Corte di giustizia dell'Unione Europea
Nona Sezione
Sentenza 13 settembre 2018

«Rinvio pregiudiziale - Diritto societario - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UE - Articolo 6, paragrafi 1 e 3 - Risarcimento delle spese di recupero di un credito - Spese derivanti dai solleciti inviati a causa del ritardo di pagamento del debitore».

Nella causa C-287/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Okresní soud v Ceských Budejovicích (tribunale circoscrizionale di Ceské Budejovice, Repubblica ceca), con decisione del 10 marzo 2017, pervenuta in cancelleria il 19 maggio 2017, nel procedimento Ceská pojištovna a.s. contro WCZ, spol. s r. o.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Ceská pojištovna, a.s. e la WCZ, spol. s r. o., relativa al risarcimento delle spese derivanti dai solleciti - inviati dalla Ceská pojištovna alla WCZ a causa del ritardo nel pagamento dei premi assicurativi da corrispondere da parte di quest'ultima - precedenti l'avvio di un ricorso inteso a ottenere il pagamento di tali premi.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. I considerando 12, 19 e 20 della direttiva 2011/7 recitano come segue:

«(12) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l'altro, che l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua.

(...)

(19) Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore.

(20) Oltre ad avere diritto al pagamento di un importo forfettario per coprire i costi interni legati al recupero, il creditore dovrebbe poter esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento del debitore. Tali spese dovrebbero comprendere, in particolare, le spese sostenute dal creditore per aver affidato un incarico a un avvocato o a un'agenzia di recupero crediti».

4. L'articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Risarcimento delle spese di recupero» così dispone:

«1. Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.

2. Gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

3. Il creditore, oltre all'importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti».

Diritto ceco

5. L'ultima frase dell'articolo 369, paragrafo 1, della legge n. 513/1991 recante il codice del commercio, come modificata dalla legge n. 179/2013, prevede quanto segue:

«Oltre agli interessi di mora, il creditore ha diritto al rimborso di un importo minimo dei costi di recupero del credito il cui livello e le cui condizioni sono fissati da un decreto del governo».

6. L'articolo 3 del decreto governativo n. 351/2013, che fissa l'importo degli interessi di mora e dei costi di recupero di un credito, stabilisce il compenso dei liquidatori e dei membri dell'organo di amministrazione della persona giuridica designata dal giudice e chiarisce determinate questioni attinenti alla Gazzetta ufficiale degli annunci civili e commerciali e ai registri pubblici delle persone fisiche e giuridiche, dei fondi fiduciari e delle informazioni sui proprietari reali prevede quanto segue:

«In caso di obbligazione reciproca degli imprenditori (...), l'importo minimo delle spese legate al recupero dei rispettivi crediti è pari a CZK [corone ceche] 1 200 [pari a circa EUR 46] (...)».

7. L'articolo 121, paragrafo 3, della legge n. 40/1964, recante il codice civile, così dispone:

«Gli accessori di un credito sono gli interessi, gli interessi di mora, le penalità di mora e le spese di recupero».

8. L'articolo 142, paragrafo 1, della legge n. 99/1963, recante il codice di procedura civile, recita come segue:

«Il giudice riconosce alla parte risultata pienamente vittoriosa nella causa il rimborso, a carico della parte soccombente, delle spese necessarie all'esercizio o alla difesa efficaci di un suo diritto».

9. Ai sensi dell'articolo 142a, paragrafo 1, di detto codice:

«Il ricorrente risultato vittorioso in un procedimento per l'adempimento di un'obbligazione ha diritto di ottenere dal convenuto un risarcimento delle spese solo se, entro un periodo di almeno 7 giorni prima dell'avvio del procedimento, egli abbia inviato al convenuto, al suo domicilio o all'ultimo indirizzo conosciuto, una diffida ad adempiere».

Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale

10. La Ceská pojištovna e la WCZ hanno concluso, il 7 novembre 2012, un contratto di assicurazione, con effetti decorrenti dalla medesima data.

11. Con lettera del 10 marzo 2015 la Ceská pojištovna ha informato la WCZ della risoluzione di tale contratto a partire dal 25 febbraio 2015, a causa del mancato pagamento dei premi assicurativi, e le ha chiesto il pagamento dei premi dovuti per il periodo dal 7 novembre 2014 al 25 febbraio 2015, per un importo di CZK 1 160 (circa EUR 44). Prima di adire il giudice del rinvio, la Ceská pojištovna aveva inviato alla WCZ complessivamente quattro solleciti di pagamento.

12. La Ceská pojištovna chiede a tale giudice la condanna della WCZ, da un lato, al pagamento di detta somma di CZK 1 160 (circa EUR 44), maggiorata degli interessi legali di mora, per il periodo compreso tra il 25 febbraio 2015 e la data di pagamento dei premi dovuti e, dall'altro, al rimborso delle spese di recupero del suo credito, per un importo di CZK 1 200 (circa EUR 46). Inoltre, la Ceská pojištovna chiede che la WCZ le rimborsi le spese del procedimento.

13. Il giudice del rinvio precisa che l'articolo 6 della direttiva 2011/7 è stato trasposto dall'articolo 3 del decreto governativo n. 351/2013 e che, nel diritto ceco, gli accessori di un credito sono costituiti dagli interessi, dagli interessi di mora e dalle spese di recupero del credito medesimo.

14. Dopo aver constatato che il diritto nazionale impone alle autorità giurisdizionali di riconoscere, a titolo delle spese giudiziarie, i costi correlati a un unico sollecito di pagamento inviato al convenuto prima di promuovere l'azione giudiziaria, il giudice del rinvio si interroga sulla necessità di riconoscere, oltre al diritto a un risarcimento forfettario delle spese di recupero di cui all'articolo 6 della direttiva 2011/7, il diritto a un risarcimento per le spese di sollecito in applicazione delle norme di procedura nazionali. Detto giudice rileva infatti che, ai sensi del considerando 19 di tale direttiva, il risarcimento forfettario di cui all'articolo 6 della medesima dovrebbe coprire proprio le spese sostenute dal creditore per i solleciti. Ne conseguirebbe, a suo avviso, che riconoscere il diritto a un risarcimento cumulativo sulla base del suddetto articolo 6 e delle norme processuali nazionali consentirebbe al ricorrente di ottenere due volte lo stesso risarcimento.

15. Una siffatta questione sarebbe fondamentale nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, poiché la Ceská pojištovna chiede un risarcimento forfettario di CZK 1 200 (circa EUR 46), in applicazione dell'articolo 3 del decreto governativo n. 351/2013 e dell'articolo 6 della direttiva 2011/7, nonché il risarcimento delle spese per la rappresentanza, ivi compresi i costi di sollecito prima della proposizione del ricorso giudiziario, secondo quanto previsto dal diritto nazionale.

16. È in tale contesto che l'Okresní soud v Ceských Budejovicích (tribunale circoscrizionale di Ceské Budejovice, Repubblica ceca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva [2011/7] debba essere interpretato nel senso che impone al giudice di riconoscere al ricorrente vittorioso in una controversia vertente sul recupero di un credito in una transazione commerciale, di cui agli articoli 3 o 4 di tale direttiva, l'importo di EUR 40 (o l'equivalente in valuta nazionale) nonché il risarcimento delle spese processuali, incluse le spese di un sollecito inviato al convenuto prima di agire in giudizio, per un ammontare stabilito nelle disposizioni procedurali dello Stato membro».

Sulla questione pregiudiziale

17. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 6 della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che riconosce al creditore, che chiede il risarcimento delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest'ultimo, il diritto di ottenere, a tale titolo, oltre all'importo forfettario di EUR 40 previsto al paragrafo 1 del suddetto articolo, un risarcimento ragionevole ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo.

18. In via preliminare, occorre rilevare che l'articolo 6 della direttiva 2011/7 è volto a garantire un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore, nel caso in cui siano esigibili interessi di mora in forza di tale direttiva. Dalla decisione di rinvio risulta peraltro che l'articolo 6 della direttiva 2011/7 è stato trasposto nel diritto ceco dall'articolo 3 del decreto governativo n. 351/2013, che fissa a 1 200 CZK (circa EUR 46) la somma forfettaria prevista all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in esame.

19. Occorre osservare, in primo luogo, che dal tenore letterale dell'articolo 6 della direttiva 2011/7 non risulta che le spese di sollecito sostenute dal creditore al fine di ottenere il pagamento del proprio credito non possano essere compensate per un importo superiore a quello forfettario di EUR 40 previsto al paragrafo 1 di tale articolo 6.

20. In effetti, il summenzionato paragrafo 1 si riferisce solo al diritto del creditore di ottenere, come minimo, un importo forfettario di EUR 40. Inoltre, il paragrafo 2 del menzionato articolo 6 impone agli Stati membri di assicurare, da un lato, che l'importo forfettario sia dovuto automaticamente, anche senza un sollecito al debitore, e, dall'altro, che costituisca un risarcimento del creditore per i costi di recupero da esso sostenuti. In proposito, tali disposizioni non operano alcuna distinzione tra i suddetti costi.

21. Per quanto riguarda il paragrafo 3 dello stesso articolo 6, esso stabilisce che il creditore ha il diritto di chiedere al debitore, oltre all'importo forfettario di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo.

22. Al riguardo, si deve rilevare, da un lato, che, utilizzando all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7 l'espressione «che ecceda tale importo», il legislatore dell'Unione ha inteso sottolineare che possono pertanto costituire oggetto di un risarcimento ragionevole i costi di recupero, di qualunque entità, che eccedono l'importo di EUR 40.

23. Dall'altro, se è vero che la versione francese dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7 fa riferimento alle «altre» (in francese: «autres») spese di recupero, chiarimento che potrebbe far pensare che si tratti di spese di recupero di tipo diverso rispetto a quelle di cui al paragrafo 1 di tale articolo, si deve tuttavia rilevare che, in particolare, le versioni in lingua greca, inglese, italiana e neerlandese di tale disposizione non confermano tale interpretazione, poiché utilizzano rispettivamente i termini «opoiadipote schetika ypoloipomena», «any», «ogni» e «alle», al posto del termine francese «autres» («altre»).

24. Orbene, secondo una costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può fungere da unico fondamento per l'interpretazione di questa disposizione o vedersi riconosciuto carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme del diritto dell'Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione europea (sentenza del 6 giugno 2018, Tarragó da Silveira, C-250/17, EU:C:2018:398, punto 20).

25. Occorre sottolineare, in secondo luogo, per quanto concerne lo scopo della direttiva 2011/7, che essa mira a lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ritardi che costituiscono, ai sensi del considerando 12 di tale direttiva, una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza (sentenza del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC, C-555/14, EU:C:2017:121, punto 24).

26. Ne consegue che la suddetta direttiva ha lo scopo di tutelare efficacemente i creditori contro i ritardi di pagamento (v., n tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec, C-256/15, EU:C:2016:954, punto 50). Una simile tutela include che sia accordato ai suddetti creditori un risarcimento il più completo possibile delle spese di recupero che hanno sostenuto, al fine di disincentivare siffatti ritardi di pagamento.

27. Pertanto, sarebbe in contrasto a un simile obiettivo interpretare l'articolo 6 della direttiva 2011/7 nel senso che osta a che le spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest'ultimo possano dar luogo a un risarcimento superiore a EUR 40, anche ove l'importo di tali spese ecceda siffatta somma forfettaria.

28. Si deve inoltre ricordare che la direttiva 2011/7 sostituisce la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35), il cui articolo 3, paragrafo 1, lettera e), prevedeva che il creditore aveva diritto a un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore.

29. Dal momento che nulla indica che il legislatore dell'Unione abbia inteso, adottando la direttiva 2011/7, ridurre la tutela accordata al creditore dalla direttiva 2000/35, sarebbe incoerente ritenere che in vigenza della direttiva 2011/7 il creditore possa ottenere solo limitatamente a EUR 40 un risarcimento dei costi derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest'ultimo, anche qualora detti costi siano più elevati, mentre avrebbe potuto ottenere un risarcimento ragionevole e, se del caso, superiore a tale importo in vigenza della direttiva 2000/35.

30. È tuttavia opportuno precisare che, poiché il risarcimento previsto all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7 deve essere ragionevole, esso non può comprendere né la parte di tali costi già coperta dall'importo forfettario di EUR 40 di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, né costi che appaiano eccessivi tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie.

31. Pertanto, sia dal tenore letterale dell'articolo 6 della direttiva 2011/7 sia dallo scopo della medesima risulta che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che consente a un creditore, che chiede il rimborso delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest'ultimo, di ottenere, oltre alla somma forfettaria di EUR 40, un risarcimento ragionevole della parte di tali spese il cui importo eccede detta somma forfettaria.

32. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dai considerando 19 e 20 della direttiva 2011/7.

33. Occorre infatti rilevare che il preambolo di un atto di diritto dell'Unione non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere né per derogare alle disposizioni stesse dell'atto interessato né al fine di interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione (sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, punto 31).

34. Peraltro, e in ogni caso, né dal considerando 19 né dal considerando 20 della direttiva 2011/7 risulta che l'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva deve essere ritenuto la somma massima che può essere assegnata al creditore per risarcirlo delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest'ultimo o, più in generale, delle spese di recupero interne o amministrative.

35. Più in particolare, occorre precisare a tale riguardo che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, sebbene le versioni in lingua inglese e francese del considerando 20 della direttiva 2011/7 sembrino riservare il diritto a un risarcimento forfettario ai soli costi interni legati al recupero («fixed sum to cover internal recovery costs») in opposizione alle «restanti» spese di recupero («other recovery costs they incur»), una simile distinzione formale tra i costi interni e le «restanti» spese di recupero non compare in altre versioni linguistiche dello stesso considerando, come le versioni in lingua italiana [«diritto al pagamento di un importo forfettario per coprire i costi interni (...) esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute»] o neerlandese [«het recht op betaling van een vast bedrag ter dekking van interne invorderingskosten (...) recht hebben op terugbetaling van de overige invorderingskosten die ontstaan»].

36. Peraltro, nemmeno il fatto che il considerando 19 della direttiva 2011/7 enunci che tale direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario per il recupero delle spese amministrative e il risarcimento dei costi interni sostenuti a causa di ritardi di pagamento esclude che un risarcimento ragionevole per tali costi possa essere concesso al creditore nei limiti in cui tale importo forfettario minimo sia insufficiente.

37. Inoltre, se è vero che tale considerando precisa che il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero, tuttavia tale affermazione deve essere letta alla luce dell'intero considerando. Ne consegue che, con tale precisazione, il legislatore dell'Unione non ha fatto altro che sottolineare che il carattere automatico del risarcimento forfettario di EUR 40 costituisce un incentivo per il creditore a limitare a tale somma i propri costi di recupero, pur senza escludere che detto creditore possa ottenere, se del caso, un risarcimento ragionevole maggiore, ma non automatico.

38. Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 6 della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che riconosce al creditore, che chiede il risarcimento delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest'ultimo, il diritto di ottenere, a tale titolo, oltre all'importo forfettario di EUR 40 previsto al paragrafo 1 del suddetto articolo, un risarcimento ragionevole, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, per la parte di tali spese che eccede tale importo forfettario.

Sulle spese

39. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che riconosce al creditore, che chiede il risarcimento delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest'ultimo, il diritto di ottenere, a tale titolo, oltre all'importo forfettario di EUR 40 previsto al paragrafo 1 del suddetto articolo, un risarcimento ragionevole, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, per la parte di tali spese che eccede tale importo forfettario.

A. Contrino e al. (curr.)

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