rinvio risulta anche che essa ha acquistato i certificati sul mercato secondario austriaco, che le informazioni che le sono state fornite riguardo i certificati sono quelle che compaiono nel prospetto ad essi relativo, come notificato all'österreichische Kontrollbank (banca austriaca di vigilanza), e che essa ha contratto l'obbligo di investire, che ha inciso in modo definitivo sul suo patrimonio, in base a tali informazioni, in Austria.

34. Inoltre, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l'attribuzione della competenza ai giudici austriaci è conforme agli obiettivi di prevedibilità delle norme sulla competenza previste dal regolamento n. 44/2001, di prossimità tra i giudici designati da tali norme e la controversia, nonché di buona amministrazione della giustizia, enunciati ai considerando 11 e 12 di tale regolamento.

35. Al riguardo, va in particolare ricordato che ammettere come luogo della concretizzazione del danno quello in cui ha sede la banca presso la quale è acceso il conto bancario del ricorrente su cui si è realizzato direttamente il danno, risponde all'obiettivo del regolamento n. 44/2001 di rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell'Unione, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato, posto che l'emittente di un certificato che non adempie i propri obblighi di legge relativi al prospetto deve, qualora decida di far notificare il prospetto relativo al certificato in altri Stati membri, aspettarsi che operatori non sufficientemente informati, domiciliati in tali Stati membri, investano su tale certificato e subiscano il danno (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 56).

36. In tal contesto, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione, come quella del procedimento principale, in cui un investitore propone un ricorso per accertare la responsabilità da illecito civile, diretto contro una banca che ha emesso un certificato in cui egli ha investito, in base al prospetto relativo a tale certificato, i giudici del domicilio di tale investitore sono, in quanto giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, ai sensi di tale disposizione, competenti a pronunciarsi su tale ricorso, qualora l'asserito danno consista in un pregiudizio economico che si realizza direttamente su un conto bancario dell'investitore presso una banca avente sede nel territorio di competenza di tali giudici e le altre circostanze specifiche di tale situazione concorrano parimenti ad attribuire detta competenza a tali giudici.

Sulle spese

37. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione, come quella del procedimento principale, in cui un investitore propone un ricorso per accertare la responsabilità da illecito civile, diretto contro una banca che ha emesso un certificato in cui egli ha investito, in base al prospetto relativo a tale certificato, i giudici del domicilio di tale investitore sono, in quanto giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, ai sensi di tale disposizione, competenti a pronunciarsi su tale ricorso, qualora l'asserito danno consista in un pregiudizio economico che si realizza direttamente su un conto bancario dell'investitore presso una banca avente sede nel territorio di competenza di tali giudici e le altre circostanze specifiche di tale situazione concorrano parimenti ad attribuire detta competenza a tali giudici.

S. Gallo (cur.)

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M. Di Pirro

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