Corte di giustizia dell'Unione Europea
Terza Sezione
Sentenza 18 ottobre 2018

«Rinvio pregiudiziale - Diritto d'autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - Direttiva 2004/48/CE - Risarcimento in caso di condivisione di file in violazione del diritto d'autore - Connessione internet accessibile ai familiari del titolare - Esclusione della responsabilità del titolare, senza che sia necessario precisare la natura dell'utilizzo della connessione da parte del familiare - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 7».

Nella causa C-149/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I, Germania), con decisione del 17 marzo 2017, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2017, nel procedimento Bastei Lübbe GmbH & Co. KG contro Michael Strotzer.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), nonché dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, una casa editrice, e il sig. Michael Strotzer, relativamente ad una domanda di risarcimento per violazione del diritto d'autore mediante condivisione di file.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

La direttiva 2001/29

3. I considerando 3, 9 e 58 della direttiva 2001/29 così recitano:

«(3) L'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d'espressione e dell'interesse generale.

(...)

(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. (...)

(...)

(58) Gli Stati membri dovrebbero prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva. Dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e includere la possibilità del risarcimento e/o di un provvedimento ingiuntivo e, se necessario, di procedere al sequestro del materiale all'origine della violazione».

4. L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(...)

b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

(...)

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

5. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva citata, recante il titolo «Sanzioni e mezzi di ricorso»:

«1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all'origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2».

La direttiva 2004/48

6. I considerando 3, 10, 20 e 32 della direttiva 2004/48 recitano:

«(3) (...) [I]n assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. È dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente parte dell'acquis comunitario, sia effettivamente applicato nella Comunità. In proposito, gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno.

(...)

(10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare [l]e legislazioni [degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)

(20) Posto che la prova è un elemento determinante per l'accertamento della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno garantire che siano effettivamente a disposizione i mezzi per presentare, ottenere e proteggere le prove. Le procedure dovrebbero avere riguardo ai diritti della difesa e fornire le garanzie necessarie, anche riguardo alla tutela delle informazioni riservate. (...)

(32) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, di tale Carta».

7. L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Obbligo generale», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

8. A termini dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva citata:

«Gli Stati membri assicurano che, a richiesta della parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate. Ai fini del presente paragrafo gli Stati membri possono disporre che l'autorità giudiziaria competente consideri come elementi di prova ragionevoli un numero sostanziale di copie di un'opera o di qualsiasi altro oggetto protetto o un ragionevole campione».

9. L'articolo 8 della direttiva 2004/48, intitolato «Diritto d'informazione», così recita:

«1. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

oppure

d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:

(...)

d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale;

(...)».

10. L'art. 13 della medesima direttiva, intitolato «Risarcimento del danno», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

(...)

2. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».

Diritto tedesco

11. L'articolo 97 del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte - Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), come modificato dalla legge del 1° ottobre 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 3728), dispone quanto segue:

«1. Chiunque illegittimamente leda il diritto d'autore o un altro diritto tutelato in base alla presente legge può essere chiamato dal danneggiato a rimuovere il danno o, in caso di pericolo di reiterazione, può essere assoggettato ad azione inibitoria. Il diritto di ottenere un provvedimento inibitorio può essere rivendicato anche quando sorga per la prima volta un pericolo d'infrazione.

2. Chiunque agisca dolosamente o colposamente è tenuto a risarcire al danneggiato il danno che ne deriva. In sede di determinazione del risarcimento è possibile tener conto anche dell'utile conseguito con la violazione dall'autore della stessa. Il diritto al risarcimento del danno può essere calcolato anche sulla base dell'importo che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare come adeguato compenso qualora avesse richiesto l'autorizzazione all'esercizio del diritto leso. Autori, redattori di pubblicazioni scientifiche (articolo 70), fotografi (articolo 72) e artisti interpreti o esecutori (articolo 73) possono chiedere un risarcimento economico secondo equità anche per un danno non patrimoniale».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12. La Bastei Lübbe è titolare, in qualità di produttore di fonogrammi, dei diritti d'autore e dei diritti connessi sulla versione audio di un libro.

13. Il sig. Michael Strotzer è titolare di una connessione internet per mezzo della quale, l'8 maggio 2010, il suddetto audiolibro è stato condiviso, perché potesse essere scaricato, con un numero illimitato di utenti di una piattaforma internet di condivisione (peer-to-peer). Un perito ha attribuito con esattezza al sig. Strotzer l'indirizzo IP interessato.

14. Con lettera del 28 ottobre 2010, la Bastei Lübbe ha intimato al sig. Strotzer di porre fine alla violazione del diritto d'autore constatata. Risultata vana tale intimazione, la Bastei Lübbe ha citato in giudizio il sig. Strotzer, in qualità di titolare dell'indirizzo IP di cui trattasi, dinanzi all'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco, Germania) per ottenere un risarcimento in denaro.

15. Il sig. Strotzer nega tuttavia di aver violato, egli stesso, il diritto d'autore e afferma che la sua connessione era sufficientemente protetta. Inoltre, egli adduce che anche i suoi genitori, con lui conviventi, avevano accesso a tale connessione, ma che, per quanto a sua conoscenza, non disponevano sul loro computer dell'opera in questione, ne ignoravano l'esistenza e non utilizzavano alcun software di piattaforme di condivisione online. In più, il computer dell'interessato sarebbe stato spento al momento in cui avrebbe avuto luogo la violazione del diritto d'autore di cui trattasi.

16. L'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco) ha respinto la domanda di risarcimento danni della Bastei Lübbe, in ragione del fatto che non si poteva ritenere il sig. Strotzer responsabile della violazione del diritto d'autore lamentata, avendo questi affermato che i suoi genitori potevano ugualmente esserne gli autori.

17. La Bastei Lübbe ha interposto appello contro la decisione dell'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco) dinanzi al Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I, Germania).

18. Quest'ultimo giudice propende per il riconoscimento della responsabilità del sig. Strotzer, poiché dalle spiegazioni fornite dall'interessato non risulterebbe che alcun terzo abbia utilizzato la connessione internet al momento in cui detta violazione ha avuto luogo. Il sig. Strotzer, di conseguenza, sarebbe seriamente sospettato di essere l'autore della violazione del diritto d'autore commessa.

19. Detto giudice, nondimeno, si vede costretto ad applicare l'articolo 97 della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi, come modificata dalla legge del 1° ottobre 2013, nell'interpretazione datane dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che, a suo avviso, potrebbe frapporsi alla condanna del convenuto.

20. Infatti, secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), così come interpretata dal giudice del rinvio, l'attore ha l'onere di affermare e provare la violazione del diritto d'autore commessa. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) considera inoltre sussistente una presunzione a carico del titolare di una connessione internet, secondo la quale questi è ritenuto l'autore di una siffatta violazione qualora, al momento in cui tale violazione ha avuto luogo, nessun'altra persona potesse utilizzare detta connessione. Tuttavia, se la connessione internet non era sufficientemente protetta o era consapevolmente messa a disposizione di altre persone, tale presunzione di colpa del titolare di detta connessione non sussiste.

21. In tale ipotesi però, secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), sul titolare della connessione internet incombe un onere secondario della prova. Il titolare soddisfa tale onere secondario dichiarando che altre persone, di cui egli specifichi eventualmente l'identità, avevano un accesso autonomo alla sua connessione internet e, quindi, possono essere gli autori della violazione del diritto d'autore lamentata. Nell'ipotesi in cui un familiare del titolare della connessione internet abbia avuto accesso a tale connessione, detto titolare non è tuttavia tenuto a fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui tale connessione è stata utilizzata e alla natura dell'utilizzo di essa, alla luce della tutela del matrimonio e della famiglia garantita dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dalle pertinenti disposizioni del diritto costituzionale tedesco.

22. In tale contesto, il Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, debba essere interpretato nel senso che sussistono "sanzioni efficaci e dissuasive" contro le violazioni del diritto di messa a disposizione del pubblico di un'opera anche nel caso in cui si escluda la responsabilità per danni del titolare di una connessione internet, attraverso la quale sono avvenute violazioni del diritto d'autore mediante condivisione di file, qualora questi indichi almeno un familiare che, oltre a lui, abbia avuto accesso a tale connessione, senza fornire ulteriori dettagli, rilevati con specifiche indagini, circa il momento e la natura dell'utilizzo di internet da parte di detto familiare.

2) Se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE debba essere interpretato nel senso che sussistono "misure effettive finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale" anche nel caso in cui si escluda la responsabilità per danni del titolare di una connessione internet, attraverso la quale sono avvenute violazioni del diritto d'autore mediante condivisione di file, qualora questi indichi almeno un familiare che, come lui, avesse accesso a tale connessione, senza fornire ulteriori dettagli, rilevati con specifiche indagini, circa il momento e la natura dell'utilizzo di internet da parte di tale familiare».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

23. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione europea contesta la ricevibilità delle questioni poste, per il motivo che esse presenterebbero un carattere ipotetico. Infatti, tali questioni verterebbero sulla compatibilità, alla luce del diritto dell'Unione, della giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), mentre detta giurisprudenza non sarebbe applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

24. A tal riguardo, occorre rammentare che non spetta alla Corte pronunciarsi sull'interpretazione e sull'applicabilità di disposizioni nazionali o accertare i fatti rilevanti per la soluzione della controversia di cui al procedimento principale. La Corte è infatti tenuta a prendere in considerazione, nell'ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell'Unione e i giudici nazionali, il contesto, nel suo insieme considerato, nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, così come definito dalla decisione di rinvio (sentenza del 13 giugno 2013, Kostov, C-62/12, EU:C:2013:391, punto 25). Poco rileva che detto contesto presenti elementi di natura fattuale, regolamentare oppure giurisprudenziale.

25. Orbene, dal momento che la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) fa parte del contesto in cui si collocano le questioni poste, così come definito dal giudice del rinvio, tali questioni non devono essere dichiarate irricevibili per il loro presunto carattere ipotetico.

Nel merito

26. In via preliminare, va osservato che le due questioni poste dal giudice del rinvio sollevano la medesima problematica giuridica, relativa al carattere delle sanzioni e delle misure da adottare in caso di violazione del diritto d'autore, e sono formulate in termini in ampia misura identici, dato che la sola evidente differenza risiede nel fatto che l'una si riferisce alla direttiva 2001/29, mentre l'altra riguarda la direttiva 2004/48.

27. Si deve tuttavia ricordare che, tenuto conto dei requisiti inerenti all'unità e alla coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, occorre interpretare l'insieme delle direttive in materia di proprietà intellettuale alla luce delle norme e dei principi ad esse comuni (v., in tale senso, tra le altre, sentenza del 30 giugno 2011, VEWA, C-271/10, EU:C:2011:442, punto 27).

28. Considerata la summenzionata giurisprudenza e al fine di garantire un'attuazione complementare delle direttive 2001/29 e 2004/48, occorre rispondere congiuntamente alle due questioni sollevate dal giudice del rinvio.

29. Con le sue questioni, il giudice a quo chiede in sostanza se, da un lato, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della stessa e, dall'altro, l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d'autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi almeno un suo familiare che avesse la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura dell'utilizzo che quest'ultimo ne ha fatto.

30. In primo luogo, si deve ricordare che, come risulta dal considerando 9 della direttiva 2001/29, l'obiettivo principale di questa consiste nel promuovere un alto livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale.

31. Al fine di garantire il conseguimento di tale obiettivo, l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, letto alla luce del considerando 58 della medesima, precisa che gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella medesima direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. L'articolo citato precisa altresì che dette sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

32. Inoltre, in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva in discorso, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione per danni.

33. Occorre rammentare, in secondo luogo, che l'obiettivo perseguito dalla direttiva 2004/48 consiste, come risulta dal suo considerando 10, nel ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

34. A tal fine, l'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso definiti dagli Stati membri debbano essere effettivi, proporzionati e dissuasivi.

35. Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, in forza della normativa nazionale di cui al procedimento principale, esiste una presunzione a carico del titolare di una connessione internet, per mezzo della quale sia stata commessa una violazione del diritto d'autore, secondo cui lo stesso è ritenuto l'autore di tale violazione, qualora sia stato identificato con esattezza attraverso il suo indirizzo IP e qualora nessun'altra persona avesse la possibilità di accedere alla connessione di cui trattasi al momento in cui la violazione in questione ha avuto luogo.

36. Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta altresì che la normativa nazionale di cui al procedimento principale prevede che la suddetta presunzione possa essere superata nel caso in cui altre persone, oltre al titolare della connessione internet, potessero accedere alla medesima. Inoltre, se un familiare di detto titolare aveva tale possibilità, quest'ultimo può sottrarsi alla propria responsabilità, sulla base del diritto fondamentale alla protezione della vita familiare, semplicemente indicando tale familiare, senza essere tenuto a fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la connessione internet è stata utilizzata da detto familiare e alla natura dell'utilizzo che quest'ultimo ne ha fatto.

37. Ciò premesso, si deve verificare se una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale sia compatibile con l'obbligo che incombe sullo Stato membro interessato di prevedere adeguati mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti d'autore e dei diritti connessi, idonei a condurre all'applicazione di sanzioni efficaci e dissuasive nei confronti degli autori della violazione, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, letto alla luce del considerando 58 di quest'ultima, nonché con l'obbligo di prevedere misure, procedure e mezzi di ricorso efficaci e dissuasivi per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48.

38. A tale riguardo, la normativa nazionale di cui al procedimento principale prevede che, ove la parte lesa abbia proposto un ricorso, il titolare di una connessione internet che sia stato identificato con certezza come all'origine di una violazione del diritto d'autore non sia tenuto a produrre, ricorrendo i requisiti illustrati al punto 36 della presente sentenza, elementi di prova che siano nella sua disponibilità e che siano connessi a tale violazione.

39. Per quanto riguarda più specificamente la direttiva 2004/48, tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 1, della stessa impone agli Stati membri l'obbligo di assicurare che, a richiesta della parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate.

40. Inoltre, dal considerando 20 della direttiva 2004/48 risulta, in particolare, che la prova è un elemento determinante per l'accertamento della violazione dei diritti di proprietà intellettuale e che è opportuno garantire che siano effettivamente a disposizione i mezzi per presentare, ottenere e proteggere le prove.

41. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, letto alla luce del considerando 20 di quest'ultima, pertanto, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono consentire efficacemente alla parte lesa di ottenere gli elementi di prova necessari a sostegno delle sue affermazioni che si trovino nella disponibilità della controparte, a condizione che la produzione di tali elementi di prova garantisca la tutela delle informazioni riservate.

42. Come rilevato al punto 36 della presente sentenza, inoltre, il rispetto del diritto fondamentale alla tutela della vita familiare configura, ai sensi della normativa nazionale in questione, un ostacolo che impedisce alla parte lesa di ottenere dalla controparte gli elementi di prova necessari per sostenere le proprie affermazioni.

43. Orbene, dal considerando 32 della direttiva 2004/48 emerge che essa rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta. Tale direttiva mira, in particolare, ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta.

44. Pertanto, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale solleva la questione della necessaria conciliazione tra le esigenze inerenti alla tutela di diversi diritti fondamentali, ossia il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto di proprietà intellettuale, da una parte, e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, dall'altra (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, punto 33).

45. Al riguardo si deve rammentare, da un lato, che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto dell'Unione impone agli Stati membri, in occasione della trasposizione delle direttive, di avere cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione. Poi, in sede di attuazione delle misure di trasposizione di dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle medesime direttive, ma anche evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i suddetti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell'Unione (sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, punto 34).

46. Dall'altro lato, si deve rilevare che l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta precisa, segnatamente, che eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e che dalla giurisprudenza della Corte si evince che una misura che comporti una violazione grave di un diritto tutelato dalla Carta deve considerarsi non conforme all'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali che devono essere conciliati (sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, punto 35).

47. I vari elementi della normativa nazionale di cui al procedimento principale devono essere valutati dalla Corte alla luce della summenzionata esigenza di un giusto equilibrio.

48. A tale proposito, occorre rilevare che, per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata stricto sensu, dal dettato dell'articolo 7 della Carta risulta che la protezione che tale articolo conferisce deve essere estesa a «ogni persona» e non è limitata ai soli familiari della persona alla quale l'autorità giudiziaria ha ordinato di produrre detti elementi di prova, per cui i medesimi familiari non dispongono, su tale base, di una protezione particolare.

49. Tuttavia, non si può per questo negare che, in forza dell'articolo 7 della Carta, le persone appartenenti alla stessa famiglia possano, a tale titolo, beneficiare di una protezione particolare che consente loro di non dover essere esposti ad un obbligo che li costringa ad incriminarsi reciprocamente, allorché una di esse sia sospettata di aver commesso un atto illecito.

50. Inoltre, il paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 8 della direttiva 2004/48, in combinato disposto con i paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo, rispecchia tale obiettivo, dal momento che non osta all'applicazione di disposizioni legislative e regolamentari nazionali che offrano la possibilità all'autore della violazione di rifiutarsi di fornire informazioni che lo costringerebbero ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

51. Orbene, si deve ritenere che, se in situazioni come quelle di cui al procedimento principale la normativa nazionale, nell'interpretazione datane dai giudici nazionali competenti, produce l'effetto di ostacolare la facoltà, da parte del giudice nazionale adito mediante un'azione per responsabilità, di esigere su richiesta dell'attore la produzione e l'ottenimento di elementi di prova relativi ai familiari della controparte, l'accertamento dell'asserita violazione del diritto di autore nonché l'identificazione dell'autore della stessa sono resi impossibili e, conseguentemente, vengono violati in modo grave i diritti fondamentali ad un ricorso effettivo e quelli di proprietà intellettuale, che spettano al titolare del diritto d'autore e, pertanto, l'esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali in questione non è rispettata (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, punto 41).

52. Di conseguenza, offrendo una protezione quasi assoluta ai familiari del titolare di una connessione internet, per mezzo della quale siano state commesse violazioni del diritto d'autore mediante una condivisione di file, la normativa nazionale di cui al procedimento principale non può, in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, essere considerata sufficientemente efficace e idonea a garantire che, in ultima analisi, all'autore della suddetta violazione sia inflitta una sanzione efficace e dissuasiva. Inoltre, il procedimento avviato con l'esercizio del mezzo di ricorso di cui al procedimento principale non è idoneo a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale imposto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48.

53. Sarebbe tuttavia diverso se, per evitare un'ingerenza ritenuta inammissibile nella vita familiare, i titolari di diritti potessero disporre di un'altra forma di ricorso effettivo, che in un simile caso consentisse loro, in particolare, di far riconoscere la responsabilità civile del titolare della connessione internet di cui trattasi.

54. Inoltre, spetta al giudice del rinvio verificare in ultima istanza se, eventualmente, il diritto interno interessato offra altri strumenti, procedure e mezzi di ricorso che consentano alle autorità giudiziarie competenti di ingiungere che siano fornite le necessarie informazioni atte a rendere possibile, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l'accertamento della violazione del diritto d'autore nonché l'identificazione dell'autore di quest'ultima (v., in tale senso, sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, punto 42).

55. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della stessa, da un lato, e l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, dall'altro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata dal giudice nazionale competente, in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d'autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi almeno un suo familiare che avesse la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura dell'utilizzo che quest'ultimo ne abbia fatto.

Sulle spese

56. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della stessa, da un lato, e l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dall'altro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata dal giudice nazionale competente, in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d'autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi almeno un suo familiare che avesse la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura dell'utilizzo che quest'ultimo ne abbia fatto.

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