Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-bis
Sentenza 3 ottobre 2018, n. 9714

Presidente: Savoia - Estensore: Graziano

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione la ricorrente impugna gli atti afferenti alla procedura concorsuale indetta dall'Agenzia spaziale Italiana con bando n. 8/2016 per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di tecnologo, livello professionale III, posizione T4.

1.1. Si è costituita l'ASI a mezzo della difesa erariale con atto del 26 maggio 2017 per poi depositare memoria difensiva il 19 giugno 2017.

Si sono costituite pure le controinteressate S. e G.

Anche la ricorrente produceva memoria per il merito al pari della controinteressata S.

1.2. Con ordinanza n. 4189/2018 la Sezione disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocatisi in graduatoria, incombente cui la ricorrente ottemperava come da produzione del 25 maggio 2018.

1.3. Alla pubblica udienza dell'11 luglio 2018 la causa è stata assegnata a sentenza.

2. Con il primo motivo, rubricandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 5 del Regolamento per il personale ASI approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 13 gennaio 2012 nonché eccesso di potere per mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e difetto di motivazione, la ricorrente si duole della violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi nonché del regolamento del personale dell'ASI, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2012, art. 5, comma 4, in quanto l'ASI non avrebbe indicato nel Bando i criteri ai quali si sarebbe attenuta. Ed invero, malgrado tale disposizione prevedesse che "la Commissione, prima di prendere visione della documentazione prodotta dai candidati, adotta i criteri e le modalità di valutazione. La valutazione verrà effettuata tramite punteggi numerici e giudizi sintetici sulla base dei criteri generali e di attribuzione dei punteggi resi noti all'interno del bando", la Commissione solo nel corso della prima riunione del 4 agosto 2016 con riferimento alle prove scritte si è limitata a stabilire che avrebbe tenuto "conto dell'aderenza dell'elaborato alla traccia scelta, della chiarezza espositiva, della capacità di sintesi e completezza descrittiva, della capacità critica nell'affrontare le problematiche proposte, della capacità di valorizzazione funzionalità e applicabilità ai casi concreti", senza tuttavia adottare sub-criteri utili alla valutazione e all'assegnazione dei punteggi in relazione ai richiamati criteri. Da ciò discenderebbe l'illegittimità del conseguente voto numerico attribuito ai candidati, in quanto insufficiente ad esplicitare le motivazioni del voto numerico assegnato, non comprendendosi quando e perché un elaborato sarebbe stato considerato aderente o meno alla traccia, formulato in modo sintetico ma completo, contenente un'esposizione chiara ma critica; né se il punteggio assegnato fosse nato dal positivo/negativo apprezzamento secondo tutti i criteri o solo alcuni di essi.

In particolare, quanto alla votazione non sufficiente attribuita alla prima prova svolta dalla ricorrente, la ricorrente argomenta di non poter evincere se la stessa sia stata carente sotto il profilo della completezza, della chiarezza espositiva, dell'attitudine, ed evidenzia "dubbi di legittimità" in quanto sarebbe "alquanto inverosimile che la stessa possa aver svolto una prova teorica decisamente modesta e, al contempo, una prova applicativa molto buona"; che, invece, con la seconda censura parte ricorrente ha dedotto, sotto altro profilo, la violazione sia dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, sia del regolamento del personale dell'ASI del 13 gennaio 2012, art. 5, comma 4, che in ogni caso imponevano alla Commissione di redigere un sintetico giudizio per ciascun elaborato, a motivazione del punteggio numerico assegnato.

3. Ritiene il Collegio fondata la censura.

3.1. Osserva al riguardo come sia ormai acquisito da tempo il principio secondo cui la commissione di valutazione degli elaborati di un concorso ovvero delle qualità di un candidato debba predeterminare nella prima riunione i criteri di valutazione ai quali si atterrà nello scrutinio delle prove e che ciò debba avvenire prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il [r]ischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura in modo da poter favorire taluno dei competitors.

Stabilisce invero l'art 12 del d.P.R. 487/1994 che "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove".

La giurisprudenza ha fornito un'interpretazione conservativa della norma, precisando che l'attività di predeterminazione può avvenir anche dopo lo svolgimento delle prove scritte, purché prima che si proceda alla loro correzione. Si è in tal senso puntualizzato che "La fissazione di sub-criteri per la valutazione delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, non è soggetta a una pubblicazione antecedente allo svolgimento delle prove, avendo una simile operazione il solo scopo di scongiurare il sospetto di favoritismi verso singoli candidati, con la conseguenza che si dovrà ritenere legittima la determinazione dei predetti criteri dopo l'effettuazione delle prove concorsuali, purché prima della loro concreta valutazione, cioè antecedentemente all'effettiva correzione delle prove scritte" (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 19 giugno 2015, n. 597).

Si è espresso in tal senso anche questo Tribunale (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 10 gennaio 2017, n. 368; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 7 maggio 2014, n. 4733). L'assunto è enunciato anche dal Giudice d'appello che ha al riguardo precisato che "Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali che, ai sensi dell'art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione (o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione" (C.d.S., sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1411).

3.2. La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge pertanto ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico. La mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 (cfr. C.d.S., sez. V, 20 aprile 2016, n. 1567: "Nei concorsi a pubblici impieghi, ai sensi dell'art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, rientra nella competenza delle Commissioni esaminatrici stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove").

3.3. Nel caso di specie, per il vero, la commissione esaminatrice nella seduta del 4 agosto 2016 ha predisposto una serie di criteri, quali l'aderenza dell'elaborato alla traccia scelta, la chiarezza espositiva, della capacità di sintesi e completezza descrittiva, la capacità critica nell'affrontare le problematiche proposte, la capacità di valorizzazione [di] funzionalità e applicabilità ai casi concreti.

Trattasi tuttavia, all'evidenza, di canoni di massima e generali, che non sono accompagnati dalla necessaria fissazione dei relativi pesi valutativi, finendo con l'arrestarsi a caratteristiche e qualità degli elaborati piuttosto che a criteri motivazionali.

Non è dato in altri termini conoscere ex post quanto ciascuna delle enucleate caratteristiche abbia pesato e concorso nella formazione del giudizio finale di ogni candidato.

Ha fatto infatti difetto la doverosa fissazione dei criteri motivazionali.

Va al riguardo richiamato il recente precedente della Sezione secondo il quale i "Criteri di valutazione [che] ad avviso della Sezione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III- bis, 25 luglio 2018, n. 8426).

3.4. Oltretutto va soggiunto che la necessità che i criteri di valutazione siano corredati anche dei criteri motivazionali, ovvero dei criteri di attribuzione dei punteggi è sancita expressis verbis dall'art. 5, comma 4, del Regolamento del personale ASI del 13 gennaio 2012, il quale dispone che "La valutazione verrà effettuata tramite punteggi numerici e giudizi sintetici sulla base dei criteri generali e di attribuzione di punteggi resi noti dall'interno del bando".

Occorreva quindi che già il bando facesse menzione specifica dei criteri di valutazione nonché di quelli di attribuzione dei punteggi.

Ed invero la ricorrente lamenta illegittimità anche del bando di concorso, laddove censura al primo motivo "un bando colpevolmente silente sul punto".

Il primo motivo di ricorso è pertanto fondato e va accolto, con annullamento del verbale della commissione del 4 agosto 2016 nonché di tutti quelli successivi e dello stesso bando di concorso per omessa previsione dei criteri di valutazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi.

4. Con il secondo mezzo parte ricorrente lamenta che il voto numerico è insufficiente a motivare le ragioni della valutazione di un elaborato, atteso che l'art. 5 del regolamento del personale ASI entrato in vigore a maggio 2012 stabilisce al comma 4 secondo periodo che "la valutazione verrà effettuata tramite punteggi numerici e giudizi sintetici sulla base dei criteri generali e di attribuzione dei punteggi resi noti all'interno del bando".

4.1. La sintetizzata censura si presta a positiva considerazione e va dunque accolta.

È bensì noto che la giurisprudenza amministrativa, suggellata dalla Corte costituzionale ha in subiecta materia sancito da tempo che nei concorsi pubblici la valutazione dei candidati è sufficientemente espressa con un voto numerico, idoneo a condensare la motivazione, avendo affermato che "il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico (o di un esame di abilitazione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti" (cfr., ex plurimis, C.d.S., sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5175; sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939; sez. III, 28 settembre 2015, n. 4518; sez. V, 30 novembre 2015, n. 5407). Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e 15 giugno 2011, n. 175).

4.2. Ciò posto, deve tuttavia pervenirsi a diversa ed opposta soluzione allorché disposizioni specifiche e settoriali stabiliscano invece una diversa regula iuris, sancendo, come nella specie, la necessità che venga allestito in aggiunta all'espressione di un voto numerico, anche un giudizio discorsivo, quantunque sintetico.

È quanto stabilisce l'art. 5, comma 4, del Regolamento per il personale approvato dall'ASI con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 13 gennaio 2012, n. CdA201XII/44/2012 (estratto dal Collegio dal sito web dell'Amministrazione alla sezione "Leggi, norme e regolamenti ASI", sottosezione regolamenti interni).

Tale norma dispone infatti che "La valutazione verrà effettuata tramite punteggi numerici e giudizi sintetici sulla base dei criteri generali e di attribuzione di punteggi resi noti dall'interno del bando".

Ciascun elaborato doveva essere dunque valutato sia mercé l'assegnazione di un punteggio numerico sia mediante l'esternazione di un giudizio ancorché sintetico.

La norma regolamentare dettante la regola del caso concreto non è stata fatta oggetto di modifica da parte dell'amministrazione che era dunque tenuta a seguirla.

Viceversa la mancata espressione anche di un giudizio sintetico da parte della Commissione ha integrato un patente violazione del disposto del riportato art. 5, comma 4, del Regolamento del personale ASI, contribuendo a colorare di illegittimità l'intera procedura di gara.

In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni che precedono il ricorso si profila fondato e va accolto, potendosi assorbire il terzo motivo dedicato alla composizione della commissione e non potendosi scrutinare le censure svolte al quarto mezzo ed espressamente formulate dalla ricorrente in via gradata, ossia per l'ipotesi di negativo scrutinio di quelle trancianti dirette contro l'intera procedura di concorso.

L'annullamento degli atti concorsuali importa la caducazione del contrat[t]o di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 22 dicembre 2016 (produzione controinteressata del 27 luglio 2017) dall'ASI con la controinteressata S. Michela.

Le spese seguono la soccombenza nella misura definita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla nei sensi di cui in motivazione i provvedimenti e gli atti impugnati.

Condanna l'ASI a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.