Corte dei conti
Sezione II centrale d'appello
Sentenza 18 settembre 2018, n. 561

Presidente: Calamaro - Estensore: Buccarelli

FATTO

Con la predetta sentenza [5 novembre 2014, n. 664 - n.d.r.] la Sezione giurisdizionale della Puglia, rigettata la domanda nei confronti di Giuseppe B. (Commissario Liquidatore), ha condannato Antonia M. (Coordinatrice della Gestione Liquidatoria) al pagamento nei confronti della gestione liquidatoria delle disciolte unità sanitarie locali della Provincia di Taranto, della somma di 3.442.087,00 euro, oltre rivalutazione monetaria a partire dal marzo 2001 fino alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma così rivalutata da tale ultima data fino al soddisfo, della somma di euro 70.899,00, con rivalutazione a partire dalla data del 13 novembre 2000 e della somma di euro 151.497,00, con rivalutazione dalla data dell'8 novembre 2000, oltre interessi nei termini di cui sopra.

Con la stessa sentenza è stato condannato Raffaele Bruno L.S. (Responsabile dell'U.O. Gestione Stralcio), al pagamento alla stessa gestione della somma di 2.118.739,00 euro, oltre rivalutazione monetaria a partire dal 12 marzo 2001 fino alla sentenza, quanto alla prima voce di danno sopra indicata, e di euro 151.497,00, con rivalutazione dalla data dell'8 novembre 2000 alla data della sentenza ed interessi legali da tale data al saldo con riguardo alla terza voce di danno per cui è condannata anche la dott.ssa M.

Con la stessa sentenza è stato condannato D.P. (direttore generale dell'ASL TA1 e Commissario liquidatore delle gestioni UU.SS.LL. della provincia di Taranto) al pagamento della somma di euro 63.809,00, nel caso in ordine alla seconda posta di danno per cui v'è condanna anche per la dott.ssa M., oltre rivalutazione monetaria a partire dal 13 novembre 2000 fino alla data della sentenza ed agli interessi legali sulle somme così rivalutate dalla data della sentenza al soddisfo.

Il danno contestato con citazione del 27 dicembre 2004, nella tripartizione di voci indicate, è parte delle conseguenze di una più ampia attività illecita degli affidamenti a trattativa privata di servizi di gestione ed archiviazione di documenti da parte della Gestione Liquidatoria della AUSL TA/1 per tutte le ex UU.SS.LL. del distretto, asseritamente posta in essere, tra gli altri, anche dagli odierni appellanti con ruoli di primaria importanza sotto il profilo causale e delle conseguenze pregiudizievoli.

Nel dettaglio, nel caso dedotto in giudizio è stata contestata, in misura pari al 50% al B., al 30% alla M. ed al 20% al L.S., l'erogazione di pagamenti ad una unica ditta (Global by Flight s.r.l.) in misura maggiore di quanto effettivamente dovuto o la duplicazione degli stessi, quanto alla prima voce di danno, per il servizio di cernita, trasporto, stoccaggio, catalogazione ed archiviazione della documentazione amministrativa delle disciolte UU.SS.LL. della provincia di Taranto, per un ammontare di lire 22.335.768.381 (così determinato dalla sentenza impugnata discostandosi lievemente da quello quantificato nell'atto di citazione di lire 22.216.031.741), ovvero euro 11.535.461,67.

Tale danno era stato prodotto attraverso la fittizia attestazione della lavorazione (commissionata con le delibere nn. 440, 550, 574, e 598/1998; con la delibera 441/1998 la dott.ssa M. ed il rag. L.S. erano stati incaricati di svolgere attività di supervisione e controllo delle attività commissionate, al fine di provvedere alla successiva liquidazione) di materiale documentale ben superiore all'effettivo, attraverso una falsa rappresentazione del numero delle pedane cariche di fascicoli.

La seconda voce di danno attribuita alla responsabilità della M. e del direttore amministrativo facente funzioni di direttore generale, P., riguardava il servizio di staffetta attivato nell'ambito della gestione stralcio e di gestione dinamica della documentazione per il quale erano state pagate alla medesima società Global fatture corrispondenti a prestazioni non rese per un totale di lire 411.840.000 (euro 212.697,60).

La terza voce di danno - imputata alla M. ed al L.S. - concerneva il servizio di alimentazione dei centri di archiviazione ottica, effettuato dal maggio all'ottobre 1999, risultato affidato, nei fatti, alla Global by Flight, alla quale erano state pagate tre fatture, in assenza di una formale delibera del commissario liquidatore, per complessive lire 586.680.000 (euro 302.994,93) senza che si fosse una verificata causale giustificativa dell'esborso.

La Corte territoriale, attesa la conclusione del coevo procedimento penale a carico, tra gli altri, dei convenuti nonché dei titolari della ditta favorita illecitamente (sentenza n. 1771/2008 della Sezione II penale del Tribunale di Taranto del 4 dicembre 2008, sentenza n. 691/2010 del 15 marzo 2011 della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, e sentenza n. 39010/2013 del 20 settembre 2013 la VI Sezione Penale della Corte di cassazione; sentenza GUP presso il Tribunale di Taranto di non luogo a procedere n. 771 del 30 dicembre 2009 per M.), ha ricostruito con estrema puntualità la vicenda dedotta in giudizio, affermando, all'esito, la responsabilità amministrativa nei termini seguenti.

Quanto alla prima voce di danno, riscontrate le condotte dolose, consistite nella falsificazione di numerosissimi mandati di pagamento, in assenza della chiamata in giudizio di altri soggetti (non evidentemente il B. nei cui confronti la domanda è stata rigettata), i convenuti M. e L.S. sono stati condannati secondo la ripartizione operata dalla Procura nella rispettiva misura di 3.442.087 (30% degli oltre 11 milioni di danno) e di euro 2.118.739 (20%).

In merito alla seconda posta di danno è stata ritenuta inconfutabile circostanza che quantomeno il servizio di gestione dinamica prima di una certa epoca (febbraio 2000) non sia stato effettuato, a fronte della assoluta estemporaneità ed esorbitanza degli importi indicati nelle fatture in contestazione. Il danno erariale è stato, quindi, addebitato alla M. ed al P. in pari misura in quanto sottoscrittori dei rispettivi mandati di pagamento indebiti, oltre che beneficiari di somme di denaro essi stessi, come emerge dalla condanna definitiva per il reato di peculato, quanto meno in relazione all'importo di un mandato del 13 novembre 2000. Anche in tal caso, l'apporto causale di altro soggetto pure destinatario di imputazioni penali per reato connesso all'emissione di tali mandati, non chiamato a rispondere, in parziale accoglimento della domanda attorea, per cui alla M. era imputato un terzo del danno (lire 137.280.000, pari ad euro 70.899), mentre, nei limiti della richiesta risarcitoria il convenuto P. è stato condannato al pagamento del 30% del danno stesso per lire 123.552.000 (pari ad euro 63.809).

Anche il fondamento della responsabilità concernente la terza posta di danno trovava riscontro nell'esito del giudizio penale per avere gli odierni appellanti (addebito suddiviso nel 50% ciascuno) proceduto indebitamente ed in via esclusiva all'emissione di mandati di pagamento di lire 586.680.000, pari ad euro 302.994,93, senza alcuna verifica circa l'effettività della prestazione documentata.

Avverso la sentenza impugnano i sigg.ri M. e L.S. esponendo - dopo avere richiamato tutte le deduzioni, eccezioni e difese svolte in primo grado, da intendersi tutte riproposte (sebbene non ritrascritte "per doverosa sintesi") e nessuna abbandonata - i motivi seguenti motivi:

[A] Erronea qualificazione e valutazione delle prove ed assenza di prove valide ed efficaci sulla responsabilità contabile.

La nota informativa redatta dalla Polizia Tributaria per il P.M. non si potrebbe certamente far rientrare tra le prove tipiche del processo civile e neppure può comprendersi fra quelle atipiche, anche perché svolta in assenza di contraddittorio.

[B] Erronea valutazione del materiale istruttorio in ordine ai compiti assegnati ai funzionari USL ed alla violazione dei relativi doveri. Il compito affidato ai due appellanti sarebbe stato solo quello attinente alla mera esecuzione di determinazioni assunte da altre funzioni della Gestione liquidatoria.

[C] Erronea valutazione del materiale istruttorio in ordine ai compiti dei funzionari ed ai relativi doveri; omesso esame di fatti decisivi, nonché carente o insufficiente motivazione.

Nel merito non sarebbe stato dato adeguato rilievo al ruolo svolto dal B., la cui tesi difensiva basata sulla negazione della paternità delle delibere di affidamento è stata integralmente accolta a scapito delle posizioni degli odierni appellanti.

Viene precisato, quindi, che con delibera n. 441/1998, la dott.ssa M. ed il rag. L.S. venivano incaricati di svolgere compiti di verifica e controllo puramente formali senza che fosse possibile - anche alla luce dell'organizzazione amministrativa della Gestione liquidatoria e dell'ASL alcun riscontro materiale nell'ambito di una organizzazione, anche quella dell'impresa affidataria, estremamente confusa. In sostanza è contestata la sommarietà ed incongruità del metodo di calcolo del danno in relazione alla complessiva mole del materiale documentale effettivamente trattato.

Quanto alle altre voci di danno si fa rilevare il ruolo di primo piano che la Global by Flight svolgeva all'interno dell'ASL in merito all'attività di movimentazione e gestione dei fascicoli e delle pratiche sanitarie, con ciò ritenendo possibile che vi siano stati affidamenti informali anche prolungati nel tempo, ma pur sempre realmente effettuati. Con riguardo, in particolare, al servizio di alimentazione dei centri di archiviazione ottica, la predetta attività era pertinenziale ad altro affidamento concernente l'archiviazione ottica, ma in essa non ricompreso.

[D] Sostengono, quindi, gli appellanti non esservi prova sulla definitività del danno erariale. L'ente è ancora legittimato alla ripetizione di quanto ingiustamente pagato per prestazioni mai eseguite, sicché sarebbe "doveroso che il solvente tratto in inganno chieda ai percipienti la restituzione di quanto illegittimamente conseguito". Dovrebbe essere, quindi, l'Azienda danneggiata ad attivarsi per il recupero e solo all'esito di quest'azione, potrebbe addebitarsi agli appellanti, semmai, una responsabilità in ordine a quanto pagato in modo indebito.

L'inerzia o la negligenza dell'ente nel promuovere le azioni restitutorie non potrebbe del resto essere addebitata agli eventuali responsabili dei pagamenti, incolpevoli rispetto alle esigenze di reintegro patrimoniale.

[E] Erronea valutazione del materiale istruttorio in ordine alla misura del danno ed assenza di motivazione in ordine alle modalità di ripartizione delle quote di addebito.

Infine, è chiesta in via subordinata la riduzione dell'addebito.

Con proprie conclusioni la Procura Generale ha chiesto il rigetto degli appelli.

All'udienza pubblica le parti hanno esposto rispettivi scritti.

DIRITTO

Non essendo sollevate questioni pregiudiziali, può procedersi alla valutazione del merito della controversia non senza rilevare che, aldilà del ritenuto ed impugnato difetto di prova, la fattispecie dannosa risulta essere giudizialmente e definitivamente acclarata nel processo penale già concluso con condanna degli stessi appellanti per alcuni reati e la prescrizione per altri (tra i quali, significativamente, si segnala quello di associazione a delinquere ex art. 416 c.p.). Del resto, come già precisato nella parte in fatto, il danno dedotto in giudizio è parte del risultato di una attività penalmente illecita ben più vasta posta in essere con ruolo di rilievo anche dagli odierni appellanti (e già oggetto di sentenze di appello, cfr. II Sez., n. 438/2014 quanto al L.S. e n. 359/2018 quanto ad entrambi gli appellanti), per cui, pur a fronte della scrupolosa analisi dei singoli documenti (delibere, mandati di pagamento e fatture) fonte del danno operata dalla sentenza impugnata, risibile e tautologica al contempo si atteggia l'affermazione non circostanziata degli appellanti di una assenza di prova del danno stesso, ma anche degli autori, che, al momento dell'appello, erano già stati attinti per vicende connesse alla presente, da sentenze non definitive di condanna della Sezione Puglia nn. 548/2014, 668/2014 e 214/2017.

Pertanto, per un verso, il pregiudizio prodotto dai comportamenti addebitati con la sentenza impugnata non è in discussione; né, del resto, le argomentazioni dei ricorrenti reggono il confronto con le allegazioni di parte attorea sulle quali a prescindere dall'asseverazione delle stesse in sede penale il giudice di prime cure ha fondato il suo convincimento; per altro verso, l'analisi unitaria della fattispecie consente di valutare le specifiche contestazioni alla sentenza impugnata secondo una prospettiva più coerente con i fatti di causa.

Sul fronte dell'ascrivibilità soggettiva del predetto danno, le posizioni dei due appellanti sono state puntualmente analizzate nell'ambito del processo penale all'esito del quale, al netto dei reati per cui non si è proceduto per intervenuta prescrizione, per i reati di falso, corruzione, turbativa d'asta, truffa, peculato etc., si è giunti a condanne di nove anni e mesi sei per il L.S., e di dodici anni e mesi quattro per la M.

Sul punto è da richiamare, sì come fa la Procura Generale nelle proprie conclusioni, la motivazione con cui la Corte di cassazione, VI Sezione Penale, n. 39010/2013 del 20 settembre 2013 ha respinto (salvo rideterminare la pena) il ricorso della M., aderendo alle valutazioni dei giudici di merito che avevano "posto accuratamente in evidenza il complesso degli elementi di prova, orale e documentale, univocamente dimostrativi del diretto e costante coinvolgimento della ricorrente - situata al vertice della struttura burocratica preposta al pagamento dei fornitori - in tutte le vicende consumatesi all'interno della A.U.S.L. TA/1 sia in ordine alla sottoscrizione di falsi mandati di pagamento che alla formazione di false delibere, così come in relazione alla falsificazione dei registri di protocollo dell'azienda sanitaria ed alla falsa attestazione di conformità agli originali di alcune copie di mandati di pagamento". La stessa sentenza della Suprema Corte sottolinea che "per un verso la condotta del L.S. non fu quella di ricevere denaro ... solo per velocizzare i mandati, ma fu quella di partecipare, in prima persona, all'emissione di mandati di pagamento, in suo favore [ndr. della Global by Flight], per causali false, in tutto o in parte"; quindi, per altro verso conclude "che non è affatto necessario, sul piano inferenziale, che ciascuno dei partecipi ad un sodalizio criminoso che, peraltro, riveste i connotati corrispondenti alla fattispecie astratta di cui all'art. 416 c.p., sia anche a conoscenza, specificatamente, di come, quando e se, ciascun altro partecipe lucri illeciti proventi per via della costituita associazione".

Nei riguardi del B., peraltro, sulla cui tesi difensiva si sarebbe supinamente adagiata la sentenza, secondo i ricorrenti, aggravando conseguente la posizione degli stessi, il giudizio penale si era risolto con una condanna in primo grado a tre anni e mesi sei di reclusione, mentre la successiva sentenza della Corte di appello aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Sebbene con riguardo alla specifica fattispecie la posizione del commissario liquidatore non sia stata ritenuta causalmente rilevante, ciò non è affatto riverberato in termini negativi nei confronti degli appellanti in quanto nei loro confronti la condanna è stata somministrata in via parziaria, non gravando gli stessi della quota di pregiudizio astrattamente imputabile ad altri soggetti, pur a fronte di un quadro di responsabilità che - come aveva specificato la Suprema Corte nel passaggio innanzi citato - ben avrebbe potuto prescindere, ai fini di mitigazione della pena (ma tanto varrebbe per il risarcimento civile), dal livello e dal grado di coinvolgimento degli altri concorrenti alla fattispecie criminosa.

Invero, sia la Procura attrice che il giudice di primo grado, pure a fronte del riscontrato carattere associativo ex art. 416, comma 1 e 2 (ed escluso il quinto comma che prevede aumenti di pena nel caso in cui l'associazione sia tra più di 10 persone), delle condotte criminose imputate, tra gli altri, agli odierni appellanti, ciò che avrebbe potuto condurre ad una attribuzione solidale della responsabilità e del risarcimento a prescindere dalla individuazione di tutti i componenti del sodalizio criminoso interno all'ente sanitario tarantino, hanno ascritto la paternità del danno secondo un rigoroso criterio di attribuzione diretta degli atti illeciti e dell'abbinamento degli stessi ai singoli pagamenti non dovuti per prestazioni non integralmente adempiute o non rese affatto. Così facendo il giudice di primo grado ha neutralizzato sia l'ipotesi di un maggior addebito, sia quella di una enfatizzazione delle responsabilità a scapito solo di alcuni dei convenuti (ciò di cui, quindi, si dolgono immotivatamente la dott.ssa M. ed il rag. L.S.) per effetto della mancata chiamata in giudizio di altri presunti responsabili. Tutt'altro che esorbitante ed eccentrica sarebbe stata, quindi, l'opzione di somministrare le condanne nei termini della piena solidarietà tra i convenuti ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, della l. 20/1994, in base al quale "nel caso di cui al comma 1-quater [qualora, cioè, il fatto dannoso è causato da più persone] i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente".

La diversa scelta operata dalla Corte territoriale nel senso di sottoporre ad autonomo ed attento scrutinio i singoli mandati onde valutare se ciascuno fosse frutto di condotte illecite produttive di danno erariale - e quindi sotto profili del tutto diversi da quelli che interessano il giudice penale ai fini dell'accertamento del fatto reato (Cass., Sez. un. pen., n. 12 del 2 ottobre 2008) -, è elemento che rafforza la soluzione cui è pervenuta, non potendosi comunque escludere, tuttavia, come correttamente rilevato dalla Procura Generale, che il comportamento dei singoli -concretamente addebitato in relazione agli specifici atti ritenuti efficienti nella causazione del danno - sia complessiva espressione di un concorso di persone dolosamente orientate al compimento di atti illeciti per proprio tornaconto personale oggetto di un giudicato penale i cui effetti si producono nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p., potendosi ritenere non sussistenti, nel caso, limiti all'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 652 c.p.p. come attinenti al solo accertamento del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Il criterio adottato dalla sentenza nella assegnazione delle responsabilità, assume rilievo determinante anche ai fini del respingimento della contestata modalità di ripartizione dell'addebito che, come appena detto, ferma restando la sua intangibilità in ragione del mancato appello da parte della Procura Generale sullo specifico punto, appare addirittura più vantaggiosa per i soggetti condannati rispetto ad una pur possibile somministrazione di condanna unica in via solidale.

Ugualmente è da respingere il motivo di impugnazione che riguarda la colpevole inerzia dell'ASL nell'esperimento delle azioni contrattuali nei confronti delle ditte affidatarie dei servizi affidati. In disparte la circostanza che, a seguito della condanna al risarcimento nei confronti degli odierni appellanti da liquidarsi in separata sede, il giudice civile ha disposto il pagamento di una provvisionale di un milione di euro a favore dell'ASL TA/1 - Regione Puglia, non sussiste alcuna reciproca preclusione, né una pregiudizialità logica o temporale, tra l'esercizio dell'azione di responsabilità e l'esperimento dell'azione civile risarcitoria, considerato che i due rimedi sono del tutto autonomi, e che fanno riferimento a diversi presupposti (l'inadempimento contrattuale - delle imprese affidatarie - e l'illiceità del comportamento dei dipendenti dell'ASL), per quanto i fatti materiali posti a fondamento delle azioni e le somme soggette a recupero o risarcimento possano coincidere (per tutte, questa Sezione nn. 360, 593 e 750 del 2017, nonché nn. 182 e 60/2018). A ciò bisogna aggiungere che è nel diritto del creditore azionare esecutivamente il titolo che ritiene maggiormente solvibile o di più agevole escussione.

In tema di concorrenza di azioni, la Corte di cassazione (tra le più recenti, Cass., Sez. un., nn. 27092 del 2009, 11 del 2012, 7385 e 26582 del 2013, 11229 del 2014, 5848 del 2015) ha chiarito che "la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione". Premesso, infatti, che nel caso di specie l'azione contabile e quella civile, pur investendo in senso lato lo stesso materiale (la gestione di un appalto), non presuppongono lo stesso titolo risarcitorio, né cadono sul comportamento del medesimo soggetto, la concorrenza dei rimedi è comunque evenienza del tutto fisiologica, fermo restando che del recupero dell'indebito in via civile o amministrativa o in sede diversa da quella contabile debba tenersi conto all'atto dell'esecuzione, salvo che non avvenga in pendenza del giudizio, e considerato pure che l'accertamento di responsabilità erariale comporta una verifica della sussistenza dell'elemento psicologico soggettivo in termini di dolo o colpa grave che non è richiesto ai fini dell'azione di inadempimento contrattuale.

Da quanto precede, appare evidente che non v'è margine per l'applicazione del potere di riduzione, la cui richiesta, peraltro, è priva di alcuna giustificazione o allegazione.

L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna alle spese gli appellanti che si liquidano per questo grado di giudizio in euro 128,00 (centoventotto/00).